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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 16/02/2026, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 946/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3634/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - CF_Resistente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 67/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 2 e pubblicata il 14/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720210019757909001 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 625/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi, poi riuniti, Resistente_3, Resistente_1 e Resistente_2, quali eredi del sig. Nominativo_2 (deceduto il 07/07/2015), hanno impugnato le cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, relative all'iscrizione a ruolo di somme derivanti da avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, divenuto definitivo a seguito di sentenza della Corte di Cassazione non riassunta.
Gli eredi hanno dedotto di aver accettato l'eredità con beneficio di inventario in data 07/10/2015, con regolare inserimento nel registro delle successioni del Tribunale di Cassino, e che le passività (circa € 535.659,00) risultavano superiori all'attivo (€ 115.058,58), eccependo quindi l'illegittimità delle cartelle.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, sostenendo che non vi fosse prova dell'inserimento dell'accettazione nel registro delle successioni;
gli eredi avevano alienato un bene mobile (autovettura
Volkswagen Passat) senza autorizzazione ex art. 493 c.c., con conseguente decadenza dal beneficio di inventario;
erano stati pagati debiti del de cuius con risorse proprie (€ 3.707,42 oltre l'attivo), configurando accettazione tacita.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Frosinone, previa riunione dei procedimenti, con sentenza n. 67/02/2024 del 14/02/2024, accoglieva i ricorsi, ritenendo provata l'accettazione beneficiata e l'assenza di atti idonei a determinare decadenza o accettazione tacita, e condannava l'Agenzia alle spese.
Avverso tale sentenza, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Frosinone proponeva appello, deducendo:
1. Erronea valutazione dei fatti e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.;
2. Omessa considerazione di atti dispositivi (alienazione autovettura senza autorizzazione) e pagamenti eccedenti l'attivo.
Gli appellati, con controdeduzioni, hanno chiesto il rigetto dell'appello, ribadendo la regolarità dell'accettazione con beneficio di inventario e la sua opponibilità; che i pagamenti eccedenti l'attivo non costituiscono accettazione tacita (Cass. civ. n. 20878/2020); che la vendita dell'autovettura non ha comportato diminuzione della garanzia dei creditori e, comunque, è avvenuta dopo la liquidazione dell'attivo; e che l'Agenzia non ha esercitato alcun diritto di prelazione durante la liquidazione volontaria ex art. 495 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. Sull'opponibilità dell'accettazione con beneficio di inventario L'art. 484, comma 3, c.c. stabilisce che l'accettazione con beneficio di inventario è opponibile ai creditori solo se l'inserzione nel registro delle successioni avviene entro il termine di legge.
Nel caso in esame, gli eredi hanno prodotto in giudizio copia dell'atto di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, redatto in data 07/10/2015. Tuttavia, dall'esame della documentazione versata in atti non risulta fornita alcuna prova idonea dell'avvenuta trascrizione di tale accettazione nel registro delle successioni del
Tribunale competente, come prescritto dall'art. 484 c.c., la cui osservanza costituisce presupposto indefettibile perché l'accettazione beneficiata possa essere opponibile ai creditori.
Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato come la produzione degli eredi si limiti a copie e dichiarazioni prive dell'attestazione formale della trascrizione, evidenziando lacune e omissioni nell'assolvimento dell'onere probatorio gravante sui medesimi. La mera allegazione dell'atto di accettazione, infatti, non equivale alla dimostrazione dell'avvenuta sua inserzione nei registri successori, né può supplire alla mancanza di documentazione certificata o di una visura aggiornata del Registro delle successioni.
Ne consegue che l'accettazione con beneficio di inventario non può ritenersi opponibile all'Amministrazione finanziaria, con conseguente permanenza della responsabilità degli eredi per i debiti tributari del de cuius.
La Corte di primo grado ha ritenuto raggiunta tale prova sulla base di elementi presuntivi, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., giacché si tratta di atto formale la cui esistenza deve risultare da documentazione certa e non surrogabile. Ne consegue che l'accettazione beneficiata non è opponibile all'Amministrazione finanziaria, la quale conserva diritto di soddisfarsi sull'intero patrimonio degli eredi.
2. Sulla dedotta decadenza dal beneficio di inventario
In ogni caso, anche volendo ritenere provata l'opponibilità, sussistono condotte idonee a determinare la decadenza dal beneficio ex artt. 490 ss. c.c.
2.1. Alienazione dell'autovettura senza autorizzazione
È pacifico che gli eredi abbiano alienato un'autovettura (Volkswagen Passat) compresa nell'inventario senza la preventiva autorizzazione del tribunale ex art. 493 c.c.
La giurisprudenza costante (Cass. civ., n. 11316/2016; n. 11415/2021) afferma che l'alienazione di beni ereditari senza autorizzazione comporta di per sé la decadenza dal beneficio, essendo atto di disposizione vietato dalla disciplina del beneficio d'inventario.
Il giudice di primo grado ha ritenuto irrilevante tale condotta sul presupposto che la vendita non avrebbe arrecato pregiudizio ai creditori, ma tale valutazione contrasta con l'interpretazione rigorosa dell'art. 493 c.
c., che configura un'ipotesi di decadenza automatica, indipendente dal pregiudizio effettivo.
3. Sulla configurabilità di accettazione tacita dell'eredità
Ai sensi dell'art. 476 c.c., si ha accettazione tacita quando l'erede compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare.
Nel caso di specie gli eredi hanno effettuato pagamenti per complessivi € 3.707,42 oltre l'attivo disponibile, utilizzando risorse personali e non denaro proveniente dall'eredità.
La giurisprudenza richiamata dagli appellati (Cass. civ. n. 20878/2020) concerne casi in cui i pagamenti sono effettuati nell'ambito della gestione dell'eredità con risorse dell'asse. Ma quando l'erede impiega risorse proprie per soddisfare un debito del de cuius, si configura un comportamento concludente incompatibile con la volontà di mantenere il beneficio.
La Suprema Corte (Cass. civ. n. 6070/2012; n. 14727/2018) qualifica tali condotte come accettazione tacita, trattandosi di atti che implicano assunzione personale dell'obbligazione ereditaria. Ne consegue che, anche sotto tale profilo, gli eredi hanno perso il beneficio d'inventario.
4. Sulla liquidazione volontaria ex art. 495 c.c.
Gli appellati affermano che l'Agenzia non avrebbe fatto valere un eventuale privilegio durante la liquidazione volontaria.
Tale rilievo è irrilevante, perchè la liquidazione ex art. 495 c.c. presuppone il mantenimento del beneficio, che nel caso di specie difetta;
la perdita del beneficio restituisce ai creditori facoltà di agire illimitatamente sul patrimonio dell'erede.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello dell'Agenzia delle Entrate deve essere accolto, in quanto: l'accettazione con beneficio di inventario non è opponibile all'Amministrazione per mancanza di prova della trascrizione;
in ogni caso, gli eredi sono decaduti dal beneficio per avere alienato beni ereditari senza autorizzazione;
sussiste inoltre accettazione tacita per i pagamenti effettuati con denaro personale;
l'Amministrazione ha pertanto legittimamente emesso le cartelle impugnate. La sentenza impugnata va dunque riformata integralmente, con rigetto dei ricorsi originari.
La Corte accoglie l'appello e condanna gli appellati alle spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro 2.000,00 per il primo grado ed euro 2.200,00 per il secondo grado omnicomprensive, in favore dell'Agenzia Entrate di Frosinone.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna gli appellati alle spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro 2.000,00 per il primo grado ed euro 2.200,00 per il secondo grado omnicomprensive, in favore dell'Agenzia Entrate di Frosinone.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3634/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - CF_Resistente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 67/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 2 e pubblicata il 14/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720210019757909001 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 625/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi, poi riuniti, Resistente_3, Resistente_1 e Resistente_2, quali eredi del sig. Nominativo_2 (deceduto il 07/07/2015), hanno impugnato le cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, relative all'iscrizione a ruolo di somme derivanti da avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, divenuto definitivo a seguito di sentenza della Corte di Cassazione non riassunta.
Gli eredi hanno dedotto di aver accettato l'eredità con beneficio di inventario in data 07/10/2015, con regolare inserimento nel registro delle successioni del Tribunale di Cassino, e che le passività (circa € 535.659,00) risultavano superiori all'attivo (€ 115.058,58), eccependo quindi l'illegittimità delle cartelle.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, sostenendo che non vi fosse prova dell'inserimento dell'accettazione nel registro delle successioni;
gli eredi avevano alienato un bene mobile (autovettura
Volkswagen Passat) senza autorizzazione ex art. 493 c.c., con conseguente decadenza dal beneficio di inventario;
erano stati pagati debiti del de cuius con risorse proprie (€ 3.707,42 oltre l'attivo), configurando accettazione tacita.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Frosinone, previa riunione dei procedimenti, con sentenza n. 67/02/2024 del 14/02/2024, accoglieva i ricorsi, ritenendo provata l'accettazione beneficiata e l'assenza di atti idonei a determinare decadenza o accettazione tacita, e condannava l'Agenzia alle spese.
Avverso tale sentenza, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Frosinone proponeva appello, deducendo:
1. Erronea valutazione dei fatti e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.;
2. Omessa considerazione di atti dispositivi (alienazione autovettura senza autorizzazione) e pagamenti eccedenti l'attivo.
Gli appellati, con controdeduzioni, hanno chiesto il rigetto dell'appello, ribadendo la regolarità dell'accettazione con beneficio di inventario e la sua opponibilità; che i pagamenti eccedenti l'attivo non costituiscono accettazione tacita (Cass. civ. n. 20878/2020); che la vendita dell'autovettura non ha comportato diminuzione della garanzia dei creditori e, comunque, è avvenuta dopo la liquidazione dell'attivo; e che l'Agenzia non ha esercitato alcun diritto di prelazione durante la liquidazione volontaria ex art. 495 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. Sull'opponibilità dell'accettazione con beneficio di inventario L'art. 484, comma 3, c.c. stabilisce che l'accettazione con beneficio di inventario è opponibile ai creditori solo se l'inserzione nel registro delle successioni avviene entro il termine di legge.
Nel caso in esame, gli eredi hanno prodotto in giudizio copia dell'atto di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, redatto in data 07/10/2015. Tuttavia, dall'esame della documentazione versata in atti non risulta fornita alcuna prova idonea dell'avvenuta trascrizione di tale accettazione nel registro delle successioni del
Tribunale competente, come prescritto dall'art. 484 c.c., la cui osservanza costituisce presupposto indefettibile perché l'accettazione beneficiata possa essere opponibile ai creditori.
Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato come la produzione degli eredi si limiti a copie e dichiarazioni prive dell'attestazione formale della trascrizione, evidenziando lacune e omissioni nell'assolvimento dell'onere probatorio gravante sui medesimi. La mera allegazione dell'atto di accettazione, infatti, non equivale alla dimostrazione dell'avvenuta sua inserzione nei registri successori, né può supplire alla mancanza di documentazione certificata o di una visura aggiornata del Registro delle successioni.
Ne consegue che l'accettazione con beneficio di inventario non può ritenersi opponibile all'Amministrazione finanziaria, con conseguente permanenza della responsabilità degli eredi per i debiti tributari del de cuius.
La Corte di primo grado ha ritenuto raggiunta tale prova sulla base di elementi presuntivi, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., giacché si tratta di atto formale la cui esistenza deve risultare da documentazione certa e non surrogabile. Ne consegue che l'accettazione beneficiata non è opponibile all'Amministrazione finanziaria, la quale conserva diritto di soddisfarsi sull'intero patrimonio degli eredi.
2. Sulla dedotta decadenza dal beneficio di inventario
In ogni caso, anche volendo ritenere provata l'opponibilità, sussistono condotte idonee a determinare la decadenza dal beneficio ex artt. 490 ss. c.c.
2.1. Alienazione dell'autovettura senza autorizzazione
È pacifico che gli eredi abbiano alienato un'autovettura (Volkswagen Passat) compresa nell'inventario senza la preventiva autorizzazione del tribunale ex art. 493 c.c.
La giurisprudenza costante (Cass. civ., n. 11316/2016; n. 11415/2021) afferma che l'alienazione di beni ereditari senza autorizzazione comporta di per sé la decadenza dal beneficio, essendo atto di disposizione vietato dalla disciplina del beneficio d'inventario.
Il giudice di primo grado ha ritenuto irrilevante tale condotta sul presupposto che la vendita non avrebbe arrecato pregiudizio ai creditori, ma tale valutazione contrasta con l'interpretazione rigorosa dell'art. 493 c.
c., che configura un'ipotesi di decadenza automatica, indipendente dal pregiudizio effettivo.
3. Sulla configurabilità di accettazione tacita dell'eredità
Ai sensi dell'art. 476 c.c., si ha accettazione tacita quando l'erede compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare.
Nel caso di specie gli eredi hanno effettuato pagamenti per complessivi € 3.707,42 oltre l'attivo disponibile, utilizzando risorse personali e non denaro proveniente dall'eredità.
La giurisprudenza richiamata dagli appellati (Cass. civ. n. 20878/2020) concerne casi in cui i pagamenti sono effettuati nell'ambito della gestione dell'eredità con risorse dell'asse. Ma quando l'erede impiega risorse proprie per soddisfare un debito del de cuius, si configura un comportamento concludente incompatibile con la volontà di mantenere il beneficio.
La Suprema Corte (Cass. civ. n. 6070/2012; n. 14727/2018) qualifica tali condotte come accettazione tacita, trattandosi di atti che implicano assunzione personale dell'obbligazione ereditaria. Ne consegue che, anche sotto tale profilo, gli eredi hanno perso il beneficio d'inventario.
4. Sulla liquidazione volontaria ex art. 495 c.c.
Gli appellati affermano che l'Agenzia non avrebbe fatto valere un eventuale privilegio durante la liquidazione volontaria.
Tale rilievo è irrilevante, perchè la liquidazione ex art. 495 c.c. presuppone il mantenimento del beneficio, che nel caso di specie difetta;
la perdita del beneficio restituisce ai creditori facoltà di agire illimitatamente sul patrimonio dell'erede.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello dell'Agenzia delle Entrate deve essere accolto, in quanto: l'accettazione con beneficio di inventario non è opponibile all'Amministrazione per mancanza di prova della trascrizione;
in ogni caso, gli eredi sono decaduti dal beneficio per avere alienato beni ereditari senza autorizzazione;
sussiste inoltre accettazione tacita per i pagamenti effettuati con denaro personale;
l'Amministrazione ha pertanto legittimamente emesso le cartelle impugnate. La sentenza impugnata va dunque riformata integralmente, con rigetto dei ricorsi originari.
La Corte accoglie l'appello e condanna gli appellati alle spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro 2.000,00 per il primo grado ed euro 2.200,00 per il secondo grado omnicomprensive, in favore dell'Agenzia Entrate di Frosinone.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna gli appellati alle spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro 2.000,00 per il primo grado ed euro 2.200,00 per il secondo grado omnicomprensive, in favore dell'Agenzia Entrate di Frosinone.