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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 16/12/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00028/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 16/12/2025
N. 01151 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00028/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 28 del 2025, proposto da
MR AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di EM e Ministero dell'Interno, in persona del Prefetto e del
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6
per l'annullamento N. 00028/2025 REG.RIC.
del provvedimento emesso dalla Prefettura di EM notificato il 02/12/2024, con cui veniva decretata l'inammissibilità dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana Rif. K10/1088523, ai sensi dell'art. 9 co. 1, lettera f) della Legge 5 febbraio
1992 n. 91, presentata dal Sig. AL MR in data 23/09/2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'U.T.G. -
Prefettura di EM;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa Francesca
AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- MR AL, cittadino egiziano, in data 23.9.2022 ha presentato istanza telematica di concessione della cittadinanza italiana per cd. naturalizzazione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), Legge 91/1992.
2.- In data 24.10.2024 la Prefettura di EM ha trasmesso al richiedente il preavviso di rigetto, in quanto lo stesso “non risulta in possesso del requisito della residenza legale di dieci anni continuativa nel territorio della Repubblica…risulta il seguente periodo di irreperibilità: - iscritto nel Comune di Cologno Monzese il 01/04/2019; cancellato il 30/08/2021 per irreperibilità; - iscritto il 19/08/2022 per ricomparsa mel
Comune di Gottardo”.
3.- Con memoria difensiva del 31.10.2024 l'istante ha trasmesso alla Prefettura di
EM le proprie deduzioni, specificando che nel corso del periodo di cancellazione si trovava, comunque, in Italia.
4.- Ritenendo la documentazione prodotta inidonea a sopperire alla carenza del requisito della “residenza legale”, in data 2.12.2024 la Prefettura di EM ha N. 00028/2025 REG.RIC.
notificato decreto di inammissibilità della domanda di concessione della cittadinanza italiana.
5.1.- Con ricorso notificato al Ministero dell'Interno ed alla Prefettura di EM, successivamente depositato, MR AL ha impugnato il suddetto decreto, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia.
5.2.- Con il primo motivo di doglianza il ricorrente lamenta “violazione di legge – eccesso di potere – difetto/carenza di istruttoria – travisamento dei fatti – violazione del diritto di difesa del richiedente – presenza sul territorio nazionale del richiedente”: il provvedimento impugnato sarebbe viziato da eccesso di potere e motivato su dati falsi, atteso che il AL nel periodo di cancellazione anagrafica – di cui non era a conoscenza – avrebbe continuato a soggiornare nel territorio italiano, precisamente nel Comune di Cologno Monzese.
A sostegno degli assunti ed a riprova della propria integrazione il ricorrente ha prodotto documentazione, attestante: la produzione di regolari redditi per gli anni 2021
e 2022 e la costituzione, al dicembre di quest'ultimo, di un'impresa edile;
l'espletamento della revisione dell'automobile di proprietà nell'ottobre 2021; la presentazione di una denuncia per smarrimento del passaporto e del cellulare nel giugno 2022; l'irrogazione di una contravvenzione amministrativa dell'agosto 2022; la propria movimentazione bancaria per il 2021 e 2022.
5.3.- Il secondo motivo di ricorso afferma la “sussistenza dei requisiti previsti dall'art.
9 co. 1 lett. f) della legge n. 92 del 1991 – sussistenza del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana”: richiamato il testo dell'art. 9, comma 1, lettera f) della
Legge 91/1992, MR AL ne ha sostenuto l'integrazione, essendosi dapprima iscritto all'anagrafe del Comune di Milano il 26.8.1998 ed avendo successivamente sempre soggiornato sul territorio italiano.
Il “vuoto” di residenza sarebbe, in definitiva, ascrivibile ad una disfunzione organizzativa e non inficerebbe la sussistenza dei requisiti legali richiesti per la N. 00028/2025 REG.RIC.
concessione della cittadinanza: egli risiederebbe in Grontardo, sarebbe titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo, sarebbe figlio e fratello di cittadini italiani, percepirebbe un reddito superiore ai limiti previsti dalla legge (euro 40.437,00 per l'anno 2023), sarebbe incensurato e di buona condotta.
6.- Le Amministrazioni resistenti si sono costituite con atto di mero stile e successivamente hanno depositato documenti.
7.- All'udienza pubblica del 5.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8.- I motivi di ricorso, esaminati congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono infondati, sulla base delle diffuse argomentazioni contenute nella recente pronuncia della Sezione n. 923 del 23.10.2025, alla quale si rinvia.
In definitiva, costituendo il requisito della residenza almeno decennale nel territorio italiano di cui all'art. 9, comma 1, lettera f) della Legge 91/1992 “criterio di collegamento” che costituisce la causa dell'attribuzione del particolare status allo straniero che si trovi in un Paese diverso dallo Stato di appartenenza – in quanto indicativo di quel “legame con il territorio del Paese ospitante”, divenuto “centro delle proprie relazioni”, che costituisce “il presupposto e la ragione della naturalizzazione” (C.d.S., Sez. III, n. 6143 del 21.11.2011) ed affermando l'art. 1, comma 2, lett. a), del d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 di esecuzione della suddetta Legge che “si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso
e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica”, deve concludersi per la coincidenza tra la nozione di residenza legale e quella di residenza anagrafica ai fini della concessione della cittadinanza per naturalizzazione: di conseguenza, l'interessato non può provare la residenza attraverso prove diverse dalla certificazione anagrafica.
Nel caso di specie, pertanto, non può dirsi sussistere alcuna carenza istruttoria in capo all'Amministrazione: la stessa, infatti, a fronte della discontinuità delle iscrizioni N. 00028/2025 REG.RIC.
anagrafiche riferite al ricorrente, ha esercitato un potere di tipo vincolato (cfr., in termini, C.d.S., Sez. III, n. 6143 del 22.11.2011), facendo propria un'interpretazione normativa coerente con la ratio alla stessa sottesa, ovverosia ancorare la nozione di residenza legale, a tali fini, ad un dato formale di immediato accertamento quale, appunto, le risultanze delle certificazioni anagrafiche, e ciò anche al fine di salvaguardare la speditezza e, più in generale, il buon andamento dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 Cost. (cfr. Tar Lazio - Roma, Sez. V bis, n. 13815 del 18.9.2023).
9.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rimborsare all'Amministrazione le spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL AB, Presidente
Francesca AR, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario N. 00028/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Francesca AR
IL PRESIDENTE
EL AB
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 16/12/2025
N. 01151 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00028/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 28 del 2025, proposto da
MR AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di EM e Ministero dell'Interno, in persona del Prefetto e del
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6
per l'annullamento N. 00028/2025 REG.RIC.
del provvedimento emesso dalla Prefettura di EM notificato il 02/12/2024, con cui veniva decretata l'inammissibilità dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana Rif. K10/1088523, ai sensi dell'art. 9 co. 1, lettera f) della Legge 5 febbraio
1992 n. 91, presentata dal Sig. AL MR in data 23/09/2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'U.T.G. -
Prefettura di EM;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa Francesca
AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- MR AL, cittadino egiziano, in data 23.9.2022 ha presentato istanza telematica di concessione della cittadinanza italiana per cd. naturalizzazione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), Legge 91/1992.
2.- In data 24.10.2024 la Prefettura di EM ha trasmesso al richiedente il preavviso di rigetto, in quanto lo stesso “non risulta in possesso del requisito della residenza legale di dieci anni continuativa nel territorio della Repubblica…risulta il seguente periodo di irreperibilità: - iscritto nel Comune di Cologno Monzese il 01/04/2019; cancellato il 30/08/2021 per irreperibilità; - iscritto il 19/08/2022 per ricomparsa mel
Comune di Gottardo”.
3.- Con memoria difensiva del 31.10.2024 l'istante ha trasmesso alla Prefettura di
EM le proprie deduzioni, specificando che nel corso del periodo di cancellazione si trovava, comunque, in Italia.
4.- Ritenendo la documentazione prodotta inidonea a sopperire alla carenza del requisito della “residenza legale”, in data 2.12.2024 la Prefettura di EM ha N. 00028/2025 REG.RIC.
notificato decreto di inammissibilità della domanda di concessione della cittadinanza italiana.
5.1.- Con ricorso notificato al Ministero dell'Interno ed alla Prefettura di EM, successivamente depositato, MR AL ha impugnato il suddetto decreto, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia.
5.2.- Con il primo motivo di doglianza il ricorrente lamenta “violazione di legge – eccesso di potere – difetto/carenza di istruttoria – travisamento dei fatti – violazione del diritto di difesa del richiedente – presenza sul territorio nazionale del richiedente”: il provvedimento impugnato sarebbe viziato da eccesso di potere e motivato su dati falsi, atteso che il AL nel periodo di cancellazione anagrafica – di cui non era a conoscenza – avrebbe continuato a soggiornare nel territorio italiano, precisamente nel Comune di Cologno Monzese.
A sostegno degli assunti ed a riprova della propria integrazione il ricorrente ha prodotto documentazione, attestante: la produzione di regolari redditi per gli anni 2021
e 2022 e la costituzione, al dicembre di quest'ultimo, di un'impresa edile;
l'espletamento della revisione dell'automobile di proprietà nell'ottobre 2021; la presentazione di una denuncia per smarrimento del passaporto e del cellulare nel giugno 2022; l'irrogazione di una contravvenzione amministrativa dell'agosto 2022; la propria movimentazione bancaria per il 2021 e 2022.
5.3.- Il secondo motivo di ricorso afferma la “sussistenza dei requisiti previsti dall'art.
9 co. 1 lett. f) della legge n. 92 del 1991 – sussistenza del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana”: richiamato il testo dell'art. 9, comma 1, lettera f) della
Legge 91/1992, MR AL ne ha sostenuto l'integrazione, essendosi dapprima iscritto all'anagrafe del Comune di Milano il 26.8.1998 ed avendo successivamente sempre soggiornato sul territorio italiano.
Il “vuoto” di residenza sarebbe, in definitiva, ascrivibile ad una disfunzione organizzativa e non inficerebbe la sussistenza dei requisiti legali richiesti per la N. 00028/2025 REG.RIC.
concessione della cittadinanza: egli risiederebbe in Grontardo, sarebbe titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo, sarebbe figlio e fratello di cittadini italiani, percepirebbe un reddito superiore ai limiti previsti dalla legge (euro 40.437,00 per l'anno 2023), sarebbe incensurato e di buona condotta.
6.- Le Amministrazioni resistenti si sono costituite con atto di mero stile e successivamente hanno depositato documenti.
7.- All'udienza pubblica del 5.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8.- I motivi di ricorso, esaminati congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono infondati, sulla base delle diffuse argomentazioni contenute nella recente pronuncia della Sezione n. 923 del 23.10.2025, alla quale si rinvia.
In definitiva, costituendo il requisito della residenza almeno decennale nel territorio italiano di cui all'art. 9, comma 1, lettera f) della Legge 91/1992 “criterio di collegamento” che costituisce la causa dell'attribuzione del particolare status allo straniero che si trovi in un Paese diverso dallo Stato di appartenenza – in quanto indicativo di quel “legame con il territorio del Paese ospitante”, divenuto “centro delle proprie relazioni”, che costituisce “il presupposto e la ragione della naturalizzazione” (C.d.S., Sez. III, n. 6143 del 21.11.2011) ed affermando l'art. 1, comma 2, lett. a), del d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 di esecuzione della suddetta Legge che “si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso
e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica”, deve concludersi per la coincidenza tra la nozione di residenza legale e quella di residenza anagrafica ai fini della concessione della cittadinanza per naturalizzazione: di conseguenza, l'interessato non può provare la residenza attraverso prove diverse dalla certificazione anagrafica.
Nel caso di specie, pertanto, non può dirsi sussistere alcuna carenza istruttoria in capo all'Amministrazione: la stessa, infatti, a fronte della discontinuità delle iscrizioni N. 00028/2025 REG.RIC.
anagrafiche riferite al ricorrente, ha esercitato un potere di tipo vincolato (cfr., in termini, C.d.S., Sez. III, n. 6143 del 22.11.2011), facendo propria un'interpretazione normativa coerente con la ratio alla stessa sottesa, ovverosia ancorare la nozione di residenza legale, a tali fini, ad un dato formale di immediato accertamento quale, appunto, le risultanze delle certificazioni anagrafiche, e ciò anche al fine di salvaguardare la speditezza e, più in generale, il buon andamento dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 Cost. (cfr. Tar Lazio - Roma, Sez. V bis, n. 13815 del 18.9.2023).
9.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rimborsare all'Amministrazione le spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL AB, Presidente
Francesca AR, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario N. 00028/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Francesca AR
IL PRESIDENTE
EL AB
IL SEGRETARIO