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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/01/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12408/2022 R.G. avente ad oggetto ripetizione di indebito – disoccupazione agricola
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Silluzio, ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso il suo studio, sito in Catania via E. D'Angiò n.2, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, via Ciro CP_1 il Grande n.21, p.iva rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Cimmino, d'intesa P.IVA_1
con gli avv.ti Maria Rosaria Battiato e Livia Gaezza, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Provinciale INPS di Catania, con sede in Catania piazza della Repubblica n.26, giusta procura in atti telematici
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 15.03.2023, in sintesi, ha Parte_1
dedotto:
- che ha regolarmente lavorato presso la ditta PA.G.M. s.r.l. con sede in Piedimonte Etneo
Contrada Cicala SN, con qualifica di bracciante agricolo e, nonostante abbia svolto il proprio lavoro con grande abilità e mestiere, nell'anno 2020 e 2021 si è visto recapitare immotivatamente richieste di restituzione di somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola;
- che le pretese restitutorie avanzate dall' devono ritenersi frutto di un errore, in quanto, CP_1 sussistendo i requisiti previsti dall'art. 32, comma1 lett. a) della l. n. 264/1949 per l'erogazione della prestazione in parola, lo stesso ha diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola;
- che in ogni caso la pretesa restitutoria avanzata dall'ente previdenziale è prescritta.
Conseguentemente, il ricorrente ha chiesto di “1) Dichiarare e riconoscere come dovute le indennità di disoccupazione agricola in (suo) favore … e quant'altro chiesto e specificato;
2)
Condannare la resistente alla liquidazione delle stesse, così come calcolato CP_2 dall'eventuale C.T.U. , … oltre interessi, rivalutazione monetaria e contributi per le ragioni di cui in premessa”.
In data 6.10.2023 si è ritualmente costituito in giudizio l' depositando memoria CP_1 difensiva con la quale, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per prestata acquiescenza del ricorrente già destinatario di intimazioni/solleciti volti a ottenere la restituzione di quanto indebitamente percepito, trasmessi in precedenza per effetto dell'accertata insussistenza del presunto rapporto di lavoro in agricoltura.
Nel merito, senza accettare il contraddittorio, per tuziorismo difensivo, l'ente previdenziale ha dedotto che “… risultano cancellati gli anni 2000 (LANZA MARIA); 2001 Parte_2
2002 ); con il Parte_2 Parte_3
codice fiscale errato ma collegato a quello attuale, dall'azienda C.F._2 Pt_2
con C.F. ;
[...] C.F._3
- che “Per l'azienda v'è verbale ispettivo del 23/01/2008 con esito di Pt_2
disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato in agricoltura dal 1998 al 2006: detta azienda risulta coinvolta nell'accertamento "OPERAZIONE MARE GRANDE" ampiamente nota alle cronache giudiziarie penali etnee. Sconosciuta è la PAGM a cui fa riferimento il ricorrente”;
Pagina 2 - che, ad ogni modo, a norma dell'art. 22 comma 1 del d.l. 7/1970, il ricorrente è decaduto dal diritto e dalla azione tesa all'iscrizione del suo nominativo nelle liste anagrafiche del
Comune di residenza dei lavoratori agricoli a tempo determinato per gli anni in contestazione, non avendo proposto ricorso nei termini di legge alla commissione CISOA avverso il provvedimento che ne ha disposto la cancellazione, comunicato allo stesso a mezzo di CP_ pubblicazione delle variazioni trimestrali sul sito istituzionale dell'
Su tali premesse, l'ente previdenziale ha chiesto testualmente, “in via preliminare: - accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa in fatto e diritto, l'inammissibilità del ricorso;
nel merito: respingere integralmente il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto;
Con condanna del ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite”.
La presente controversia, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalla parti, all'udienza del 22.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dall'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione codicistica da ultimo richiamata.
____________________
Il ricorrente ha assunto che le richieste di restituzione avanzate dall' con note del CP_1
10.12.2021 e del 10.08.2020 per la prestazione agricola sono frutto di un mero C.F._4
errore, assumendo genericamente di aver lavorato alle dipendenze della ditta PA.G.M. s.r.l. sì maturando il diritto a fruire della prestazione in parola
L'ente previdenziale, nel costituirsi nel presente giudizio, ha dedotto di non aver conoscenza della società PAGM, chiarendo che l'indebito contestato al ricorrente si è cristallizzato a seguito della mancata tempestiva impugnazione del disconoscimento delle asserite giornate di lavoro subordinato prestate in agricoltura alle fittizie dipendenze della ditta negli Parte_2
anni 2000, 2001 e 2002, rispettivamente per complessive 58, 102 e 102 giornate, disposto a seguito dell'annullamento dei rapporti di lavoro con quest'ultima, per quanto emerso all'esito dell'accertamento ispettivo condotto il 23.01.2008 in cui è rimasto accertato che dal 15.01.1996 al 31.12.2006, in realtà, la non è mai esistita, avviando il recupero delle Controparte_3
prestazioni previdenziali già erogate e il blocco dell'erogazione di ulteriori prestazioni previdenziali già richieste e non erogate.
In questa prospettiva, l' ha prodotto note del 2.03.2011, comunicate il 10.03.2011, con CP_1
le quali ha informato il ricorrente di aver riesaminato in data 2.03.2011 le domande di disoccupazione presentate dallo stesso perché non risulta iscritto negli elenchi agricoli, provvedendo con nota dell'8.04.2020, comunicata il 28.04.2020, a sollecitare la restituzione
Pagina 3 delle somme percepite a titolo di disoccupazione agricola nel periodo in contestazione per un ammontare complessivo di euro 7.046,21.
Ciò posto, volendo mettere in disparte che a norma del comma 1 dell'art. 22 del d.l. n.
7/1970, convertito in l. n. 83/1970, “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza” e che nella fattispecie concreta a fronte di un ricorso amministrativo incoato il 29.06.2021 il ricorso è stato depositato il 20.12.2022 -e quindi ben oltre il termine di 120 giorni successivi alla scadenza del termine (30 giorni) stabilito per la presentazione dei rimedi amministrativi previsti dal suddetto art. 11 del d.lgs. n. 375 del 1993, tenendo conto che il termine di durata teorico del procedimento (240 giorni) presuppone che l'interessato abbia effettivamente adito entrambi gli organi amministrativi competenti con i relativi ricorsi e che lo abbia fatto tempestivamente1-, la pretesa dedotta dal ricorrente comunque si palesa destituita di fondamento.
Per costante insegnamento della Suprema Corte il diritto dei lavoratori agricoli a tempo determinato alle prestazioni previdenziali previste dalla legge è subordinato allo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa per un dato numero minimo di giornate coperte da contribuzione e all'iscrizione dei lavoratori stessi negli appositi elenchi nominativi previsti dall'art. 12 del R.D. n. 1949 del 1940: iscrizione che –secondo la costante giurisprudenza di legittimità- espleta una funzione di agevolazione probatoria che, tuttavia, viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo ispettivo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai CP_1
fini previdenziali, peraltro senza essere tenuto ad impugnare per simulazione il preteso contratto di lavoro (Cass. 12.02.1987 n. 1557).
Ne consegue che qualora l' , a seguito di un controllo ispettivo, disconosca l'esistenza CP_1
del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 375/1993, resta onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a 1La Suprema Corte ha precisato che “In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal
d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per
l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare
l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.)” (Cass. 27.12.2011 n. 29070; conf., fra tante, Cass.
1.10.1997 n. 9595; Cass. 21.04. 2001 n. 5942; Cass.
8.11.2003 n. 16803; Cass. 10.08.2004 n. 15460; Cass. 23.03.2005 n. 623; Cass. 18.05.2005 n. 10393; Cass. 20.04.2016, n.
7835; Cass. 04.03.2019, n. 6259). Pagina 4 fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo status di lavoratore agricolo può essere accertato incidentalmente (Cass. 11.02.2016 n.2739; tra le varie, Cass. 17.01.2023 n. 1292; Cass.
2.12.2022, n. 35548; Cass. 16.05.2018 n.12002; Cass. 2739/2016; Cass. n.14296/2011; Cass.
19.05.2003 n. 7845).
I principi in parola non restano derogati in tema d'indebito previdenziale.
Infatti, in punto di ripartizione degli oneri probatori relativi alla ripetibilità dell'indebito previdenziale si sono pronunciate le Sezioni Unite il 04.08.2010 con la sentenza n. 18046, affermando il principio di diritto secondo cui “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero
l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (in senso conforme, Cass. 23.04.2015 n. 8281) . Ne consegue che - CP_ contrariamente a quanto affermato dalla parte ricorrente non compete all' ma al lavoratore agricolo ricorrente dimostrare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consentisse di qualificare come adempimento quanto corrispostogli” (così, tra le tante, Cass. 11.02.2016 n.2739).
Nella specie, il ricorrente si è limitato ad affermare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società PA.G.M. nell'ambito del quale ha assunto di aver svolto le mansioni di bracciante agricolo e di aver “svolto il proprio lavoro con grande abilità e mestiere, tanto da meritarsi la stima di tutti i colleghi e della titolare” senza offrire elementi per accertare il nesso di subordinazione e così trascurando che esso è sussistente solo ove resti esercitata dalla parte datoriale un'assidua attività di direzione, vigilanza e di controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, concretamente da apprezzarsi con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e alle modalità di attuazione di esso (Cass. 27.07.1999 n. 8132).
Del tutto silente è il ricorso in ordine alla sussistenza con la ditta di un rapporto Parte_2 di lavoro subordinato negli anni oggetto di contestazione da parte dell' resistente CP_4
nonostante in atti vi sia prova delle comunicazioni effettuate al ricorrente dell'intervenuto disconoscimento delle relative giornate agricole e delle pretese avanzate dall'ente previdenziale di restituzione rateale delle somme percepite e che avverso il provvedimento reiettivo del ricorso amministrativo presentato il 29.05.2020 non è stata ritualmente incoata alcuna azione giudiziaria.
Pagina 5 Nel contesto considerato, invero, non risultano specificamente contestate dal Pt_1
nemmeno le risultanze dell'accertamento ispettivo eseguito il 23.01.2008 per la parte di esso incidente sulle proprie pretese.
Parimenti, l'atto introduttivo si palesa carente di qualsiasi articolazione probatoria volta a comprovare l'espletamento da parte del di attività di lavoro subordinato alle Pt_1
dipendenze della ditta Parte_2
E poiché dagli atti interruttivi prodotti dall' la pretesa restitutoria neppure può ritenersi CP_1
prescritta tenuto conto del termine di presentazione delle domande amministrative per gli anni in questione, il ricorso va rigettato.
Le spese processuali sono regolate secondo il principio della soccombenza e, perciò, a norma dell'art. 152 dispos. att. al c.p.c. vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo inter partes le controversie riunite, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
RIGETTA il ricorso
DICHIARA irripetibili le spese processuali
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 23.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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