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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025, n. 5339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5339 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14120/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenica Latella ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14120/2025 promossa da: avv. ALESSANDRO PRATICO' (C.F. ), in proprio. C.F._1 OPPONENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002
Udienza con riserva di deposito ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c. del 24.11.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha proposto tempestiva opposizione in data 15.7.2025 avverso il decreto del Giudice di Pace di Torino, Dr. del 16.6.2025, comunicato il 17.6.2025, di liquidazione ex art. 82 DPR Per_1 115/2002 del compenso al difensore di fiducia di per le prestazioni professionali svolte in CP_2 relazione al procedimento n. RG 12818/2021 per la convalida del trattenimento del cittadino straniero presso il CPR ex art. 14 d.lgs. 286/1998 (definito con decreto datato 8.10.2021), essendo stato liquidato l'importo di € 100 oltre IVA, CPA e rimborso forf. spese generali 15%.
Il non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_3
Parte ricorrente ha dedotto che la richiesta presentata al Giudice di Pace era di € 300 e si discostava di poco dal minimo tariffario per le fasi di studio e decisionale e che il giudice aveva liquidato il compenso, in misura inferiore al minimo legale, senza motivare le proprie determinazioni;
ha richiamato la giurisprudenza in ordine all'inderogabilità dei minimi tariffari, derivante dalla modifica introdotta all'art. 4 c. 1 D M. 55/2014 con D.M. 8 marzo 2018, n. 37 e quella che richiama il limite assoluto della tutela del decoro della professione nella determinazione del compenso.
Con la presente opposizione ha chiesto che la liquidazione fosse pari al minimo tariffario, così determinato:
• Fase di studio: € 213,00
• Fase decisionale: € 373,00
• Compenso tabellare: € 586,00
1 • Riduzione del 50 % ex art. 130 Dpr 115/02: € 293,00 • oltre spese forf. del 15% con condanna della controparte al rimborso delle spese di lite per il presente giudizio
**
L'attività difensiva, a seguito della nomina del ricorrente, risulta dalla documentazione prodotta (docc. 3 e 6) e la richiesta di liquidazione concerne il procedimento dinanzi al Giudice di Pace di Torino, avente ad oggetto la convalida del trattenimento del cittadino straniero presso il CPR ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 286/1998, svolto in un'unica udienza e senza attività istruttoria, conclusosi con l'accoglimento della richiesta di convalida.
Le fasi effettivamente svolte sono soltanto quelle di studio e decisionale e l'attività difensiva riguarda questioni semplici;
peraltro, la stessa parte ricorrente ha dichiarato di volere chiedere il minimo edittale per le predette fasi.
Premesso quanto sopra e rilevato che i parametri generali non possono essere diminuiti oltre il 50% (cfr. art. 4 d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 2018) con conseguente erroneità del provvedimento impugnato, vanno liquidate le fasi di studio e decisionale nello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile nei giudizi che si svolgono avanti al Giudice di Pace (da € 5.200,01 a € 26.000 – cfr. art. 5 co. 6 d.m. 55/2014 che consente di tenere conto anche dello scaglione che ricomprende il “valore uguale a € 26.000” e cfr. anche art. 13 comma 1 lett. c TUSG), tenendo conto del minimo tariffario previsto - per quanto già esposto sulla consistenza dell'attività svolta - pari a complessivi € 557,50 (fase studio € 202,50, fase decisionale € 355), che, a seguito della dimidiazione ex art. 130 TUSG, ammonta a € 278,75 oltre accessori di legge.
Le diverse cifre indicate dal ricorrente non tengono conto del fatto che gli importi da considerare non risentono della modifica (in aumento, rispetto al d.m. 55/2014) di cui al d.m. 147/2022 (entrato in vigore il 23.10.2022) e ciò in quanto le prestazioni professionali si erano già esaurite nel 2021
Invero, l'art. 6 “Disposizione temporale” del d.m. 14772022 prevede che “1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore.” mentre, nella specie, le prestazioni si sono esaurite precedentemente all'entrata in vigore del 23.10.2022.
Sulle spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014, applicato lo scaglione corrispondente all'effettivo valore della causa (pari alla differenza tra quanto liquidato in questa sede e nel decreto opposto), considerate le fasi svolte (e quindi esclusa quella istruttoria), applicati gli importi minimi (attesa la semplicità della controversia) e riconosciuti gli esposti documentati (contributo unificato e marca).
Deve essere autorizzata la registrazione a debito del presente provvedimento.
P.Q.M.
modificando il decreto di liquidazione opposto,
- liquida in favore dell'Avv. PRATICÒ Alessandro, quale legale di , ammesso ex lege al CP_2 patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento n.12818/2021, il compenso di € 278,75, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA e IVA come per legge;
- condanna il a rifondere all'Avv. PRATICÒ Alessandro le spese Controparte_3 della presente causa che liquida in € 70 per esposti ed € 231,00 per compensi oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- autorizza la registrazione a debito del presente provvedimento.
2 Torino, 10 dicembre 2025
La presidente delegata dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenica Latella ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14120/2025 promossa da: avv. ALESSANDRO PRATICO' (C.F. ), in proprio. C.F._1 OPPONENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002
Udienza con riserva di deposito ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c. del 24.11.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha proposto tempestiva opposizione in data 15.7.2025 avverso il decreto del Giudice di Pace di Torino, Dr. del 16.6.2025, comunicato il 17.6.2025, di liquidazione ex art. 82 DPR Per_1 115/2002 del compenso al difensore di fiducia di per le prestazioni professionali svolte in CP_2 relazione al procedimento n. RG 12818/2021 per la convalida del trattenimento del cittadino straniero presso il CPR ex art. 14 d.lgs. 286/1998 (definito con decreto datato 8.10.2021), essendo stato liquidato l'importo di € 100 oltre IVA, CPA e rimborso forf. spese generali 15%.
Il non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_3
Parte ricorrente ha dedotto che la richiesta presentata al Giudice di Pace era di € 300 e si discostava di poco dal minimo tariffario per le fasi di studio e decisionale e che il giudice aveva liquidato il compenso, in misura inferiore al minimo legale, senza motivare le proprie determinazioni;
ha richiamato la giurisprudenza in ordine all'inderogabilità dei minimi tariffari, derivante dalla modifica introdotta all'art. 4 c. 1 D M. 55/2014 con D.M. 8 marzo 2018, n. 37 e quella che richiama il limite assoluto della tutela del decoro della professione nella determinazione del compenso.
Con la presente opposizione ha chiesto che la liquidazione fosse pari al minimo tariffario, così determinato:
• Fase di studio: € 213,00
• Fase decisionale: € 373,00
• Compenso tabellare: € 586,00
1 • Riduzione del 50 % ex art. 130 Dpr 115/02: € 293,00 • oltre spese forf. del 15% con condanna della controparte al rimborso delle spese di lite per il presente giudizio
**
L'attività difensiva, a seguito della nomina del ricorrente, risulta dalla documentazione prodotta (docc. 3 e 6) e la richiesta di liquidazione concerne il procedimento dinanzi al Giudice di Pace di Torino, avente ad oggetto la convalida del trattenimento del cittadino straniero presso il CPR ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 286/1998, svolto in un'unica udienza e senza attività istruttoria, conclusosi con l'accoglimento della richiesta di convalida.
Le fasi effettivamente svolte sono soltanto quelle di studio e decisionale e l'attività difensiva riguarda questioni semplici;
peraltro, la stessa parte ricorrente ha dichiarato di volere chiedere il minimo edittale per le predette fasi.
Premesso quanto sopra e rilevato che i parametri generali non possono essere diminuiti oltre il 50% (cfr. art. 4 d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 2018) con conseguente erroneità del provvedimento impugnato, vanno liquidate le fasi di studio e decisionale nello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile nei giudizi che si svolgono avanti al Giudice di Pace (da € 5.200,01 a € 26.000 – cfr. art. 5 co. 6 d.m. 55/2014 che consente di tenere conto anche dello scaglione che ricomprende il “valore uguale a € 26.000” e cfr. anche art. 13 comma 1 lett. c TUSG), tenendo conto del minimo tariffario previsto - per quanto già esposto sulla consistenza dell'attività svolta - pari a complessivi € 557,50 (fase studio € 202,50, fase decisionale € 355), che, a seguito della dimidiazione ex art. 130 TUSG, ammonta a € 278,75 oltre accessori di legge.
Le diverse cifre indicate dal ricorrente non tengono conto del fatto che gli importi da considerare non risentono della modifica (in aumento, rispetto al d.m. 55/2014) di cui al d.m. 147/2022 (entrato in vigore il 23.10.2022) e ciò in quanto le prestazioni professionali si erano già esaurite nel 2021
Invero, l'art. 6 “Disposizione temporale” del d.m. 14772022 prevede che “1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore.” mentre, nella specie, le prestazioni si sono esaurite precedentemente all'entrata in vigore del 23.10.2022.
Sulle spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014, applicato lo scaglione corrispondente all'effettivo valore della causa (pari alla differenza tra quanto liquidato in questa sede e nel decreto opposto), considerate le fasi svolte (e quindi esclusa quella istruttoria), applicati gli importi minimi (attesa la semplicità della controversia) e riconosciuti gli esposti documentati (contributo unificato e marca).
Deve essere autorizzata la registrazione a debito del presente provvedimento.
P.Q.M.
modificando il decreto di liquidazione opposto,
- liquida in favore dell'Avv. PRATICÒ Alessandro, quale legale di , ammesso ex lege al CP_2 patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento n.12818/2021, il compenso di € 278,75, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA e IVA come per legge;
- condanna il a rifondere all'Avv. PRATICÒ Alessandro le spese Controparte_3 della presente causa che liquida in € 70 per esposti ed € 231,00 per compensi oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- autorizza la registrazione a debito del presente provvedimento.
2 Torino, 10 dicembre 2025
La presidente delegata dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
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