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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 03/05/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Marco Pesoli Giudice dott.ssa Benedetta Barbera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1050/2025 R.G., promosso ai sensi dell'art. 337 bis c.c., da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. TOFFANIN Parte_1 C.F._1
GIOVANNI DANIELE (C.F. , elettivamente domiciliata presso lo Studio del C.F._2
proprio difensore, sito in VIA MAZZINI, N. 24/6 45100 ROVIGO;
e da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CAPUZZO Parte_2 C.F._3
FRANCO (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo Studio del proprio C.F._4
difensore, sito in VIA G. VERDI 15/7 35026 CONSELVE;
- ricorrenti -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo.
- interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “ le parti, concordano la modifica delle condizioni di regolamentazione dei rapporti del padre con la figlia stabilite dal Decreto 20.03.2020 nella seguente maniera: i punti 2, 3 e 4 e 7 del suddetto decreto vengono così sostituiti: La figlia viene affidata in via Persona_1
esclusiva alla madre, presso la cui abitazione risiederà definitivamente;
Il padre potrà vedere la figlia e stare con la stessa almeno una volta la settimana nei modi e nelle forme che potranno essere concordate con la madre ed esclusivamente tra lo stesso e quest'ultima con previo anticipo anche in base alle esigenze della minore;
Alla madre spettano tutte le decisioni di interesse della figlia in ogni
1 settore, dall'istruzione, allo sport, alla salute, e quant'altro la minore abbia necessità o bisogno;
7) paragrafo eliminato. L'art. 5 del decreto viene integrato dal seguente periodo: le parti concordano che l'assegno unico previsto ex lege a carico dei genitori al 50% cadauno, verrà attribuito in unica soluzione al 100% alla madre, fermo il resto. Spese di lite compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 19/03/2025, e Parte_1 hanno adito l'intestato Tribunale affinché, preso atto delle sopravvenienze al Parte_2
decreto del 20.3.2020 di questo tribunale emesso nella procedura di regolamentazione della responsabilità genitoriale n. 275/2020 RG, modifichi il regime di affidamento della figlia Per_1
le modalità di esercizio del diritto di visita del padre e le condizioni economiche ivi statuite.
A tal proposito, i ricorrenti hanno allegato di avere concordato che la figlia minore venga affidata in via esclusiva alla madre, e ciò in ragione del “l'assenza volontaria del padre nella gestione della figlia, il mancato rispetto delle condizioni stabilite connesse con la mancata permanenza della minore e nella frequenza di visite previste per i periodi di affido temporaneo al padre, l'assoluto disinteresse di questi per le vicende che riguardano la figlia, ed infine il matrimonio e la nascita di un figlio con la nuova compagna, fatto ulteriore che ha visto dal parte del padre ridurre ancor più la sua presenza con la minore”.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni dell'affidamento, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione.
Con decreto del 24.3.2024 il presidente ha designato il giudice relatore, allo stesso rimettendo di riferire in camera di consiglio o di convocare le parti nel caso le medesime ne facciano richiesta o sia necessario avere chiarimenti in relazione alle modifiche proposte.
Con ordinanza del 1° aprile 2025 il giudice relatore ha concesso termine per il deposito di note scritte di trattazione dell'udienza fissata per il 15.4.2025.
Decorso il termine sopra indicato, sulla scorta delle note depositate, il giudice relatore, con ordinanza del 15.4.2025, ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Nel merito si osserva quanto segue.
Nel caso di specie, le parti hanno concordemente sostenuto che la loro convivenza è già cessata.
Peraltro, si ritiene che l'esame del Tribunale debba essere unicamente diretto alla verifica degli accordi raggiunti dai ricorrenti, i quali devono essere finalizzati a tutelare l'interesse dei figli minori di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, comma 2, c.c.
2 Ciò premesso, si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed, anzi, appaia adeguato a garantire alla figlia minore un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, secondo i principi di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.
Inoltre, il Tribunale ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande formulate, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 1050/2025 R.G.V.G. promossa da Pt_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Parte_2
- recepisce le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio del 23.04.2025
LA PRESIDENTE REL
Dott.ssa Federica Abiuso
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