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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 23/12/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
“Trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c.
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n.710/2025
R.G.A.C. promossa da (avv. Gabriele Salvatore) contro Parte_1 Controparte_1
(Avv. Roberto Valentini) e nei confronti di (contumace)
[...] Controparte_2 avente ad oggetto: diritto all'assunzione, osserva quanto segue:
-1-
Con atto di ricorso, depositato il 18 maggio 2025 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso che il 13/11/2023 la società aveva emanato il bando di Controparte_1 selezione pubblica per la formazione di una graduatoria temporanea da utilizzare per l'assunzione attraverso titoli e colloquio di n. 4 farmacisti collaboratori con contratto a tempo indeterminato – full time – da impiegare presso le farmacie comunali del
Comune di Chieti, gestite dalla società e di aver proposto domanda Controparte_1 di partecipazione il 06/12/2023, lamentava che nella graduatoria di merito pubblicata il
28/03/2025 era stato collocato al 6° (sesto) posto nella graduatoria di merito, con l'attribuzione di un punteggio complessivo di 21,10 (di cui punti 10 per esperienze professionali, punti 5 per il punteggio di laurea e punti 6,10 per il colloquio orale), e che la Commissione d'esame non gli aveva attribuito i punteggi relativi ai titoli di “Master
Universitario di II livello in “Gestione della Farmacia Territoriale”, “certificazione
ECDL, patente europea del computer”, “certificazione post-laurea percorso formativo
24 CFU extracurricolari, per la “Formazione Iniziale degli Insegnanti” e
“certificazione superamento dei due corsi ECM, con attestato di prova pratica
(regolarmente trasmessa all'Ordine dei Farmacisti di , per la somministrazione CP_1 dei vaccini anti-COVID19 in Farmacia”. Deduceva che già solo con l'attribuzione del punteggio relativo al solo MASTER Universitario, sarebbe dovuto essere collocato al terzo posto, con un punteggio complessivo di 23,10 e, in ogni caso, quanto meno al quarto posto, e, quindi, collocato tra i vincitori del concorso, scavalcando nella graduatoria di merito indubbiamente la dott.ssa , collocata al Controparte_2 quarto posto con un punteggio complessivo di 21,70. Concludeva chiedendo “previo annullamento e /o disapplicazione e/o riforma degli atti impugnati, limitatamente alla parte in cui illegittimamente non è stato attribuito, in favore, del ricorrente, il punteggio relativo al Master Universitario di II livello in “Gestione della Farmacia
Territoriale”, conseguito presso l'Università degli Studi “G. D'annunzio” di Chieti-
Pescara 27/01/2020; 1) accertare e dichiarare che al dott. deve essere Parte_1 valutato il Master Universitario di II livello in “Gestione della Farmacia Territoriale”, conseguito presso l'Università degli Studi “G. D'annunzio” di Chieti-Pescara
27/01/2020 in quanto riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 5 del bando di concorso, riguardante la “DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE E DEI
PUNTEGGI”, sub la voce “Master Univ. o equiv. e attestati specialistici”; e per
l'effetto: a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio massimo di due punti, trattandosi di Master Universitario specifico di secondo livello;
b) accertare e dichiarare il diritto soggettivo del ricorrente al perfezionamento della procedura concorsuale e, per l'effetto, del diritto ad essere individuato quale destinatario di proposta di contratto a tempo indeterminato in uno dei quattro posti da assegnare ai vincitori del predetto concorso per l'assunzione attraverso titoli e colloquio di n. 4 farmacisti con contratto a tempo indeterminato – full time (liv. 1
) da impiegare presso le farmacie comunali del Comune di Chieti CP_3 gestite dalla Società 2) condannare la Società Controparte_1 Controparte_1
in persona del Presidente p.t., ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. al
[...] pagamento, in favore del ricorrente della somma di € 10.000,00 in via equitativa e/o alla diversa somma, maggiore e/o minore, che risulterà di giustizia, sempre in via equitativa. 3) condannare la in persona del Presidente p.t., Controparte_4 al pagamento delle spese di lite.”.
Si costituiva in giudizio la società resistente, deducendo: che all'esito della pronuncia da parte di questo Tribunale della sentenza n. 328/2025 nell'ambito di un
Pag. 2 di 7 giudizio del tutto analogo e nell'esercizio del proprio potere di autotutela, la
Commissione esaminatrice, con verbale del 28/10/2025, aveva proceduto al riesame dei titoli di tutti i candidati idonei, applicando il principio di diritto sancito dalla menzionata sentenza, riconoscendo al ricorrente il punteggio di 2 (due) punti per il Master di II
Livello in "Gestione della farmacia territoriale", conseguito presso l'Università degli
Studi “G. D'Annunzio” di Chieti/Pescara 27.01.2020; di aver in data 28/10/2025 approvato e pubblicato la graduatoria di merito rettificata, nella quale il ricorrente risultava collocato al 4° (quarto) posto con un punteggio complessivo di 23,10, rientrando così a pieno titolo nel novero dei vincitori della selezione. Dopo aver eccepito “la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo al Dott. ai sensi Pt_1
e per gli effetti dell'art. 100 c.p.c.”, concludeva chiedendo “- in via principale: dichiarare la cessata materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente, avendo la integralmente soddisfatto la pretesa Controparte_1 azionata mediante l'attribuzione in autotutela del punteggio richiesto e la conseguente rettifica della graduatoria con collocazione del Dott. in posizione utile;
- in ogni Pt_1 caso: rigettare la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto;
- Sulle spese: disporre la compensazione integrale delle spese di lite, tenuto conto del comportamento pienamente satisfattivo e collaborativo tenuto dalla società convenuta in corso di causa, che ha determinato la cessazione della materia del contendere, e della già statuita condanna alle spese legali, nella sentenza n. 328/25, a favore della difesa del
, oggi difesa del . Parte_2 Pt_1
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, , collocata Controparte_2 nella graduatoria impugnata da parte ricorrente in quarta posizione, non si costituiva in giudizio.
La causa, istruita con la produzione dei documenti prodotti dalle parti, veniva alfine decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art 127 ter c.p.c.
- 2 -
La materia del contendere può dirsi solo in parte cessata: il riconoscimento al ricorrente
Pag. 3 di 7 del punteggio di 2 (due) punti per il Master di II Livello in "Gestione della farmacia territoriale", conseguito presso l'Università degli Studi “G. D'Annunzio” di
Chieti/Pescara 27.01.2020 rende senz'altro sopravvenuta la carenza di interesse ad agire rispetto alla domanda contrassegnata al n. 1 del punto A delle conclusioni del ricorso
(“accertare e dichiarare che al dott. deve essere valutato il Master Parte_1
Universitario di II livello in “Gestione della Farmacia Territoriale”, conseguito presso
l'Università degli Studi “G. D'annunzio” di Chieti-Pescara 27/01/2020 in quanto riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 5 del bando di concorso, riguardante la
“DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE E DEI PUNTEGGI”, sub la voce
“Master Univ. o equiv. e attestati specialistici”; e per l'effetto: a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio massimo di due punti, trattandosi di Master Universitario specifico di secondo livello”; le stesse considerazioni valgono con riferimento alla domanda sub 2, atteso che all'udienza del 2 dicembre 2025 parte ricorrente ha dichiarato “di rinunciare alla condanna della convenuta società ex art. 96 c.p.c.”.
Quanto alla domanda avente ad oggetto l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente al perfezionamento della procedura concorsuale e ad essere individuato quale destinatario di proposta di contratto a tempo indeterminato in uno dei quattro posti da assegnare ai vincitori del concorso per l'assunzione attraverso titoli e colloquio di n. 4 farmacisti con contratto a tempo indeterminato – full time (liv. 1 ) CP_3 da impiegare presso le farmacie comunali del Controparte_5 [...]
basti osservare quanto segue. Controparte_4
Il ricorrente ha partecipato al concorso ed è, allo stato, risultato vincitore, collocandosi al quarto posto nella graduatoria approvata da ultimo dalla società resistente (doc. n. 4 di parte resistente) e dall'esame del bando di concorso è possibile ricavare l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della proposta di assunzione.
Come autorevolmente sostenuto dalla Corte d'Appello di L'Aquila nella sentenza citata da parte ricorrente (269/2020), l'approvazione della graduatoria è un atto idoneo a far sorgere il diritto del vincitore alla stipulazione del contratto di assunzione, in quanto
“l'approvazione della graduatoria presenta questa duplicità di natura giuridica: provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di
Pag. 4 di 7 individuazione del futuro contraente” e “secondo la giurisprudenza consolidata (Cass.
SS UU 23327/09), il bando indica il contratto di lavoro che la P.A. intende concludere in modo conforme alla delibera di indizione, nonché il tipo e le modalità della procedura, partecipando agli interessati l'intento di addivenire alle assunzioni, ha riconosciuto al bando di concorso una natura giuridica duplice : di provvedimento amministrativo nella parte in cui concreta un atto del procedimento di evidenza pubblica del quale regola il successivo svolgimento;
di atto negoziale negli aspetti sostanziali in quanto concreta proposta al pubblico, condizionata negli effetti all'espletamento del procedimento concorsuale e all'approvazione della graduatoria”(Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 4648 del 2010).
Né a diverse conclusioni sarebbe possibile pervenire alla luce della lettura delle clausole del bando in questione (doc. n. 1 di parte ricorrente): si legge all'art. 9 del bando “I candidati risultati idonei all'esito di tutte le procedure concorsuali previste, dovranno essere disponibili ad assumere immediatamente servizio alla data richiesta dall'amministratore della ; si legge all' 11 “La si Controparte_1 Controparte_1 riserva la facoltà di prorogare o sospendere o riaprire i termini o revocare la presente procedura di selezione qualora se ne riveli la necessità o l'opportunità per cause non dipendenti dalla Società”. Non può, invece, tenersi conto dell'art. 9 del Regolamento per il reclutamento del personale invocato nelle note conclusive da parte resistente, trattandosi di documento che non risulta prodotto nel termine di cui all'art. 416 c.p.c.
Sotto il profilo letterale, in ogni caso, la clausola dell'art. 11 del bando va interpretata nel senso che la società potrebbe sottrarsi all'obbligo di assunzione solo in caso di
“necessità” o di “opportunità per cause non dipendenti dalla Società”, mentre la società resistente, nel costituirsi in giudizio, non ha in alcun modo evidenziato la sussistenza di tale tipo di ragioni e nelle note conclusive ha fatto solo riferimento all'esistenza di ulteriori contenziosi giudiziari pendenti che renderebbero “incerta” la definitività della graduatoria, sul cui esito, allo stato, non è possibile ipotizzare alcunchè.
Potendo, pertanto, ritenersi che l'assetto organizzativo in forza del quale era stato emesso il bando di concorso non abbia subito, allo stato, modifiche e neppure possono dirsi sopraggiunti vincoli normativi che vietino l'assunzione, non resta che affermare il diritto di parte ricorrente al perfezionamento della procedura concorsuale (ivi compreso
Pag. 5 di 7 il diritto ad essere sottoposto alla verifica dell'idoneità psico-fisica, riguardando, viceversa, il superamento del periodo di prova una condizione successiva alla stipulazione del contratto) e il diritto ad essere individuato quale destinatario di proposta di contratto a tempo indeterminato in uno dei quattro posti da assegnare ai vincitori del concorso, come richiesto in ricorso.
Né a diverse conclusioni si ritiene di poter pervenire pur valorizzando il contenuto delle note scritte da ultimo depositate da parte resistente, secondo cui “il Consiglio di
Amministrazione della con delibera del 9 dicembre 2025, ha Controparte_1 formalmente disposto la sospensione degli effetti della graduatoria pubblicata”: come si legge nell'art 4 del bando di concorso in questione “l'espletamento della selezione sarà affidato ad un'apposita Commissione, al cui giudizio sono rimesse le decisioni concernenti le ammissioni e le esclusioni dalla selezione, la valutazione dei titoli, lo svolgimento del colloquio ed ogni altra questione attinente alla selezione medesima”, mentre nel caso di specie il provvedimento invocato, oltre a non essere stato adottato dalla Commissione esaminatrice, non costituisce il provvedimento di “sospensione” della procedura di selezione previsto, “qualora se ne riveli la necessità o l'opportunità per cause non dipendenti dalla Società” dall'art. 11 del bando.
-3-
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte resistente va infine condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore (indeterminabile) e della natura della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice, (ex d.m. 55/2014, dimezzato solo il compenso per la fase istruttoria che ha avuto svolgimento solo in forma documentale), si liquidano in complessivi euro
8317,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Nulla sulle spese nei confronti della parte controinteressata convenuta in giudizio e non costituitasi.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, dichiara il diritto del ricorrente ad essere individuato quale destinatario di proposta di contratto a tempo
Pag. 6 di 7 indeterminato in uno dei quattro posti da assegnare ai vincitori del concorso per l'assunzione attraverso titoli e colloquio di n. 4 farmacisti con contratto a tempo indeterminato – full time (liv. 1 ) da impiegare presso le farmacie CP_3 comunali del Società condanna la Controparte_5 Controparte_1 società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 8317,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Chieti, lì 23 dicembre 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
Pag. 7 di 7
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n.710/2025
R.G.A.C. promossa da (avv. Gabriele Salvatore) contro Parte_1 Controparte_1
(Avv. Roberto Valentini) e nei confronti di (contumace)
[...] Controparte_2 avente ad oggetto: diritto all'assunzione, osserva quanto segue:
-1-
Con atto di ricorso, depositato il 18 maggio 2025 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso che il 13/11/2023 la società aveva emanato il bando di Controparte_1 selezione pubblica per la formazione di una graduatoria temporanea da utilizzare per l'assunzione attraverso titoli e colloquio di n. 4 farmacisti collaboratori con contratto a tempo indeterminato – full time – da impiegare presso le farmacie comunali del
Comune di Chieti, gestite dalla società e di aver proposto domanda Controparte_1 di partecipazione il 06/12/2023, lamentava che nella graduatoria di merito pubblicata il
28/03/2025 era stato collocato al 6° (sesto) posto nella graduatoria di merito, con l'attribuzione di un punteggio complessivo di 21,10 (di cui punti 10 per esperienze professionali, punti 5 per il punteggio di laurea e punti 6,10 per il colloquio orale), e che la Commissione d'esame non gli aveva attribuito i punteggi relativi ai titoli di “Master
Universitario di II livello in “Gestione della Farmacia Territoriale”, “certificazione
ECDL, patente europea del computer”, “certificazione post-laurea percorso formativo
24 CFU extracurricolari, per la “Formazione Iniziale degli Insegnanti” e
“certificazione superamento dei due corsi ECM, con attestato di prova pratica
(regolarmente trasmessa all'Ordine dei Farmacisti di , per la somministrazione CP_1 dei vaccini anti-COVID19 in Farmacia”. Deduceva che già solo con l'attribuzione del punteggio relativo al solo MASTER Universitario, sarebbe dovuto essere collocato al terzo posto, con un punteggio complessivo di 23,10 e, in ogni caso, quanto meno al quarto posto, e, quindi, collocato tra i vincitori del concorso, scavalcando nella graduatoria di merito indubbiamente la dott.ssa , collocata al Controparte_2 quarto posto con un punteggio complessivo di 21,70. Concludeva chiedendo “previo annullamento e /o disapplicazione e/o riforma degli atti impugnati, limitatamente alla parte in cui illegittimamente non è stato attribuito, in favore, del ricorrente, il punteggio relativo al Master Universitario di II livello in “Gestione della Farmacia
Territoriale”, conseguito presso l'Università degli Studi “G. D'annunzio” di Chieti-
Pescara 27/01/2020; 1) accertare e dichiarare che al dott. deve essere Parte_1 valutato il Master Universitario di II livello in “Gestione della Farmacia Territoriale”, conseguito presso l'Università degli Studi “G. D'annunzio” di Chieti-Pescara
27/01/2020 in quanto riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 5 del bando di concorso, riguardante la “DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE E DEI
PUNTEGGI”, sub la voce “Master Univ. o equiv. e attestati specialistici”; e per
l'effetto: a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio massimo di due punti, trattandosi di Master Universitario specifico di secondo livello;
b) accertare e dichiarare il diritto soggettivo del ricorrente al perfezionamento della procedura concorsuale e, per l'effetto, del diritto ad essere individuato quale destinatario di proposta di contratto a tempo indeterminato in uno dei quattro posti da assegnare ai vincitori del predetto concorso per l'assunzione attraverso titoli e colloquio di n. 4 farmacisti con contratto a tempo indeterminato – full time (liv. 1
) da impiegare presso le farmacie comunali del Comune di Chieti CP_3 gestite dalla Società 2) condannare la Società Controparte_1 Controparte_1
in persona del Presidente p.t., ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. al
[...] pagamento, in favore del ricorrente della somma di € 10.000,00 in via equitativa e/o alla diversa somma, maggiore e/o minore, che risulterà di giustizia, sempre in via equitativa. 3) condannare la in persona del Presidente p.t., Controparte_4 al pagamento delle spese di lite.”.
Si costituiva in giudizio la società resistente, deducendo: che all'esito della pronuncia da parte di questo Tribunale della sentenza n. 328/2025 nell'ambito di un
Pag. 2 di 7 giudizio del tutto analogo e nell'esercizio del proprio potere di autotutela, la
Commissione esaminatrice, con verbale del 28/10/2025, aveva proceduto al riesame dei titoli di tutti i candidati idonei, applicando il principio di diritto sancito dalla menzionata sentenza, riconoscendo al ricorrente il punteggio di 2 (due) punti per il Master di II
Livello in "Gestione della farmacia territoriale", conseguito presso l'Università degli
Studi “G. D'Annunzio” di Chieti/Pescara 27.01.2020; di aver in data 28/10/2025 approvato e pubblicato la graduatoria di merito rettificata, nella quale il ricorrente risultava collocato al 4° (quarto) posto con un punteggio complessivo di 23,10, rientrando così a pieno titolo nel novero dei vincitori della selezione. Dopo aver eccepito “la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo al Dott. ai sensi Pt_1
e per gli effetti dell'art. 100 c.p.c.”, concludeva chiedendo “- in via principale: dichiarare la cessata materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente, avendo la integralmente soddisfatto la pretesa Controparte_1 azionata mediante l'attribuzione in autotutela del punteggio richiesto e la conseguente rettifica della graduatoria con collocazione del Dott. in posizione utile;
- in ogni Pt_1 caso: rigettare la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto;
- Sulle spese: disporre la compensazione integrale delle spese di lite, tenuto conto del comportamento pienamente satisfattivo e collaborativo tenuto dalla società convenuta in corso di causa, che ha determinato la cessazione della materia del contendere, e della già statuita condanna alle spese legali, nella sentenza n. 328/25, a favore della difesa del
, oggi difesa del . Parte_2 Pt_1
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, , collocata Controparte_2 nella graduatoria impugnata da parte ricorrente in quarta posizione, non si costituiva in giudizio.
La causa, istruita con la produzione dei documenti prodotti dalle parti, veniva alfine decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art 127 ter c.p.c.
- 2 -
La materia del contendere può dirsi solo in parte cessata: il riconoscimento al ricorrente
Pag. 3 di 7 del punteggio di 2 (due) punti per il Master di II Livello in "Gestione della farmacia territoriale", conseguito presso l'Università degli Studi “G. D'Annunzio” di
Chieti/Pescara 27.01.2020 rende senz'altro sopravvenuta la carenza di interesse ad agire rispetto alla domanda contrassegnata al n. 1 del punto A delle conclusioni del ricorso
(“accertare e dichiarare che al dott. deve essere valutato il Master Parte_1
Universitario di II livello in “Gestione della Farmacia Territoriale”, conseguito presso
l'Università degli Studi “G. D'annunzio” di Chieti-Pescara 27/01/2020 in quanto riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 5 del bando di concorso, riguardante la
“DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE E DEI PUNTEGGI”, sub la voce
“Master Univ. o equiv. e attestati specialistici”; e per l'effetto: a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio massimo di due punti, trattandosi di Master Universitario specifico di secondo livello”; le stesse considerazioni valgono con riferimento alla domanda sub 2, atteso che all'udienza del 2 dicembre 2025 parte ricorrente ha dichiarato “di rinunciare alla condanna della convenuta società ex art. 96 c.p.c.”.
Quanto alla domanda avente ad oggetto l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente al perfezionamento della procedura concorsuale e ad essere individuato quale destinatario di proposta di contratto a tempo indeterminato in uno dei quattro posti da assegnare ai vincitori del concorso per l'assunzione attraverso titoli e colloquio di n. 4 farmacisti con contratto a tempo indeterminato – full time (liv. 1 ) CP_3 da impiegare presso le farmacie comunali del Controparte_5 [...]
basti osservare quanto segue. Controparte_4
Il ricorrente ha partecipato al concorso ed è, allo stato, risultato vincitore, collocandosi al quarto posto nella graduatoria approvata da ultimo dalla società resistente (doc. n. 4 di parte resistente) e dall'esame del bando di concorso è possibile ricavare l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della proposta di assunzione.
Come autorevolmente sostenuto dalla Corte d'Appello di L'Aquila nella sentenza citata da parte ricorrente (269/2020), l'approvazione della graduatoria è un atto idoneo a far sorgere il diritto del vincitore alla stipulazione del contratto di assunzione, in quanto
“l'approvazione della graduatoria presenta questa duplicità di natura giuridica: provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di
Pag. 4 di 7 individuazione del futuro contraente” e “secondo la giurisprudenza consolidata (Cass.
SS UU 23327/09), il bando indica il contratto di lavoro che la P.A. intende concludere in modo conforme alla delibera di indizione, nonché il tipo e le modalità della procedura, partecipando agli interessati l'intento di addivenire alle assunzioni, ha riconosciuto al bando di concorso una natura giuridica duplice : di provvedimento amministrativo nella parte in cui concreta un atto del procedimento di evidenza pubblica del quale regola il successivo svolgimento;
di atto negoziale negli aspetti sostanziali in quanto concreta proposta al pubblico, condizionata negli effetti all'espletamento del procedimento concorsuale e all'approvazione della graduatoria”(Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 4648 del 2010).
Né a diverse conclusioni sarebbe possibile pervenire alla luce della lettura delle clausole del bando in questione (doc. n. 1 di parte ricorrente): si legge all'art. 9 del bando “I candidati risultati idonei all'esito di tutte le procedure concorsuali previste, dovranno essere disponibili ad assumere immediatamente servizio alla data richiesta dall'amministratore della ; si legge all' 11 “La si Controparte_1 Controparte_1 riserva la facoltà di prorogare o sospendere o riaprire i termini o revocare la presente procedura di selezione qualora se ne riveli la necessità o l'opportunità per cause non dipendenti dalla Società”. Non può, invece, tenersi conto dell'art. 9 del Regolamento per il reclutamento del personale invocato nelle note conclusive da parte resistente, trattandosi di documento che non risulta prodotto nel termine di cui all'art. 416 c.p.c.
Sotto il profilo letterale, in ogni caso, la clausola dell'art. 11 del bando va interpretata nel senso che la società potrebbe sottrarsi all'obbligo di assunzione solo in caso di
“necessità” o di “opportunità per cause non dipendenti dalla Società”, mentre la società resistente, nel costituirsi in giudizio, non ha in alcun modo evidenziato la sussistenza di tale tipo di ragioni e nelle note conclusive ha fatto solo riferimento all'esistenza di ulteriori contenziosi giudiziari pendenti che renderebbero “incerta” la definitività della graduatoria, sul cui esito, allo stato, non è possibile ipotizzare alcunchè.
Potendo, pertanto, ritenersi che l'assetto organizzativo in forza del quale era stato emesso il bando di concorso non abbia subito, allo stato, modifiche e neppure possono dirsi sopraggiunti vincoli normativi che vietino l'assunzione, non resta che affermare il diritto di parte ricorrente al perfezionamento della procedura concorsuale (ivi compreso
Pag. 5 di 7 il diritto ad essere sottoposto alla verifica dell'idoneità psico-fisica, riguardando, viceversa, il superamento del periodo di prova una condizione successiva alla stipulazione del contratto) e il diritto ad essere individuato quale destinatario di proposta di contratto a tempo indeterminato in uno dei quattro posti da assegnare ai vincitori del concorso, come richiesto in ricorso.
Né a diverse conclusioni si ritiene di poter pervenire pur valorizzando il contenuto delle note scritte da ultimo depositate da parte resistente, secondo cui “il Consiglio di
Amministrazione della con delibera del 9 dicembre 2025, ha Controparte_1 formalmente disposto la sospensione degli effetti della graduatoria pubblicata”: come si legge nell'art 4 del bando di concorso in questione “l'espletamento della selezione sarà affidato ad un'apposita Commissione, al cui giudizio sono rimesse le decisioni concernenti le ammissioni e le esclusioni dalla selezione, la valutazione dei titoli, lo svolgimento del colloquio ed ogni altra questione attinente alla selezione medesima”, mentre nel caso di specie il provvedimento invocato, oltre a non essere stato adottato dalla Commissione esaminatrice, non costituisce il provvedimento di “sospensione” della procedura di selezione previsto, “qualora se ne riveli la necessità o l'opportunità per cause non dipendenti dalla Società” dall'art. 11 del bando.
-3-
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte resistente va infine condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore (indeterminabile) e della natura della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice, (ex d.m. 55/2014, dimezzato solo il compenso per la fase istruttoria che ha avuto svolgimento solo in forma documentale), si liquidano in complessivi euro
8317,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Nulla sulle spese nei confronti della parte controinteressata convenuta in giudizio e non costituitasi.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, dichiara il diritto del ricorrente ad essere individuato quale destinatario di proposta di contratto a tempo
Pag. 6 di 7 indeterminato in uno dei quattro posti da assegnare ai vincitori del concorso per l'assunzione attraverso titoli e colloquio di n. 4 farmacisti con contratto a tempo indeterminato – full time (liv. 1 ) da impiegare presso le farmacie CP_3 comunali del Società condanna la Controparte_5 Controparte_1 società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 8317,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Chieti, lì 23 dicembre 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
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