Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/03/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1595/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maurizio Cannistraro presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Maurizio Cannistraro presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 20 maggio 2006 in Saronno (VA), iscritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Saronno,
(anno 2006 atto n. 20 parte II serie A)
□ separati consensualmente con verbale in data 09 novembre 202, R.G.N. 30404/2023 e omologato con decreto del 27 novembre 2023 con i seguenti figli:
Persona_1
- nata il [...], cittadinanza italiana. Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10 febbraio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio e hanno dato atto di aver adempiuto alle seguenti condizioni, concordate in sede di separazione consensuale:
- “I figli minori verranno affidati congiuntamente alla madre GN , Parte_1 con collocamento presso l'abitazione in Garbagnate Milanese, via Giosuè Carducci n.12.
I figli staranno con il padre almeno uno dei due giorni a settimana e week end alternati.
I turni sopra descritti, inoltre, resteranno validi, compatibilmente con i reciproci impegni personali e di lavoro, privilegiando sempre e comunque le esigenze dei minori.
Eventuali variazioni dei turni sopra indicati richiederanno il previo accordo tra i coniugi, secondo i reciproci impegni e le reciproche esigenze personali e lavorative.
Per quanto riguarda le vacanze natalizie, i figli trascorreranno con il padre la vigilia di
Natale ad anni alternati con la madre.
Il giorno di capodanno staranno con il padre o la madre ad anni alterni, previo diverso accordo tra i coniugi.
I figli trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta ad anni alternati con la madre.
Nel periodo estivo, il padre potrà tenere con sè i figli per giorni 15 d concordare con la GN , entro la data del 31 (trentuno) maggio precedente. Parte_4
Ciascun genitore fornirà all'altro ogni utile informazione (luogo del soggiorno, recapiti telefonici, compagnie, contatti ...) per la reperibilità dei figli durante il periodo di vacanza con gli stessi.
Il padre o la madre potranno, infine, trascorrere con i figli un'ulteriore settimana nel corso dell'anno (vd. a titolo esemplificativo c.d. settimana bianca) compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi o con le esigenze dei minori.
Ciascuno dei genitori che terrà con sé i figli secondo le modalità sopra esposte, dovrà avere piena consapevolezza e responsabilità della cura dei figli.
Diversamente verranno rivisti i sopradescritti accordi nell'interesse dei minori.
Per ogni ulteriore festività trascorreranno le stesse con l'uno o con l'altro genitore, nel rispetto del principio di alternanza, salvo più ampio e diverso accordo tra i genitori medesimi.
- Il OR si impegna a corrispondere alla GN Parte_2 Parte_1 euro 200,00 mensili a titolo di mantenimento dei figli entro il giorno 25 (venticinque) di ogni mese – somma da rivalutarsi secondo Istat.
L'assegno unico verrà percepito esclusivamente dalla GN . Parte_1
La somma dovuto dal OR alla GN dovrà Parte_2 Parte_1 essere versata a mezzo assegno, bonifico bancario o mezzi tracciabili, tranne che in contanti.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Nel caso in cui il coniuge anticipi spese straordinarie a favore dei figli (es. spese mediche, scolastiche, medico-sportive e buoni pasto), l'altro, dovrà rimborsarle previa esibizione di idonei giustificativi, dai quali risulti altresì l'intervenuto pagamento.
- I coniugi dichiarano di aver così definito ogni loro rapporto patrimoniale e di non avere più nulla allo stato a pretendere l'uno dall'altra;
- I medesimi si danno, fin d'ora, reciproca autorizzazione al rilascio e rinnovo dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio anche per i figli minori”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto Saronno 20 Maggio 2006 tra e Parte_2 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Saronno (VA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Staffolo (AN) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 12.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG