CASS
Sentenza 30 agosto 2024
Sentenza 30 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/08/2024, n. 33307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33307 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI GI EF nato a [...] il [...] LT OL nato a [...] il [...] ON EO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO GI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo Il PG conclude per il rigetto di tutti i ricorsi. udito il difensore L'avv. SPIGARELLI Valerio insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso ai quali si riporta;
L'avv. D'ERRICO Roberto si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; L'avv. ARENA Susanna Paola si riporta ai motivi di ricorso, ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 33307 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 16/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 23 luglio 2020, in rito abbreviato, il GUP del Tribunale di Bologna ha affermato la penale responsabilità, per quanto qui rileva, di LT OL, BO EO e Di GI NO per il reato di associazione per delinquere di cui al capo a); per il reato di detenzione di esplosivi di cui al capo b) e per una serie di reati-scopo (furti tentati o consumati in danno di sportelli bancari ATM, realizzati con utilizzo di esplosivo) . La Corte di Appello di Bologna, con sentenza emessa in data 18 aprile 2023, ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela in riferimento ad una serie di reati-scopo, confermando nel resto la sentenza di primo grado. All'esito del giudizio di secondo grado la condizione processuale degli attuali ricorrenti è la seguente: LT OL: condanna per il reato associativo e per la detenzione e porto degli ordigni;
BO EO: condanna per il reato associativo e per la detenzione e porto degli ordigni;
Di GI NO: condanna per il reato associativo e per la detenzione e porto degli ordigni. 2. Quanto alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 416 comma 4 cod.pen. la Corte felsinea osserva che le vetture usate dal 'gruppo' si spostavano dal territorio bolognese in altri regioni trasportando l'esplosivo già alla partenza dai garages in vista della realizzazione dei reati-scopo; l'aggravante dunque va ritenuta applicabile posto che «il materiale esplosivo era trasportato nelle vetture impiegate nelle varie spedizioni nei territori presi di mira» . Su citano una serie di episodi delittuosi avvenuti tra settembre ed ottobre del 2014. 3. La pena è stata determinata, per tutti e tre gli attuali ricorrenti, nel modo che segue: anni 8 di reclusione per il reato associativo, con aumento di anni 1 per continuazione e riduzione per il rito ad anni 6. 4. Hanno proposto ricorso per cassazione LT OL, BO EO e Di GI NO, nelle forme di legge, come segue. 2 4.1 I ricorsi LT e BO deducono un unico motivo, in termini di erronea applicazione di legge e vizio di motivazione sulla avvenuta applicazione della circostanza aggravante di cui all'art.416 comma 4 cod.pen. . In sintesi, si afferma che gli attentati erano programmati e, dunque, non vi era uno 'scorrere' in armi con obiettivi determinati o meno, ammesso che sia tale il criterio distintivo che consenta l'applicazione della circostanza. Si prospetta, inoltre, la tesi per cui l'aggravante non può sussistere tutte le volte in cui la disponibilità - ed anche il trasporto - delle armi avvenga in occasione della consumazione dei reati-scopo in modo occulto. 4.2 Il ricorso introdotto da Di GI NO articola, oltre alla doglianza sul punto già esposto, altri motivi. In particolare: a) si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in punto di sussistenza della associazione per delinquere di cui al capo a. La Corte di Appello avrebbe valorizzato indicatori non sufficienti a distinguere il semplice concorso di persone in un reato continuato. b) si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in punto di ricorrenza del reato di cui al capo b. Si afferma che la verifica empirica dei danni realizzatisi in occasione degli 'assalti' agli sportelli bancomat non era sufficiente a distinguere l'esplosivo dal semplice materiale esplodente;
c) si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati sul punto della circostanza aggravante di cui all'art. 416 comma 4 cod.pen. (unico motivo di ricorso per LT e per BO, motivo concorrente con altri per Di GI). 2. L'utilizzo della locuzione «scorrere in armi le campagne o le pubbliche vie» , utilizzata dal legislatore per descrivere la circostanza in parola, indica, secondo il Collegio, una situazione di fatto ed una modalità commissiva del reato aggravato 3 che va oltre la «disponibilità» in capo al gruppo criminale di armi, con cui si realizzano, in ipotesi, i singoli reati-scopo. 2.1 La 'scorreria', già sul piano etimologico, indica una azione quasi di tipo militare, ben visibile e percepita da parte di chi entri - anche occasionalmente - in contatto con il gruppo in questione . Della 'scorreria' si parla, si viene a conoscenza in un determinato contesto territoriale. In un comune dizionario di lingua italiana, a proposito del lemma scorrere: anche ..percorrere una zona, un territorio, specialmente per predare e devastare: eserciti stranieri hanno scorso per secoli l'Italia; i viniziani ... scorrevano cogli stradiotti tutto il paese (cosi Guicciardini). Dunque l'utilizzo di una simile locuzione - in sede applicativa, per restare in linea con il principio di tassatività - comporta che l'aggravante va applicata esclusivamente nei casi in cui si registri, quantomeno, una «percezione esterna» della esistenza delle armi, tesa ad aumentare il senso di insicurezza dei consociati e, al contempo, a incrementare il coefficiente di pericolosità del gruppo. Non rileva, a tal fine, che i fatti siano commessi occasionalmente o siano frutto di programmazione (contra Sez. II n. 44153 del 10.9.2014, rv 260857 ove si attribuisce rilievo alla differenza tra programma dettagliato e decisioni estemporanee) , atteso che tale distinzione non coglie - a avviso del Collegio - il concreto significato della locuzione legislativa. 2.2 Va ritenuto, anche sulla scia di Sez. V n. 32439 del 3.5.2001, rv 219677, che : in tema di associazione a delinquere perché sussista la circostanza aggravante della "della scorreria in armi" è necessario che la condotta si connoti per un aumentato pericolo dell'ordine pubblico e per un particolare allarme sociale;
tali caratteristiche sussistono allorché gli associati "scorrono" in armi le campagne e le pubbliche vie col proposito di realizzare le condotte criminose che si riveleranno possibili, con correlate azioni di depredazione, grassazione e soverchierie, mentre non è sufficiente che essi possiedano stabilmente delle armi, debitamente occultate, e che per la commissione dei singoli reati fine effettuino con esse spostamenti da luogo a luogo. In particolare, va detto che da tale massima, ad avviso del Collegio va esclusa - in chiave di principio di diritto - la parte relativa alla necessaria compresenza di condotte di 'depredazione, grassazione e soverchierie 1, espressione che va ritenuta sovrabbondante ed impropria. 4 Tale passaggio espressivo, peraltro, è frutto di citazione - nella sentenza della Sezione V del 2001- di precedenti ancor più risalenti, posto che in motivazione si faceva riferimento a ormai datate pronunce, [..] in cui questa Corte ha riconosciuto l'aggravante in un fatto di "attraversamento" delle campagne e delle pubbliche vie volto all'attuazione generica del programma delinquenziale della, societas scelerum, sottolineandone l'effetto di vero allarme sociale ad esso inerente (Cass. Sez. 1^, 29.10.1962, PM c. Osana ed altri;
Cass. 13.11.1959, Arricale), nonché precisato che si richiede un "passaggio" ripetuto anche se non abituale degli associati in armi, non essendo sufficiente il fatto del recarsi armati in un luogo stabilito al fine di commettere singoli e già concordati reati (Cass. 14.1.1957, Ricotta), e l'ha esclusa, peraltro, "allorché lo spostamento in armi ... non viene ad assumere le, caratteristiche proprie del brigantaggio", considerando che "... il passaggio è diretto sempre a violenze, depredazioni, grassazioni e soverchierie, la cui criminosità riceve, per così dire, un particolare tono intimidatorio" (Cass. 5.6.1962) [..] . 2.3 Ciò che rileva - ad avviso del Collegio - è l'aumento della «cifra di pericolosità» del gruppo correlato alla 'ostentazione' e alla 'visibilità' delle armi portate 'nelle campagne o pubbliche vie', sì da provocare un effetto intimidatorio di elevato spessore in un determinato territorio. Non vi è, pertanto, possibilità di ritenere sussistente la particolare circostanza in esame lì dove il gruppo abbia l'abitudine di portare armi (o materiali assimilati) ma in modo occulto, da un luogo ad un altro, come nel caso in esame. 2.4 Il motivo è fondato e conduce all'annullamento senza rinvio - in tale parte - della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello per la determinazione della pena. 3. I residui motivi di ricorso proposti da Di GI NO sono infondati. 3.1 Quello in punto di individuazione della associazione per delinquere è inammissibile perché meramente rivalutativo e in fatto. La Corte di secondo grado ha richiamato e condiviso - sul tema - le argomentazioni espresse dal primo giudice, immuni da vizi logici e fondate su una corretta interpretazione delle evidenze processuali. La esistenza di una collaudata struttura organizzativa finalizzata alla realizzazione di un numero indeterminato di episodi delittuosi e di una rete relazionale stabile - tale da integrare i presupposti di fatto della fattispecie associativa - sono aspetti puntualmente evidenziati in sede di merito 5 (si veda in particolare la esposizione contenuta nella decisione di primo grado, richiamata dalla Corte di Appello, basata anche sui contenuti di captazioni di conversazioni), il che porta a qualificare il ricorso in termini di mera richiesta di rivalutazione di temi scrutinati coerentemente in sede di merito, compito che non rientra tra quelli attribuiti al giudice di legittimità. 3.2 Quanto al secondo motivo, ne va affermata la infondatezza. Ed invero, la Corte di secondo grado ha confermato, sul punto, le valutazioni del primo giudice in punto di elevata «potenzialità lesiva» delle miscele utilizzate per la consumazione dei particolari furti oggetto del giudizio, con attitudine a determinare effetti micidiali. Si tratta, a ben vedere, di una valutazione in fatto basata non soltanto sul dato tecnico dell'analisi delle singole componenti ma sulle modalità di utilizzo delle cd. 'marmotte', la cui capacità distruttiva è dimostrata dagli effetti di volta in volta prodotti dalla loro esplosione. Va ritenuto, pertanto, che l'apprezzamento operato in sede di merito non contiene aspetti di illogicità né si pone in contrasto con il consolidato orientamento interpretativo nomofilattico, secondo cui ad essere rilevante ai fini della integrazione della fattispecie di cui all'art.2 legge n.895 del 1967 è la attitudine alla micidialità che può derivare anche da modalità artigianali di confezionamento degli ordigni (tra le molte v. Sez. V n. 15642 del 13.12.2019, dep.2020, rv 279104; Sez. I n. 50925 del 19.7.2018, rv 274477; Sez. I n. 41193 del 26.3.2018, rv 274754). 3.3 La quantificazione della pena è rimessa al giudice del rinvio in rapporto all'accoglimento parziale del ricorso. /
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art.416 comma 4 codice penale, che elimina, e rinvia per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso di Di GI NO. 6 Così deciso in data 16 maggio 2024 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO GI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo Il PG conclude per il rigetto di tutti i ricorsi. udito il difensore L'avv. SPIGARELLI Valerio insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso ai quali si riporta;
L'avv. D'ERRICO Roberto si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; L'avv. ARENA Susanna Paola si riporta ai motivi di ricorso, ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 33307 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 16/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 23 luglio 2020, in rito abbreviato, il GUP del Tribunale di Bologna ha affermato la penale responsabilità, per quanto qui rileva, di LT OL, BO EO e Di GI NO per il reato di associazione per delinquere di cui al capo a); per il reato di detenzione di esplosivi di cui al capo b) e per una serie di reati-scopo (furti tentati o consumati in danno di sportelli bancari ATM, realizzati con utilizzo di esplosivo) . La Corte di Appello di Bologna, con sentenza emessa in data 18 aprile 2023, ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela in riferimento ad una serie di reati-scopo, confermando nel resto la sentenza di primo grado. All'esito del giudizio di secondo grado la condizione processuale degli attuali ricorrenti è la seguente: LT OL: condanna per il reato associativo e per la detenzione e porto degli ordigni;
BO EO: condanna per il reato associativo e per la detenzione e porto degli ordigni;
Di GI NO: condanna per il reato associativo e per la detenzione e porto degli ordigni. 2. Quanto alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 416 comma 4 cod.pen. la Corte felsinea osserva che le vetture usate dal 'gruppo' si spostavano dal territorio bolognese in altri regioni trasportando l'esplosivo già alla partenza dai garages in vista della realizzazione dei reati-scopo; l'aggravante dunque va ritenuta applicabile posto che «il materiale esplosivo era trasportato nelle vetture impiegate nelle varie spedizioni nei territori presi di mira» . Su citano una serie di episodi delittuosi avvenuti tra settembre ed ottobre del 2014. 3. La pena è stata determinata, per tutti e tre gli attuali ricorrenti, nel modo che segue: anni 8 di reclusione per il reato associativo, con aumento di anni 1 per continuazione e riduzione per il rito ad anni 6. 4. Hanno proposto ricorso per cassazione LT OL, BO EO e Di GI NO, nelle forme di legge, come segue. 2 4.1 I ricorsi LT e BO deducono un unico motivo, in termini di erronea applicazione di legge e vizio di motivazione sulla avvenuta applicazione della circostanza aggravante di cui all'art.416 comma 4 cod.pen. . In sintesi, si afferma che gli attentati erano programmati e, dunque, non vi era uno 'scorrere' in armi con obiettivi determinati o meno, ammesso che sia tale il criterio distintivo che consenta l'applicazione della circostanza. Si prospetta, inoltre, la tesi per cui l'aggravante non può sussistere tutte le volte in cui la disponibilità - ed anche il trasporto - delle armi avvenga in occasione della consumazione dei reati-scopo in modo occulto. 4.2 Il ricorso introdotto da Di GI NO articola, oltre alla doglianza sul punto già esposto, altri motivi. In particolare: a) si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in punto di sussistenza della associazione per delinquere di cui al capo a. La Corte di Appello avrebbe valorizzato indicatori non sufficienti a distinguere il semplice concorso di persone in un reato continuato. b) si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in punto di ricorrenza del reato di cui al capo b. Si afferma che la verifica empirica dei danni realizzatisi in occasione degli 'assalti' agli sportelli bancomat non era sufficiente a distinguere l'esplosivo dal semplice materiale esplodente;
c) si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati sul punto della circostanza aggravante di cui all'art. 416 comma 4 cod.pen. (unico motivo di ricorso per LT e per BO, motivo concorrente con altri per Di GI). 2. L'utilizzo della locuzione «scorrere in armi le campagne o le pubbliche vie» , utilizzata dal legislatore per descrivere la circostanza in parola, indica, secondo il Collegio, una situazione di fatto ed una modalità commissiva del reato aggravato 3 che va oltre la «disponibilità» in capo al gruppo criminale di armi, con cui si realizzano, in ipotesi, i singoli reati-scopo. 2.1 La 'scorreria', già sul piano etimologico, indica una azione quasi di tipo militare, ben visibile e percepita da parte di chi entri - anche occasionalmente - in contatto con il gruppo in questione . Della 'scorreria' si parla, si viene a conoscenza in un determinato contesto territoriale. In un comune dizionario di lingua italiana, a proposito del lemma scorrere: anche ..percorrere una zona, un territorio, specialmente per predare e devastare: eserciti stranieri hanno scorso per secoli l'Italia; i viniziani ... scorrevano cogli stradiotti tutto il paese (cosi Guicciardini). Dunque l'utilizzo di una simile locuzione - in sede applicativa, per restare in linea con il principio di tassatività - comporta che l'aggravante va applicata esclusivamente nei casi in cui si registri, quantomeno, una «percezione esterna» della esistenza delle armi, tesa ad aumentare il senso di insicurezza dei consociati e, al contempo, a incrementare il coefficiente di pericolosità del gruppo. Non rileva, a tal fine, che i fatti siano commessi occasionalmente o siano frutto di programmazione (contra Sez. II n. 44153 del 10.9.2014, rv 260857 ove si attribuisce rilievo alla differenza tra programma dettagliato e decisioni estemporanee) , atteso che tale distinzione non coglie - a avviso del Collegio - il concreto significato della locuzione legislativa. 2.2 Va ritenuto, anche sulla scia di Sez. V n. 32439 del 3.5.2001, rv 219677, che : in tema di associazione a delinquere perché sussista la circostanza aggravante della "della scorreria in armi" è necessario che la condotta si connoti per un aumentato pericolo dell'ordine pubblico e per un particolare allarme sociale;
tali caratteristiche sussistono allorché gli associati "scorrono" in armi le campagne e le pubbliche vie col proposito di realizzare le condotte criminose che si riveleranno possibili, con correlate azioni di depredazione, grassazione e soverchierie, mentre non è sufficiente che essi possiedano stabilmente delle armi, debitamente occultate, e che per la commissione dei singoli reati fine effettuino con esse spostamenti da luogo a luogo. In particolare, va detto che da tale massima, ad avviso del Collegio va esclusa - in chiave di principio di diritto - la parte relativa alla necessaria compresenza di condotte di 'depredazione, grassazione e soverchierie 1, espressione che va ritenuta sovrabbondante ed impropria. 4 Tale passaggio espressivo, peraltro, è frutto di citazione - nella sentenza della Sezione V del 2001- di precedenti ancor più risalenti, posto che in motivazione si faceva riferimento a ormai datate pronunce, [..] in cui questa Corte ha riconosciuto l'aggravante in un fatto di "attraversamento" delle campagne e delle pubbliche vie volto all'attuazione generica del programma delinquenziale della, societas scelerum, sottolineandone l'effetto di vero allarme sociale ad esso inerente (Cass. Sez. 1^, 29.10.1962, PM c. Osana ed altri;
Cass. 13.11.1959, Arricale), nonché precisato che si richiede un "passaggio" ripetuto anche se non abituale degli associati in armi, non essendo sufficiente il fatto del recarsi armati in un luogo stabilito al fine di commettere singoli e già concordati reati (Cass. 14.1.1957, Ricotta), e l'ha esclusa, peraltro, "allorché lo spostamento in armi ... non viene ad assumere le, caratteristiche proprie del brigantaggio", considerando che "... il passaggio è diretto sempre a violenze, depredazioni, grassazioni e soverchierie, la cui criminosità riceve, per così dire, un particolare tono intimidatorio" (Cass. 5.6.1962) [..] . 2.3 Ciò che rileva - ad avviso del Collegio - è l'aumento della «cifra di pericolosità» del gruppo correlato alla 'ostentazione' e alla 'visibilità' delle armi portate 'nelle campagne o pubbliche vie', sì da provocare un effetto intimidatorio di elevato spessore in un determinato territorio. Non vi è, pertanto, possibilità di ritenere sussistente la particolare circostanza in esame lì dove il gruppo abbia l'abitudine di portare armi (o materiali assimilati) ma in modo occulto, da un luogo ad un altro, come nel caso in esame. 2.4 Il motivo è fondato e conduce all'annullamento senza rinvio - in tale parte - della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello per la determinazione della pena. 3. I residui motivi di ricorso proposti da Di GI NO sono infondati. 3.1 Quello in punto di individuazione della associazione per delinquere è inammissibile perché meramente rivalutativo e in fatto. La Corte di secondo grado ha richiamato e condiviso - sul tema - le argomentazioni espresse dal primo giudice, immuni da vizi logici e fondate su una corretta interpretazione delle evidenze processuali. La esistenza di una collaudata struttura organizzativa finalizzata alla realizzazione di un numero indeterminato di episodi delittuosi e di una rete relazionale stabile - tale da integrare i presupposti di fatto della fattispecie associativa - sono aspetti puntualmente evidenziati in sede di merito 5 (si veda in particolare la esposizione contenuta nella decisione di primo grado, richiamata dalla Corte di Appello, basata anche sui contenuti di captazioni di conversazioni), il che porta a qualificare il ricorso in termini di mera richiesta di rivalutazione di temi scrutinati coerentemente in sede di merito, compito che non rientra tra quelli attribuiti al giudice di legittimità. 3.2 Quanto al secondo motivo, ne va affermata la infondatezza. Ed invero, la Corte di secondo grado ha confermato, sul punto, le valutazioni del primo giudice in punto di elevata «potenzialità lesiva» delle miscele utilizzate per la consumazione dei particolari furti oggetto del giudizio, con attitudine a determinare effetti micidiali. Si tratta, a ben vedere, di una valutazione in fatto basata non soltanto sul dato tecnico dell'analisi delle singole componenti ma sulle modalità di utilizzo delle cd. 'marmotte', la cui capacità distruttiva è dimostrata dagli effetti di volta in volta prodotti dalla loro esplosione. Va ritenuto, pertanto, che l'apprezzamento operato in sede di merito non contiene aspetti di illogicità né si pone in contrasto con il consolidato orientamento interpretativo nomofilattico, secondo cui ad essere rilevante ai fini della integrazione della fattispecie di cui all'art.2 legge n.895 del 1967 è la attitudine alla micidialità che può derivare anche da modalità artigianali di confezionamento degli ordigni (tra le molte v. Sez. V n. 15642 del 13.12.2019, dep.2020, rv 279104; Sez. I n. 50925 del 19.7.2018, rv 274477; Sez. I n. 41193 del 26.3.2018, rv 274754). 3.3 La quantificazione della pena è rimessa al giudice del rinvio in rapporto all'accoglimento parziale del ricorso. /
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art.416 comma 4 codice penale, che elimina, e rinvia per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso di Di GI NO. 6 Così deciso in data 16 maggio 2024 Il Consigliere estensore