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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 84/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3482/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Maddaloni - Piazza Municipio 81024 Maddaloni CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
CA RI FE TA - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. MAPG602020001687 TARSU/TIA 2010
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213 Difeso da
CA RI FE TA - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 2024/7660 TARSU/TIA
- INGIUNZIONE n. 2015/219887 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5310/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte ricorrente contesta la notifica prodotta dalla So.ge.r.t. Spa in quanto notificato a soggetto estraneo alla sfera giuridica del ricorrente.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 3.7.2025 al Comune di Maddaloni e alla SO.GE.R.T. S.p.A.,quale concessionario del servizio riscossione dell'ente locale, Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis e 72 ter dpr 602/73 indicato in epigrafe, dell'importo di € 470,58 chiedendone l'annullamento sulla base dei seguenti motivi:
1- mancata notifica dell'atto di pignoramento ad esso debitore;
2- mancata notifica degli atti presupposti;
3- prescrizione della pretesa tributaria;
4- violazione dell'art. 50 DPR 602/73 per omessa notifica dell'avviso decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
Si è costituita la GE SP che ha, preliminarmente, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice tributario e, nel merito, chiesto rigettarsi il ricorso per totale infondatezza in quanto sia il pignoramento che gli atti presupposti erano stati notificati al ricorrente, come da documentazione allegata alle controdeduzioni.
Il Comune di Maddaloni è rimasto contumace.
La Corte, in composizione monocratica, all'esito della pubblica udienza del 5.12.2025, ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che l'esecuzione esattoriale intrapresa dalla GE SP mediante pignoramento presso terzi si fonda su due atti riferiti entrambi a TARSU 2010: l'ingiunzione n. 2015/219887 e l'intimazione n.
2024/7660. In ragione della natura tributaria del credito per il quale è stata intrapresa l'esecuzione forzata e della circostanza che con l'opposizione il ricorrente ha dedotto l'omessa notifica degli atti prodromici, va preliminarmente affermata la giurisdizione del giudice tributario.
Invero, come statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 13913/17), in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi riguardante l'atto di pignoramento, che si assume viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal pignoramento)
è ammissibile e va proposta – ai sensi del D.lgs. n. 546 del 1992 art. 2 comma 1, secondo periodo, art. 19
DPR n. 602 del 1973, art. 57 e 617 cod.proc.civ. – davanti al giudice tributario”.
I punti essenziali del percorso argomentativo della Suprema Corte si possono così riassumere:
- secondo il quadro normativo di riferimento ( costituito dall'art. 2 dlgs 546/92; dall'art. 19 dlgs 546/92; dall'art. 49 comma 2 DPR 602/73; dall'art. 57 DPR 602/57; dall'art. 9 comma 2 cpc ) la giurisdizione va così ripartita:1) le cause concernenti il titolo esecutivo, in relazione al diritto di procedere ad esecuzione forzata tributaria, si propongono davanti al giudice tributario (dlgs n. 546 del 1992 art. 2 comma 1 secondo periodo;
art. 9 cpc comma 2); 2) le opposizioni all'esecuzione di cui all'art. 615 cpc concernenti la pignorabilità dei beni si propongono davanti al giudice ordinario ( art. 9 cpc comma 2); 3) le opposizioni agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cpc, ove siano diverse da quelle concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, si propongono al giudice ordinario ( art. 9 cpc comma 2); 4) le opposizioni di terzo all'esecuzione di cui all'art. 619 cpc si propongono al giudice ordinario ( dlgs 546 del 1992 art. 58; art. 9 cpc comma 2).
- Resta aperta la questione dell'individuazione del giudice davanti al quale proporre l'opposizione agli atti esecutivi ove questa concerna la regolarità formale o la notificazione del titolo esecutivo e, in particolare, ove il contribuente, di fronte al primo atto dell'esecuzione forzata tributaria ( cioè l'atto di pignoramento) deduca (come nella specie) di non aver mai ricevuto in precedenza la notificazione del titolo esecutivo.
Le SSUU, nel risolvere il contrasto sorto sulla predetta questione (tra l'orientamento che afferma la giurisdizione del giudice tributario e, quello più recente, che afferma la giurisdizione del giudice ordinario) sposano l'orientamento meno recente ( Cass. SSUU 14667/11; Cass. 24915/2016), secondo cui l'opposizione agli atti esecutivi riguardante un atto di pignoramento che il contribuente assume essere viziato da nullità derivata dall'omessa notificazione degli atti presupposti, si risolve nell'impugnazione del primo atto in cui viene manifestato al contribuente l'intento di procedere alla riscossione di una ben individuata pretesa tributaria , per cui l'opposizione è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario ( ai sensi dell'art. 2 comma 1 secondo periodo e dell'art. 19 – estensivamente interpretato- dlgs 546/92).
E ciò sulla base delle seguenti considerazioni: a) laddove si fa valere una nullità deriva dell'atto di pignoramento assumendo la mancata notifica della cartella presupposta ( o di altri atti prodromici),
l'opposizione ex art. 617 cpc si situa prima della notificazione della cartella di pagamento, che segna il discrimine tra giurisdizione tributaria ed ordinaria ex art. 2 comma 1 secondo periodo Dlgs 546/92; b) l'atto di pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento, integrando , come detto, il primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario, rientra nell'ambito degli atti impugnabili davanti al Giudice tributario in forza dell'art. 19 dlgs 546/92
( quale interpretato estensivamente dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte); c) aderendo al primo orientamento, l'inammissibilità prevista dall'art. 57 dpr 602773 delle opposizioni ex art. 617 cpc riguardanti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, può essere interpretata quale divieto di proporre dette opposizioni innanzi al giudice ordinario, senza escludere la proponibilità davanti al giudice tributario, facendo valere l'invalidità del pignoramento per mancata notificazione della cartella di pagamento.
Applicando i principi fin qui riportati al caso di specie, va affermata la giurisdizione del giudice tributario atteso che il ricorrente ha proposto opposizione al pignoramento presso terzi sul presupposto, tra l'altro, di non aver ricevuto la notifica degli atti presupposti su cui si fonda detto pignoramento, quindi ha impugnato l'atto di pignoramento non solo per vizi propri- omessa notifica- ma quale primo atto con cui l'amministrazione finanziaria ha fatto valere la pretesa tributaria.
Una volta affermata la giurisdizione del giudice tributario sulla base della prospettazione fornita dal ricorrente, occorre ora passare ad esaminare il merito.
Il ricorso è infondato.
Infatti, la GE SP ha dimostrato, in primo lugo, l'avvenuta notifica al ricorrente, quale debitore, dell'atto di pignoramento presso terzi, eseguita il 9.7.2025 mediante raccomandata postale a.r. la cui cartolina di ricevimento firmata è stata depositata in atti. Risulta, altresì, notificata al ricorrente l'intimazione ad adempiere ex art. 50 DPR 602/73 n. 2020/805 recante l'indicazione, quale atto presupposto, dell'avviso di accertamento
TARSU anno 2010, eseguita in data 30.8.2020 con raccomandata postale a.r. firmata dalla moglie del destinatario. Vi è, infine, prova della notifica dell'intimazione ad adempiere 2024/7660 sempre per TARSU
2010, eseguita in data 15.4.2025 con raccomandata postale a.r. firmata da persona convivente.
Sulla base della documentazione prodotta dalla resistente, dunque, è comprovato che il ricorrente ha ricevuto la notifica degli atti su cui si fonda il pignoramento presso terzi, che, poiché non impugnati, hanno reso definitiva la pretesa tributaria costituendo valido titolo esecutivo per l'intrapresa azione forzata.
Da qui l'infondatezza del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta- sezione 4, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1-rigetta il ricorso;
2-condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della GE SP che liquida in € 250,00 per compensi, oltre accessori di legge
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3482/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Maddaloni - Piazza Municipio 81024 Maddaloni CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
CA RI FE TA - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. MAPG602020001687 TARSU/TIA 2010
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213 Difeso da
CA RI FE TA - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 2024/7660 TARSU/TIA
- INGIUNZIONE n. 2015/219887 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5310/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte ricorrente contesta la notifica prodotta dalla So.ge.r.t. Spa in quanto notificato a soggetto estraneo alla sfera giuridica del ricorrente.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 3.7.2025 al Comune di Maddaloni e alla SO.GE.R.T. S.p.A.,quale concessionario del servizio riscossione dell'ente locale, Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis e 72 ter dpr 602/73 indicato in epigrafe, dell'importo di € 470,58 chiedendone l'annullamento sulla base dei seguenti motivi:
1- mancata notifica dell'atto di pignoramento ad esso debitore;
2- mancata notifica degli atti presupposti;
3- prescrizione della pretesa tributaria;
4- violazione dell'art. 50 DPR 602/73 per omessa notifica dell'avviso decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
Si è costituita la GE SP che ha, preliminarmente, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice tributario e, nel merito, chiesto rigettarsi il ricorso per totale infondatezza in quanto sia il pignoramento che gli atti presupposti erano stati notificati al ricorrente, come da documentazione allegata alle controdeduzioni.
Il Comune di Maddaloni è rimasto contumace.
La Corte, in composizione monocratica, all'esito della pubblica udienza del 5.12.2025, ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che l'esecuzione esattoriale intrapresa dalla GE SP mediante pignoramento presso terzi si fonda su due atti riferiti entrambi a TARSU 2010: l'ingiunzione n. 2015/219887 e l'intimazione n.
2024/7660. In ragione della natura tributaria del credito per il quale è stata intrapresa l'esecuzione forzata e della circostanza che con l'opposizione il ricorrente ha dedotto l'omessa notifica degli atti prodromici, va preliminarmente affermata la giurisdizione del giudice tributario.
Invero, come statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 13913/17), in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi riguardante l'atto di pignoramento, che si assume viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal pignoramento)
è ammissibile e va proposta – ai sensi del D.lgs. n. 546 del 1992 art. 2 comma 1, secondo periodo, art. 19
DPR n. 602 del 1973, art. 57 e 617 cod.proc.civ. – davanti al giudice tributario”.
I punti essenziali del percorso argomentativo della Suprema Corte si possono così riassumere:
- secondo il quadro normativo di riferimento ( costituito dall'art. 2 dlgs 546/92; dall'art. 19 dlgs 546/92; dall'art. 49 comma 2 DPR 602/73; dall'art. 57 DPR 602/57; dall'art. 9 comma 2 cpc ) la giurisdizione va così ripartita:1) le cause concernenti il titolo esecutivo, in relazione al diritto di procedere ad esecuzione forzata tributaria, si propongono davanti al giudice tributario (dlgs n. 546 del 1992 art. 2 comma 1 secondo periodo;
art. 9 cpc comma 2); 2) le opposizioni all'esecuzione di cui all'art. 615 cpc concernenti la pignorabilità dei beni si propongono davanti al giudice ordinario ( art. 9 cpc comma 2); 3) le opposizioni agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cpc, ove siano diverse da quelle concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, si propongono al giudice ordinario ( art. 9 cpc comma 2); 4) le opposizioni di terzo all'esecuzione di cui all'art. 619 cpc si propongono al giudice ordinario ( dlgs 546 del 1992 art. 58; art. 9 cpc comma 2).
- Resta aperta la questione dell'individuazione del giudice davanti al quale proporre l'opposizione agli atti esecutivi ove questa concerna la regolarità formale o la notificazione del titolo esecutivo e, in particolare, ove il contribuente, di fronte al primo atto dell'esecuzione forzata tributaria ( cioè l'atto di pignoramento) deduca (come nella specie) di non aver mai ricevuto in precedenza la notificazione del titolo esecutivo.
Le SSUU, nel risolvere il contrasto sorto sulla predetta questione (tra l'orientamento che afferma la giurisdizione del giudice tributario e, quello più recente, che afferma la giurisdizione del giudice ordinario) sposano l'orientamento meno recente ( Cass. SSUU 14667/11; Cass. 24915/2016), secondo cui l'opposizione agli atti esecutivi riguardante un atto di pignoramento che il contribuente assume essere viziato da nullità derivata dall'omessa notificazione degli atti presupposti, si risolve nell'impugnazione del primo atto in cui viene manifestato al contribuente l'intento di procedere alla riscossione di una ben individuata pretesa tributaria , per cui l'opposizione è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario ( ai sensi dell'art. 2 comma 1 secondo periodo e dell'art. 19 – estensivamente interpretato- dlgs 546/92).
E ciò sulla base delle seguenti considerazioni: a) laddove si fa valere una nullità deriva dell'atto di pignoramento assumendo la mancata notifica della cartella presupposta ( o di altri atti prodromici),
l'opposizione ex art. 617 cpc si situa prima della notificazione della cartella di pagamento, che segna il discrimine tra giurisdizione tributaria ed ordinaria ex art. 2 comma 1 secondo periodo Dlgs 546/92; b) l'atto di pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento, integrando , come detto, il primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario, rientra nell'ambito degli atti impugnabili davanti al Giudice tributario in forza dell'art. 19 dlgs 546/92
( quale interpretato estensivamente dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte); c) aderendo al primo orientamento, l'inammissibilità prevista dall'art. 57 dpr 602773 delle opposizioni ex art. 617 cpc riguardanti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, può essere interpretata quale divieto di proporre dette opposizioni innanzi al giudice ordinario, senza escludere la proponibilità davanti al giudice tributario, facendo valere l'invalidità del pignoramento per mancata notificazione della cartella di pagamento.
Applicando i principi fin qui riportati al caso di specie, va affermata la giurisdizione del giudice tributario atteso che il ricorrente ha proposto opposizione al pignoramento presso terzi sul presupposto, tra l'altro, di non aver ricevuto la notifica degli atti presupposti su cui si fonda detto pignoramento, quindi ha impugnato l'atto di pignoramento non solo per vizi propri- omessa notifica- ma quale primo atto con cui l'amministrazione finanziaria ha fatto valere la pretesa tributaria.
Una volta affermata la giurisdizione del giudice tributario sulla base della prospettazione fornita dal ricorrente, occorre ora passare ad esaminare il merito.
Il ricorso è infondato.
Infatti, la GE SP ha dimostrato, in primo lugo, l'avvenuta notifica al ricorrente, quale debitore, dell'atto di pignoramento presso terzi, eseguita il 9.7.2025 mediante raccomandata postale a.r. la cui cartolina di ricevimento firmata è stata depositata in atti. Risulta, altresì, notificata al ricorrente l'intimazione ad adempiere ex art. 50 DPR 602/73 n. 2020/805 recante l'indicazione, quale atto presupposto, dell'avviso di accertamento
TARSU anno 2010, eseguita in data 30.8.2020 con raccomandata postale a.r. firmata dalla moglie del destinatario. Vi è, infine, prova della notifica dell'intimazione ad adempiere 2024/7660 sempre per TARSU
2010, eseguita in data 15.4.2025 con raccomandata postale a.r. firmata da persona convivente.
Sulla base della documentazione prodotta dalla resistente, dunque, è comprovato che il ricorrente ha ricevuto la notifica degli atti su cui si fonda il pignoramento presso terzi, che, poiché non impugnati, hanno reso definitiva la pretesa tributaria costituendo valido titolo esecutivo per l'intrapresa azione forzata.
Da qui l'infondatezza del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta- sezione 4, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1-rigetta il ricorso;
2-condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della GE SP che liquida in € 250,00 per compensi, oltre accessori di legge