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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 21/01/2026, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 744/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
04/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, LA
GALASSO GIOVANNI, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4864/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Presso Studio Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S.lucia 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5660/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 20/12/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240005717291000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240005717291000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7500/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 4864/2025 la sig.ra Ricorrente_1 ha appellato la sentenza n. 5660/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, che ha respinto il ricorso proposto dalla stessa avverso la cartella di pagamento N. 02820240005717291000 notificata in data 12/04/2024 per omesso pagamento tasse automobilistiche anno 2018 avviso di accertamento n. 834260859921, notificato 25/10/2021 per compiuta giacenza.
A sostegno del ricorso di I grado, la contribuente ha dedotto l'omessa notifica del prodromico accertamento da parte dell'ente impositore;
la nullità per vizio di notifica della cartella di pagamento e la prescrizione del credito opposto.
Il Giudice di primo grado ha respinto il ricorso in quanto l'avviso di accertamento relativo all'annualità 2018
è stato notificato nei termini previsti dalla legge, ovvero entro il 31/12/2021, per compiuta giacenza.
Ha, quindi, osservato che “In assenza di ricorso avverso l'accertamento, nessuna eccezione di merito può essere svolta in sede di ricorso contro un atto della riscossione emesso sulla base di un accertamento regolarmente notificato e non opposto. La pretesa fiscale si è ormai consolidata.”.
2.- Ha proposto appello e depositato memorie illustrative la contribuente, che ha dedotto violazioni di legge ed errori di giudizio in punto di:
a) ritenuta validità della notifica dell'avviso di accertamento prodromico;
b) mancato riconoscimento della prescrizione triennale;
c) statuizione sulle spese.
Si è costituita in giudizio l'AdER chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1.- La sentenza impugnata fonda il rigetto del ricorso sull'assunto secondo cui l'avviso di accertamento n.
834260859921 sarebbe stato notificato alla contribuente in data 25.10.2021 “per compiuta giacenza”, ritenendo sufficiente, a tal fine, la documentazione prodotta dalla Regione Campania, costituita da una cartolina di avviso di ricevimento priva di sottoscrizione e di data e un “tracking” interno del gestore postale attestante la dicitura “compiuta giacenza”.
Secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, “In tema di notifica di un atto impositivo tramite il servizio postale, qualora l'atto non venga consegnato al destinatario per temporanea assenza o irreperibilità relativa, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data esclusivamente mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto
(CAD), non essendo sufficiente la prova della sola spedizione o di risultanze informatiche interne del gestore postale” (Cass., SS.UU., 15 aprile 2021, n. 10012).
Nel caso di specie:
manca del tutto la relata attestante l'irreperibilità relativa della destinataria;
non è stata prodotta la prova dell'invio e della ricezione (o compiuta giacenza) della CAD, come richiesto dall'art. 8 L. 890/1982 e dall'art. 140 c.p.c.; la documentazione prodotta si risolve in un mero tracciato informatico interno, privo di valore probatorio legale.
Ne consegue che la notifica dell'avviso di accertamento non può ritenersi validamente perfezionata, con conseguente illegittimità della statuizione del giudice di primo grado, che ha erroneamente invertito l'onere della prova in violazione dell'art. 2697 c.c.
2.- Accertata l'invalidità della notifica dell'avviso di accertamento, deve conseguentemente escludersi che lo stesso abbia potuto produrre alcun effetto interruttivo della prescrizione.
È principio pacifico che “Un atto impositivo non validamente notificato è giuridicamente inesistente nei confronti del destinatario e non è idoneo a interrompere il decorso della prescrizione”
(Cass. civ., sez. trib., n. 25079/2014; Cass. civ., n. 30362/2018)
In materia di tassa automobilistica, l'art. 5 del D.L. n. 953/1982, come modificato, prevede una prescrizione triennale del diritto alla riscossione.
Nel caso in esame, l'annualità di riferimento è il 2018, la cartella di pagamento è stata notificata solo il
12.04.2024, nessun atto interruttivo valido risulta notificato nel termine di legge.
Ne consegue che, alla data di notifica della cartella, il credito tributario era ormai estinto per prescrizione, con conseguente illegittimità dell'atto impugnato.
L'omessa notifica di un atto presupposto comporta la nullità dell'atto consequenziale.
In considerazione della peculiarità fattuale delle questioni trattate, le spese sono compensate.
P.Q.M.
IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO ED IN RIFORMA DELL'IMPUGNATA SENTENA ANNULLA LA
CARTELLA OPPOSTA, DICHIARANDO PRESCRITTO IL RUOLO AD ESSA SOTTOSTANTE PER
TASSA AUTOMOBILISTICA 2018. COMPENSA LE SPESE DEL GIUDIZIO TRA LE PARTI COSTITUITE.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
04/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, LA
GALASSO GIOVANNI, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4864/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Presso Studio Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S.lucia 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5660/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 20/12/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240005717291000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240005717291000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7500/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 4864/2025 la sig.ra Ricorrente_1 ha appellato la sentenza n. 5660/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, che ha respinto il ricorso proposto dalla stessa avverso la cartella di pagamento N. 02820240005717291000 notificata in data 12/04/2024 per omesso pagamento tasse automobilistiche anno 2018 avviso di accertamento n. 834260859921, notificato 25/10/2021 per compiuta giacenza.
A sostegno del ricorso di I grado, la contribuente ha dedotto l'omessa notifica del prodromico accertamento da parte dell'ente impositore;
la nullità per vizio di notifica della cartella di pagamento e la prescrizione del credito opposto.
Il Giudice di primo grado ha respinto il ricorso in quanto l'avviso di accertamento relativo all'annualità 2018
è stato notificato nei termini previsti dalla legge, ovvero entro il 31/12/2021, per compiuta giacenza.
Ha, quindi, osservato che “In assenza di ricorso avverso l'accertamento, nessuna eccezione di merito può essere svolta in sede di ricorso contro un atto della riscossione emesso sulla base di un accertamento regolarmente notificato e non opposto. La pretesa fiscale si è ormai consolidata.”.
2.- Ha proposto appello e depositato memorie illustrative la contribuente, che ha dedotto violazioni di legge ed errori di giudizio in punto di:
a) ritenuta validità della notifica dell'avviso di accertamento prodromico;
b) mancato riconoscimento della prescrizione triennale;
c) statuizione sulle spese.
Si è costituita in giudizio l'AdER chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1.- La sentenza impugnata fonda il rigetto del ricorso sull'assunto secondo cui l'avviso di accertamento n.
834260859921 sarebbe stato notificato alla contribuente in data 25.10.2021 “per compiuta giacenza”, ritenendo sufficiente, a tal fine, la documentazione prodotta dalla Regione Campania, costituita da una cartolina di avviso di ricevimento priva di sottoscrizione e di data e un “tracking” interno del gestore postale attestante la dicitura “compiuta giacenza”.
Secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, “In tema di notifica di un atto impositivo tramite il servizio postale, qualora l'atto non venga consegnato al destinatario per temporanea assenza o irreperibilità relativa, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data esclusivamente mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto
(CAD), non essendo sufficiente la prova della sola spedizione o di risultanze informatiche interne del gestore postale” (Cass., SS.UU., 15 aprile 2021, n. 10012).
Nel caso di specie:
manca del tutto la relata attestante l'irreperibilità relativa della destinataria;
non è stata prodotta la prova dell'invio e della ricezione (o compiuta giacenza) della CAD, come richiesto dall'art. 8 L. 890/1982 e dall'art. 140 c.p.c.; la documentazione prodotta si risolve in un mero tracciato informatico interno, privo di valore probatorio legale.
Ne consegue che la notifica dell'avviso di accertamento non può ritenersi validamente perfezionata, con conseguente illegittimità della statuizione del giudice di primo grado, che ha erroneamente invertito l'onere della prova in violazione dell'art. 2697 c.c.
2.- Accertata l'invalidità della notifica dell'avviso di accertamento, deve conseguentemente escludersi che lo stesso abbia potuto produrre alcun effetto interruttivo della prescrizione.
È principio pacifico che “Un atto impositivo non validamente notificato è giuridicamente inesistente nei confronti del destinatario e non è idoneo a interrompere il decorso della prescrizione”
(Cass. civ., sez. trib., n. 25079/2014; Cass. civ., n. 30362/2018)
In materia di tassa automobilistica, l'art. 5 del D.L. n. 953/1982, come modificato, prevede una prescrizione triennale del diritto alla riscossione.
Nel caso in esame, l'annualità di riferimento è il 2018, la cartella di pagamento è stata notificata solo il
12.04.2024, nessun atto interruttivo valido risulta notificato nel termine di legge.
Ne consegue che, alla data di notifica della cartella, il credito tributario era ormai estinto per prescrizione, con conseguente illegittimità dell'atto impugnato.
L'omessa notifica di un atto presupposto comporta la nullità dell'atto consequenziale.
In considerazione della peculiarità fattuale delle questioni trattate, le spese sono compensate.
P.Q.M.
IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO ED IN RIFORMA DELL'IMPUGNATA SENTENA ANNULLA LA
CARTELLA OPPOSTA, DICHIARANDO PRESCRITTO IL RUOLO AD ESSA SOTTOSTANTE PER
TASSA AUTOMOBILISTICA 2018. COMPENSA LE SPESE DEL GIUDIZIO TRA LE PARTI COSTITUITE.