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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/12/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2240/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa SA RE, ha pronunciato ex art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2240/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. FOIS FRANCESCA, elettivamente C.F._2 domiciliati presso lo studio del difensore,
PARTE RICORRENTE contro
, (C. F. ), , CP_1 C.F._3 Controparte_2 [...]
, , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , ,
[...] Controparte_7 Controparte_8 [...]
, in persona dei loro eredi o aventi causa, Controparte_9 Controparte_10
, , , ,
[...] CP_11 Controparte_12 Controparte_13
, e Controparte_14 Controparte_15 CP_16 [...]
, in qualità di eredi di , Parte_3 CP_3
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: NE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo:
“A) Dichiarare la Sig.ra (C.F.: ), nata a [...] il 14 novembre Parte_1 C.F._1
1972, ed il Sig. (C.F.: ), nato a [...] il [...] - Parte_2 C.F._2
pagina 1 di 6 odierni ricorrenti -entrambi residenti in [...], proprietari esclusivi per intervenuta usucapione dell'immobile ubicato nel centro abitato del Comune di Lei (NU), retrostante la Piazza Giovanni XXIII, ed oggi distinto in Catasto Terreni del Comune di Lei (NU) al
Foglio 8, Particella 1105, rappresentato da un terreno seminativo della superficie complessiva pari a
650 m2, R.D.: € 2,52 - R.A.: € 0,34, del valore venale pari ad Euro 4.933,50 (valore stabilito da delibera comunale) e dell'immobile (di nuova costruzione) oggi distinto in Catasto Fabbricati del
Comune di Lei (NU) al Foglio 8, Particella 1104, ubicato in Piazza Giovanni XXIII n° 5, P. T,
Categoria C/2, Consistenza: 11m2, Superficie totale: 15 m2, Rendita catastale: €20,45 e del valore catastale pari ad Euro 2.576,70, rappresentato da un fabbricato di recente costruzione, costituente un magazzino adibito a legnaia realizzato dagli odierni ricorrenti (per entrambi tenuto conto delle variazioni catastali di cui in epigrafe e per come riportate nella visura storica per immobile allegata al presente ricorso), in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni;
B) Per l'effetto, ordinare all'Agenzia del Territorio competente -Uffici provinciali del Catasto e della
Conservatoria dei Registri immobiliari, nonché agli altri uffici eventualmente competenti, di effettuare la trascrizione e voltura catastale dell'emanando provvedimento, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
C)Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di causa in caso di opposizione”
Per parte resistente:
“nessuna conclusione stante la contumacia”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., e , coniugi in regime di comunione Parte_1 Parte_2 legale dei beni, chiedevano l'accertamento del diritto di proprietà per intervenuta usucapione del terreno edificabile distinto al Catasto terreni al foglio 8, particella 1105 e del fabbricato destinato a magazzino distinto al Catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 8, particella 1104, entrambi situati a Lei (NU) nell'area retrostante alla propria abitazione di Piazza Giovanni XXIII n. 5.
Più nel dettaglio, i ricorrenti esponevano:
- di essere nel pieno, pubblico, pacifico, indisturbato e ininterrotto possesso dei beni da oltre vent'anni;
- che il terreno è situato nell'area retrostante rispetto alla loro casa di residenza;
- che il fabbricato è stato costruito nell'anno 2019, a proprie spese, ed è destinato a magazzino adibito a legnaia;
pagina 2 di 6 - che il magazzino è pertinenza della loro abitazione principale sita in Piazza Giovanni XXIII n. 5, quest'ultima distinta al Catasto fabbricati al foglio 8, part. 1046, sub 3 attualmente oggetto di distinto giudizio per l'accertamento di usucapione;
- di aver goduto in via esclusiva dei beni e di non aver mai pagato alcun canone;
- di aver provveduto alla cura e alla manutenzione del fondo, senza aver ricevuto contestazioni in ordine al suo possesso;
- che gli immobili risultano formalmente intestati ad altri soggetti;
- di avere interesse alla pronuncia di acquisto per usucapione.
I resistenti non si costituivano.
All'udienza del 15.5.2024 veniva dichiarato il perfezionamento della procedura di notifica per pubblici proclami nonché veniva ordinanza la notifica nelle forme ordinarie per Controparte_10
, , , ,
[...] CP_11 Controparte_12 Controparte_13 [...]
, , e CP_14 Controparte_15 CP_16 Parte_3 in quanto soggetti identificati.
All'udienza successiva veniva dichiarata la contumacia dei convenuti citati personalmente in giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale.
All'udienza del 19.11.2025, svolta con la modalità cartolare, la parte ricorrente precisava le conclusioni e la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
*
La domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
L'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione presuppone l'esercizio ultraventennale, continuo e non interrotto, del potere di fatto sulla cosa, che sia corrispondente al diritto di proprietà, in contrapposizione all'inerzia del titolare formale;
il possesso ad usucapionem deve altresì essere pacifico e pubblico. La parte che fa valere l'intervenuto acquisto ad usucapionem è onerata della prova di tutti i predetti requisiti di legge.
Ebbene, nel caso di specie, sono emersi precisi e concordi elementi a prova dell'acquisto della proprietà a titolo originario.
Anzitutto, alla luce delle visure catastali e delle visure ipocatastali prodotte dai ricorrenti, il contraddittorio si è regolarmente instaurato con i soggetti cui è formalmente intestata la proprietà del bene oppure con gli eredi dei soggetti intestatari (cfr. documentazione di parte ricorrente).
I resistenti citati personalmente, rimanendo contumaci non si opponevano a quanto allegato e dedotto nel ricorso. pagina 3 di 6 Nel merito, i ricorrenti chiedevano la pronuncia di usucapione per possesso ultraventennale di due distinti beni: 1) il terreno situato nell'area retrostante alla propria abitazione, distinto al Catasto terreni al foglio 8, particella 1105; 2) il magazzino costruito nel 2019 sul terreno di cui al punto 1), accatastato al Catasto fabbricati al foglio 8, particella 1104.
Con riguardo al terreno, dalle risultanze testimoniali (cfr. udienza del 24.6.2025) è emerso che i ricorrenti possiedono e possedevano da oltre 20 anni il terreno di cui al punto 1), avendo compiuto attività corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, pubblicamente e senza contestazioni.
Infatti, il teste amico dei ricorrenti, confermava che gli stessi abitano a Lei, in Piazza Testimone_1
Giovanni XXIII, da oltre vent'anni, ossia da dopo il decesso dei nonni di : in particolare, Parte_1 gli stessi riferivano che, nella parte retrostante l'abitazione, è presente un terreno usato come orto e per piante da frutta, interamente recintato (cfr. “il terreno è recintato con un muro, che è alto circa un metro e poi sopra il muro c'è la reticella. È tutto recintato. c'è la rete che in un punto è tagliata e permette di essere aperta e chiusa per accedervi”).
Dichiarava, altresì, che il terreno è accessibile dalla casa dei ricorrenti attraverso una porta sul retro
(cfr. “c'è una porta sul retro: dalla casa si passa da questa porta ove si accedere al pezzo di terreno dei signori (…) il collegamento con il terreno retrostante ce l'hanno solo loro”), specificando che il terreno era usato principalmente come orto, in via esclusiva, da e da , i Parte_1 Parte_2 quali si occupavano anche della sua pulizia e della sua manutenzione.
Anche il teste , conoscente e compaesano dei ricorrenti, confermava tali circostanze, Testimone_2 dichiarando che i due coniugi, dopo la morte dei nonni di risalente all'anno 2002, Parte_1 avevano eseguito i lavori di ristrutturazione della porzione dell'immobile di Piazza Giovanni XXIII,
a loro assegnata, e che, da quel momento, avevano iniziato ad abitarvi in via esclusiva.
Confermava l'utilizzo esclusivo da parte dei coniugi del terreno oggetto di domanda, che è recintato, coltivato e accessibile direttamente dall'abitazione con una porta (cfr. “preciso che la casa dà sulla piazza Giovanni XXIII, invece il terreno dei due attori si trova dietro. Per accedere al terreno si passa da una via dietro, che se non erro è Via Lamarmora: da qui si può accedere anche con i mezzi o i camion. Il cancello di via Lamarmora è costituito da una rete elettrosaldata che si apre per permettere
l'accesso. C'è anche una porta che dalla casa passa al terreno, vi è un collegamento tra casa e terreno
(…) il terreno non è collegato con altre case della zona, ma solo con quella”.
Considerata la natura del terreno in esame, si ritiene che le attività eseguite da parte attrice siano tali da manifestare all'esterno l'animus possidendi per il periodo necessario ad usucapire ai sensi dell'art. 1158 c.c. pagina 4 di 6 Passando all'altro bene oggetto della domanda, l'acquisto della proprietà del fabbricato sub punto 2) non è chiaramente avvenuto per usucapione ultraventennale ex art. 1158 c.c. in quanto, come da prospettazione attorea, il bene era stato edificato nel 2019 e, dunque, è carente il presupposto temporale del possesso continuato per venti anni (cfr. alla prima udienza, il procuratore dei ricorrenti riferiva che
“il fabbricato è stato costruito dagli attori di recente e che accede al terreno oggetto della domanda di usucapione”).
La proprietà del fabbricato a titolo originario è stata, comunque, allegata e provata dai ricorrenti, i quali sin dal ricorso introduttivo chiedevano l'accertamento del diritto di proprietà da loro vantato sul bene in quanto costruito ex novo sul terreno acquistato per usucapione.
L'accessione del magazzino sul terreno dei ricorrenti è stata provata in via testimoniale.
Il teste confermava che aveva costruito un piccolo magazzino sul fondo, che è Tes_1 Parte_2 utilizzato come deposito per attrezzi (cfr. “sul terreno c'è una dispensa per attrezzi, è un magazzino piccolo, potrebbe essere 2x3 metri quadri. I signori ci mettono dentro gli attrezzi da lavoro. Lui è muratore e appunto lo usa come rimessa per gli attrezzi. Io so che il magazzino è stato costruito dallo stesso ). Anche il teste riferiva la medesima circostanza (cfr. “aveva costruito un Pt_2 Tes_2 deposito degli attrezzi sul terreno. È ancora presente. È utilizzato come deposito degli attrezzi. So che
l'aveva costruito lui: ho proprio visto il costruirlo. È grande circa 12 mq2”). Pt_2
Si osserva che la proprietà è un diritto autodeterminato, sicché la domanda di accertamento della proprietà può essere accolta in forza delle ragioni di acquisto che sono state specificatamente allegate e provate da parte ricorrente (cfr. C. Cass. n. 40/2015: “in tema di limiti alla proposizione di domande nuove in appello, non viola il divieto di “ius novorum” la deduzione, da parte del convenuto dell'acquisto per usucapione, ordinaria o abbreviata, della proprietà dell'area rivendicata da controparte qualora già in primo grado egli abbia eccepito ad altro titolo la proprietà dell'area medesima, in quanto la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddetti diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto
e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve ad una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova”).
Ebbene, nel caso di specie, sin dall'atto introduttivo è emersa la fonte dell'acquisto della proprietà del magazzino (costruzione sul terreno usucapito), circostanza poi ampiamente provata in sede testimoniale.
Deve pertanto essere accertata e dichiarata la proprietà del fabbricato sub punto 2) ai sensi dell'art. 934
c.c. pagina 5 di 6 I coniugi dichiaravano di essere in regime di comunione legale, sicché gli acquisti oggi accertati devono essere dichiarati a favore di entrambi i coniugi in regime di comunione legale.
La presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari competente ai sensi dell'art. 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice.
Dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la qualità di proprietari esclusivi per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. di
(C.F.: ), nata a [...] il [...], e di Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), nato a [...] il [...], tra loro coniugati in regime di
[...] C.F._2 comunione legale, dell'immobile sito nel Comune di Lei (NU), distinto al Catasto Terreni del Comune di Lei al Foglio 8, mapp. 1105;
2) accerta e dichiara la qualità di proprietari esclusivi ex art. 934 c.c. di (C.F.: Parte_1
), nata a [...] il [...], e di (C.F.: C.F._1 Parte_2
), nato a [...] il [...], tra loro coniugati in regime di comunione C.F._2 legale, dell'immobile sito nel Comune di Lei (NU), distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Lei al
Foglio 8, mapp. 1104;
3) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, senza necessità di ordine del Giudice;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Sassari, 4.12.2025
Il Giudice
SA RE
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa SA RE, ha pronunciato ex art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2240/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. FOIS FRANCESCA, elettivamente C.F._2 domiciliati presso lo studio del difensore,
PARTE RICORRENTE contro
, (C. F. ), , CP_1 C.F._3 Controparte_2 [...]
, , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , ,
[...] Controparte_7 Controparte_8 [...]
, in persona dei loro eredi o aventi causa, Controparte_9 Controparte_10
, , , ,
[...] CP_11 Controparte_12 Controparte_13
, e Controparte_14 Controparte_15 CP_16 [...]
, in qualità di eredi di , Parte_3 CP_3
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: NE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo:
“A) Dichiarare la Sig.ra (C.F.: ), nata a [...] il 14 novembre Parte_1 C.F._1
1972, ed il Sig. (C.F.: ), nato a [...] il [...] - Parte_2 C.F._2
pagina 1 di 6 odierni ricorrenti -entrambi residenti in [...], proprietari esclusivi per intervenuta usucapione dell'immobile ubicato nel centro abitato del Comune di Lei (NU), retrostante la Piazza Giovanni XXIII, ed oggi distinto in Catasto Terreni del Comune di Lei (NU) al
Foglio 8, Particella 1105, rappresentato da un terreno seminativo della superficie complessiva pari a
650 m2, R.D.: € 2,52 - R.A.: € 0,34, del valore venale pari ad Euro 4.933,50 (valore stabilito da delibera comunale) e dell'immobile (di nuova costruzione) oggi distinto in Catasto Fabbricati del
Comune di Lei (NU) al Foglio 8, Particella 1104, ubicato in Piazza Giovanni XXIII n° 5, P. T,
Categoria C/2, Consistenza: 11m2, Superficie totale: 15 m2, Rendita catastale: €20,45 e del valore catastale pari ad Euro 2.576,70, rappresentato da un fabbricato di recente costruzione, costituente un magazzino adibito a legnaia realizzato dagli odierni ricorrenti (per entrambi tenuto conto delle variazioni catastali di cui in epigrafe e per come riportate nella visura storica per immobile allegata al presente ricorso), in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni;
B) Per l'effetto, ordinare all'Agenzia del Territorio competente -Uffici provinciali del Catasto e della
Conservatoria dei Registri immobiliari, nonché agli altri uffici eventualmente competenti, di effettuare la trascrizione e voltura catastale dell'emanando provvedimento, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
C)Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di causa in caso di opposizione”
Per parte resistente:
“nessuna conclusione stante la contumacia”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., e , coniugi in regime di comunione Parte_1 Parte_2 legale dei beni, chiedevano l'accertamento del diritto di proprietà per intervenuta usucapione del terreno edificabile distinto al Catasto terreni al foglio 8, particella 1105 e del fabbricato destinato a magazzino distinto al Catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 8, particella 1104, entrambi situati a Lei (NU) nell'area retrostante alla propria abitazione di Piazza Giovanni XXIII n. 5.
Più nel dettaglio, i ricorrenti esponevano:
- di essere nel pieno, pubblico, pacifico, indisturbato e ininterrotto possesso dei beni da oltre vent'anni;
- che il terreno è situato nell'area retrostante rispetto alla loro casa di residenza;
- che il fabbricato è stato costruito nell'anno 2019, a proprie spese, ed è destinato a magazzino adibito a legnaia;
pagina 2 di 6 - che il magazzino è pertinenza della loro abitazione principale sita in Piazza Giovanni XXIII n. 5, quest'ultima distinta al Catasto fabbricati al foglio 8, part. 1046, sub 3 attualmente oggetto di distinto giudizio per l'accertamento di usucapione;
- di aver goduto in via esclusiva dei beni e di non aver mai pagato alcun canone;
- di aver provveduto alla cura e alla manutenzione del fondo, senza aver ricevuto contestazioni in ordine al suo possesso;
- che gli immobili risultano formalmente intestati ad altri soggetti;
- di avere interesse alla pronuncia di acquisto per usucapione.
I resistenti non si costituivano.
All'udienza del 15.5.2024 veniva dichiarato il perfezionamento della procedura di notifica per pubblici proclami nonché veniva ordinanza la notifica nelle forme ordinarie per Controparte_10
, , , ,
[...] CP_11 Controparte_12 Controparte_13 [...]
, , e CP_14 Controparte_15 CP_16 Parte_3 in quanto soggetti identificati.
All'udienza successiva veniva dichiarata la contumacia dei convenuti citati personalmente in giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale.
All'udienza del 19.11.2025, svolta con la modalità cartolare, la parte ricorrente precisava le conclusioni e la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
*
La domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
L'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione presuppone l'esercizio ultraventennale, continuo e non interrotto, del potere di fatto sulla cosa, che sia corrispondente al diritto di proprietà, in contrapposizione all'inerzia del titolare formale;
il possesso ad usucapionem deve altresì essere pacifico e pubblico. La parte che fa valere l'intervenuto acquisto ad usucapionem è onerata della prova di tutti i predetti requisiti di legge.
Ebbene, nel caso di specie, sono emersi precisi e concordi elementi a prova dell'acquisto della proprietà a titolo originario.
Anzitutto, alla luce delle visure catastali e delle visure ipocatastali prodotte dai ricorrenti, il contraddittorio si è regolarmente instaurato con i soggetti cui è formalmente intestata la proprietà del bene oppure con gli eredi dei soggetti intestatari (cfr. documentazione di parte ricorrente).
I resistenti citati personalmente, rimanendo contumaci non si opponevano a quanto allegato e dedotto nel ricorso. pagina 3 di 6 Nel merito, i ricorrenti chiedevano la pronuncia di usucapione per possesso ultraventennale di due distinti beni: 1) il terreno situato nell'area retrostante alla propria abitazione, distinto al Catasto terreni al foglio 8, particella 1105; 2) il magazzino costruito nel 2019 sul terreno di cui al punto 1), accatastato al Catasto fabbricati al foglio 8, particella 1104.
Con riguardo al terreno, dalle risultanze testimoniali (cfr. udienza del 24.6.2025) è emerso che i ricorrenti possiedono e possedevano da oltre 20 anni il terreno di cui al punto 1), avendo compiuto attività corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, pubblicamente e senza contestazioni.
Infatti, il teste amico dei ricorrenti, confermava che gli stessi abitano a Lei, in Piazza Testimone_1
Giovanni XXIII, da oltre vent'anni, ossia da dopo il decesso dei nonni di : in particolare, Parte_1 gli stessi riferivano che, nella parte retrostante l'abitazione, è presente un terreno usato come orto e per piante da frutta, interamente recintato (cfr. “il terreno è recintato con un muro, che è alto circa un metro e poi sopra il muro c'è la reticella. È tutto recintato. c'è la rete che in un punto è tagliata e permette di essere aperta e chiusa per accedervi”).
Dichiarava, altresì, che il terreno è accessibile dalla casa dei ricorrenti attraverso una porta sul retro
(cfr. “c'è una porta sul retro: dalla casa si passa da questa porta ove si accedere al pezzo di terreno dei signori (…) il collegamento con il terreno retrostante ce l'hanno solo loro”), specificando che il terreno era usato principalmente come orto, in via esclusiva, da e da , i Parte_1 Parte_2 quali si occupavano anche della sua pulizia e della sua manutenzione.
Anche il teste , conoscente e compaesano dei ricorrenti, confermava tali circostanze, Testimone_2 dichiarando che i due coniugi, dopo la morte dei nonni di risalente all'anno 2002, Parte_1 avevano eseguito i lavori di ristrutturazione della porzione dell'immobile di Piazza Giovanni XXIII,
a loro assegnata, e che, da quel momento, avevano iniziato ad abitarvi in via esclusiva.
Confermava l'utilizzo esclusivo da parte dei coniugi del terreno oggetto di domanda, che è recintato, coltivato e accessibile direttamente dall'abitazione con una porta (cfr. “preciso che la casa dà sulla piazza Giovanni XXIII, invece il terreno dei due attori si trova dietro. Per accedere al terreno si passa da una via dietro, che se non erro è Via Lamarmora: da qui si può accedere anche con i mezzi o i camion. Il cancello di via Lamarmora è costituito da una rete elettrosaldata che si apre per permettere
l'accesso. C'è anche una porta che dalla casa passa al terreno, vi è un collegamento tra casa e terreno
(…) il terreno non è collegato con altre case della zona, ma solo con quella”.
Considerata la natura del terreno in esame, si ritiene che le attività eseguite da parte attrice siano tali da manifestare all'esterno l'animus possidendi per il periodo necessario ad usucapire ai sensi dell'art. 1158 c.c. pagina 4 di 6 Passando all'altro bene oggetto della domanda, l'acquisto della proprietà del fabbricato sub punto 2) non è chiaramente avvenuto per usucapione ultraventennale ex art. 1158 c.c. in quanto, come da prospettazione attorea, il bene era stato edificato nel 2019 e, dunque, è carente il presupposto temporale del possesso continuato per venti anni (cfr. alla prima udienza, il procuratore dei ricorrenti riferiva che
“il fabbricato è stato costruito dagli attori di recente e che accede al terreno oggetto della domanda di usucapione”).
La proprietà del fabbricato a titolo originario è stata, comunque, allegata e provata dai ricorrenti, i quali sin dal ricorso introduttivo chiedevano l'accertamento del diritto di proprietà da loro vantato sul bene in quanto costruito ex novo sul terreno acquistato per usucapione.
L'accessione del magazzino sul terreno dei ricorrenti è stata provata in via testimoniale.
Il teste confermava che aveva costruito un piccolo magazzino sul fondo, che è Tes_1 Parte_2 utilizzato come deposito per attrezzi (cfr. “sul terreno c'è una dispensa per attrezzi, è un magazzino piccolo, potrebbe essere 2x3 metri quadri. I signori ci mettono dentro gli attrezzi da lavoro. Lui è muratore e appunto lo usa come rimessa per gli attrezzi. Io so che il magazzino è stato costruito dallo stesso ). Anche il teste riferiva la medesima circostanza (cfr. “aveva costruito un Pt_2 Tes_2 deposito degli attrezzi sul terreno. È ancora presente. È utilizzato come deposito degli attrezzi. So che
l'aveva costruito lui: ho proprio visto il costruirlo. È grande circa 12 mq2”). Pt_2
Si osserva che la proprietà è un diritto autodeterminato, sicché la domanda di accertamento della proprietà può essere accolta in forza delle ragioni di acquisto che sono state specificatamente allegate e provate da parte ricorrente (cfr. C. Cass. n. 40/2015: “in tema di limiti alla proposizione di domande nuove in appello, non viola il divieto di “ius novorum” la deduzione, da parte del convenuto dell'acquisto per usucapione, ordinaria o abbreviata, della proprietà dell'area rivendicata da controparte qualora già in primo grado egli abbia eccepito ad altro titolo la proprietà dell'area medesima, in quanto la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddetti diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto
e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve ad una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova”).
Ebbene, nel caso di specie, sin dall'atto introduttivo è emersa la fonte dell'acquisto della proprietà del magazzino (costruzione sul terreno usucapito), circostanza poi ampiamente provata in sede testimoniale.
Deve pertanto essere accertata e dichiarata la proprietà del fabbricato sub punto 2) ai sensi dell'art. 934
c.c. pagina 5 di 6 I coniugi dichiaravano di essere in regime di comunione legale, sicché gli acquisti oggi accertati devono essere dichiarati a favore di entrambi i coniugi in regime di comunione legale.
La presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari competente ai sensi dell'art. 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice.
Dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la qualità di proprietari esclusivi per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. di
(C.F.: ), nata a [...] il [...], e di Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), nato a [...] il [...], tra loro coniugati in regime di
[...] C.F._2 comunione legale, dell'immobile sito nel Comune di Lei (NU), distinto al Catasto Terreni del Comune di Lei al Foglio 8, mapp. 1105;
2) accerta e dichiara la qualità di proprietari esclusivi ex art. 934 c.c. di (C.F.: Parte_1
), nata a [...] il [...], e di (C.F.: C.F._1 Parte_2
), nato a [...] il [...], tra loro coniugati in regime di comunione C.F._2 legale, dell'immobile sito nel Comune di Lei (NU), distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Lei al
Foglio 8, mapp. 1104;
3) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, senza necessità di ordine del Giudice;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Sassari, 4.12.2025
Il Giudice
SA RE
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