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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/06/2025, n. 7278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7278 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1638/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IA NI ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. De Girolamo Raffaele Parte_1 che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1 [...]
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16/1/2025 conveniva in giudizio, dinnanzi a Parte_1 codesto Tribunale, il e l' Controparte_1 Controparte_2
, domandando il riconoscimento - nelle graduatorie scolastiche provinciali di Roma (classi
[...] di concorso A045; A047; A048 e A049) per il biennio 2024/25 e 2025/26 - di ulteriori 6 punti in ragione della frequenza ai Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL, lingua Inglese e
Tedesca, entrambi della durata pari a 60 CFU presso la Scuola Superiore di Mediazione
Linguistica I.U.M. ACADEMY SCHOOL di Napoli, unitamente al possesso delle Certificazioni linguistiche di livello C2 – Inglese e B2– Tedesco.
In particolare, parte ricorrente deduceva che - a seguito di un quesito in merito alla validità dei Cont corsi CLIL rilasciati dalle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici – il si fosse pronunciato con parere del 11.06.2024 n. 11276 nel senso che i corsi CLIL possono essere rilasciati solo dalle Università; pertanto, e in conseguenza di tale parere, con provvedimento n. 0036648/2024 del
10/09/2024, il Dirigente dell' Controparte_4
, decurtava alla ricorrente sei punti in graduatoria, disconoscendo la validità
[...] ai fini del detto punteggio dei predetti corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL, rispettivamente, per la lingua inglese e tedesca.
Tanto premesso, parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “Ritenere, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere correttamente inserito nella Graduatoria Provinciale per il conferimento delle supplenze (GPS), 2024/2026, Classi di Concorso A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO per le supplenze SC.
SECONDARIA I E II GRADO II FASCIA e A049 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO per le supplenze SC. SECONDARIA I E II
GRADO II FASCIA, gestite dall con i seguenti Controparte_5 punteggi: - Classe di concorso A048 con i seguenti punteggi:. • TITOLO DI ACCESSO: 29 pt • TITOLI
CULTURALI: 21 pt • 0 pt con un punteggio complessivo di 50 pt. - Classe di Controparte_6 concorso A049 con i seguenti punteggi: • TITOLO DI ACCESSO: 29 pt • TITOLI CULTURALI: 21 pt • PUNTEGGIO SERVIZI: 0 pt con un punteggio complessivo di 50 pt. o, in subordine, con i punteggi ritenuti di giustizia, con conseguente riposizionamento nelle rispettive graduatorie.
2. conseguentemente, per l'effetto, ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a procedere alla correzione delle suddette graduatorie, inserendo il ricorrente al posto e con i punteggi a lui legittimamente spettanti per come sopra specificati;
3. ove ritenuto necessario, a tal fine, preventivamente disapplicare gli atti e provvedimenti presupposti (O.M., D.M.
e decreti di riferimento) e consequenziali (graduatorie provinciali delle supplenze e graduatorie di istituto della
Provincia di Roma vigenti per il biennio 2024 -2026 gestite dall Controparte_5 di Roma, per Classi di Concorso A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI
DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO per le supplenze SC. SECONDARIA I E II
GRADO II FASCIA e A049 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO per le supplenze SC. SECONDARIA I E II GRADO II FASCIA;
4. ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per il corretto inserimento del ricorrente nelle suddette graduatorie;
5. adottare ogni altro provvedimento ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito;
IN VIA
SUBORDINATA 6. Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del riscorso, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi risarcito il danno causato dalla inosservanza, da parte della Amministrazione, dei doveri di correttezza e buona fede che le incombono nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, da cui deriva una responsabilità di tipo relazionale o da contatto sociale qualificato.
7. Con riserva di agire in separato giudizio per la quantificazione del danno 8. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario per anticipo fattone.”.
Il convenuto, pur ritualmente evocato in giudizio, rimaneva contumace;
neppure gli CP_1 altri soggetti inseriti in graduatoria, evocati quali controinteressati, provvedevano a costituirsi in giudizio.
Spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc, la causa, di natura documentale, è stata decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto. CP_1
2. Nel merito il ricorso è infondato e pertanto non può essere accolto.
La ricorrente assume che ingiustamente non le è stato riconosciuto il punteggio aggiuntivo di 6 punti (previsto dalle tabelle allegate all'OM 88/2024) per i seguenti titoli allegati: 1) Corso di perfezionamento CLIL, lingua inglese, pari a 60 CFU, presso la Scuola Superiore per Mediatori
Linguistici IUM ACADEMY SCHOOL di Napoli, conseguito all'esito di esame superato in data
22/02/2024; 2) Corso di perfezionamento sulla metodologia CLIL, lingua tedesca, della durata pari a 60 CFU presso la Scuola Superiore di Mediazione Linguistica I.U.M. ACADEMY
SCHOOL di Napoli, conseguito all'esito di esame superato in data 20/02/2023.
E' opportuno ricostruire il quadro normativo.
All'O.M. n. 88/2024, emessa dal per l'aggiornamento delle GPS biennio 2024/2026, sono allegate le tabelle di valutazione titoli che prevedono - per quanto qui di interesse - l'attribuzione di punteggio aggiuntivo per i candidati in possesso di certificazioni CLIL (acronimo di Content and
Language Integrated Learning, ovvero una metodologia che prevede l'insegnamento di contenuti disciplinari in lingua straniera) o CeClil (ovvero corsi di perfezionamento sulla metodologia
CLIL). In particolare, la tabella richiamata dai ricorrenti alla voce B “Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso”, così dispone per quanto qui di interesse:
- punti 6 vengono assegnati per “Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo di abilitazione all'insegnamento in CLIL in un paese UE, per ciascun titolo”; - punti 3 vengono assegnati per “Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 16 aprile
2012, n. 6, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a
60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.14, per ciascun titolo”.
Quel che qui rileva è che non esiste allo stato una fonte normativa che abiliti espressamente le
“Scuole superiori di mediazione linguistica” a rilasciare la certificazione CLIL od organizzare corsi di perfezionamento in materia e, invece, le fonti normative fanno espresso ed esclusivo riferimento alle “Università”. Infatti l'art. 14 del D.M. 10 settembre 2010 n. 249, rubricato: “
Corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera”, prevede: “
1. Le universita' nei propri regolamenti didattici di ateneo possono disciplinare corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Ai predetti corsi accedono gli insegnanti in possesso di abilitazione e di competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello C1 del
"Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue" pubblicato nel 2001 dal Consiglio d'Europa.
2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono istituiti per la scuola secondaria di secondo grado e prevedono
l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 crediti formativi universitari.
3. Per garantire uniformita' tra i predetti corsi, le universita' si adeguano ai criteri stabiliti dal con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.
4. A conclusione del corso, al candidato che supera con esito favorevole l'esame finale e' rilasciato il certificato attestante le acquisite competenze per
l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera”. Anche l'art. 5 del Decreto del
Direttore generale n. 6/2012, nell'ambito della definizione degli aspetti caratterizzanti i corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, secondo la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nei licei e negli istituti tecnici (art. 1 – Oggetto) prevede che, “1 . I corsi di perfezionamento sono realizzati da strutture universitarie … individuate attraverso appositi bandi …”.
Con il D.M. n. 1511 del 23 giugno 2022 tale previsione è stata modificata.
In particolare, il suddetto decreto, deputato a disciplinare gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nelle scuole dell'infanzia e primaria e dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento con metodologia CLIL di discipline non linguistiche in lingua straniera rivolti ai docenti in servizio nelle scuole secondarie di primo e secondo, all'art. 4 prevede che, “1. I corsi di perfezionamento sono realizzati da Università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le Università telematiche… individuate attraverso appositi bandi …”. In conclusione, tutte le fonti normative, richiamate nel provvedimento ministeriale impugnato, prevedono l'insegnamento riservato di questi specifici corsi cc.dd. CLIL o di perfezionamento di tale metodologia presso le Università e non anche presso le Scuole superiori di mediazione linguistica.
Sulla stessa questione di diritto si è espresso anche il Tar del Lazio con sentenza n. 17836/2024 del 15.10.2024 in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella che ci occupa, il quale, dopo ampia e attenta ricostruzione del quadro normativo, è giunto alla conclusione che: “non esista allo stato una fonte normativa che abiliti espressamente le Scuole superiori di mediazione linguistica a rilasciare la certificazione CLIL od organizzare corsi di perfezionamento in materia”.
Il Tar nella predetta sentenza ha pure evidenziato come: “Dalla medesima normativa in analisi si evince, inoltre, come le Università che possono erogare tali insegnamenti debbano partecipare a bandi selettivi e rispondere
a specifici criteri indicati dal al fine di garantire uniformità tra i predetti corsi. Ciò, in ultima analisi, CP_1 escluderebbe la possibilità, adombrata da parte ricorrente, che la legittimazione all'organizzazione di tali corsi potrebbe derivare automaticamente ed in via alternativa all'Istituto ricorrente per via dell'avere inserito tali insegnamenti nell'ambito del proprio Statuto, per essere Istituto abilitato ad attivare corsi di studi equipollenti alle
Classi di laurea L-12 e LM-94 o per figurare nell'elenco dei soggetti “per la formazione del personale della scuola” ai sensi del decreto direttoriale del n. 13 del 5 luglio 2013, proprio perché la facoltà di Controparte_1 impartire corsi CLIL richiede per legge il processo di selezione sopra indicato anche per le stesse Università”.
Infine, deve ribadirsi che le Scuole superiori per mediatori linguistici sono disciplinate dal D.M.
n. 38 del 2002 e dal D.M. n. 59 del 2018 che, secondo la formulazione attualmente vigente, riconoscono ad esse la possibilità di erogare esclusivamente corsi di durata triennale equipollenti alla Classe L12 (art. 1, comma 2, del D.M. n. 38 del 2002) e corsi di durata biennale, equipollenti, ai soli fini professionali e concorsuali, alla Classe LM-94 (art. 4, D.M. n. 59 del 2018). Ne consegue che ove le Scuole superiori per mediatori linguistici attivino liberamente ulteriori corsi – come nel caso di specie il corso di perfezionamento CLIL pari a 60 CFU seguito dal ricorrente – il relativo titolo è privo di valore legale.
In definitiva la domanda va rigettata.
3. Quanto alla pretesa lesione del legittimo affidamento è sufficiente rilevare che, come eccepito dall'amministrazione, tenuto conto delle suindicate indicazioni, essa ha provveduto in occasione dell'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per il biennio 2024/2026 a rettificare i punteggi relativi ai titoli CICL, sia nel caso in cui gli stessi fossero stati dichiarati dagli aspiranti in sede di aggiornamento sia ove già dichiarati nei precedenti bienni di vigenza delle graduatorie, e ciò in esercizio del potere di autotutela riconosciutole dalla Legge n. 241/1990, al fine di garantire il ripristino della legalità dell'azione amministrativa, in ossequio al principio di parità di trattamento tra gli aspiranti.
4. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della convenuta Amministrazione.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese.
Roma, 20.6.2025
Il Giudice
IA NI