CASS
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/04/2025, n. 16086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16086 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da UC CI - Presidente - Sent. n. sez. 294/2025 ALDO ACETO - Relatore - CC - 13/02/2025 LE EL R.G.N. 36833/2024 RT AL IU OV ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: SI IC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/09/2024 del TRIB. LIBERTA' di Foggia Udita la relazione svolta dal Consigliere LD AC;
lette le richieste dell’Avvocato Generale, Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore, Avv. Paolo D’Ambrosio, che ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso. 1.IC SI ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 26 settembre 2024 del Tribunale di Foggia che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 16 agosto 2024 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di cui agli artt. 54, 1161 Cod. nav., Penale Sent. Sez. 3 Num. 16086 Anno 2025 Presidente: CI UC Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 13/02/2025 2 aveva ordinato il sequestro preventivo di trentasei (36) basi di ombrellone della struttura balneare “Lido Marilupe”. 1.1.Con unico motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 321 cod. proc. pen., in relazione al fumus, e la mancanza di motivazione sulla sussistenza sia dell’elemento psicologico del reato che dell’errore incolpevole dell’agente, con conseguente violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. 2.Con memoria trasmessa il 4 febbraio 2025, il ricorrente ha replicato alla richiesta del PG di rigetto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. 1.Il ricorso è inammissibile. 2.Si contesta al ricorrente di aver abusivamente occupato la parte di spiaggia libera con servizi mediante l’installazione di trentasei basi di ombrellone presso la struttura balneare “Lido Marilupe” in violazione di quanto autorizzatogli quale affidatario, ai sensi dell’art. 45-bis Cod. nav., dell’attività secondaria di gestione di bar ristorante ed eventuale noleggio di attrezzature balneari;
in particolare, il SI, quale affittuario di un ramo di azienda di GI TA, concessionario dello stabilimento balneare, gestisce il bar-ristorante del “Lido Marilupe” e svolge l’attività di noleggio delle attrezzature balneari sulla porzione di spiaggia libera con servizi ricadente nella medesima concessione 2.1.In sede di riesame il SI aveva dedotto: a) d’esser legittimato alla apposizione delle basi di innesto (cd. punti-ombrellone) in virtù della circolare n. 13 del 1 luglio 2018 della Regione Puglia che autorizzava l’occupazione, a tal fine, anche del 50% della spiaggia libera;
b) che di tale circolare il Giudice per le indagini preliminari non aveva fatto menzione alcuna nel decreto di sequestro;
c) che la successiva circolare del 14 luglio 2023, che, secondo la prospettazione accusatoria, avrebbe escluso la possibilità di occupare la quota del 50% della spiaggia libera con servizi, non ha revocato la precedente circolare nel senso che non avrebbe impedito la collocazione delle basi di innesto ma solo delle attrezzature, con la conseguenza che, fermo il principio generale, secondo il quale l'esercente non è in alcun modo legittimato a occupare la spiaggia libera con le proprie attrezzature noleggiate o da noleggiare prima dell'effettivo utilizzo, resta garantita la possibilità che, anche nel 50% dell'area libera, siano individuati a cura del concessionario i cd. punti-ombrellone mediante la apposizione delle basi di innesto;
d) che il Comune di Vieste non solo non aveva diffidato il ricorrente nè contestato l’irregolarità della sua condotta ma, anzi, ne aveva in qualche modo 3 riconosciuto la legittimità perché, nella comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dalla concessione demaniale nei confronti del concessionario, OL TA, aveva contestato a questi di aver impedito al ricorrente di esercitare liberamente l’attività di noleggio delle attrezzature balneari ex art. 45- bis Cod. nav.; e) che, in ogni caso, egli si trovava in una situazione di buona fede. 2.2.Il Tribunale del riesame ha ribadito la sussistenza indiziaria del reato ritenendo a tal fine sufficiente la circolare del 14 luglio 2023 aggiungendo che non sussistono, allo stato, elementi da escludere ictu oculi l’elemento soggettivo del reato. 2.3.Il ricorrente se ne duole, ribadendo la legittimità della propria condotta alla luce della circolare n. 13 del 2018 non revocata, ma solo integrata, da quella del 2023, totalmente negletta dai Giudici del riesame che hanno confuso la sussistenza indiziaria del fatto con la sussistenza indiziaria del diritto;
in ogni caso si sarebbe dovuto tenere conto della propria buona fede idonea ad escludere l’elemento soggettivo del reato. 2.4.Tali concetti sono stati ribaditi in sede di memoria difensiva, avendo il ricorrente ribadito che «la comunicazione della nuova circolare regionale agli esercenti degli stabilimenti balneari, non era stata accompagnata da alcuna nota interpretativa da parte del Comune di Vieste, né tantomeno da alcun provvedimento avente per oggetto la modifica della concessione demaniale del TA (e quindi del SI), nella parte in cui consentiva il pre- posizionamento sull’arenile delle basi degli ombrelloni» e che «non si può logicamente riconoscere alla sola circostanza della comunicazione della ridetta circolare l’effetto di modifica o, addirittura, di revoca dell’autorizzazione demaniale». 3.Tanto premesso, il Collegio ribadisce che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e che, come già più volte affermato da questa Corte, «in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno;
tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 4 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01). 3.1.È stato al riguardo precisato che non costituisce violazione di legge deducibile con ricorso per cassazione l'erronea interpretazione di un atto amministrativo, che, in quanto relativa ad atti privi di carattere normativo, rientra nella valutazione del fatto (Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, Tilenni, Rv. 283035 - 01; Sez. 3, n. 37451 dell’11/04/2017, Gazza, Rv. 270543 - 01; Sez. 3, n. 44343 del 14/11/2024, Ragazzoni, non mass. sul punto). 3.2.L’interpretazione della circolare amministrativa e la sua latitudine applicativa costituiscono, di conseguenza, questione di fatto non deducibile in sede di legittimità. 3.3.Resta certamente valido l’insegnamento secondo il quale nella valutazione del "fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell’accusa (Sez. 3, n. 8152 del 12/12/2023, dep. 2024, Bonacci, Rv. 285966 - 01; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927 - 01; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, Balint, Rv. 286366 - 01, secondo cui il compendio complessivo non deve necessariamente assurgere alla persuasività richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali). 3.4.Ciò, tuttavia, non legittima l’ampliamento dei motivi di ricorso ai casi non consentiti dall’art. 625, cod. proc. pen. Il ricorso per cassazione proposto avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen. non può mai trasmodare nella critica del modo con cui il Tribunale ha valutato gli indizi di reato perché, in questo modo, il vizio realmente eccepito riguarderebbe la motivazione, non la sua fisica esistenza o la sua palese irrazionalità. 3.5.Ai fini della adozione del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi di reato, indipendentemente dall'accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell'elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all'adozione della misura cautelare reale (Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383; Sez. 6, n. 10618 del 23/02/2010, Olivieri, Rv. 246415; Sez. 1, n. 15298 del 04/04/2006, Bonura, Rv. 234212). 3.6.Orbene, il fatto indiziante è di per sé normalmente significativo di una pluralità di fatti non noti, per cui in tal caso si può pervenire al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi solo applicando la regola 5 metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). Ma tale operazione comporta la trasformazione dell’indizio in prova e la applicazione di una regola di giudizio diversa da quella richiesta in sede cautelare reale. Poiché infatti l’indizio ha valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - del reato per il quale è stato adottato il sequestro preventivo, quello di segno contrario deve essere di natura tale da privare l’indizio accusatorio, con immediata evidenza, persino di tale portata possibilistica, così che si possa giungere alla conclusione che il sequestro è stato adottato in assenza, appunto, di indizi. Non è perciò coerente con il tipo di giudizio tipico della fase cautelare reale opporre all’indizio accusatorio (nel caso di specie, la circolare del 2023) uno uguale e di segno contrario (le circolari precedenti) che comunque non priva il primo della sua astratta attitudine a ricondurre il fatto nell’ambito della fattispecie di reato ipotizzata. 3.7.Di qui la natura non decisiva della doglianza difensiva che nulla toglie alla valenza indiziante del fatto indicato dal Tribunale a sostegno della propria decisione anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo che, in sede cautelare reale, può essere escluso solo in caso di immediato rilievo (Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015 - 01; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896 - 01; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, Di Salvo, Rv. 259337 - 01; Sez. 2, n. 2808 del 02/10/2008, Bedino, Rv. 242650 - 01). 3.8.La possibile interpretazione alternativa degli atti indicati dal ricorrente non prova, ictu oculi, la sua buona fede. 3.9.Ed invero, proprio con riferimento alla buona fede nelle contravvenzioni, è stato più volte affermato il principio secondo il quale la cosiddetta "buona fede" è configurabile ove la mancata coscienza dell'illiceità del fatto derivi non dall'ignoranza dalla legge, ma da un elemento positivo e cioè da una circostanza che induce nella convinzione della sua liceità, come un provvedimento dell'autorità amministrativa, una precedente giurisprudenza assolutoria o contraddittoria, una equivoca formulazione del testo della norma (Sez. 3, n. 29080 del 19/03/2015, Palau, Rv. 264184 - 01; Sez. 3, n. 49910 del 04/11/2009, Cangialosi, Rv. 245863 - 01; Sez. 3, n. 172 del 06/11/2007, Picconi, Rv. 238600 - 01; Sez. 3, n. 4951 del 17/12/1999, Del Cuore, Rv. 216561 - 01; Sez. 3, n. 8860 del 01/07/1993, Lelli, Rv. 197013 - 01; Sez. 3, n. 2336 del 31/01/1992, Santori, Rv. 189453 - 01). È stata così esclusa la rilevanza, ai fini della scusabilità dell’errore, del “fatto negativo”, quale la mancata rilevazione, da parte degli organi di vigilanza e controllo, di irregolarità da sanare (Sez. 3, n. 42021 del 18/07/2014, Paris, Rv. 260657 - 01; Sez. 3, n. 11170 del 03/10/1984, Borchietto, Rv. 167115 - 01). 3.10.Posto che nelle fattispecie contravvenzionali la buona fede può acquistare giuridica rilevanza solo a condizione che si traduca in mancanza di coscienza dell'illiceità del fatto e derivi da un elemento positivo estraneo 6 all'agente, consistente in una circostanza che induca alla convinzione della liceità del comportamento tenuto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la prova della sussistenza di tale elemento deve essere fornita dall'imputato, unitamente alla dimostrazione di avere compiuto tutto quanto poteva per osservare la norma violata (Sez. 4, n. 9165 del 05/02/2015 - Felli, dep. 02/03/2015, Rv. 262443 - 01). Deve perciò ritenersi non sufficiente, ai fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo, appellarsi ad un mero "atteggiamento acquiescente" tenuto dall'Amministrazione, atteso che in assenza di un fatto positivo dell'autorità am- ministrativa, idoneo a ingenerare uno scusabile convincimento di liceità del comportamento, la buona fede non può essere desunta da un mero fatto negativo, quale, appunto l'acquiescenza della P.A. nei confronti dell’indagato. 3.11.Nel caso di specie, peraltro, non viene in relazione alcun errore nella interpretazione della legge, bensì delle circolari amministrative personalmente operata dal ricorrente (soggetto operante nel settore) il quale non ha fatto alcunché per sciogliere il dubbio derivante dalla loro coesistenza ma ha agito direttamente realizzando la condotta vietata nell’oggettiva incertezza della liceità del proprio agire. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 13/02/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente LD AC CA RA
lette le richieste dell’Avvocato Generale, Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore, Avv. Paolo D’Ambrosio, che ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso. 1.IC SI ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 26 settembre 2024 del Tribunale di Foggia che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 16 agosto 2024 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di cui agli artt. 54, 1161 Cod. nav., Penale Sent. Sez. 3 Num. 16086 Anno 2025 Presidente: CI UC Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 13/02/2025 2 aveva ordinato il sequestro preventivo di trentasei (36) basi di ombrellone della struttura balneare “Lido Marilupe”. 1.1.Con unico motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 321 cod. proc. pen., in relazione al fumus, e la mancanza di motivazione sulla sussistenza sia dell’elemento psicologico del reato che dell’errore incolpevole dell’agente, con conseguente violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. 2.Con memoria trasmessa il 4 febbraio 2025, il ricorrente ha replicato alla richiesta del PG di rigetto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. 1.Il ricorso è inammissibile. 2.Si contesta al ricorrente di aver abusivamente occupato la parte di spiaggia libera con servizi mediante l’installazione di trentasei basi di ombrellone presso la struttura balneare “Lido Marilupe” in violazione di quanto autorizzatogli quale affidatario, ai sensi dell’art. 45-bis Cod. nav., dell’attività secondaria di gestione di bar ristorante ed eventuale noleggio di attrezzature balneari;
in particolare, il SI, quale affittuario di un ramo di azienda di GI TA, concessionario dello stabilimento balneare, gestisce il bar-ristorante del “Lido Marilupe” e svolge l’attività di noleggio delle attrezzature balneari sulla porzione di spiaggia libera con servizi ricadente nella medesima concessione 2.1.In sede di riesame il SI aveva dedotto: a) d’esser legittimato alla apposizione delle basi di innesto (cd. punti-ombrellone) in virtù della circolare n. 13 del 1 luglio 2018 della Regione Puglia che autorizzava l’occupazione, a tal fine, anche del 50% della spiaggia libera;
b) che di tale circolare il Giudice per le indagini preliminari non aveva fatto menzione alcuna nel decreto di sequestro;
c) che la successiva circolare del 14 luglio 2023, che, secondo la prospettazione accusatoria, avrebbe escluso la possibilità di occupare la quota del 50% della spiaggia libera con servizi, non ha revocato la precedente circolare nel senso che non avrebbe impedito la collocazione delle basi di innesto ma solo delle attrezzature, con la conseguenza che, fermo il principio generale, secondo il quale l'esercente non è in alcun modo legittimato a occupare la spiaggia libera con le proprie attrezzature noleggiate o da noleggiare prima dell'effettivo utilizzo, resta garantita la possibilità che, anche nel 50% dell'area libera, siano individuati a cura del concessionario i cd. punti-ombrellone mediante la apposizione delle basi di innesto;
d) che il Comune di Vieste non solo non aveva diffidato il ricorrente nè contestato l’irregolarità della sua condotta ma, anzi, ne aveva in qualche modo 3 riconosciuto la legittimità perché, nella comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dalla concessione demaniale nei confronti del concessionario, OL TA, aveva contestato a questi di aver impedito al ricorrente di esercitare liberamente l’attività di noleggio delle attrezzature balneari ex art. 45- bis Cod. nav.; e) che, in ogni caso, egli si trovava in una situazione di buona fede. 2.2.Il Tribunale del riesame ha ribadito la sussistenza indiziaria del reato ritenendo a tal fine sufficiente la circolare del 14 luglio 2023 aggiungendo che non sussistono, allo stato, elementi da escludere ictu oculi l’elemento soggettivo del reato. 2.3.Il ricorrente se ne duole, ribadendo la legittimità della propria condotta alla luce della circolare n. 13 del 2018 non revocata, ma solo integrata, da quella del 2023, totalmente negletta dai Giudici del riesame che hanno confuso la sussistenza indiziaria del fatto con la sussistenza indiziaria del diritto;
in ogni caso si sarebbe dovuto tenere conto della propria buona fede idonea ad escludere l’elemento soggettivo del reato. 2.4.Tali concetti sono stati ribaditi in sede di memoria difensiva, avendo il ricorrente ribadito che «la comunicazione della nuova circolare regionale agli esercenti degli stabilimenti balneari, non era stata accompagnata da alcuna nota interpretativa da parte del Comune di Vieste, né tantomeno da alcun provvedimento avente per oggetto la modifica della concessione demaniale del TA (e quindi del SI), nella parte in cui consentiva il pre- posizionamento sull’arenile delle basi degli ombrelloni» e che «non si può logicamente riconoscere alla sola circostanza della comunicazione della ridetta circolare l’effetto di modifica o, addirittura, di revoca dell’autorizzazione demaniale». 3.Tanto premesso, il Collegio ribadisce che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e che, come già più volte affermato da questa Corte, «in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno;
tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 4 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01). 3.1.È stato al riguardo precisato che non costituisce violazione di legge deducibile con ricorso per cassazione l'erronea interpretazione di un atto amministrativo, che, in quanto relativa ad atti privi di carattere normativo, rientra nella valutazione del fatto (Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, Tilenni, Rv. 283035 - 01; Sez. 3, n. 37451 dell’11/04/2017, Gazza, Rv. 270543 - 01; Sez. 3, n. 44343 del 14/11/2024, Ragazzoni, non mass. sul punto). 3.2.L’interpretazione della circolare amministrativa e la sua latitudine applicativa costituiscono, di conseguenza, questione di fatto non deducibile in sede di legittimità. 3.3.Resta certamente valido l’insegnamento secondo il quale nella valutazione del "fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell’accusa (Sez. 3, n. 8152 del 12/12/2023, dep. 2024, Bonacci, Rv. 285966 - 01; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927 - 01; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, Balint, Rv. 286366 - 01, secondo cui il compendio complessivo non deve necessariamente assurgere alla persuasività richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali). 3.4.Ciò, tuttavia, non legittima l’ampliamento dei motivi di ricorso ai casi non consentiti dall’art. 625, cod. proc. pen. Il ricorso per cassazione proposto avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen. non può mai trasmodare nella critica del modo con cui il Tribunale ha valutato gli indizi di reato perché, in questo modo, il vizio realmente eccepito riguarderebbe la motivazione, non la sua fisica esistenza o la sua palese irrazionalità. 3.5.Ai fini della adozione del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi di reato, indipendentemente dall'accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell'elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all'adozione della misura cautelare reale (Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383; Sez. 6, n. 10618 del 23/02/2010, Olivieri, Rv. 246415; Sez. 1, n. 15298 del 04/04/2006, Bonura, Rv. 234212). 3.6.Orbene, il fatto indiziante è di per sé normalmente significativo di una pluralità di fatti non noti, per cui in tal caso si può pervenire al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi solo applicando la regola 5 metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). Ma tale operazione comporta la trasformazione dell’indizio in prova e la applicazione di una regola di giudizio diversa da quella richiesta in sede cautelare reale. Poiché infatti l’indizio ha valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - del reato per il quale è stato adottato il sequestro preventivo, quello di segno contrario deve essere di natura tale da privare l’indizio accusatorio, con immediata evidenza, persino di tale portata possibilistica, così che si possa giungere alla conclusione che il sequestro è stato adottato in assenza, appunto, di indizi. Non è perciò coerente con il tipo di giudizio tipico della fase cautelare reale opporre all’indizio accusatorio (nel caso di specie, la circolare del 2023) uno uguale e di segno contrario (le circolari precedenti) che comunque non priva il primo della sua astratta attitudine a ricondurre il fatto nell’ambito della fattispecie di reato ipotizzata. 3.7.Di qui la natura non decisiva della doglianza difensiva che nulla toglie alla valenza indiziante del fatto indicato dal Tribunale a sostegno della propria decisione anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo che, in sede cautelare reale, può essere escluso solo in caso di immediato rilievo (Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015 - 01; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896 - 01; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, Di Salvo, Rv. 259337 - 01; Sez. 2, n. 2808 del 02/10/2008, Bedino, Rv. 242650 - 01). 3.8.La possibile interpretazione alternativa degli atti indicati dal ricorrente non prova, ictu oculi, la sua buona fede. 3.9.Ed invero, proprio con riferimento alla buona fede nelle contravvenzioni, è stato più volte affermato il principio secondo il quale la cosiddetta "buona fede" è configurabile ove la mancata coscienza dell'illiceità del fatto derivi non dall'ignoranza dalla legge, ma da un elemento positivo e cioè da una circostanza che induce nella convinzione della sua liceità, come un provvedimento dell'autorità amministrativa, una precedente giurisprudenza assolutoria o contraddittoria, una equivoca formulazione del testo della norma (Sez. 3, n. 29080 del 19/03/2015, Palau, Rv. 264184 - 01; Sez. 3, n. 49910 del 04/11/2009, Cangialosi, Rv. 245863 - 01; Sez. 3, n. 172 del 06/11/2007, Picconi, Rv. 238600 - 01; Sez. 3, n. 4951 del 17/12/1999, Del Cuore, Rv. 216561 - 01; Sez. 3, n. 8860 del 01/07/1993, Lelli, Rv. 197013 - 01; Sez. 3, n. 2336 del 31/01/1992, Santori, Rv. 189453 - 01). È stata così esclusa la rilevanza, ai fini della scusabilità dell’errore, del “fatto negativo”, quale la mancata rilevazione, da parte degli organi di vigilanza e controllo, di irregolarità da sanare (Sez. 3, n. 42021 del 18/07/2014, Paris, Rv. 260657 - 01; Sez. 3, n. 11170 del 03/10/1984, Borchietto, Rv. 167115 - 01). 3.10.Posto che nelle fattispecie contravvenzionali la buona fede può acquistare giuridica rilevanza solo a condizione che si traduca in mancanza di coscienza dell'illiceità del fatto e derivi da un elemento positivo estraneo 6 all'agente, consistente in una circostanza che induca alla convinzione della liceità del comportamento tenuto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la prova della sussistenza di tale elemento deve essere fornita dall'imputato, unitamente alla dimostrazione di avere compiuto tutto quanto poteva per osservare la norma violata (Sez. 4, n. 9165 del 05/02/2015 - Felli, dep. 02/03/2015, Rv. 262443 - 01). Deve perciò ritenersi non sufficiente, ai fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo, appellarsi ad un mero "atteggiamento acquiescente" tenuto dall'Amministrazione, atteso che in assenza di un fatto positivo dell'autorità am- ministrativa, idoneo a ingenerare uno scusabile convincimento di liceità del comportamento, la buona fede non può essere desunta da un mero fatto negativo, quale, appunto l'acquiescenza della P.A. nei confronti dell’indagato. 3.11.Nel caso di specie, peraltro, non viene in relazione alcun errore nella interpretazione della legge, bensì delle circolari amministrative personalmente operata dal ricorrente (soggetto operante nel settore) il quale non ha fatto alcunché per sciogliere il dubbio derivante dalla loro coesistenza ma ha agito direttamente realizzando la condotta vietata nell’oggettiva incertezza della liceità del proprio agire. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 13/02/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente LD AC CA RA