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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/10/2025, n. 3662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3662 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
4979/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro in persona del Giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 13/10/2025 come sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4979/2024 R.G- Lavoro , promosso
DA
nato ad [...] il [...], ivi residente via Cesare Parte_1
Terranova n. 8 , c. f. , rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Palermo che lo C.F._1 rappresenta e difenda come da procura in atti depositata domiciliato presso il suo studio in Adrano via Aurelio Spampinato 33 ;
Ricorrente
CONTRO con Sede in Roma via Giuseppe Grezar 14 , c. f. Controparte_1
, in persona di , quale Responsabile Atti Introduttivi P.IVA_1 Controparte_2 CP_3
, debitamente autorizzato giusta procura speciale autenticata per atto notaio
[...] Persona_1 in Roma , rep. N. 181515 , racc. 12772, col patrocinio dell'avv. Luigi Mariotti come da procura in atti depositata, domiciliato presso il suo studio in Firenze , via Delle Nazioni Unite 23;
Resistente
Oggetto : opposizione ad intimazione di pagamento e avvisi di addebito.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio , depositato in data 23/05/2024 parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320229015660377000, notificata da Controparte_1
CP_ in data15/04/2024, dalla quale si evinceva la posizione debitoria del ricorrente verso
Impugnava pertanto il ruolo, l'intimazione di pagamento e gli avvisi di addebito alla medesima sottesi e riguardanti le somme di seguito specificate: CP_
avviso di addebito 59320130001921615000, emesso da di Catania, iscritto al ruolo 2013, per contributi IVS fissi/percentuale sul minimale, interessi di mora , somme aggiuntive ed accessori per complessivi euro 1.291,49, riferiti all'anno 2012; CP_
avviso di addebito 59320160008857134000 , emesso da di Catania , iscritto al ruolo 2016 e riferito all'annualità 2009 dell'importo di euro 22,30.
Il ricorrente chiedeva che il Tribunale dichiarasse nulli tutti gli atti impugnati per l'omessa notifica del ruolo esattoriale e degli avvisi di addebito , deduceva la nullità dell'intimazione di pagamento per l'omessa allegazione degli avvisi di addebito sottesi. Eccepiva la nullità delle cartelle impugnate per indeterminatezza delle sanzioni, in violazione dell'art. 16, comma 2, D.Lgs. 472/1997.
Sotto altro profilo deduceva l'illegittimità dell'intimazione impugnata per carenza di motivazione in violazione della legge n. 241/1990 , stante l'omessa indicazione in dettaglio della modalità di determinazione degli interessi. Eccepiva infine il decorso di prescrizione di tutti i contributi sottesi all'intimazione di pagamento e portati dagli atti impugnati e dai ruoli opposti, stante il decorso del termine di cinque anni previsto dalla legge 335/1995, art. 3, co. 9.
Chiedeva pertanto che il Tribunale dichiarasse la nullità, l'inefficacia e la prescrizione degli avvisi di addebito impugnati e le somme richieste negli atti opposti.
Il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti indicati in seno all'intimazione di pagamento e fissava l'udienza di discussione.
Si costituiva in giudizio con propria memoria in cui si eccepiva Controparte_1 innanzi tutto il difetto della propria legittimazione a resistere in giudizio non essendo responsabile della fase genetica del titolo esecutivo , affidato in riscossione , della fase iniziale infatti è responsabile il solo Ente impositore , come da artt. 10-12 DPR 602/1973 e come indicato costantemente in giurisprudenza che richiamava.
Evidenziava il discrimine sussistente tra la legittimazione passiva dell'Agente di SI e quella dell'ente impositore. Precisava pertanto che sussisteva ipotesi di legittimazione passiva dell' laddove oggetto di giudizio siano atti imputabili al Controparte_1
Concessionario del servizio di SI , direttamente riferibili a questi e inficiati da errori al medesimo concessionario imputabili.
Diversamente , nelle ipotesi in cui venga contestato il titolo di credito per vizio procedurale , nei casi di contestazione dell'an e quantum del credito, in caso di vizi di validità degli atti prodromici all'iscrizione a ruolo , la legittimazione a contraddire spetta all'ente impositore, in quanto l'azione ha per oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo , ovverosia il merito della pretesa contributiva , e non già la legittimità degli atti della procedura esecutiva compiuti dal concessionario del servizio di riscossione. La carenza di titolarità del rapporto controverso , è rilevabile d'ufficio dal giudice quando risulti dagli atti depositati in corso di causa.
Sotto altro profilo la resistente odierna precisava che l'intimazione impugnata è un atto di messa in mora con il quale viene richiesto il pagamento di crediti calcolati al 22.12.2022 ed è condizionata all'esistenza del credito intimato. Alla data di notifica dell'intimazione( 15.04.2024) , i ruoli esistenti al 12.2022 erano stati sgravati in data 06.01.2024 , quindi in data anteriore la notifica dell'intimazione medesima. Evidenziava altresì la circostanza che in seno all'intimazione di pagamento , all'esame di giudizio , è contenuta la precisazione di seguito indicata : “Se lei ha provveduto a pagare quanto richiesto prima della notifica di questo avviso, può presentare la documentazione in suo possesso ai nostri sportelli”. Deduceva pertanto che l'intimazione opposta era inefficace alla luce dello sgravio sopravvenuto prima della data di notifica , ma dopo il 22.1.2022 che era la data di calcolo degli importi dovuti.
Deduceva pertanto che l'inefficacia dell'intimazione di pagamento fosse un istituto giuridico diverso dalla nullità richiesta in ricorso introduttivo e la domanda pertanto di nullità o annullamento doveva ritenersi infondata.
Sotto altro profilo deduceva che l'intimazione di pagamento notificata al ricorrente odierno era conforme al modello legale ministeriale e pertanto non erano rilevanti e legittime le doglianze di carattere formale sollevate dal ricorrente attesa la corrispondenza dell'atto impugnato al modello previsto per legge. Deduceva altresì l'infondatezza di tutte le doglianze afferenti l'illegittimità del calcolo di interessi perché questi ultimi sono individuati con atti normativi generali che fissano la percentuale e sono conoscibili dalla generalità dei soggetti, evidenziava la genericità delle contestazioni del ricorrente che non offriva un calcolo alternativo e non dava prova dell'erroneità delle somme indicate nelle cartelle impugnate.
Sotto il profilo del decorso di prescrizione deduceva il mancato decorso della prescrizione estintiva dei crediti portati negli atti impugnati richiamando la legislazione emergenziale sanitaria da covid-19 che aveva interrotto il decorso di prescrizione per tutte le attività di accertamento , di riscossione e di notificazione di cartelle di pagamento ed atti esecutivi. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con la declaratoria di carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente essendo intervenuto lo sgravio prima dell'inizio del giudizio , con conseguente rigetto della domanda. Chiedeva che il Tribunale dichiarasse il difetto di legittimazione passiva dell' nei confronti delle domande Controparte_1
CP_ poste dal ricorrente e chiedeva di disporre integrazione del contraddittorio nei confronti dell'
Chiedeva che fosse tenuta indenne da ogni conseguenza del giudizio , Controparte_1 comprese le spese di lite. Chiedeva la vittoria di spese di giudizio., con condanna di controparte al pagamento. La causa veniva istruita documentalmente con deposito di note autorizzate e documenti.
Successivamente questo Giudice veniva delegato per la discussione e decisione del giudizio e veniva atal fine fissata udienza al 13/9/2025 con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti nulla contestavano in ordine tale modalità di trattazione nel termine appositamente fissato dal legislatore, acquisite le note come in atti depositate , questo giudizio viene definito dal seguente provvedimento.
÷÷÷÷÷
Il ricorso non può trovare accoglimento alla luce della fondatezza della eccezione di carenza di legittimazione a resistere proposta dall' . Controparte_1
Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite di Cassazione con sentenza n. 7514/2022 ,che ha inquadrato il problema di individuare con esattezza il contraddittore nei giudizi previdenziali nel caso in cui il debitore intende reagire alla riscossione del credito contributivo per otte- nere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo , tanto per infondatezza della pretesa , quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispet- to al termine previsto dall'art. 24 , comma 5 , decreto legislativo n. 46 , 1999, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia fare valere i vizi dell'azione esecutiva , l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione .
A tale proposito non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale al recupero della tempestività dell'opposizione , altrimenti tardiva, ed a fare valere la prescrizione .
La sentenza delle sezioni Unite parte da questa premessa , indicando precedenti decisioni della Suprema Corte in cui tali aspetti erano evidenziati , ( Cass. 26/2/2019 n. 5625 ), per ravvisare nella fattispecie indicata , in cui rientra il caso all'esame , per ravvisare un 'azione che investe il merito della pretesa previdenziale .
Infatti si chiede al giudice di accertare l'infondatezza della pretesa creditoria , in ogni caso la prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica della cartella di pagamento ( nel caso all'esame avvisi di addebito ) , cioè si chiede da parte del ricorrente una pronuncia che investa il merito della pretesa contributiva .
La legittimazione a contraddire ed a resistere, nel caso in cui i crediti di cui vene intimato il pagamento siano contributi , deve tenere in considerazione la peculiare disciplina della ri- scossione previdenziale e la normativa che la regolamenta , che porta a soluzioni diverse rispetto la riscossione tributaria e quella attinente alle sanzioni amministrative.
Della specifica regolamentazione della riscossione previdenziale si era occupata la Sezione
Lavoro di Cassazione( cass. n. 16425/2019, Cass. 12.11.2019 e Cass. 26.02. 2019 n. 5625 , richiamate dalle SS.UU. in motivazione della pronuncia all'esame ).
La specificità della riscossione previdenziale si coglie negli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 46/1999 perché a differenza di quanto avviene nella materia tributaria e sanzioni amministrative , la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto pre- supposto necessario, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto previdenziale . ( cass. n. 4225/2018, 10/2/2009 n. 3269).
Ciò implica che l'avviso di addebito o cartella debba contenere una motivazione sintetica degli elementi di iscrizione a ruolo, secondo precise indicazioni ministeriali.
Le stesse decisioni richiamate dalle SS.UU. hanno altresì evidenziato la specificità di cui all'art. 24 comma 5 d.lgs. 46/99 anche con riferimento alle regole attinenti il contraddittorio nelle controversia di opposizione a cartella esattoriale .
L'art. 4 , comma 2-quater del d.l. n. 209/2002 , convertito con legge n. 265 del 22.11.2002, ha modificato il testo dell'art. 24 , co. 5 , prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi all'ente impositore, espungendo quindi l'obbligo di notifica al concessiona- rio. Nel testo vigente oggi l'art. 24 del d.lgs.26 febbraio 1999 n. 46 , dispone che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione spetta all'ente impositore .
Pertanto deve ritenersi sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore , avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a a ruolo , cioè il merito della pretesa contributiva . Rispetto al merito l'agente di riscossione resta estraneo , in conformità al disposto del richiamato articolo 24 il quale prevede che per il caso di opposizione tempestiva a cartella , la legittimazione passiva spetti senz'altro all'ente creditore .
La motivazione delle S.S.UU. nella pronuncia all'esame continua escludendo l'ipotesi di litis- consorzio necessario tra ente creditore e concessionario del servizio di riscossione : “consi- derato che nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario , la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo , mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del paga- mento o , più precisamente , avuto riguardo allo schema dell'articolo1188 c.c., comma 1, sogget to (incaricato dal creditore)e autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento , vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa ( cass. 25 luglio 2007 n.
16412). La motivazione delle Sezioni Unite continua dichiarando tali principi :
“ 13. Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi , in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 feb braio 1999, n. 46 , che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore , sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale ( come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello , in pratica
di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione , a suo dire , del credito.
Cass. 19 giugno 2019 n. 16425) , lungi dal dar luogo a meccanismi di cui all'art. 107 o
102 c.p.c. determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al conces sionario medesimo . La parte che introduce il giudizio, infatti , al fine di ottenere una pronun cia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni , deve radicarlo correttamente nei con- fronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta
in giudizio . Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina , è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto , piuttosto , mero destinatario del pagamento ( cass. 24 giugno 2004 n. 11746 ) o , più precisamente soggetto autorizzato dalla legge a ricever il pagamento ex art. 1188, 1c. c. ( cfr. cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412 ) , si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo “.
Alla luce dei principi sopra richiamati , cui questo giudice si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. facendoli propri , condividendo tutta la motivazione e ricostruzione sistematica della riscos-
sione previdenziale, illustrata nella pronuncia , il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese sono dichiarate irripetibili tra le parti alla luce della dichiarazione sostitutiva di certificazione depositata dal ricorrente , rilevante ex art. 152 disp. Att. C.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n.4979/2024 R.G.L. promossa da nei confronti Parte_1 dell' con ricorso depositato il 23/05/2024, così provvede: Controparte_1
Rigetta il ricorso per le ragioni di cui in motivazione;
Dichiara irripetibili tra le parti le spese di giudizio ex art. 152 disp. Att. C.p.c..
Catania 14/10/2025 Il Giudice onorario Dott.ssa L. Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro in persona del Giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 13/10/2025 come sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4979/2024 R.G- Lavoro , promosso
DA
nato ad [...] il [...], ivi residente via Cesare Parte_1
Terranova n. 8 , c. f. , rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Palermo che lo C.F._1 rappresenta e difenda come da procura in atti depositata domiciliato presso il suo studio in Adrano via Aurelio Spampinato 33 ;
Ricorrente
CONTRO con Sede in Roma via Giuseppe Grezar 14 , c. f. Controparte_1
, in persona di , quale Responsabile Atti Introduttivi P.IVA_1 Controparte_2 CP_3
, debitamente autorizzato giusta procura speciale autenticata per atto notaio
[...] Persona_1 in Roma , rep. N. 181515 , racc. 12772, col patrocinio dell'avv. Luigi Mariotti come da procura in atti depositata, domiciliato presso il suo studio in Firenze , via Delle Nazioni Unite 23;
Resistente
Oggetto : opposizione ad intimazione di pagamento e avvisi di addebito.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio , depositato in data 23/05/2024 parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320229015660377000, notificata da Controparte_1
CP_ in data15/04/2024, dalla quale si evinceva la posizione debitoria del ricorrente verso
Impugnava pertanto il ruolo, l'intimazione di pagamento e gli avvisi di addebito alla medesima sottesi e riguardanti le somme di seguito specificate: CP_
avviso di addebito 59320130001921615000, emesso da di Catania, iscritto al ruolo 2013, per contributi IVS fissi/percentuale sul minimale, interessi di mora , somme aggiuntive ed accessori per complessivi euro 1.291,49, riferiti all'anno 2012; CP_
avviso di addebito 59320160008857134000 , emesso da di Catania , iscritto al ruolo 2016 e riferito all'annualità 2009 dell'importo di euro 22,30.
Il ricorrente chiedeva che il Tribunale dichiarasse nulli tutti gli atti impugnati per l'omessa notifica del ruolo esattoriale e degli avvisi di addebito , deduceva la nullità dell'intimazione di pagamento per l'omessa allegazione degli avvisi di addebito sottesi. Eccepiva la nullità delle cartelle impugnate per indeterminatezza delle sanzioni, in violazione dell'art. 16, comma 2, D.Lgs. 472/1997.
Sotto altro profilo deduceva l'illegittimità dell'intimazione impugnata per carenza di motivazione in violazione della legge n. 241/1990 , stante l'omessa indicazione in dettaglio della modalità di determinazione degli interessi. Eccepiva infine il decorso di prescrizione di tutti i contributi sottesi all'intimazione di pagamento e portati dagli atti impugnati e dai ruoli opposti, stante il decorso del termine di cinque anni previsto dalla legge 335/1995, art. 3, co. 9.
Chiedeva pertanto che il Tribunale dichiarasse la nullità, l'inefficacia e la prescrizione degli avvisi di addebito impugnati e le somme richieste negli atti opposti.
Il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti indicati in seno all'intimazione di pagamento e fissava l'udienza di discussione.
Si costituiva in giudizio con propria memoria in cui si eccepiva Controparte_1 innanzi tutto il difetto della propria legittimazione a resistere in giudizio non essendo responsabile della fase genetica del titolo esecutivo , affidato in riscossione , della fase iniziale infatti è responsabile il solo Ente impositore , come da artt. 10-12 DPR 602/1973 e come indicato costantemente in giurisprudenza che richiamava.
Evidenziava il discrimine sussistente tra la legittimazione passiva dell'Agente di SI e quella dell'ente impositore. Precisava pertanto che sussisteva ipotesi di legittimazione passiva dell' laddove oggetto di giudizio siano atti imputabili al Controparte_1
Concessionario del servizio di SI , direttamente riferibili a questi e inficiati da errori al medesimo concessionario imputabili.
Diversamente , nelle ipotesi in cui venga contestato il titolo di credito per vizio procedurale , nei casi di contestazione dell'an e quantum del credito, in caso di vizi di validità degli atti prodromici all'iscrizione a ruolo , la legittimazione a contraddire spetta all'ente impositore, in quanto l'azione ha per oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo , ovverosia il merito della pretesa contributiva , e non già la legittimità degli atti della procedura esecutiva compiuti dal concessionario del servizio di riscossione. La carenza di titolarità del rapporto controverso , è rilevabile d'ufficio dal giudice quando risulti dagli atti depositati in corso di causa.
Sotto altro profilo la resistente odierna precisava che l'intimazione impugnata è un atto di messa in mora con il quale viene richiesto il pagamento di crediti calcolati al 22.12.2022 ed è condizionata all'esistenza del credito intimato. Alla data di notifica dell'intimazione( 15.04.2024) , i ruoli esistenti al 12.2022 erano stati sgravati in data 06.01.2024 , quindi in data anteriore la notifica dell'intimazione medesima. Evidenziava altresì la circostanza che in seno all'intimazione di pagamento , all'esame di giudizio , è contenuta la precisazione di seguito indicata : “Se lei ha provveduto a pagare quanto richiesto prima della notifica di questo avviso, può presentare la documentazione in suo possesso ai nostri sportelli”. Deduceva pertanto che l'intimazione opposta era inefficace alla luce dello sgravio sopravvenuto prima della data di notifica , ma dopo il 22.1.2022 che era la data di calcolo degli importi dovuti.
Deduceva pertanto che l'inefficacia dell'intimazione di pagamento fosse un istituto giuridico diverso dalla nullità richiesta in ricorso introduttivo e la domanda pertanto di nullità o annullamento doveva ritenersi infondata.
Sotto altro profilo deduceva che l'intimazione di pagamento notificata al ricorrente odierno era conforme al modello legale ministeriale e pertanto non erano rilevanti e legittime le doglianze di carattere formale sollevate dal ricorrente attesa la corrispondenza dell'atto impugnato al modello previsto per legge. Deduceva altresì l'infondatezza di tutte le doglianze afferenti l'illegittimità del calcolo di interessi perché questi ultimi sono individuati con atti normativi generali che fissano la percentuale e sono conoscibili dalla generalità dei soggetti, evidenziava la genericità delle contestazioni del ricorrente che non offriva un calcolo alternativo e non dava prova dell'erroneità delle somme indicate nelle cartelle impugnate.
Sotto il profilo del decorso di prescrizione deduceva il mancato decorso della prescrizione estintiva dei crediti portati negli atti impugnati richiamando la legislazione emergenziale sanitaria da covid-19 che aveva interrotto il decorso di prescrizione per tutte le attività di accertamento , di riscossione e di notificazione di cartelle di pagamento ed atti esecutivi. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con la declaratoria di carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente essendo intervenuto lo sgravio prima dell'inizio del giudizio , con conseguente rigetto della domanda. Chiedeva che il Tribunale dichiarasse il difetto di legittimazione passiva dell' nei confronti delle domande Controparte_1
CP_ poste dal ricorrente e chiedeva di disporre integrazione del contraddittorio nei confronti dell'
Chiedeva che fosse tenuta indenne da ogni conseguenza del giudizio , Controparte_1 comprese le spese di lite. Chiedeva la vittoria di spese di giudizio., con condanna di controparte al pagamento. La causa veniva istruita documentalmente con deposito di note autorizzate e documenti.
Successivamente questo Giudice veniva delegato per la discussione e decisione del giudizio e veniva atal fine fissata udienza al 13/9/2025 con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti nulla contestavano in ordine tale modalità di trattazione nel termine appositamente fissato dal legislatore, acquisite le note come in atti depositate , questo giudizio viene definito dal seguente provvedimento.
÷÷÷÷÷
Il ricorso non può trovare accoglimento alla luce della fondatezza della eccezione di carenza di legittimazione a resistere proposta dall' . Controparte_1
Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite di Cassazione con sentenza n. 7514/2022 ,che ha inquadrato il problema di individuare con esattezza il contraddittore nei giudizi previdenziali nel caso in cui il debitore intende reagire alla riscossione del credito contributivo per otte- nere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo , tanto per infondatezza della pretesa , quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispet- to al termine previsto dall'art. 24 , comma 5 , decreto legislativo n. 46 , 1999, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia fare valere i vizi dell'azione esecutiva , l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione .
A tale proposito non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale al recupero della tempestività dell'opposizione , altrimenti tardiva, ed a fare valere la prescrizione .
La sentenza delle sezioni Unite parte da questa premessa , indicando precedenti decisioni della Suprema Corte in cui tali aspetti erano evidenziati , ( Cass. 26/2/2019 n. 5625 ), per ravvisare nella fattispecie indicata , in cui rientra il caso all'esame , per ravvisare un 'azione che investe il merito della pretesa previdenziale .
Infatti si chiede al giudice di accertare l'infondatezza della pretesa creditoria , in ogni caso la prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica della cartella di pagamento ( nel caso all'esame avvisi di addebito ) , cioè si chiede da parte del ricorrente una pronuncia che investa il merito della pretesa contributiva .
La legittimazione a contraddire ed a resistere, nel caso in cui i crediti di cui vene intimato il pagamento siano contributi , deve tenere in considerazione la peculiare disciplina della ri- scossione previdenziale e la normativa che la regolamenta , che porta a soluzioni diverse rispetto la riscossione tributaria e quella attinente alle sanzioni amministrative.
Della specifica regolamentazione della riscossione previdenziale si era occupata la Sezione
Lavoro di Cassazione( cass. n. 16425/2019, Cass. 12.11.2019 e Cass. 26.02. 2019 n. 5625 , richiamate dalle SS.UU. in motivazione della pronuncia all'esame ).
La specificità della riscossione previdenziale si coglie negli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 46/1999 perché a differenza di quanto avviene nella materia tributaria e sanzioni amministrative , la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto pre- supposto necessario, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto previdenziale . ( cass. n. 4225/2018, 10/2/2009 n. 3269).
Ciò implica che l'avviso di addebito o cartella debba contenere una motivazione sintetica degli elementi di iscrizione a ruolo, secondo precise indicazioni ministeriali.
Le stesse decisioni richiamate dalle SS.UU. hanno altresì evidenziato la specificità di cui all'art. 24 comma 5 d.lgs. 46/99 anche con riferimento alle regole attinenti il contraddittorio nelle controversia di opposizione a cartella esattoriale .
L'art. 4 , comma 2-quater del d.l. n. 209/2002 , convertito con legge n. 265 del 22.11.2002, ha modificato il testo dell'art. 24 , co. 5 , prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi all'ente impositore, espungendo quindi l'obbligo di notifica al concessiona- rio. Nel testo vigente oggi l'art. 24 del d.lgs.26 febbraio 1999 n. 46 , dispone che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione spetta all'ente impositore .
Pertanto deve ritenersi sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore , avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a a ruolo , cioè il merito della pretesa contributiva . Rispetto al merito l'agente di riscossione resta estraneo , in conformità al disposto del richiamato articolo 24 il quale prevede che per il caso di opposizione tempestiva a cartella , la legittimazione passiva spetti senz'altro all'ente creditore .
La motivazione delle S.S.UU. nella pronuncia all'esame continua escludendo l'ipotesi di litis- consorzio necessario tra ente creditore e concessionario del servizio di riscossione : “consi- derato che nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario , la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo , mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del paga- mento o , più precisamente , avuto riguardo allo schema dell'articolo1188 c.c., comma 1, sogget to (incaricato dal creditore)e autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento , vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa ( cass. 25 luglio 2007 n.
16412). La motivazione delle Sezioni Unite continua dichiarando tali principi :
“ 13. Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi , in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 feb braio 1999, n. 46 , che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore , sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale ( come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello , in pratica
di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione , a suo dire , del credito.
Cass. 19 giugno 2019 n. 16425) , lungi dal dar luogo a meccanismi di cui all'art. 107 o
102 c.p.c. determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al conces sionario medesimo . La parte che introduce il giudizio, infatti , al fine di ottenere una pronun cia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni , deve radicarlo correttamente nei con- fronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta
in giudizio . Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina , è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto , piuttosto , mero destinatario del pagamento ( cass. 24 giugno 2004 n. 11746 ) o , più precisamente soggetto autorizzato dalla legge a ricever il pagamento ex art. 1188, 1c. c. ( cfr. cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412 ) , si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo “.
Alla luce dei principi sopra richiamati , cui questo giudice si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. facendoli propri , condividendo tutta la motivazione e ricostruzione sistematica della riscos-
sione previdenziale, illustrata nella pronuncia , il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese sono dichiarate irripetibili tra le parti alla luce della dichiarazione sostitutiva di certificazione depositata dal ricorrente , rilevante ex art. 152 disp. Att. C.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n.4979/2024 R.G.L. promossa da nei confronti Parte_1 dell' con ricorso depositato il 23/05/2024, così provvede: Controparte_1
Rigetta il ricorso per le ragioni di cui in motivazione;
Dichiara irripetibili tra le parti le spese di giudizio ex art. 152 disp. Att. C.p.c..
Catania 14/10/2025 Il Giudice onorario Dott.ssa L. Garofalo