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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 17608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17608 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Roma SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE N. R.G. 14375/2024 Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: Antonella di Tullio -Presidente Silvia Albano - Giudice Massimo Marasca - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa di primo grado iscritta al NRG. 14375/2024 promossa da:
[...]
(CUI 6516515 C.F. ) Parte_1 C.F._1 nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Elio Zappone, come da procura in atti;
Ricorrente contro
– Questura di Latina, rappresentato ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
Resistente contumace MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. n. 150/2011 e art. 737 c.p.c.
[...] ha adito l'intestato Tribunale chiedendo, in via Parte_1 preliminare e cautelare, la sospensione dell'efficacia del decreto notificatole in data 21.03.2024 dalla Questura di Latina, nonché di ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguenziale, con particolare riferimento al parere negativo emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma;
nel merito, di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla protezione speciale ex art. 19 comma 1.1. e 1.2 e, per l'effetto, di ordinare all'Amministrazione resistente l'emissione di ogni opportuno provvedimento di legge, compresa la concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale. L'Amministrazione resistente, nonostante la ritualità della notifica, non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace. In fatto, dagli atti di causa risulta che la ricorrente ha formalizzato istanza per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 TUI in data 27.04.2022 presso la Questura di Latina;
domanda che, tuttavia, veniva rigettata con decreto notificatole in data 21 marzo 2024. In particolare, l'Amministrazione ha preso atto del parere negativo emesso dalla competente Commissione Territoriale del 17.04.2023, nel quale non si sono ravvisati fondati motivi per ritenere che la richiedente possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviata verso altro Stato nel quale non sia protetta dalla persecuzione, come sancito dal comma 1 art. 19 d.lgs. n. 286/1998. La Questura ha altresì ritenuto che, nel caso in esame, non vi fossero fondati motivi per ritenere che l'allontanamento della ricorrente dal territorio nazionale comportasse una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare così come previsto al novellato comma 1.1. terzo e quarto periodo dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998, non integrando un'ipotesi di violazione dell'art. 8 CEDU, posto che l'istante non ha documentato alcun elemento di integrazione lavorativa o linguistica e ha, invece, prodotto varia documentazione riguardo alla presenza di familiari che, tuttavia, è apparsa irrilevante alla luce della maggiore età della richiedente e dell'assenza di una relazione di dipendenza tra quest'ultima e uno dei suoi familiari la cui presenza in Italia è stata documentata. Con ricorso depositato in data 04.04.2024 la ricorrente ha gravato il diniego deducendone l'illegittimità. Ha dedotto, in fatto, di essere giunta in Italia nel dicembre 2021 (doc. 7) stabilendosi presso la madre sig.ra Persona_1
(doc. 2), residente in [...]di Latina, e successivamente in
[...]
Latina, via Sulmo n. 57 (doc. 13), con il fratello minore della ricorrente,
[...]
, nato a [...] il [...] (doc. 4). La madre della ricorrente Persona_2
è presente in Italia dal 2019 ed è titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato il 09.09.2021 dalla Questura di Latina (doc. 3), per il quale pende istanza di rinnovo (doc. 5). Il minore presenta gravi Per_2 problemi di salute, elemento che aveva già indotto la Commissione Territoriale di Roma a riconoscere alla madre la protezione speciale (doc. 6). Stabilitasi in Italia, la ricorrente ha presentato il 27.04.2022 un'istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, commi 1 e 1.2 TUI, ottenendo il relativo cedolino in data 09.09.2022 (doc. 9). Il 19.01.2023 la ricorrente è stata assunta come colf a tempo indeterminato (doc. 10): le buste paga da febbraio a giugno 2023 (doc. 11), da settembre a gennaio 2025 e i contributi versati (doc. 12) attestano la percezione di un reddito idoneo al proprio sostentamento. Con unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce, nel merito, la violazione dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2, del D.Lgs. 286/1998, allegando di avere diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Alla luce dei parametri normativi e di quelli della giurisprudenza europea, nel ricorso si evidenziano diversi elementi che, nel caso concreto, impongono il riconoscimento della protezione speciale. Sotto il profilo dell'integrazione sociale e lavorativa, la ricorrente deduce, in primo luogo, che la madre vive stabilmente in Italia dal 2019, dove ha ottenuto la protezione speciale, e che con lei convive anche il fratello minore, nato in [...] e affetto da gravi problemi di salute. La ricorrente, giunta in Italia nel dicembre 2021, ha immediatamente raggiunto la propria famiglia e ha presentato una regolare istanza di protezione speciale nell'aprile 2022, ottenendo il relativo cedolino a settembre dello stesso anno. Successivamente, nel gennaio 2023, allega di aver trovato un'occupazione stabile come colf con un contratto a tempo indeterminato, dal quale percepisce un reddito sufficiente al proprio mantenimento, come risulta dalle buste paga e dai contributi versati. Attualmente convive con la madre e il
Pag. 2 di 6 fratello in un appartamento condotto in locazione, oltre a non avere alcun precedente penale, a frequentare abitualmente persone italiane e ad aver già imparato la lingua. Questi elementi sono valorizzati anche dalla giurisprudenza di merito e sovranazionale richiamata nel ricorso. In particolare, viene ricordato come l'integrazione lavorativa e abitativa costituisca un fattore determinante nella valutazione del rispetto della vita privata ai sensi dell'art. 8 CEDU. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 10 novembre 2022 allegata al ricorso introduttivo, ha precisato che l'ingresso nel mondo del lavoro e la soluzione del problema abitativo rappresentano indici sintomatici dell'inserimento costruttivo dello straniero nel tessuto sociale, e che un rimpatrio forzato comprometterebbe gravemente tale percorso, incidendo sulla vita privata nella accezione riconosciuta dalla Corte EDU nelle note pronunce c. Italia, Üner c. Paesi Pt_2
SS e AS c. Austria. Il ricorso evidenzia, inoltre, la sussistenza di ulteriori elementi di vulnerabilità oggettiva connessi alla situazione politico-sociale del Perù. Vengono riportati numerosi fatti degli ultimi anni, relativi alla destituzione del Presidente Vizcarra nel 2020, alle proteste popolari sfociate in violenze, arresti arbitrari, pestaggi, maltrattamenti, accuse di violenze sessuali nei confronti dei manifestanti, casi di persone scomparse e aggressioni ai giornalisti, come denunciato da Si evidenzia inoltre la Controparte_2 prolungata instabilità politica, caratterizzata da avvicendamenti di governo in tempi rapidissimi, nonché la gravissima situazione sanitaria connessa al Covid- 19, che ha portato il Perù ad avere il più alto tasso di mortalità al mondo. Secondo il ricorso, un eventuale rimpatrio della ricorrente la esporrebbe a un contesto intrinsecamente instabile, fragile e pericoloso, sia sotto il profilo politico-sociale, sia sotto quello sanitario, con una significativa compressione del suo diritto alla vita privata e familiare. Sulla base di tali elementi, la ricorrente deduce che il suo allontanamento dal territorio italiano costituirebbe una violazione effettiva e concretamente prevedibile del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, diritto fondamentale tutelato sia dall'art. 19 TUI sia dall'art. 8 CEDU. Concludeva quindi per l'illegittimità del diniego della . CP_3
In via istruttoria, la ricorrente ha chiesto che venisse disposta l'audizione e ha depositato i seguenti documenti:
• procura alle liti, cedolino istanza di protezione speciale, copia ordinanza del Tribunale di Roma, copia del contratto di locazione, copia del primo contratto di lavoro a tempo indeterminato e buste paga, copia certificato di nascita del fratello, copia del permesso di soggiorno della madre, copia ricevuta istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, decreto della Commissione Territoriale e rigetto della Questura;
• nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato, certificato di residenza e contratto di locazione, buste paga aggiornate ai mesi da gennaio a novembre 2025, rinuncia al gratuito patrocinio.
In diritto, si evidenzia che al procedimento in esame si applica il d.l. n. 130/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 173/2020. Infatti, risultando la
Pag. 3 di 6 presentazione della domanda in data 27.04.2022, non trova applicazione il d.l n. 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. n. 50/2023, il cui art. 7 prescrive l'applicazione della precedente normativa ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Quanto al merito, la ricorrente richiede il riconoscimento della protezione disciplinata dall'art. 19 d.lgs. 286/98, previgente alla modifica disposta dal D.L. 20/2023, che prevede ipotesi di divieti di espulsione e respingimento, tutelando con forme di protezione gradata il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 19 D.Lgs. 286/1998 in combinato disposto con art. 32, co. 3 D.Lgs. 25/2008), oltre che ad una violazione degli obblighi costituzionali ed internazionali ex art. 5, co. 6, D.Lgs. 286/1998. In particolare, l'art. 19 co. 1.1, d.lgs. n. 286/1998, consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste, tra gli altri, rilievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della CEDU (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi SS [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Dalla copiosa documentazione versata in atti emerge - contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione - un buon livello di integrazione della ricorrente sul territorio nazionale. In primo luogo, emerge la robustezza e l'effettività dei vincoli familiari nel territorio italiano. La ricorrente, arrivata in Italia nel dicembre 2021, si è immediatamente ricongiunta con la madre, Persona_1
, e il fratello minore, . Si evince che la
[...] Persona_2 madre è titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale, rilasciato dalla Questura di Latina in data 09.09.2021, e che tale protezione è stata riconosciuta in ragione dei "diversi problemi di salute" del figlio minore, nato a [...] il [...]. La presenza di un nucleo familiare, in cui la madre e il fratello minore godono già di una forma di tutela riconosciuta dall'ordinamento italiano, accentua la natura e l'effettività dei legami familiari della ricorrente in Italia. La sig.ra vive stabilmente con la madre e Parte_1 il fratello, come attestato dal contratto di locazione a uso abitativo stipulato il 01.06.2025 e registrato il 23.06.2025, relativo all'immobile sito in Latina, Via Sulmo, n. 57, in cui la ricorrente è espressamente indicata tra i conviventi. Precedentemente, la coabitazione risultava già da un contratto di locazione datato 10.11.2023. Il nucleo familiare ha altresì avviato o richiesto l'iscrizione anagrafica nel Comune di Cisterna di Latina (per la madre e il fratello, in data 19.05.2021) e successivamente nel Comune di Latina, Via Sulmo 57, come da
Pag. 4 di 6 richiesta del 09.12.2024 (avvio procedimento di mutazione anagrafica), confermando la stabilità della residenza in Italia. In secondo luogo, risulta pienamente documentato l'effettivo inserimento lavorativo ed economico della ricorrente. Già in data 19.01.2023, la sig.ra
è stata assunta con un "contratto a tempo indeterminato" in Parte_1 qualità di COLF. Tale inserimento lavorativo, già risalente nel tempo rispetto al provvedimento di rigetto notificato il 21.03.2024, è comprovato dalla produzione di buste paga relative a un periodo ampio, che va da febbraio a giugno 2023, e dalle ricevute di versamento contributi per il I e II trimestre 2023, che dimostrano il regolare adempimento degli oneri sociali. La continuità dell'integrazione lavorativa è stata ulteriormente dimostrata in fase processuale, con il deposito di ulteriori buste paga che coprono il periodo da gennaio a novembre 2025. La documentazione prodotta evidenzia che la ricorrente ha maturato e continua a maturare "un reddito sufficiente al suo sostentamento", rendendo il suo inserimento non solo formale, ma anche economicamente costruttivo e autonomo. L'aver trovato una stabile collocazione nel mondo del lavoro e l'aver risolto il problema abitativo sono, peraltro, indici sintomatici di un "inserimento costruttivo del soggetto nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata", la cui interruzione attraverso il rimpatrio "comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese". Infine, si deve tenere in considerazione la durata del soggiorno e l'integrazione sociale e culturale. La ricorrente si trova in Italia dal dicembre 2021 e ha, pertanto, trascorso nel territorio nazionale un periodo significativo, ormai di circa quattro anni. Per converso, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Pt_2
SS, n. 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, AS c. Austria, n. 1638/03). Alla luce dell'intero percorso compiuto dal cittadino straniero emerso nel presente giudizio si deve ritenere provata quell'effettiva e reale integrazione lavorativa tutelata ex art. 8 CEDU. Sussistono quindi i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali, al quale, in considerazione della data della domanda del 27.04.2022, non si applica il d.l n. 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. n. 50/2023, il cui art. 7 prescrive l'applicazione della vecchia normativa ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Ne consegue che il permesso di soggiorno avrà durata biennale e sarà convertibile in permesso per lavoro. Tenuto conto della mancata costituzione della resistente e delle prove prodotte in giudizio che hanno dimostrato l'integrazione sul territorio, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 14375/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• accoglie la domanda e per l'effetto, dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di Parte_1
(CUI 6516515 C.F. ) nata in [...] il
[...] C.F._1
25.03.2002 del permesso di soggiorno di cui all'art. 32, co. 3 D.Lgs. 25/2008 come modificato dal D.L. 130/2020, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro;
• dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti. Così deciso, in Roma, alla camera di consiglio del 10/12/2025
Il Giudice estensore La Presidente Massimo Marasca Antonella di Tullio
Pag. 6 di 6
ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa di primo grado iscritta al NRG. 14375/2024 promossa da:
[...]
(CUI 6516515 C.F. ) Parte_1 C.F._1 nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Elio Zappone, come da procura in atti;
Ricorrente contro
– Questura di Latina, rappresentato ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
Resistente contumace MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. n. 150/2011 e art. 737 c.p.c.
[...] ha adito l'intestato Tribunale chiedendo, in via Parte_1 preliminare e cautelare, la sospensione dell'efficacia del decreto notificatole in data 21.03.2024 dalla Questura di Latina, nonché di ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguenziale, con particolare riferimento al parere negativo emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma;
nel merito, di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla protezione speciale ex art. 19 comma 1.1. e 1.2 e, per l'effetto, di ordinare all'Amministrazione resistente l'emissione di ogni opportuno provvedimento di legge, compresa la concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale. L'Amministrazione resistente, nonostante la ritualità della notifica, non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace. In fatto, dagli atti di causa risulta che la ricorrente ha formalizzato istanza per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 TUI in data 27.04.2022 presso la Questura di Latina;
domanda che, tuttavia, veniva rigettata con decreto notificatole in data 21 marzo 2024. In particolare, l'Amministrazione ha preso atto del parere negativo emesso dalla competente Commissione Territoriale del 17.04.2023, nel quale non si sono ravvisati fondati motivi per ritenere che la richiedente possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviata verso altro Stato nel quale non sia protetta dalla persecuzione, come sancito dal comma 1 art. 19 d.lgs. n. 286/1998. La Questura ha altresì ritenuto che, nel caso in esame, non vi fossero fondati motivi per ritenere che l'allontanamento della ricorrente dal territorio nazionale comportasse una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare così come previsto al novellato comma 1.1. terzo e quarto periodo dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998, non integrando un'ipotesi di violazione dell'art. 8 CEDU, posto che l'istante non ha documentato alcun elemento di integrazione lavorativa o linguistica e ha, invece, prodotto varia documentazione riguardo alla presenza di familiari che, tuttavia, è apparsa irrilevante alla luce della maggiore età della richiedente e dell'assenza di una relazione di dipendenza tra quest'ultima e uno dei suoi familiari la cui presenza in Italia è stata documentata. Con ricorso depositato in data 04.04.2024 la ricorrente ha gravato il diniego deducendone l'illegittimità. Ha dedotto, in fatto, di essere giunta in Italia nel dicembre 2021 (doc. 7) stabilendosi presso la madre sig.ra Persona_1
(doc. 2), residente in [...]di Latina, e successivamente in
[...]
Latina, via Sulmo n. 57 (doc. 13), con il fratello minore della ricorrente,
[...]
, nato a [...] il [...] (doc. 4). La madre della ricorrente Persona_2
è presente in Italia dal 2019 ed è titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato il 09.09.2021 dalla Questura di Latina (doc. 3), per il quale pende istanza di rinnovo (doc. 5). Il minore presenta gravi Per_2 problemi di salute, elemento che aveva già indotto la Commissione Territoriale di Roma a riconoscere alla madre la protezione speciale (doc. 6). Stabilitasi in Italia, la ricorrente ha presentato il 27.04.2022 un'istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, commi 1 e 1.2 TUI, ottenendo il relativo cedolino in data 09.09.2022 (doc. 9). Il 19.01.2023 la ricorrente è stata assunta come colf a tempo indeterminato (doc. 10): le buste paga da febbraio a giugno 2023 (doc. 11), da settembre a gennaio 2025 e i contributi versati (doc. 12) attestano la percezione di un reddito idoneo al proprio sostentamento. Con unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce, nel merito, la violazione dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2, del D.Lgs. 286/1998, allegando di avere diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Alla luce dei parametri normativi e di quelli della giurisprudenza europea, nel ricorso si evidenziano diversi elementi che, nel caso concreto, impongono il riconoscimento della protezione speciale. Sotto il profilo dell'integrazione sociale e lavorativa, la ricorrente deduce, in primo luogo, che la madre vive stabilmente in Italia dal 2019, dove ha ottenuto la protezione speciale, e che con lei convive anche il fratello minore, nato in [...] e affetto da gravi problemi di salute. La ricorrente, giunta in Italia nel dicembre 2021, ha immediatamente raggiunto la propria famiglia e ha presentato una regolare istanza di protezione speciale nell'aprile 2022, ottenendo il relativo cedolino a settembre dello stesso anno. Successivamente, nel gennaio 2023, allega di aver trovato un'occupazione stabile come colf con un contratto a tempo indeterminato, dal quale percepisce un reddito sufficiente al proprio mantenimento, come risulta dalle buste paga e dai contributi versati. Attualmente convive con la madre e il
Pag. 2 di 6 fratello in un appartamento condotto in locazione, oltre a non avere alcun precedente penale, a frequentare abitualmente persone italiane e ad aver già imparato la lingua. Questi elementi sono valorizzati anche dalla giurisprudenza di merito e sovranazionale richiamata nel ricorso. In particolare, viene ricordato come l'integrazione lavorativa e abitativa costituisca un fattore determinante nella valutazione del rispetto della vita privata ai sensi dell'art. 8 CEDU. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 10 novembre 2022 allegata al ricorso introduttivo, ha precisato che l'ingresso nel mondo del lavoro e la soluzione del problema abitativo rappresentano indici sintomatici dell'inserimento costruttivo dello straniero nel tessuto sociale, e che un rimpatrio forzato comprometterebbe gravemente tale percorso, incidendo sulla vita privata nella accezione riconosciuta dalla Corte EDU nelle note pronunce c. Italia, Üner c. Paesi Pt_2
SS e AS c. Austria. Il ricorso evidenzia, inoltre, la sussistenza di ulteriori elementi di vulnerabilità oggettiva connessi alla situazione politico-sociale del Perù. Vengono riportati numerosi fatti degli ultimi anni, relativi alla destituzione del Presidente Vizcarra nel 2020, alle proteste popolari sfociate in violenze, arresti arbitrari, pestaggi, maltrattamenti, accuse di violenze sessuali nei confronti dei manifestanti, casi di persone scomparse e aggressioni ai giornalisti, come denunciato da Si evidenzia inoltre la Controparte_2 prolungata instabilità politica, caratterizzata da avvicendamenti di governo in tempi rapidissimi, nonché la gravissima situazione sanitaria connessa al Covid- 19, che ha portato il Perù ad avere il più alto tasso di mortalità al mondo. Secondo il ricorso, un eventuale rimpatrio della ricorrente la esporrebbe a un contesto intrinsecamente instabile, fragile e pericoloso, sia sotto il profilo politico-sociale, sia sotto quello sanitario, con una significativa compressione del suo diritto alla vita privata e familiare. Sulla base di tali elementi, la ricorrente deduce che il suo allontanamento dal territorio italiano costituirebbe una violazione effettiva e concretamente prevedibile del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, diritto fondamentale tutelato sia dall'art. 19 TUI sia dall'art. 8 CEDU. Concludeva quindi per l'illegittimità del diniego della . CP_3
In via istruttoria, la ricorrente ha chiesto che venisse disposta l'audizione e ha depositato i seguenti documenti:
• procura alle liti, cedolino istanza di protezione speciale, copia ordinanza del Tribunale di Roma, copia del contratto di locazione, copia del primo contratto di lavoro a tempo indeterminato e buste paga, copia certificato di nascita del fratello, copia del permesso di soggiorno della madre, copia ricevuta istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, decreto della Commissione Territoriale e rigetto della Questura;
• nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato, certificato di residenza e contratto di locazione, buste paga aggiornate ai mesi da gennaio a novembre 2025, rinuncia al gratuito patrocinio.
In diritto, si evidenzia che al procedimento in esame si applica il d.l. n. 130/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 173/2020. Infatti, risultando la
Pag. 3 di 6 presentazione della domanda in data 27.04.2022, non trova applicazione il d.l n. 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. n. 50/2023, il cui art. 7 prescrive l'applicazione della precedente normativa ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Quanto al merito, la ricorrente richiede il riconoscimento della protezione disciplinata dall'art. 19 d.lgs. 286/98, previgente alla modifica disposta dal D.L. 20/2023, che prevede ipotesi di divieti di espulsione e respingimento, tutelando con forme di protezione gradata il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 19 D.Lgs. 286/1998 in combinato disposto con art. 32, co. 3 D.Lgs. 25/2008), oltre che ad una violazione degli obblighi costituzionali ed internazionali ex art. 5, co. 6, D.Lgs. 286/1998. In particolare, l'art. 19 co. 1.1, d.lgs. n. 286/1998, consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste, tra gli altri, rilievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della CEDU (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi SS [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Dalla copiosa documentazione versata in atti emerge - contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione - un buon livello di integrazione della ricorrente sul territorio nazionale. In primo luogo, emerge la robustezza e l'effettività dei vincoli familiari nel territorio italiano. La ricorrente, arrivata in Italia nel dicembre 2021, si è immediatamente ricongiunta con la madre, Persona_1
, e il fratello minore, . Si evince che la
[...] Persona_2 madre è titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale, rilasciato dalla Questura di Latina in data 09.09.2021, e che tale protezione è stata riconosciuta in ragione dei "diversi problemi di salute" del figlio minore, nato a [...] il [...]. La presenza di un nucleo familiare, in cui la madre e il fratello minore godono già di una forma di tutela riconosciuta dall'ordinamento italiano, accentua la natura e l'effettività dei legami familiari della ricorrente in Italia. La sig.ra vive stabilmente con la madre e Parte_1 il fratello, come attestato dal contratto di locazione a uso abitativo stipulato il 01.06.2025 e registrato il 23.06.2025, relativo all'immobile sito in Latina, Via Sulmo, n. 57, in cui la ricorrente è espressamente indicata tra i conviventi. Precedentemente, la coabitazione risultava già da un contratto di locazione datato 10.11.2023. Il nucleo familiare ha altresì avviato o richiesto l'iscrizione anagrafica nel Comune di Cisterna di Latina (per la madre e il fratello, in data 19.05.2021) e successivamente nel Comune di Latina, Via Sulmo 57, come da
Pag. 4 di 6 richiesta del 09.12.2024 (avvio procedimento di mutazione anagrafica), confermando la stabilità della residenza in Italia. In secondo luogo, risulta pienamente documentato l'effettivo inserimento lavorativo ed economico della ricorrente. Già in data 19.01.2023, la sig.ra
è stata assunta con un "contratto a tempo indeterminato" in Parte_1 qualità di COLF. Tale inserimento lavorativo, già risalente nel tempo rispetto al provvedimento di rigetto notificato il 21.03.2024, è comprovato dalla produzione di buste paga relative a un periodo ampio, che va da febbraio a giugno 2023, e dalle ricevute di versamento contributi per il I e II trimestre 2023, che dimostrano il regolare adempimento degli oneri sociali. La continuità dell'integrazione lavorativa è stata ulteriormente dimostrata in fase processuale, con il deposito di ulteriori buste paga che coprono il periodo da gennaio a novembre 2025. La documentazione prodotta evidenzia che la ricorrente ha maturato e continua a maturare "un reddito sufficiente al suo sostentamento", rendendo il suo inserimento non solo formale, ma anche economicamente costruttivo e autonomo. L'aver trovato una stabile collocazione nel mondo del lavoro e l'aver risolto il problema abitativo sono, peraltro, indici sintomatici di un "inserimento costruttivo del soggetto nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata", la cui interruzione attraverso il rimpatrio "comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese". Infine, si deve tenere in considerazione la durata del soggiorno e l'integrazione sociale e culturale. La ricorrente si trova in Italia dal dicembre 2021 e ha, pertanto, trascorso nel territorio nazionale un periodo significativo, ormai di circa quattro anni. Per converso, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Pt_2
SS, n. 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, AS c. Austria, n. 1638/03). Alla luce dell'intero percorso compiuto dal cittadino straniero emerso nel presente giudizio si deve ritenere provata quell'effettiva e reale integrazione lavorativa tutelata ex art. 8 CEDU. Sussistono quindi i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali, al quale, in considerazione della data della domanda del 27.04.2022, non si applica il d.l n. 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. n. 50/2023, il cui art. 7 prescrive l'applicazione della vecchia normativa ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Ne consegue che il permesso di soggiorno avrà durata biennale e sarà convertibile in permesso per lavoro. Tenuto conto della mancata costituzione della resistente e delle prove prodotte in giudizio che hanno dimostrato l'integrazione sul territorio, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 14375/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• accoglie la domanda e per l'effetto, dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di Parte_1
(CUI 6516515 C.F. ) nata in [...] il
[...] C.F._1
25.03.2002 del permesso di soggiorno di cui all'art. 32, co. 3 D.Lgs. 25/2008 come modificato dal D.L. 130/2020, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro;
• dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti. Così deciso, in Roma, alla camera di consiglio del 10/12/2025
Il Giudice estensore La Presidente Massimo Marasca Antonella di Tullio
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