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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/10/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Giudice dott. Rocco Abbondandolo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4839 reg. gen 2020 affari civili contenziosi.
Vertente tra in persona del rapp.te Parte_1
legale p.t., con Avv. Ferdinando TT, giusta procura in atti.
Parte attrice
E
in persona del rapp.te legale p.t., Controparte_1
con Avv. Claudio Giorgio Suppa, giusta procura in atti.
Parte convenuta in persona del rapp.te legale p.t, con Avv. CP_2
ND NE, TE AT e NT di
Donato, giusta procura in atti.
Interventore ex art. 111 c.p.c.
nella qualità di procuratrice e CP_3
mandataria di con Avv. Controparte_4
NT Di Donato, giusta procura in atti
1 Interventore ex art. 111 c.p.c.
Avente ad oggetto: contratti bancari
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la
, in persona del rapp.te Parte_1
legale p.t., esponeva di aver intrattenuto con la il rapporto di conto corrente bancario Controparte_1
nr. 400106638 e di aver stipulato con lo stesso istituto di credito il conto anticipi nr. 400756134 collegato al c/c ordinario, rispetto ai quali deduceva:
l'illegittima capitalizzazione degli interessi debitori applicati, l'applicazione di interessi usurari, la nullità della commissione di massimo scoperto e di altre commissioni. Sulla base di tale premesse, chiedeva dunque la ripetizione di tutto quanto indebitamente percepito dall'istituto di credito. Chiedeva, altresì, la condanna dell'istituto di credito al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla condotta tenuta dall'istituto di credito.
Si costituiva in giudizio la in persona Controparte_1
del rapp.te legale p.t., e per essa la , CP_5
eccependo in via preliminare la prescrizione decennale del diritto azionato, nel merito deduceva, invece, l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto.
2 Si costituiva in giudizio la e per essa CP_6
dichiarandosi titolare del credito vantato CP_7
dalla nei confronti della parte attrice Controparte_1
e ceduto nell'ambito di una cessione in blocco e quindi ha dichiarato di sostituirsi alla CP_1
ai sensi dell'art. 111 c.p.c., nella causa in
[...]
epigrafe, facendo proprie ogni ragione, domanda, eccezione ed istanza dalla stessa formulata.
Si costituiva in giudizio la e per Controparte_4
essa dichiarandosi titolare del Controparte_8
credito vantato dalla ceduto ai sensi CP_6
degli art. 58 del D.Lgs nr. 385/1993 e degli artt. 1 e 4
l.n. 30/1999 e quindi ha dichiarato sostituirsi alla ai sensi dell'art. 111 c.p.c. facendo CP_6
proprie ogni ragione, domanda, eccezione ed istanza dalla stessa formulata.
Veniva disposta C.T.U. e conferito l'incarico al Dott.
al fine di rideterminare il rapporto Persona_1
dare/avere relativo al conto corrente nr. 400106638
e al conto corrente anticipi nr. 400756134.
All'esito del deposito delle comparse conclusioni e delle memorie di replica, la causa è stata assegnata a sentenza e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
3 In punto di diritto deve osservarsi che l'azione di ripetizione proposta nel presente giudizio soggiace all'ordinario termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., decorrente al giorno in cui il diritto può essere fatto valere ex art. 2935 c.c. La Suprema
Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha individuato due distinti dies a quo a seconda del tipo di rimessa pagata dal correntista, scindendo tra rimesse ripristinatorie e solutorie: per le prime il termine iniziale della decorrenza della prescrizione coincide con la data di chiusura del conto, mentre per le seconde coincide con la data in cui è stata effettuata la singola rimessa, così anticipando in quest'ultimo caso il dies a quo al momento dell'annotazione in conto corrente (cfr. Cass. S.U. 24418/2010). Quanto, poi, all'onere di allegazione, la Suprema Corte ha enunziato il seguente principio: “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da una apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto,
e della dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie (Cass. Civile. S.U: 15895/2019).
4 Come specificato, poi, dalla Suprema Corte con la pronunzia nr. 27705/2018 e confermato con le sentenze nr. 31927/2018 e nr. 5610/2020, una volta eccepita la prescrizione, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito che qualifichi i versamenti come mero ripristino della disponibilità giuridica accordata (c.d. conto corrente affidato) e, dunque, possa spostare l'inizio della prescrizione alla chiusura del conto. In ogni caso, merita di essere ricordato che la giurisprudenza della
Suprema Corte ha chiarito che, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento alla domanda di ripetizione di indebito del correntista, è onere di quest'ultimo provare l'esistenza del contratto di apertura di credito, incidente sulla natura delle rimesse chieste in ripetizione (cfr. Cass. Civile. nr. 31927/2019; Cass.
Civile nr. 10026/2023).
Tanto premesso in punto di diritto e venendo alla fattispecie concreta, la parte attrice si duole della illegittimità delle pattuizioni contenute nel contratto di conto corrente ordinario nr.400106638 e del conto corrente anticipi ad esso collegato, in particolare, ne contesta: l'illegittima capitalizzazione degli interessi a debito del cliente, l'usurarietà dei tassi di interesse applicati l'illegittimità applicazione della commissione di massimo scoperto, di
5 disponibilità fondi e, infine, l'illegittima applicazione delle spese e delle valute. Va, inoltre, rilevato come la parte attrice ha adempiuto al proprio onere probatorio avendo allegato perizia di parte contente i contratti di apertura di credito dal 11.1.2007 al
16.7.2019, contratto di conto corrente bancario nr.
400106638, estratti conto dal 1.1.2005 al
30.11.2019.
Stante la natura tecnica delle deduzioni ed eccezioni formulate con riferimento al rapporto di conto corrente e di conti anticipi, si è reso necessario disporre C.T.U. per la rielaborazione del rapporto, le cui conclusioni sono pienamente condivisibili, in quanto conformi ai principi scientifici, normativi e giurisprudenziali regolanti la materia. Sulla base della documentazione in atti, il C.T.U ha provveduto alla ricostruzione del rapporto oggetto di giudizio, allo scopo di verificare la sussistenza delle eccepite anomalie. Il rapporto di corrente nr. 106638 e di conto anticipi nr. 756134 oggetto di analisi sono aperti alla data di proposizione della domanda giudiziale, non essendoci prova della loro avvenuta estinzione. Muovendo l'analisi dai tassi di interesse, il contratto di c/c disciplina i tassi di interesse applicati, prevedendo, altresì lo ius variandi in favore dell'istituto di credito. Tuttavia, non sono presenti agli atti le successive modifiche unilaterali delle
6 condizioni contratti ai sensi degli artt. 118, 119 e
120 T.U.B. Pertanto, si è proceduto al ricalcolo del conto corrente con applicazione dei tassi di interesse convenzionale e con disconoscimento delle variazioni sfavorevoli per il correntista. Quanto al conto corrente anticipi nr. 756134 si osserva che l'apertura di credito del 13.9.2010 non disciplina i tassi di interesse, le aperture di credito del 7.8.2012
e del 5.8.2013 disciplinano i tassi di interesse a debito. I suddetti contratti disciplinano lo ius variandi, tuttavia, non sono presenti le successive comunicazioni e modifiche contrattuali ai sensi degli artt. 118, 119 e 120 T.U.B. Pertanto, si è provveduto all'applicazione dei tassi convenzioni dall'11.1.2007 al 12.9.2010, all'applicazione dei tassi BOT per il periodo dal 13.9.2010 al 6.8.2012 e successiva applicazione dei tassi convenzionali fino alla fine del rapporto, con disconoscimento delle variazioni sfavorevoli. Quanto alla capitalizzazione degli interessi, con riferimento al contratto di conto corrente ordinario nr. 106638 si osserva che il rapporto contrattuale è sorto dopo la delibera CICR del 9.2.2000 e in relazione al quale l'istituto di credito ha applicato il criterio di capitalizzazione trimestrale. Sul punto, detto criterio viola quanto disposto l'art. 6 della Delibera CICR 9.2.2000, pertanto, si è proceduto al ricalcolo del conto con
7 applicazione del criterio della capitalizzazione semplice sino al 7.9.2011. Per il periodo successivo, invece, posto che i contratti di apertura di credito in atti disciplinano il tasso di interesse sia a debito che a credito, si è proceduto al ricalcolo del conto con applicazione della capitalizzazione trimestrale. Con riferimento, invece, al contratto di conto anticipi nr.
756134 rilevato che il contratto di conto anticipi dell'11.1.2007 non disciplinava il tasso di interesse a debito nella misura effettiva, si è proceduto alla rielaborazione del rapporto di conto con applicazione del criterio della capitalizzazione semplice sino al 6.8.2012 e con il criterio della capitalizzazione trimestrale sino alla fine del rapporto. La commissione di massimo scoperto, sempre con riferimento al c/c in esame, è stata espunta in quanto nulla, essendo indeterminata. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, in tema di conto corrente bancario ha statuito che la commissione di massimo scoperto può ritenersi nulla per indeterminatezza della relativa clausola allorquando detta indeterminatezza sia effettiva e radicale come nel caso in cui essa ne indichi la semplice misura percentuale, senza alcun riferimento al valore su quale tale percentuale deve essere calcolata (Cfr. Cass. Civile. nr. 19825/2022).
Nel caso di specie, difatti, la cms non risulta
8 disciplinata né viene indicata il criterio di calcolo della medesima, pertanto, va ritenuta nulla. La commissione per la messa a disposizione di fondi e la commissione di istruttoria veloce risultano, invece, correttamente disciplinate dall'8.9.2011 e dall'
7.8.2012. Con riferimento al contratto di conto anticipi nr. 756134 si osserva che la commissione di massimo scoperto non indica il criterio di calcolo;
quindi, è priva di un requisito essenziale ai fini della sua validità. Per quanto riguarda, invece, la commissione per la messa a disposizione di fondi e per l'istruttoria veloce, sono da considerarsi legittimi solo a partire dal 7.8.2012, data a partire dalla quale sono state disciplinate nelle condizioni di contratto.
Quanto alle valute, il contratto di conto corrente nr.
106638 ha previsto l'applicazione delle valute per tutta la durata del rapporto;
il contratto di conto anticipi nr. 756134, invece, ha previsto l'applicazione delle valute sono a partire dal 13.9.2010. Quanto all'usura si osserva che il contratto di conto corrente nr. 106638 del 7.4.2004, il contratto di apertura di credito dell'11.1.2007, il contratto di apertura di credito dell'8.9.2011 a valere sul conto corrente ordinario nr.400106638 di €.30.000, contratto di conto corrente di apertura di credito del 7.8.2012 a valere sul conto corrente nr.400106638 di €.30.000, contratto di apertura di credito del 5.8.2013 a valere
9 sul conto corrente nr.400106638 di €.10.000,
contratto di apertura di credito del 5.8.2013 a valere sul conto corrente nr. 400106638 di €.20.000,
contratto di apertura di credito del 7.8.2012 a valere sul conto anticipi nr. 400756134 di €.50.000,
contratto di apertura di credito del 5.8.2013 a valere sul conto anticipi nr.400756134 di €.40.000,
contratto di anticipo crediti dell'11.1.2007 a valere sul conto corrente nr.103152 e sul conto anticipi nr.7005491 di €.50.000,00, il T.E.G. dei predetti contratti è inferiore al tasso soglia relativo alla categoria di apertura di credito in conto corrente di importo superiore ad €. 5.000,00. Quanto al contratto di apertura di credito del 19.5.2008 il T.E.G applicato in contratto è superiore al tasso soglia relativo alla categoria apertura di credito in conto corrente di importo superiore ad €. 5.000, che per il periodo di riferimento II trimestre 2008, era pari al
14.82%, pertanto, si proceduto alla rimozione tutte le spese e le competenze durante la vigenza del contratto. Le spese relativa al conto corrente nr.106638 sono correttamente disciplinate nel rapporto contrattuale. Con riferimento al conto anticipi nr.756134 le sono disciplinate solo dai documenti contrattuali successivi dall'11.1.2007 sino alla fine del rapporto contrattuale.
10 Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto di credito e con riferimento al conto corrente anticipi nr.106638 si osserva che il conto corrente risulta affidato solo a partire dall'11.1.2007, pertanto, tutte le rimesse operate sul conto nel periodo dal 2004 al 10.1.2007 sono da considerarsi prescritte. Con riferimento al conto anticipi nr. 756134 si osserva che il suddetto conto è affidato solo a partire dal 7.8.2012, pertanto, tutte le rimesse effettuata dal correntista dal 2007 al
10.1.2007 sono prescritte. Passando all'esame delle spese di conto si rileva dai documenti agli atti relativi al conto corrente nr. 106638 disciplinano l'applicazione delle relative spese di tenuta conto. In conclusione, il conto corrente ordinario nr.
400106638 è stata ricalcolato tenendo conto: della prescrizione delle rimesse solutorie per il periodo dal
10.1.2007 al 30.11.2019 in quanto in questo arco temporale non vi era alcun affidamento del correntista. Sono stati applicati i tassi di interesse convenzionali con disconoscimento delle variazioni sfavorevoli al correntista. La commissione di massimo scoperto è stata espunta in quanto nulla, la commissione per messa a disposizione dei fondi è valida solo a partire dal 7.9.2011. Quanto alla capitalizzazione degli interessi, è stata applicata la capitalizzazione semplice degli interessi a debito e a
11 credito sino al 7.9.2011 e successiva applicazione della capitalizzazione trimestrale. Infine, le spese e le valute sono state correttamente applicate dall'istitutivo di credito. Va, inoltre, rilevata l'usurarietà degli interessi a debito per il periodo dal
19.5.2008 al 7.9.2011.
All'esito della rielaborazione del rapporto sulla base dei criteri di cui innanzi, per il conto corrente ordinario nr. 400106638 il saldo finale ricalcolato è pari a 25.461,58 in luogo di -9.529,18. Per il conto anticipi nr. 400756134, il saldo finale ricalcolato è pari a - €.74,19.
Nessun danno ulteriore può essere riconosciuto in danno alla parte attrice. La domanda sul danno non patrimoniale è carente di allegazione posto che non stati indicati e dedotti i pregiudizi patrimoniali patiti.
Tutto ciò premesso, tenuto conto che il rapporto era ancora aperto alla data della proposizione della domanda e che non vi prova specifica della chiusura nel corso del giudizio, pertanto, in accoglimento della domanda è accertato e dichiarato che il saldo del c/c ordinario alla data 30.11.2019 è pari a
€.25.461,28, con riferimento al conto anticipi nr.
4000756134 è pari a -74,19.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in conformità ai vigenti parametri forensi, tenendo conto del valore della
12 controversia (scaglione sino a €.26.000) e dell'attività effettivamente espletata (fase studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, sulla domanda promossa dalla Parte_2
in persona del rapp.te legale p.t., nei confronti
[...]
di nonché Controparte_1 Controparte_9 [...]
, nella qualità di procuratrice di CP_3 CP_4
, ogni diversa, ulteriore e/o contraria
[...]
domanda, istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda e per l'effetto accerta e dichiara che relativamente al rapporto di conto corrente nr.400106638 risulta un saldo a credito di €.25.461,58 e del conto anticipi nr.4000756134 un saldo a debito pari a -74.19 alla data del 30.11.2019
- Condanna e Controparte_1 Controparte_9
, nella qualità di procuratrice di CP_3
, in solido, alla refusione Controparte_4
delle spese di lite che liquida in €. 5.838,55 in favore di oltre Parte_2
I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario al 15% con attribuzione in favore dell'Avv. Ferdinando
TT che ne ha chiesto la distrazione.
13 - Pone le spese di CTU definitivamente a carico e Controparte_1 Controparte_9 [...]
, nella qualità di procuratrice di CP_3 CP_4
[...] CP_4
Così deciso in Benevento, il 29.9.2025
Il Giudice
(dott. Rocco Abbondandolo)
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Giudice dott. Rocco Abbondandolo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4839 reg. gen 2020 affari civili contenziosi.
Vertente tra in persona del rapp.te Parte_1
legale p.t., con Avv. Ferdinando TT, giusta procura in atti.
Parte attrice
E
in persona del rapp.te legale p.t., Controparte_1
con Avv. Claudio Giorgio Suppa, giusta procura in atti.
Parte convenuta in persona del rapp.te legale p.t, con Avv. CP_2
ND NE, TE AT e NT di
Donato, giusta procura in atti.
Interventore ex art. 111 c.p.c.
nella qualità di procuratrice e CP_3
mandataria di con Avv. Controparte_4
NT Di Donato, giusta procura in atti
1 Interventore ex art. 111 c.p.c.
Avente ad oggetto: contratti bancari
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la
, in persona del rapp.te Parte_1
legale p.t., esponeva di aver intrattenuto con la il rapporto di conto corrente bancario Controparte_1
nr. 400106638 e di aver stipulato con lo stesso istituto di credito il conto anticipi nr. 400756134 collegato al c/c ordinario, rispetto ai quali deduceva:
l'illegittima capitalizzazione degli interessi debitori applicati, l'applicazione di interessi usurari, la nullità della commissione di massimo scoperto e di altre commissioni. Sulla base di tale premesse, chiedeva dunque la ripetizione di tutto quanto indebitamente percepito dall'istituto di credito. Chiedeva, altresì, la condanna dell'istituto di credito al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla condotta tenuta dall'istituto di credito.
Si costituiva in giudizio la in persona Controparte_1
del rapp.te legale p.t., e per essa la , CP_5
eccependo in via preliminare la prescrizione decennale del diritto azionato, nel merito deduceva, invece, l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto.
2 Si costituiva in giudizio la e per essa CP_6
dichiarandosi titolare del credito vantato CP_7
dalla nei confronti della parte attrice Controparte_1
e ceduto nell'ambito di una cessione in blocco e quindi ha dichiarato di sostituirsi alla CP_1
ai sensi dell'art. 111 c.p.c., nella causa in
[...]
epigrafe, facendo proprie ogni ragione, domanda, eccezione ed istanza dalla stessa formulata.
Si costituiva in giudizio la e per Controparte_4
essa dichiarandosi titolare del Controparte_8
credito vantato dalla ceduto ai sensi CP_6
degli art. 58 del D.Lgs nr. 385/1993 e degli artt. 1 e 4
l.n. 30/1999 e quindi ha dichiarato sostituirsi alla ai sensi dell'art. 111 c.p.c. facendo CP_6
proprie ogni ragione, domanda, eccezione ed istanza dalla stessa formulata.
Veniva disposta C.T.U. e conferito l'incarico al Dott.
al fine di rideterminare il rapporto Persona_1
dare/avere relativo al conto corrente nr. 400106638
e al conto corrente anticipi nr. 400756134.
All'esito del deposito delle comparse conclusioni e delle memorie di replica, la causa è stata assegnata a sentenza e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
3 In punto di diritto deve osservarsi che l'azione di ripetizione proposta nel presente giudizio soggiace all'ordinario termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., decorrente al giorno in cui il diritto può essere fatto valere ex art. 2935 c.c. La Suprema
Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha individuato due distinti dies a quo a seconda del tipo di rimessa pagata dal correntista, scindendo tra rimesse ripristinatorie e solutorie: per le prime il termine iniziale della decorrenza della prescrizione coincide con la data di chiusura del conto, mentre per le seconde coincide con la data in cui è stata effettuata la singola rimessa, così anticipando in quest'ultimo caso il dies a quo al momento dell'annotazione in conto corrente (cfr. Cass. S.U. 24418/2010). Quanto, poi, all'onere di allegazione, la Suprema Corte ha enunziato il seguente principio: “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da una apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto,
e della dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie (Cass. Civile. S.U: 15895/2019).
4 Come specificato, poi, dalla Suprema Corte con la pronunzia nr. 27705/2018 e confermato con le sentenze nr. 31927/2018 e nr. 5610/2020, una volta eccepita la prescrizione, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito che qualifichi i versamenti come mero ripristino della disponibilità giuridica accordata (c.d. conto corrente affidato) e, dunque, possa spostare l'inizio della prescrizione alla chiusura del conto. In ogni caso, merita di essere ricordato che la giurisprudenza della
Suprema Corte ha chiarito che, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento alla domanda di ripetizione di indebito del correntista, è onere di quest'ultimo provare l'esistenza del contratto di apertura di credito, incidente sulla natura delle rimesse chieste in ripetizione (cfr. Cass. Civile. nr. 31927/2019; Cass.
Civile nr. 10026/2023).
Tanto premesso in punto di diritto e venendo alla fattispecie concreta, la parte attrice si duole della illegittimità delle pattuizioni contenute nel contratto di conto corrente ordinario nr.400106638 e del conto corrente anticipi ad esso collegato, in particolare, ne contesta: l'illegittima capitalizzazione degli interessi a debito del cliente, l'usurarietà dei tassi di interesse applicati l'illegittimità applicazione della commissione di massimo scoperto, di
5 disponibilità fondi e, infine, l'illegittima applicazione delle spese e delle valute. Va, inoltre, rilevato come la parte attrice ha adempiuto al proprio onere probatorio avendo allegato perizia di parte contente i contratti di apertura di credito dal 11.1.2007 al
16.7.2019, contratto di conto corrente bancario nr.
400106638, estratti conto dal 1.1.2005 al
30.11.2019.
Stante la natura tecnica delle deduzioni ed eccezioni formulate con riferimento al rapporto di conto corrente e di conti anticipi, si è reso necessario disporre C.T.U. per la rielaborazione del rapporto, le cui conclusioni sono pienamente condivisibili, in quanto conformi ai principi scientifici, normativi e giurisprudenziali regolanti la materia. Sulla base della documentazione in atti, il C.T.U ha provveduto alla ricostruzione del rapporto oggetto di giudizio, allo scopo di verificare la sussistenza delle eccepite anomalie. Il rapporto di corrente nr. 106638 e di conto anticipi nr. 756134 oggetto di analisi sono aperti alla data di proposizione della domanda giudiziale, non essendoci prova della loro avvenuta estinzione. Muovendo l'analisi dai tassi di interesse, il contratto di c/c disciplina i tassi di interesse applicati, prevedendo, altresì lo ius variandi in favore dell'istituto di credito. Tuttavia, non sono presenti agli atti le successive modifiche unilaterali delle
6 condizioni contratti ai sensi degli artt. 118, 119 e
120 T.U.B. Pertanto, si è proceduto al ricalcolo del conto corrente con applicazione dei tassi di interesse convenzionale e con disconoscimento delle variazioni sfavorevoli per il correntista. Quanto al conto corrente anticipi nr. 756134 si osserva che l'apertura di credito del 13.9.2010 non disciplina i tassi di interesse, le aperture di credito del 7.8.2012
e del 5.8.2013 disciplinano i tassi di interesse a debito. I suddetti contratti disciplinano lo ius variandi, tuttavia, non sono presenti le successive comunicazioni e modifiche contrattuali ai sensi degli artt. 118, 119 e 120 T.U.B. Pertanto, si è provveduto all'applicazione dei tassi convenzioni dall'11.1.2007 al 12.9.2010, all'applicazione dei tassi BOT per il periodo dal 13.9.2010 al 6.8.2012 e successiva applicazione dei tassi convenzionali fino alla fine del rapporto, con disconoscimento delle variazioni sfavorevoli. Quanto alla capitalizzazione degli interessi, con riferimento al contratto di conto corrente ordinario nr. 106638 si osserva che il rapporto contrattuale è sorto dopo la delibera CICR del 9.2.2000 e in relazione al quale l'istituto di credito ha applicato il criterio di capitalizzazione trimestrale. Sul punto, detto criterio viola quanto disposto l'art. 6 della Delibera CICR 9.2.2000, pertanto, si è proceduto al ricalcolo del conto con
7 applicazione del criterio della capitalizzazione semplice sino al 7.9.2011. Per il periodo successivo, invece, posto che i contratti di apertura di credito in atti disciplinano il tasso di interesse sia a debito che a credito, si è proceduto al ricalcolo del conto con applicazione della capitalizzazione trimestrale. Con riferimento, invece, al contratto di conto anticipi nr.
756134 rilevato che il contratto di conto anticipi dell'11.1.2007 non disciplinava il tasso di interesse a debito nella misura effettiva, si è proceduto alla rielaborazione del rapporto di conto con applicazione del criterio della capitalizzazione semplice sino al 6.8.2012 e con il criterio della capitalizzazione trimestrale sino alla fine del rapporto. La commissione di massimo scoperto, sempre con riferimento al c/c in esame, è stata espunta in quanto nulla, essendo indeterminata. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, in tema di conto corrente bancario ha statuito che la commissione di massimo scoperto può ritenersi nulla per indeterminatezza della relativa clausola allorquando detta indeterminatezza sia effettiva e radicale come nel caso in cui essa ne indichi la semplice misura percentuale, senza alcun riferimento al valore su quale tale percentuale deve essere calcolata (Cfr. Cass. Civile. nr. 19825/2022).
Nel caso di specie, difatti, la cms non risulta
8 disciplinata né viene indicata il criterio di calcolo della medesima, pertanto, va ritenuta nulla. La commissione per la messa a disposizione di fondi e la commissione di istruttoria veloce risultano, invece, correttamente disciplinate dall'8.9.2011 e dall'
7.8.2012. Con riferimento al contratto di conto anticipi nr. 756134 si osserva che la commissione di massimo scoperto non indica il criterio di calcolo;
quindi, è priva di un requisito essenziale ai fini della sua validità. Per quanto riguarda, invece, la commissione per la messa a disposizione di fondi e per l'istruttoria veloce, sono da considerarsi legittimi solo a partire dal 7.8.2012, data a partire dalla quale sono state disciplinate nelle condizioni di contratto.
Quanto alle valute, il contratto di conto corrente nr.
106638 ha previsto l'applicazione delle valute per tutta la durata del rapporto;
il contratto di conto anticipi nr. 756134, invece, ha previsto l'applicazione delle valute sono a partire dal 13.9.2010. Quanto all'usura si osserva che il contratto di conto corrente nr. 106638 del 7.4.2004, il contratto di apertura di credito dell'11.1.2007, il contratto di apertura di credito dell'8.9.2011 a valere sul conto corrente ordinario nr.400106638 di €.30.000, contratto di conto corrente di apertura di credito del 7.8.2012 a valere sul conto corrente nr.400106638 di €.30.000, contratto di apertura di credito del 5.8.2013 a valere
9 sul conto corrente nr.400106638 di €.10.000,
contratto di apertura di credito del 5.8.2013 a valere sul conto corrente nr. 400106638 di €.20.000,
contratto di apertura di credito del 7.8.2012 a valere sul conto anticipi nr. 400756134 di €.50.000,
contratto di apertura di credito del 5.8.2013 a valere sul conto anticipi nr.400756134 di €.40.000,
contratto di anticipo crediti dell'11.1.2007 a valere sul conto corrente nr.103152 e sul conto anticipi nr.7005491 di €.50.000,00, il T.E.G. dei predetti contratti è inferiore al tasso soglia relativo alla categoria di apertura di credito in conto corrente di importo superiore ad €. 5.000,00. Quanto al contratto di apertura di credito del 19.5.2008 il T.E.G applicato in contratto è superiore al tasso soglia relativo alla categoria apertura di credito in conto corrente di importo superiore ad €. 5.000, che per il periodo di riferimento II trimestre 2008, era pari al
14.82%, pertanto, si proceduto alla rimozione tutte le spese e le competenze durante la vigenza del contratto. Le spese relativa al conto corrente nr.106638 sono correttamente disciplinate nel rapporto contrattuale. Con riferimento al conto anticipi nr.756134 le sono disciplinate solo dai documenti contrattuali successivi dall'11.1.2007 sino alla fine del rapporto contrattuale.
10 Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto di credito e con riferimento al conto corrente anticipi nr.106638 si osserva che il conto corrente risulta affidato solo a partire dall'11.1.2007, pertanto, tutte le rimesse operate sul conto nel periodo dal 2004 al 10.1.2007 sono da considerarsi prescritte. Con riferimento al conto anticipi nr. 756134 si osserva che il suddetto conto è affidato solo a partire dal 7.8.2012, pertanto, tutte le rimesse effettuata dal correntista dal 2007 al
10.1.2007 sono prescritte. Passando all'esame delle spese di conto si rileva dai documenti agli atti relativi al conto corrente nr. 106638 disciplinano l'applicazione delle relative spese di tenuta conto. In conclusione, il conto corrente ordinario nr.
400106638 è stata ricalcolato tenendo conto: della prescrizione delle rimesse solutorie per il periodo dal
10.1.2007 al 30.11.2019 in quanto in questo arco temporale non vi era alcun affidamento del correntista. Sono stati applicati i tassi di interesse convenzionali con disconoscimento delle variazioni sfavorevoli al correntista. La commissione di massimo scoperto è stata espunta in quanto nulla, la commissione per messa a disposizione dei fondi è valida solo a partire dal 7.9.2011. Quanto alla capitalizzazione degli interessi, è stata applicata la capitalizzazione semplice degli interessi a debito e a
11 credito sino al 7.9.2011 e successiva applicazione della capitalizzazione trimestrale. Infine, le spese e le valute sono state correttamente applicate dall'istitutivo di credito. Va, inoltre, rilevata l'usurarietà degli interessi a debito per il periodo dal
19.5.2008 al 7.9.2011.
All'esito della rielaborazione del rapporto sulla base dei criteri di cui innanzi, per il conto corrente ordinario nr. 400106638 il saldo finale ricalcolato è pari a 25.461,58 in luogo di -9.529,18. Per il conto anticipi nr. 400756134, il saldo finale ricalcolato è pari a - €.74,19.
Nessun danno ulteriore può essere riconosciuto in danno alla parte attrice. La domanda sul danno non patrimoniale è carente di allegazione posto che non stati indicati e dedotti i pregiudizi patrimoniali patiti.
Tutto ciò premesso, tenuto conto che il rapporto era ancora aperto alla data della proposizione della domanda e che non vi prova specifica della chiusura nel corso del giudizio, pertanto, in accoglimento della domanda è accertato e dichiarato che il saldo del c/c ordinario alla data 30.11.2019 è pari a
€.25.461,28, con riferimento al conto anticipi nr.
4000756134 è pari a -74,19.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in conformità ai vigenti parametri forensi, tenendo conto del valore della
12 controversia (scaglione sino a €.26.000) e dell'attività effettivamente espletata (fase studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, sulla domanda promossa dalla Parte_2
in persona del rapp.te legale p.t., nei confronti
[...]
di nonché Controparte_1 Controparte_9 [...]
, nella qualità di procuratrice di CP_3 CP_4
, ogni diversa, ulteriore e/o contraria
[...]
domanda, istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda e per l'effetto accerta e dichiara che relativamente al rapporto di conto corrente nr.400106638 risulta un saldo a credito di €.25.461,58 e del conto anticipi nr.4000756134 un saldo a debito pari a -74.19 alla data del 30.11.2019
- Condanna e Controparte_1 Controparte_9
, nella qualità di procuratrice di CP_3
, in solido, alla refusione Controparte_4
delle spese di lite che liquida in €. 5.838,55 in favore di oltre Parte_2
I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario al 15% con attribuzione in favore dell'Avv. Ferdinando
TT che ne ha chiesto la distrazione.
13 - Pone le spese di CTU definitivamente a carico e Controparte_1 Controparte_9 [...]
, nella qualità di procuratrice di CP_3 CP_4
[...] CP_4
Così deciso in Benevento, il 29.9.2025
Il Giudice
(dott. Rocco Abbondandolo)
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