Ordinanza cautelare 1 luglio 2020
Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 16/04/2026, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00199/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00187/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 187 del 2020, proposto da
NA NT, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo De Caterini e NA NT, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Penne, non costituito in giudizio;
nei confronti
AN EC, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- della nota prot. 8196 del 13/05/2020 adottata dal Segretario Generale del Comune di Penne (PE) in riscontro alla diffida ex art. 3 del d.lgs. 20/12/2009, n. 198 - notificata via PEC in data 06/04/2020 - in ordine all'omesso obbligo di legge a provvedere al censimento dell'indirizzo di P.E.C. presso il Registro delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012, gestito dal Ministero della Giustizia,
- nonché per la condanna della Amministrazione resistente a provvedere, entro tre giorni, ad ultimare la procedura di censimento dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata presso il Registro delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 16, comma 12, del decreto-legge n. 179/2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria del 21 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 aprile 2026 il dott. EN EV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Radicatasi controversia in ordine all’obbligo di cui all’art. 16, co. 12, del decreto-legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, circa la formazione del neo-costituito elenco degli indirizzi PEC, formato presso il Ministero della giustizia, e consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati, la domanda cautelare veniva respinta.
Indi, in vista della fissata udienza straordinaria di smaltimento, parte ricorrente, con memoria anche ribadita in udienza, ha dichiarato essere sopraggiunta la cessazione della materia del contendere.
Al Collegio non resta che prendere atto circa la predetta cessazione della ragione del contenzioso.
Le spese del giudizio vanno comunque compensate per la novità e peculiarità della controversia, che, in base agli atti depositati, compresa la relazione dell’amministrazione, è riconducibile a intercorsi fraintendimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA RA AV, Presidente
Valeria Nicoletta Flammini, Consigliere
EN EV, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN EV | MA RA AV |
IL SEGRETARIO