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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 146/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
NO IA, EL
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2646/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 390/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 7 e pubblicata il 15/01/2025 Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000694000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000694000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000694000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000694000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000694000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000694000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000694000 BOLLO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000694000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il rappresentante dell'ufficio si riporta ai motivi di appello e ne chiede l'accoglimento, in riforma della sentenza di primo grado.
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta ai propri atti difensivi.
Assenti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia Etrate Riscossione ha impugnato
contro
Resistente_1, Regione Calabria e Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, per ottenere la parziale riforma, la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado contrassegnata dal nr 390/2025 resa in data 19.12.2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria – sez. 7, in relazione al giudizio NRG. 5458/24 pubblicata in data 15.01.2025, non notificata
In primo gradi si era discusso di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nr.
09476202400000694000, in relazione:
- alle sole cartelle 20190023672134000, 09420200003216965000, 09420200005400243000,
09420210012558592000, 09420220007826802000, 09420220014878323000, 09420220027420682000,
09420220030914553000, 09420230011920090000, 09420230016948764000, 09420230018457788000,
09420230020236722000, 09420230024126344000,
- ed agli avvisi di accertamento TD7010604426/2018, TD7010101922/2019,TD7010101922/2019,
- intimazione di pagamento TD71PPN000422022, notificata il 15.04.2022 successiva all'avviso di accertamento TD7010604426/2018, notificatogli dall'AdER a mezzo pec in data 21.02.2024
Era stato eccepito:
a) mancata notifica atti presupposti b) prescrizione
Rilevava che in primo grado AD era risultata contumace perché le controdeduzioni e la documentazione comprovante notifica delle cartelle ed interruzione della prescrizione erano stati abbinati ad altro ricorso.
Agenzia Entrate Riscossione impugnava la sentenza e chiedeva:
1) la remissione in termini dal momento che la costituzione era stata regolare e tempestiva e per un erroneo abbinamento del sistema era stata associata ad altra controversia
2) riproponeva quindi i rilievi delle controdeduzioni in primo grado volte a dimostrare l'infondatezza assoluta, in fatto e diritto, del ricorso di Resistente_1
Chiedeva la parziale riforma e la condanna alle spese con distrazione in favore del procuratore antistatario
Agenzia Entrate di Reggio Calabria e Regione Calabria aderivano all'appello sostenendo le ragioni del
Concessionario
Nessuno si è costituito per il contribuente.
All'udienza del 22 gennaio 2026, la parte appellante insisteva per l'accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria Regionale della Calabria sezione 7 letti gli atti e la documentazione prodotta, ritiene che l'appello proposto da Agenzia Entrate Riscossione possa essere accolto.
L'appellante ha infatti dimostrato che nel ricorso proposto da Resistente_1 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (in relazione alle cartelle sottese la cui notifica era di sua spettanza) aveva osservato i tempi di costituzione per la legittima produzione documentale e che tuttavia, il sistema aveva abbinato gli atti ad altra controversia, con l'effetto che nell'altro giudizio, vi erano state due costituzioni e la
Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica aveva dato atto, in sentenza, della circostanza che vi fossero anche le controdeduzioni relative appunto alla causa di cui si discute.
Giova evidenziare pertanto la regolarità della notifica delle cartelle:
- 20190023672134000, via pec in data 25 novembre 2019 da notifica.acc.calabria@pec. agenziariscossione.gov.it ed indirizzato a "Email_5"
- 09420200003216965000, in data 20 settembre 2021 via pec da notifica.acc.calabria@pec. agenziariscossione.gov.it ed indirizzato a "Email_5" - 09420200005400243000, via pec in data 9 dicembre 2021 da notifica.acc.calabria@pec. agenziariscossione.gov.it ed indirizzato a "Email_5"
- 09420210012558592000, in data 23 giugno 2022 via pec da notifica.acc.calabria@pec. agenziariscossione.gov.it ed indirizzato a "Email_5"
- 09420220007826802000, in data 8 aprile 2022 via pec proveniente da notifica.acc.calabria@pec. agenziariscossione.gov.it ed indirizzato a "Email_5"
- 09420220014878323000, in data 26 luglio 2022 via pec da notifica.acc.calabria@pec. agenziariscossione.gov.it ed indirizzato a "Email_5"
- 09420220027420682000, notificata via pec in data 21 dicembre 2022 da notifica.acc.calabria@pec. agenziariscossione.gov.it ed indirizzato a "Email_5"
- 09420230020236722000 in data 24 luglio 2023 via pec proveniente da notifica.acc.calabria@pec. agenziariscossione.gov.it ed indirizzato a "Email_5"
- 09420230016948764000 in data 24 giugno 2023 via pec proveniente da notifica.acc.calabria@pec. agenziariscossione.gov.it ed indirizzato a Email_5
- 09420230024126344000 via pec in data 18 settembre 2023 proveniente da notifica.acc.calabria@pec. agenziariscossione.gov.it ed indirizzato a Email_5
- 09420230018457788000, via pec in data 24 luglio 2023 proveniente da notifica.acc.calabria@pec. agenziariscossione.gov.it ed indirizzato a "Email_5"
Le cartelle invece indicate come contrassegnate dai nr 09420220030914553000, e nr
09420230011920090000 non risultano notificate, atteso che nel corrispondente documento vi è l'indicazione di diversa cartella
Parimenti risultano notificate i successivi atti interruttivi:
a) AVI 09420209002145641000 via pec in data 20 gennaio 2020
b) avviso di intimazione n. 09420239007034756000 in data 26 luglio 2023
c) PPT 09484202400000391001 via pec in data 17 gennaio 2024
d) PPT 09484202400000390001 via pec in data 17 gennaio 2024
e) PPT 09484202400000392001 via pec in data 17 gennaio 2024
Pertanto tranne che i crediti portati dalle cartelle nr 09420220030914553000, e nr 09420230011920090000 per cui non vi è prova della regolarità notifica, gli altri atti presupposti furono regolarmente notificati nonché furono emessi successi atti di interruzione dei termini ptrecrizionali.
Nei limiti indicati va quindi accolto l'appello con compensazione delle spese per la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria Regionale accoglie parzialmente l'appello e riforma in parte la sentenza tranne che per i crediti portati dalle cartelle nr 09420220030914553000, e nr 09420230011920090000.
Compensa le spese.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
NO IA, EL
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2646/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 390/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 7 e pubblicata il 15/01/2025 Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000694000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000694000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000694000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000694000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000694000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000694000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000694000 BOLLO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000694000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il rappresentante dell'ufficio si riporta ai motivi di appello e ne chiede l'accoglimento, in riforma della sentenza di primo grado.
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta ai propri atti difensivi.
Assenti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia Etrate Riscossione ha impugnato
contro
Resistente_1, Regione Calabria e Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, per ottenere la parziale riforma, la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado contrassegnata dal nr 390/2025 resa in data 19.12.2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria – sez. 7, in relazione al giudizio NRG. 5458/24 pubblicata in data 15.01.2025, non notificata
In primo gradi si era discusso di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nr.
09476202400000694000, in relazione:
- alle sole cartelle 20190023672134000, 09420200003216965000, 09420200005400243000,
09420210012558592000, 09420220007826802000, 09420220014878323000, 09420220027420682000,
09420220030914553000, 09420230011920090000, 09420230016948764000, 09420230018457788000,
09420230020236722000, 09420230024126344000,
- ed agli avvisi di accertamento TD7010604426/2018, TD7010101922/2019,TD7010101922/2019,
- intimazione di pagamento TD71PPN000422022, notificata il 15.04.2022 successiva all'avviso di accertamento TD7010604426/2018, notificatogli dall'AdER a mezzo pec in data 21.02.2024
Era stato eccepito:
a) mancata notifica atti presupposti b) prescrizione
Rilevava che in primo grado AD era risultata contumace perché le controdeduzioni e la documentazione comprovante notifica delle cartelle ed interruzione della prescrizione erano stati abbinati ad altro ricorso.
Agenzia Entrate Riscossione impugnava la sentenza e chiedeva:
1) la remissione in termini dal momento che la costituzione era stata regolare e tempestiva e per un erroneo abbinamento del sistema era stata associata ad altra controversia
2) riproponeva quindi i rilievi delle controdeduzioni in primo grado volte a dimostrare l'infondatezza assoluta, in fatto e diritto, del ricorso di Resistente_1
Chiedeva la parziale riforma e la condanna alle spese con distrazione in favore del procuratore antistatario
Agenzia Entrate di Reggio Calabria e Regione Calabria aderivano all'appello sostenendo le ragioni del
Concessionario
Nessuno si è costituito per il contribuente.
All'udienza del 22 gennaio 2026, la parte appellante insisteva per l'accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria Regionale della Calabria sezione 7 letti gli atti e la documentazione prodotta, ritiene che l'appello proposto da Agenzia Entrate Riscossione possa essere accolto.
L'appellante ha infatti dimostrato che nel ricorso proposto da Resistente_1 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (in relazione alle cartelle sottese la cui notifica era di sua spettanza) aveva osservato i tempi di costituzione per la legittima produzione documentale e che tuttavia, il sistema aveva abbinato gli atti ad altra controversia, con l'effetto che nell'altro giudizio, vi erano state due costituzioni e la
Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica aveva dato atto, in sentenza, della circostanza che vi fossero anche le controdeduzioni relative appunto alla causa di cui si discute.
Giova evidenziare pertanto la regolarità della notifica delle cartelle:
- 20190023672134000, via pec in data 25 novembre 2019 da notifica.acc.calabria@pec. agenziariscossione.gov.it ed indirizzato a "Email_5"
- 09420200003216965000, in data 20 settembre 2021 via pec da notifica.acc.calabria@pec. agenziariscossione.gov.it ed indirizzato a "Email_5" - 09420200005400243000, via pec in data 9 dicembre 2021 da notifica.acc.calabria@pec. agenziariscossione.gov.it ed indirizzato a "Email_5"
- 09420210012558592000, in data 23 giugno 2022 via pec da notifica.acc.calabria@pec. agenziariscossione.gov.it ed indirizzato a "Email_5"
- 09420220007826802000, in data 8 aprile 2022 via pec proveniente da notifica.acc.calabria@pec. agenziariscossione.gov.it ed indirizzato a "Email_5"
- 09420220014878323000, in data 26 luglio 2022 via pec da notifica.acc.calabria@pec. agenziariscossione.gov.it ed indirizzato a "Email_5"
- 09420220027420682000, notificata via pec in data 21 dicembre 2022 da notifica.acc.calabria@pec. agenziariscossione.gov.it ed indirizzato a "Email_5"
- 09420230020236722000 in data 24 luglio 2023 via pec proveniente da notifica.acc.calabria@pec. agenziariscossione.gov.it ed indirizzato a "Email_5"
- 09420230016948764000 in data 24 giugno 2023 via pec proveniente da notifica.acc.calabria@pec. agenziariscossione.gov.it ed indirizzato a Email_5
- 09420230024126344000 via pec in data 18 settembre 2023 proveniente da notifica.acc.calabria@pec. agenziariscossione.gov.it ed indirizzato a Email_5
- 09420230018457788000, via pec in data 24 luglio 2023 proveniente da notifica.acc.calabria@pec. agenziariscossione.gov.it ed indirizzato a "Email_5"
Le cartelle invece indicate come contrassegnate dai nr 09420220030914553000, e nr
09420230011920090000 non risultano notificate, atteso che nel corrispondente documento vi è l'indicazione di diversa cartella
Parimenti risultano notificate i successivi atti interruttivi:
a) AVI 09420209002145641000 via pec in data 20 gennaio 2020
b) avviso di intimazione n. 09420239007034756000 in data 26 luglio 2023
c) PPT 09484202400000391001 via pec in data 17 gennaio 2024
d) PPT 09484202400000390001 via pec in data 17 gennaio 2024
e) PPT 09484202400000392001 via pec in data 17 gennaio 2024
Pertanto tranne che i crediti portati dalle cartelle nr 09420220030914553000, e nr 09420230011920090000 per cui non vi è prova della regolarità notifica, gli altri atti presupposti furono regolarmente notificati nonché furono emessi successi atti di interruzione dei termini ptrecrizionali.
Nei limiti indicati va quindi accolto l'appello con compensazione delle spese per la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria Regionale accoglie parzialmente l'appello e riforma in parte la sentenza tranne che per i crediti portati dalle cartelle nr 09420220030914553000, e nr 09420230011920090000.
Compensa le spese.