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Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 15/02/2024, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica
Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 445/2022 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), non in proprio ma in nome e per conto e nella loro qualità di genitori C.F._2
esercenti la responsabilità genitoriale sul loro figlio minore con il Persona_1
patrocinio degli avv.ti RAFFAELE FRANCESCA e CHETONI FRANCESCO, elettivamente domiciliati a Firenze, via Duca d'Aosta n. 16 presso lo studio dei difensori
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso, per procura generale alle liti per atto del dott.
[...]
Notaio in Roma, dall'avv. ELISA NANNUCCI ed elettivamente domiciliato in , Per_2 CP_1
via Valentini, n. 1/B, presso il difensore;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente procedimento ha ad oggetto l'opposizione al procedimento per ATP (R.G. 563/2021) promossa da e , nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale Parte_1 Parte_2
sul minore Persona_1
1 I ricorrenti evidenziano come a sia stato diagnosticato un Disturbo Specifico Per_1
dell'Apprendimento misto – Dislessia, Disortografia, Disgrafia -, Disturbo primario del
Linguaggio (DSL) e Disturbo dell'Attenzione con disattenzione e impulsività a fronte del quale avevano formulato richiesta all' di accertamento del requisito sanitario legittimante la CP_1
concessione dell'indennità di frequenza. Tuttavia, la Commissione medica incaricata aveva ritenuto “minore non invalido art. 2 L. 118/71”. Per_1
I ricorrenti hanno quindi esperito ricorso ex art. 445 bis c.p.c. presso il Tribunale di Prato per l'accertamento delle condizioni sanitarie per ottenere il beneficio.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale ha confermato quelle conclusioni, tempestivamente opposte dai genitori di Persona_1
In sintesi, in questa sede contestano la CTU sotto il profilo della erroneità e dell'incompletezza, nonché della contraddittorietà rispetto alle valutazioni effettuate dall'ausiliario del CTU, che ha ravvisato la sussistenza anche di altri disturbi (la discalculia, l'ADHD ed il DOP- Disturbo
Oppositivo Provocatorio) che si affiancano agli altri, pure riscontrati.
Lamentano poi che nonostante i quattro disturbi diagnosticati, il CTU li ha ritenuti di “entità lieve”
e compensabili, circostanze entrambe smentite dai fatti, dal momento che non è riuscito Per_1
ad appianare le differenze con i compagni di classe e che il suo rendimento scolastico (definito
“del tutto nella norma”) risente della valutazione personalizzata prevista in questi casi dalla L.
170/2010 e dalla Direttiva del 27.12.2012. Org_1
Eccepiscono, poi, che il CTU è incorso in errore metodologico, dal momento che, a differenza che per gli adulti, l'invalidità civile dei minori non è quantificata in termini percentuali, bensì con riguardo alle eventuali ripercussioni che la menomazione ha sullo svolgimento dei compiti e delle funzioni, determinandone il requisito di difficoltà persistenti.
Hanno chiesto quindi, previo rinnovo della CTU, l'accertamento e la dichiarazione che Per_1
è “minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della propria età”, con
[...]
diritto a percepire l'indennità di frequenza, nonché la condanna dell' a corrispondergli i ratei CP_1
maturati a decorrere dal dicembre 2020, data della domanda amministrativa.
2 Si è costituito l' eccependo l'improponibilità della domanda nella parte in cui è estesa CP_1
all'accertamento del diritto alla prestazione ed alla condanna al relativo pagamento e, comunque,
l'infondatezza dell'opposizione, alla luce delle conclusioni del primo consulente.
La causa è stata istruita a mezzo dei documenti prodotti da parte ricorrente e con l'acquisizione degli atti del procedimento per ATP ed è stata altresì disposta la rinnovazione della CTU medico- legale.
All'esito della discussione del 4 maggio 2023, il Tribunale ha deciso la causa mediante pubblicazione del dispositivo, con riserva del deposito delle motivazioni in sessanta giorni.
Si dà atto, per quanto riguarda il termine di deposito, che per ragioni organizzative dell'ufficio il ruolo della scrivente è stato interessato, nell'ultimo anno, da una serie di modifiche: insieme al contenzioso in materia lavoro, infatti, è stata disposta, in un primo momento, l'assegnazione di una quota di contenzioso civile;
poi, in sostituzione di questo, di quello in materia famiglia;
da ultimo, è stata prevista l'assegnazione al settore penale, quale componente del collegio tre: modifiche che hanno, inevitabilmente, inciso sul carico di lavoro e sulle tempistiche di definizione dei procedimenti.
***
In via preliminare, deve rilevarsi l'ammissibilità del ricorso, dato che le contestazioni alla CTU eseguita nel precedente procedimento per ATP sono state depositate dalla parte ricorrente nel termine di cui all'art. 445 bis, co. 4, c.p.c. e ad esse, nei successivi trenta giorni, ha fatto seguito il deposito del ricorso.
Venendo al merito, il ricorso deve essere accolto, nei limiti e per le ragioni che si vanno a indicare.
Per comprendere le ragioni del decidere, giova richiamare le disposizioni di cui alla L. 289/1999 e
L. 170/2010, che vengono in rilievo nel nostro caso.
In particolare, l'art. 1 della L. 170 cit. riconosce e definisce la dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia quali Disturbi Specifici di Apprendimento (di seguito, “DSA”), che si manifestano “in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma
possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana”.
Le finalità della legge appena richiamata sono quelle di “a) garantire il diritto all'istruzione; b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione
3 adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali” (art. 2),
il cui raggiungimento è perseguito per il tramite delle misure educative e didattiche di supporto descritte dal successivo art. 5.
La L. 289/1990 disciplina l'indennità mensile di frequenza funzionale ad assicurare, tra le altre, la cura, la riabilitazione e il recupero per i minori invalidi civili con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.
Si tratta di beneficio economico di natura previdenziale volto a garantire un sostegno al reddito delle famiglie, subordinato “alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri
diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap” (art. 1 co. 2 e 3 Legge 289 cit.) e limitato alla durata reale del trattamento o del corso (art. 2 co. 3).
Si tratta, quindi, di testi normativi con presupposti applicativi e finalità del tutto diverse tra di loro;
di modo che, senz'altro da escludere è che l'accertamento del DSA comporti, di per sé, il diritto a ottenere l'indennità di frequenza, dal momento che, per i disturbi rientranti in tale categoria, la L. 170 cit. prevede una serie di ausili (tra i quali non figurano quelli di tipo economico) volti a garantire un'istruzione egualitaria e a fronteggiare i disagi anche emotivi e relazionali che ad essi possono essere connessi.
Al contempo, il beneficio di cui alla L. 289 cit. può essere riconosciuto anche al soggetto al quale sia stato diagnosticato un DSA quando esso sia connotato da gravità tale da non incidere più solo sul rendimento e l'inserimento scolastico (e non compensabile, quindi, con i soli strumenti di supporto previsti dalla L. 170 cit.), ma su tutti gli altri ambiti della vita sociale.
Ebbene, ciò premesso, deve rivelarsi come il consulente tecnico nominato in questa fase, ha riconosciuto la sussistenza per i presupposti per ottenere l'indennità di cui si discute valutando che, nel caso di specie, i DSA si accompagnano a un disturbo dell'attenzione, determinando un quadro complesso, caratterizzato anche da un deficit del comportamento.
Peer queste ragioni, ha ritenuto che il disturbo sia grave, nel senso che il minore presenta “gravi difficoltà che coinvolgono diversi ambiti scolastici che rendono difficile l'apprendimento senza un
4 insegnamento continuativo, intensivo, personalizzato e specializzato” e che “anche con forti supporti non
raggiunge l'efficienza”.
Si tratta di conclusioni senz'altro condivisibili, alla luce della completezza della relazione
(condotta sulla base di tutta la documentazione clinica in atti, nonché all'esito della visita di
), scevre da vizi logici e coerenti con le condizioni del minore: invero, sebbene egli risulti Per_1
supportato in ambito familiare e possa contare sugli ausili di cui alla L. 170 cit., non ha appianato il dislivello con i coetanei in ambito scolastico, come invece la predisposizione di quelle misure avrebbe dovuto, cosa che ha determinato in un'autosvalutazione dell'immagine di sé, Per_1
senso di impotenza (sul punto, il consulente sottolinea come sia “rilevante il desiderio di imparare e praticare la boxe, con un significato psicodinamico molto evidente di imparare a difendersi”) e segni di ansia.
La relazione, quindi, appare conforme ai principi in materia e ben argomentata laddove spiega perché, nel caso specie, è da ritenersi “minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i Per_1
compiti e le funzioni proprie della sua età, con conseguente diritto a percepire l'indennità di frequenza con decorrenza dalla domanda amministrativa”.
Al contrario, il consulente della precedente fase era giunto alla diversa conclusione sottolineando aspetti quali l'integrità cognitiva e le prestazioni scolastiche del tutto nella norma, senza tuttavia valutare adeguatamente il disturbo del comportamento già diagnosticato (e pure riscontrato dall'ausiliario) e l'incidenza del complesso quadro clinico nello svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie dell'età.
Pertanto, va dichiarato che si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione Per_1
dell'indennità di frequenza, con decorrenza dalla domanda amministrativa (ossia, dal 16
dicembre 2020).
Nel resto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
A tale conclusione si perviene in considerazione del fatto che il presente giudizio (così come quello per ATP che lo precede) ha ad oggetto solo l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario;
non anche di quelli di natura socio-economica e reddituale richiesti dalla legge, da valutarsi in sede amministrativa da parte dell'ente previdenziale.
5 Pertanto, non può pronunciarsi condanna dell al pagamento della prestazione assistenziale, CP_1
come invece richiesto da parte ricorrente (in questo senso, cfr. Cass. 28450/2019, secondo la quale
“39. la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato, in futuro,
l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria;
40. l'ordinamento ammette sentenze di condanna condizionata, allorquando l'evento condizionante sia realmente tale, quale fatto futuro ed incerto, e sussista interesse ad una pronuncia in tal senso;
viceversa, stante l'obbligo generale del giudice di pronunciare su”tutta”la domanda (art. 112 c.p.c.), non è di regola
ammesso che si chiuda il processo con l'accertamento solo di alcuni elementi della fattispecie costitutiva di un dato diritto, rimettendosi ad altro giudizio l'accertamento degli altri fatti costitutivi;
41. ciò a meno che, come è nel caso di cui all'art. 445 bis, u.c., la pronuncia sia, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o
assistenziale, sicchè quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n. 27010 del 2018); 42. ancora meno, in
definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo”).
Venendo alle spese di lite, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, le stesse devono essere liquidate in complessivi 3.600 euro, di cui 1.200 per il procedimento per ATP 563/2021e
2.400 per il presente giudizio.
L'accoglimento del ricorso in relazione alla domanda principale di accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari giustifica la condanna dell' al pagamento dei 2/3 di esse (pari a 2.400 CP_1
euro).
La dichiarazione dell'inammissibilità delle domande di condanna formulate in ricorso giustifica la compensazione del restante 1/3 tra le parti.
Le spese delle consulenze tecniche di entrambe le fasi, già liquidate, devono essere definitivamente poste a carico dell' CP_1
6
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara che debba essere riconosciuto quale “minore con difficoltà Persona_1
persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della propria età” ai sensi della Legge n. 289 del 1990 con decorrenza dalla domanda amministrativa. Dichiara inammissibili le ulteriori domande;
2) Condanna l'istituto resistente al pagamento di un terzo delle spese del procedimento di ATP n.
R.G. 563/2021 e un terzo delle spese del presente giudizio di opposizione (quantificate in complessivi euro 3.600, di cui euro 1.200 per il procedimento di ATP ed euro 2.400 per il presente giudizio), ponendo a carico dell'istituto resistente i restanti due terzi, pari a complessivi 2.400 euro, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) pone a carico dell' le spese di CTU relative al procedimento di ATP n. R.G. 563/2021 e CP_1
quelle relative al presente giudizio di opposizione, liquidate come da separati decreti
4) riserva il deposito delle motivazioni in sessanta giorni.
Prato, 4 maggio 2023
Il Giudice
Mariella Galano
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica
Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 445/2022 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), non in proprio ma in nome e per conto e nella loro qualità di genitori C.F._2
esercenti la responsabilità genitoriale sul loro figlio minore con il Persona_1
patrocinio degli avv.ti RAFFAELE FRANCESCA e CHETONI FRANCESCO, elettivamente domiciliati a Firenze, via Duca d'Aosta n. 16 presso lo studio dei difensori
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso, per procura generale alle liti per atto del dott.
[...]
Notaio in Roma, dall'avv. ELISA NANNUCCI ed elettivamente domiciliato in , Per_2 CP_1
via Valentini, n. 1/B, presso il difensore;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente procedimento ha ad oggetto l'opposizione al procedimento per ATP (R.G. 563/2021) promossa da e , nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale Parte_1 Parte_2
sul minore Persona_1
1 I ricorrenti evidenziano come a sia stato diagnosticato un Disturbo Specifico Per_1
dell'Apprendimento misto – Dislessia, Disortografia, Disgrafia -, Disturbo primario del
Linguaggio (DSL) e Disturbo dell'Attenzione con disattenzione e impulsività a fronte del quale avevano formulato richiesta all' di accertamento del requisito sanitario legittimante la CP_1
concessione dell'indennità di frequenza. Tuttavia, la Commissione medica incaricata aveva ritenuto “minore non invalido art. 2 L. 118/71”. Per_1
I ricorrenti hanno quindi esperito ricorso ex art. 445 bis c.p.c. presso il Tribunale di Prato per l'accertamento delle condizioni sanitarie per ottenere il beneficio.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale ha confermato quelle conclusioni, tempestivamente opposte dai genitori di Persona_1
In sintesi, in questa sede contestano la CTU sotto il profilo della erroneità e dell'incompletezza, nonché della contraddittorietà rispetto alle valutazioni effettuate dall'ausiliario del CTU, che ha ravvisato la sussistenza anche di altri disturbi (la discalculia, l'ADHD ed il DOP- Disturbo
Oppositivo Provocatorio) che si affiancano agli altri, pure riscontrati.
Lamentano poi che nonostante i quattro disturbi diagnosticati, il CTU li ha ritenuti di “entità lieve”
e compensabili, circostanze entrambe smentite dai fatti, dal momento che non è riuscito Per_1
ad appianare le differenze con i compagni di classe e che il suo rendimento scolastico (definito
“del tutto nella norma”) risente della valutazione personalizzata prevista in questi casi dalla L.
170/2010 e dalla Direttiva del 27.12.2012. Org_1
Eccepiscono, poi, che il CTU è incorso in errore metodologico, dal momento che, a differenza che per gli adulti, l'invalidità civile dei minori non è quantificata in termini percentuali, bensì con riguardo alle eventuali ripercussioni che la menomazione ha sullo svolgimento dei compiti e delle funzioni, determinandone il requisito di difficoltà persistenti.
Hanno chiesto quindi, previo rinnovo della CTU, l'accertamento e la dichiarazione che Per_1
è “minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della propria età”, con
[...]
diritto a percepire l'indennità di frequenza, nonché la condanna dell' a corrispondergli i ratei CP_1
maturati a decorrere dal dicembre 2020, data della domanda amministrativa.
2 Si è costituito l' eccependo l'improponibilità della domanda nella parte in cui è estesa CP_1
all'accertamento del diritto alla prestazione ed alla condanna al relativo pagamento e, comunque,
l'infondatezza dell'opposizione, alla luce delle conclusioni del primo consulente.
La causa è stata istruita a mezzo dei documenti prodotti da parte ricorrente e con l'acquisizione degli atti del procedimento per ATP ed è stata altresì disposta la rinnovazione della CTU medico- legale.
All'esito della discussione del 4 maggio 2023, il Tribunale ha deciso la causa mediante pubblicazione del dispositivo, con riserva del deposito delle motivazioni in sessanta giorni.
Si dà atto, per quanto riguarda il termine di deposito, che per ragioni organizzative dell'ufficio il ruolo della scrivente è stato interessato, nell'ultimo anno, da una serie di modifiche: insieme al contenzioso in materia lavoro, infatti, è stata disposta, in un primo momento, l'assegnazione di una quota di contenzioso civile;
poi, in sostituzione di questo, di quello in materia famiglia;
da ultimo, è stata prevista l'assegnazione al settore penale, quale componente del collegio tre: modifiche che hanno, inevitabilmente, inciso sul carico di lavoro e sulle tempistiche di definizione dei procedimenti.
***
In via preliminare, deve rilevarsi l'ammissibilità del ricorso, dato che le contestazioni alla CTU eseguita nel precedente procedimento per ATP sono state depositate dalla parte ricorrente nel termine di cui all'art. 445 bis, co. 4, c.p.c. e ad esse, nei successivi trenta giorni, ha fatto seguito il deposito del ricorso.
Venendo al merito, il ricorso deve essere accolto, nei limiti e per le ragioni che si vanno a indicare.
Per comprendere le ragioni del decidere, giova richiamare le disposizioni di cui alla L. 289/1999 e
L. 170/2010, che vengono in rilievo nel nostro caso.
In particolare, l'art. 1 della L. 170 cit. riconosce e definisce la dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia quali Disturbi Specifici di Apprendimento (di seguito, “DSA”), che si manifestano “in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma
possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana”.
Le finalità della legge appena richiamata sono quelle di “a) garantire il diritto all'istruzione; b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione
3 adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali” (art. 2),
il cui raggiungimento è perseguito per il tramite delle misure educative e didattiche di supporto descritte dal successivo art. 5.
La L. 289/1990 disciplina l'indennità mensile di frequenza funzionale ad assicurare, tra le altre, la cura, la riabilitazione e il recupero per i minori invalidi civili con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.
Si tratta di beneficio economico di natura previdenziale volto a garantire un sostegno al reddito delle famiglie, subordinato “alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri
diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap” (art. 1 co. 2 e 3 Legge 289 cit.) e limitato alla durata reale del trattamento o del corso (art. 2 co. 3).
Si tratta, quindi, di testi normativi con presupposti applicativi e finalità del tutto diverse tra di loro;
di modo che, senz'altro da escludere è che l'accertamento del DSA comporti, di per sé, il diritto a ottenere l'indennità di frequenza, dal momento che, per i disturbi rientranti in tale categoria, la L. 170 cit. prevede una serie di ausili (tra i quali non figurano quelli di tipo economico) volti a garantire un'istruzione egualitaria e a fronteggiare i disagi anche emotivi e relazionali che ad essi possono essere connessi.
Al contempo, il beneficio di cui alla L. 289 cit. può essere riconosciuto anche al soggetto al quale sia stato diagnosticato un DSA quando esso sia connotato da gravità tale da non incidere più solo sul rendimento e l'inserimento scolastico (e non compensabile, quindi, con i soli strumenti di supporto previsti dalla L. 170 cit.), ma su tutti gli altri ambiti della vita sociale.
Ebbene, ciò premesso, deve rivelarsi come il consulente tecnico nominato in questa fase, ha riconosciuto la sussistenza per i presupposti per ottenere l'indennità di cui si discute valutando che, nel caso di specie, i DSA si accompagnano a un disturbo dell'attenzione, determinando un quadro complesso, caratterizzato anche da un deficit del comportamento.
Peer queste ragioni, ha ritenuto che il disturbo sia grave, nel senso che il minore presenta “gravi difficoltà che coinvolgono diversi ambiti scolastici che rendono difficile l'apprendimento senza un
4 insegnamento continuativo, intensivo, personalizzato e specializzato” e che “anche con forti supporti non
raggiunge l'efficienza”.
Si tratta di conclusioni senz'altro condivisibili, alla luce della completezza della relazione
(condotta sulla base di tutta la documentazione clinica in atti, nonché all'esito della visita di
), scevre da vizi logici e coerenti con le condizioni del minore: invero, sebbene egli risulti Per_1
supportato in ambito familiare e possa contare sugli ausili di cui alla L. 170 cit., non ha appianato il dislivello con i coetanei in ambito scolastico, come invece la predisposizione di quelle misure avrebbe dovuto, cosa che ha determinato in un'autosvalutazione dell'immagine di sé, Per_1
senso di impotenza (sul punto, il consulente sottolinea come sia “rilevante il desiderio di imparare e praticare la boxe, con un significato psicodinamico molto evidente di imparare a difendersi”) e segni di ansia.
La relazione, quindi, appare conforme ai principi in materia e ben argomentata laddove spiega perché, nel caso specie, è da ritenersi “minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i Per_1
compiti e le funzioni proprie della sua età, con conseguente diritto a percepire l'indennità di frequenza con decorrenza dalla domanda amministrativa”.
Al contrario, il consulente della precedente fase era giunto alla diversa conclusione sottolineando aspetti quali l'integrità cognitiva e le prestazioni scolastiche del tutto nella norma, senza tuttavia valutare adeguatamente il disturbo del comportamento già diagnosticato (e pure riscontrato dall'ausiliario) e l'incidenza del complesso quadro clinico nello svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie dell'età.
Pertanto, va dichiarato che si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione Per_1
dell'indennità di frequenza, con decorrenza dalla domanda amministrativa (ossia, dal 16
dicembre 2020).
Nel resto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
A tale conclusione si perviene in considerazione del fatto che il presente giudizio (così come quello per ATP che lo precede) ha ad oggetto solo l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario;
non anche di quelli di natura socio-economica e reddituale richiesti dalla legge, da valutarsi in sede amministrativa da parte dell'ente previdenziale.
5 Pertanto, non può pronunciarsi condanna dell al pagamento della prestazione assistenziale, CP_1
come invece richiesto da parte ricorrente (in questo senso, cfr. Cass. 28450/2019, secondo la quale
“39. la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato, in futuro,
l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria;
40. l'ordinamento ammette sentenze di condanna condizionata, allorquando l'evento condizionante sia realmente tale, quale fatto futuro ed incerto, e sussista interesse ad una pronuncia in tal senso;
viceversa, stante l'obbligo generale del giudice di pronunciare su”tutta”la domanda (art. 112 c.p.c.), non è di regola
ammesso che si chiuda il processo con l'accertamento solo di alcuni elementi della fattispecie costitutiva di un dato diritto, rimettendosi ad altro giudizio l'accertamento degli altri fatti costitutivi;
41. ciò a meno che, come è nel caso di cui all'art. 445 bis, u.c., la pronuncia sia, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o
assistenziale, sicchè quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n. 27010 del 2018); 42. ancora meno, in
definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo”).
Venendo alle spese di lite, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, le stesse devono essere liquidate in complessivi 3.600 euro, di cui 1.200 per il procedimento per ATP 563/2021e
2.400 per il presente giudizio.
L'accoglimento del ricorso in relazione alla domanda principale di accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari giustifica la condanna dell' al pagamento dei 2/3 di esse (pari a 2.400 CP_1
euro).
La dichiarazione dell'inammissibilità delle domande di condanna formulate in ricorso giustifica la compensazione del restante 1/3 tra le parti.
Le spese delle consulenze tecniche di entrambe le fasi, già liquidate, devono essere definitivamente poste a carico dell' CP_1
6
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara che debba essere riconosciuto quale “minore con difficoltà Persona_1
persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della propria età” ai sensi della Legge n. 289 del 1990 con decorrenza dalla domanda amministrativa. Dichiara inammissibili le ulteriori domande;
2) Condanna l'istituto resistente al pagamento di un terzo delle spese del procedimento di ATP n.
R.G. 563/2021 e un terzo delle spese del presente giudizio di opposizione (quantificate in complessivi euro 3.600, di cui euro 1.200 per il procedimento di ATP ed euro 2.400 per il presente giudizio), ponendo a carico dell'istituto resistente i restanti due terzi, pari a complessivi 2.400 euro, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) pone a carico dell' le spese di CTU relative al procedimento di ATP n. R.G. 563/2021 e CP_1
quelle relative al presente giudizio di opposizione, liquidate come da separati decreti
4) riserva il deposito delle motivazioni in sessanta giorni.
Prato, 4 maggio 2023
Il Giudice
Mariella Galano
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