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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 27/11/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2425/2023
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2425/2023 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. ESTRANGEROS CECILIA ELEONORA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Via Bonetta n. 7;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. GUAIANA LEONARDO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Pavia, Piazza Garavaglia n. 1;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Oggetto: divorzio giudiziale (cessazione degli effetti civili del matrimonio)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e matrimonio con rito Concordatario, celebrato in
[...] Controparte_1 data 23.07.2011, nel Comune di Pavia, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pavia al n.79, anno 2011, reg atti di matrimonio, parte 2 , serie A;
pag. 1 di 15
2. Affidare le figlie minori in modo in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa materna e la madre sarà collocataria prevalente.
3. Assegnare la casa familiare sita in RA CA, via S. Matteo, 47, a Parte_1
, con ogni arredo e pertinenza.
[...]
4.In considerazione della rinuncia alla domanda di autorizzazione del trasferimento della sig.ra e delle figlie a Lodi, disporre che al mattino il sig. accompagni Pt_1 CP_1 le figlie a scuole andando a prenderle dalla madre, nella settimana di sua competenza, alle ore 7,30.
5. Regolare i tempi di frequentazione tra genitori e figli come a seguire
Le figlie staranno a settimane alterne da lunedì a domenica col padre e con la madre.
Le figlie trascorreranno la Vigilia di Natale con la madre e Natale col padre e metà delle vacanze con ognuno previo accordo
Le figlie trascorreranno 15 giorni di vacanze estive anche non continuative con ciascun genitore. Il periodo verrà concordato entro febbraio di ogni anno.
6.Le attività extrascolastiche andranno concordate entro settembre di ogni anno ed i relativi costi ripartiti al 50%. Per ogni altra spesa extra i genitori si rifaranno al
Protocollo del Tribunale di Pavia.
7. Ai sensi dell'art.473 bis.19, Cpc che prevede che le parti possano sempre introdurre nuove domande e mezzi di prova relativi al mantenimento dei figli minori, in considerazione dell'effettivo problema economico della sig.ra si formula la Pt_1 richiesta che segue.
Tenuto conto dell'impossibilità di raggiungere consensualmente un accordo sul mutuo e modificare l'impegno preso in occasione della separazione;
preso atto che il pagamento del mutuo incide ormai troppo pesantemente visto che la rata è variabile;
è arrivata a superare i mille euro e ora è di €870 circa;
dato atto che oltre al mutuo il pagamento di utenze, sport, buoni pasto , libri erode ulteriormente le disponibilità della sig.ra ; Pt_1 tenuto conto che con l'anno scolastico 2025-2026 le figlie concluderanno i cicli scolastici nella scuola privata e potranno essere iscritte ad una scuola pubblica e che pertanto il
pag. 2 di 15 sig. non avrà più l'onere del pagamento della retta;
considerato che
il medesimo CP_1 abita in una casa dei suoi genitori in cui apparentemente paga un affitto di €400 al mese tutto ciò evidenziato e tenuto conto, della disponibilità data dalla sig.ra ad Pt_1 aderire alla proposta del giudice all'udienza del 15.1.25 alla quale però il sig. CP_1 non ha inteso adeguarsi;
che quindi l'impegno economico per il solo costo abitativo della sig.ra sarà doppio rispetto a quello del sig. ma che il medesimo si Pt_1 CP_1 avvantaggia del pagamento del mutuo fatto solo da lei;
tutto quanto sopra premesso ed evidenziato si chiede che , quanto meno dalla fine dell'anno scolastico 2025-2026, il sig. che non avrà più l'onere del pagamento CP_1 della scuola, sia tenuto a corrispondere per le tre figlie un assegno di €150 al mese cadauna(per 12 mensilità), in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese, almeno da luglio 2026 quando non pagherà più le rette della scuola privata. La somma è soggetta
a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo.
Ovvero, in subordine che Il sig. sia tenuto al pagamento della sua quota di mutuo, CP_1 pari al 50%.
8. Disporre che il convenuto provveda al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate, secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale.
9. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pavia perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
10. Condannare la parte resistente alle spese del processo”.
Parte resistente:
“Voglia il Tribunale adito, pronunciare in Camera di Consiglio la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e celebrato Controparte_1 Parte_1 in Pavia il 23.07.2011, trascritto al n. 79 anno 2011 parte seconda serie A, con richiesta di trasmissione al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pavia dell'emananda decisione per la sua annotazione nei Registri di Matrimonio, alle seguenti condizioni:
pag. 3 di 15 Per_ 1. Le figlie minori , e vengono affidate congiuntamente ad Per_2 Per_3 entrambi i genitori, con loro stabile collocazione presso la casa del padre ed iscrizione sullo stato di famiglia dello stesso. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative alla bambine, impegnandosi a collaborare nel rapporto educativo e garantendo una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali, quali la salute, l'istruzione e lo sport.
Le decisioni dovranno essere adottate congiuntamente, tenendo conto anche delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle figlie minori.
In caso di trasferimento a Lodi della madre la minori resteranno con il padre dal lunedì al venerdì.
Resteranno con la madre tre fine settimana al mese dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina quando le accompagnerà direttamente a scuola.
Nel caso, invece, in cui la madre restasse nella casa di cura CA o in altra abitazione vicina alla scuola delle bambine, compatibilmente con le esigenze tutte delle bambine, nonché con gli impegni di lavoro dei genitori, potrà vedere e tenere con sé le figlie a settimane alterne da domenica a domenica con riconsegna della minori entro le ore 21,00 della domenica. Nel periodo estivo, le bambine potranno essere consegnate/prelevate nella mattinata dei giorni stabiliti.
c) Le bambine trascorreranno metà delle vacanze natalizie scolastiche con ciascun genitore, e il giorno della vigilia con la madre e il giorno di Natale con il padre.
d) Per il periodo pasquale i giorni di vacanza suddivisi a metà ed alternati negli anni.
e) le vacanze estive verranno concordate tra i genitori, con un periodo di almeno 10 giorni consecutivi con entrambi, con date da concordare con largo anticipo, possibilmente entro il mese di aprile/maggio di ogni anno;
il diritto di visita del padre resterà sospeso per tutta la durata delle vacanze delle bambine con la mamma e così vale per il diritto di visita della mamma durante le vacanze del padre.
f) Le eventuali festività, ponti o vacanze scolastiche, di un solo giorno o più, verranno suddivisi fra i genitori, con il criterio dell'alternanza annuale. Restano comunque sempre salvi i diversi accordi che verranno congiuntamente assunti fra i genitori, per modifiche temporanee o permanenti del diritto di visita, considerando gli impegni ed i desideri delle figlie e quelli dei genitori.
pag. 4 di 15 g) Nelle occasioni particolari, legate alla socialità delle bambine (ad es. pranzi di fine anno scolastico, di fine anno sportivo, feste di oratorio, pranzi o cene di Natale o feste varie, etc.) i genitori potranno prendervi parte congiuntamente o alternativamente;
i compleanni delle bambine potranno essere festeggiati da ognuno dei genitori, separatamente o congiuntamente.
h) Le bambine potranno essere affidate anche ai nonni, nei giorni di pertinenza del padre
o della madre. Qualora uno dei genitori avesse impegni e non potesse stare con le bambine, la prima persona ad essere contattata per la loro gestione sarà l'altro genitore.
I genitori si impegnano anche a scambiarsi reciprocamente e tempestivamente le informazioni relative alle figlie, con riguardo sia alla salute sia alla scuola.
i) L'eventuale introduzione di nuovi compagni dovrà essere graduale ed assunta con la massima cautela ed attenzione, sia nei confronti della prole sia nel rispetto del ruolo dell'altro genitore.
4) Il contributo per il mantenimento delle figlie, a carico della madre, nel caso di suo trasferimento a Lodi, viene stabilito in complessivi euro 300,00 mensili, da corrispondersi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a Controparte_1
Tale somma verrà corrisposta allo stesso, entro il giorno 15 di ciascun mese, e
[...] verrà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT. La madre corrisponderà altresì il 50% delle spese straordinarie mediche e specialistiche, non coperte da SSN nazionale, farmaceutiche, dei ticket sanitari, scolastiche (iscrizioni, tasse, libri di testo, materiale didattico e di cancelleria, gite, ripetizioni), del grest, di vacanze, ricreative e sportive
(iscrizioni e quote mensili, attrezzatura specifica, se richiesta dall'attività), seguendo comunque il Protocollo adottato dal Tribunale di Pavia, previa esibizione della documentazione comprovante le spese.
Le spese sopra citate saranno rimborsate al genitore che le abbia anticipate, a cura dell'altro genitore, unitamente al versamento dell'assegno mensile del mese successivo, purchè le copie dei documenti attestanti l'esborso sostenuto siano trasmesse entro il giorno 30 del mese precedente.
L'assegno unico i questo caso sarà interamente percepito dal padre.
In caso di permanenza della sig.ra a RA CA o nelle vicinanze del Pt_1 citato Comune i genitori contribuiranno in modo diretto al mantenimento delle figlie
pag. 5 di 15 quando sono presso di loro e con ripartizione al 50% delle spese extra assegno da individuare in base al Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
l'assegno unico verrà diviso al 50% tra le parti;
Per_ 5) Le minori e proseguiranno in ogni caso il proprio ciclo di studi fino Per_2 al termine della scuola secondaria di primo grado dell'istituto delle Canossiane di Pavia, all'esito del quale i genitori, di comune accordo e secondo le inclinazioni delle singole minori, individueranno la scuola secondaria di secondo grado più adeguata alle esigenze di ognuna;
la sig.ra , nel caso in cui continuasse a non contribuire al versamento Pt_1 della retta della scuola privata restituirà al sig. tutti gli importi e/o le somme a CP_1 qualunque titolo ottenute in rimborso o detrazione per le rette scolastiche per l'iscrizione delle figlie in istituto privato. La sig.ra sarà comunque tenuta al versamento Pt_1 delle spese della mensa scolastica in misura del 50% su base mensile del costo medio della mensa scolastica pubblica. completerà la scuola secondaria di primo Per_3 grado presso le Canossiane di Pavia e proseguirà il proprio ciclo di studi presso una scuola secondaria di secondo grado di Pavia, scelta di comune accordo dai genitori.
6) Le parti confermano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e carte
d'identità, anche per le due figlie minori, impegnandosi a tutte le necessarie procedure amministrative. Entrambi i genitori avranno copia del documento di identità dei minori
o del passaporto.
7) I sigg. e sono economicamente indipendenti. CP_1 Pt_1
8) la sig.ra continuerà a versare per intero il rateo mensile del mutuo relativo Pt_1 all'immobile in comproprietà fino a quando continuerà ad abitarlo;
in caso di suo trasferimento o comunque di collocamento delle minori presso il padre, l'immobile in comproprietà verrà messo in vendita ed il ricavato verrà distribuito al 50% tra le parti;
fino alla vendita effettiva il mutuo resterà integralmente a carico della sig.ra . Pt_1
Con vittoria di spese e di competenze come per legge.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed argomentare nel prosieguo del giudizio anche in ordine al merito del divorzio.
In via istruttoria ove ritenuto necessario si chiede l'esame per testi su tutte le seguenti circostanze:
pag. 6 di 15 1. “Vero che il sig. accompagna personalmente Controparte_1 [...]
e a scuola alla mattina?”; Per_4 Per_3
2. “Vero che il sig. si occupa di far svolgere i compiti a Parte_2
e nei giorni di sua competenza?” Persona_4 Per_3
3. “Vero che il sig. organizza per le bambine pigiama party ai Controparte_1
Per_ quai invita le amiche di , e ?”; Per_3 Per_2
4. “Vero che il sig. accompagna personalmente le figlie dalla Controparte_1 pediatra e dal dentista?”
5. “Vero che il sig. è in contatto con le maestre e segue Controparte_1 personalmente i colloqui con le insegnanti?”;
6. Vero che la scelta di fa frequentare la scuola privata paritaria è stata condivisa tra il sig. e la sig.ra ?”; CP_1 Pt_1
6. Vero che l'acquisto del cellulare per è stato fatto dai genitori di comune Per_3 accordo?”;
7. Vero che ha iniziato ad usare il telefono solo per giocare con le Per_3 applicazioni?”;
8. Vero che il numero di telefono del cellulare di è stato comunicato solo nella Per_3 metà del mese di dicembre 2022?”.
Si indicano come testi i sig.ri:
- di RA CA;
Testimone_1
- di RA CA;
Testimone_2
- di RA CA;
Testimone_3
- di RA CA;
Testimone_4
- di RA CA Testimone_5
- di RA CA Testimone_6
- MO SE di Pavia, sul cap. 5”.
pag. 7 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, il Collegio, viste le istanze istruttorie formulate dal resistente con la comparsa di costituzione e risposta del 20.6.2023, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, respinge la richiesta della parte di rimettere la causa in istruttoria, risultando la causa già sufficientemente istruita e matura per la decisione.
Sulla domanda di divorzio
La ricorrente, , ha chiesto al Tribunale di Pavia la Parte_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...] il 23.7.2011 in Pavia (atto trascritto nei registri degli atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Pavia alla Parte II, Serie A, n. 79, anno 2011).
Il resistente a aderito a tale domanda. Controparte_1
La domanda de qua è fondata e va, pertanto, accolta. È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con decreto di omologazione del 30.3.2022, emesso dal Tribunale di Pavia, nell'ambito del procedimento separativo di cui al n. R.G. 3408/2021.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n.
74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Sull'affido e sul collocamento della prole
Riguardo all'affido delle figlie minori e (entrambe nate Persona_5 Persona_6
a Pavia il 05.6.2015) e (nata a [...] il [...]), vista la sostanziale Persona_7 identità delle richieste dei genitori sul punto, il Collegio ritiene opportuno che ne venga stabilito l'affido condiviso tra i genitori, come già disposto in sede di separazione.
pag. 8 di 15 Conseguentemente, i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse, relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé.
Del resto, il lungo percorso di Co.Ge e psicologico a cui si sono sottoposte le parti, ha condotto ad un superamento del conflitto genitoriale, denotando il miglioramento delle relazioni familiari ed un assetto di vita più equilibrato per le figlie, in specie per la minore che ha necessitato di un autonomo percorso psicologico per superare il trauma Per_3 separativo.
Invero, come si evince dalla relazione Co.Ge (cfr. doc. all. n. 29 – note d'udienza dell'11.3.2025 – parte ricorrente), il rapporto genitoriale - dapprima improntato a sentimenti di rabbia, ostilità e posizioni univoche - si è positivamente evoluto sino a determinarsi gradatamente un clima maggiormente disteso tra le parti e una altrettanta graduale convergenza sui processi decisionali da adottare di volta in volta nella complessa gestione delle tre minori, con apprezzabile coscienza genitoriale della prevalenza del benessere della prole rispetto ad antichi rancori personali.
Quanto al collocamento delle minori, si osserva come parte ricorrente insiste per il collocamento paritario delle figlie, con residenza presso la madre.
Di contro, il padre, chiede la disposizione del collocamento prevalente della prole presso di sé nella sua abitazione sita in RA CA (PV), Via Prado n. 66.
Sul punto, al Collegio, viste le risultanze di causa, appare corretto confermare il collocamento paritario delle minori, misura attualmente adottata dalle parti, attesa la rinuncia della ricorrente al trasferimento da RA CA (PV) e il superamento della problematica relativa all'accompagnamento delle minori a scuola, ora effettuato dalla madre (Cfr. memoria di replica, pag. 1).
Invero, l'attuale suddivisione paritetica dei tempi, a settimane alternate tra i genitori, così come emerso nel corso del presente giudizio, è ben tollerata dalle minori e si pone come funzionale rispetto alla necessità di preservare la stabilità acquisita dalle stesse, ben integrate nel tessuto sociale-scolastico del territorio pavese.
pag. 9 di 15 Quanto alle festività, si dispone, salvo migliori accordi delle parti nell'interesse della prole che i genitori trascorrano nel periodo delle vacanze natalizie dal 24 dicembre al 31 dicembre con un genitore, dal 1° gennaio al 6 gennaio con l'altro genitore;
per le festività pasquali, i figli minori trascorreranno con il padre la Pasqua o Lunedì dell'Angelo sempre ad anni alterni, i compleanni dei minori saranno festeggiati d'intesa tra i genitori e, in mancanza di intesa, ad anni alterni con i genitori.
Le minori, altresì, trascorreranno 15 giorni, anche consecutivi, con i genitori durante le vacanze estive;
durante detto periodo la turnazione verrà sospesa, anche nel caso in cui non vi sia allontanamento dal luogo di residenza;
per il restante periodo delle vacanze verrà osservata la normale turnazione.
I genitori dovranno comunicare il periodo e la località prescelta entro il 30 aprile di ogni anno e dovranno consentire alle figlie contatti telefonici, anche quotidiani, con l'altro genitore.
Ai fini burocratici, si conferma che le figlie mantengano la residenza anagrafica presso la madre.
Da ultimo, si individua la ripresa del percorso di Co.Ge nell'eventualità del necessario componimento di residui attriti inter partes che si pongano ad ostacolo rispetto alla gestione delle figlie.
Sul contributo al mantenimento della prole
Quanto al contributo per il mantenimento delle minori da porre a carico delle parti vanno considerati gli elementi di seguito indicati.
Va evidenziato che la ricorrente ha chiesto che il SI. versi: “quanto meno dalla CP_1 fine dell'anno scolastico 2025-2026, […] che non avrà più l'onere del pagamento della scuola, sia tenuto a corrispondere per le tre figlie un assegno di € 150 al mese cadauna(per 12 mensilità), in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese, almeno da luglio 2026 quando non pagherà più le rette della scuola privata”.
Il resistente, al contrario, ha insistito che, nel caso di permanenza della SI.ra a Pt_1
RA CA (PV), ovvero nelle vicinanze, venga disposto il mantenimento diretto in ragione di una paritaria ripartizione del diritto di visita.
pag. 10 di 15 Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene di assumere la relativa decisione alla luce delle risultanze processuali, tenendo conto della diversa consistenza reddituale delle parti e delle attuali esigenze della prole, applicando il principio di proporzionalità secondo il disposto normativo di cui all'art. 337 ter c.c.
In particolar modo, visto il collocamento paritario delle figlie, occorre indagare se permane la necessità di disporre un assegno perequativo ad integrazione del mantenimento diretto dovuto alla prole dalla madre, onde garantire alla prole un tenore di vita pari a quello goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ed, al contempo, evitare che le minori godano di un tenore di vita differente nei periodi trascorsi con l'uno e con l'altro genitore.
In applicazione di tali criteri, è necessario determinare preliminarmente quali siano le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti.
Nel caso di specie, la SI.ra , di professione impiegata presso Ibsa Farmaceutici Pt_1
Italia S.r.l., all'udienza del 15.1.2025 dichiarava di guadagnare € 1.800,00 mensili, nonché di percepire la quota-parte di € 358,00 a titolo di assegno unico universale per le figlie (Cfr. verbale udienza del 15.1.2025).
Al contempo, rappresentava di essere attualmente onerata del pagamento integrale della rata mensile del mutuo per l'acquisto della casa coniugale (di proprietà di entrambi i coniugi), cui fa fronte anche per importi di 900,00-1.000,00 € (Cfr. verbale udienza del
15.1.2025 e piani di ammortamento prodotti agli atti).
Il SI. invece, ha dichiarato di percepire € 2.000,00 mensili e di versare € CP_1
450,00/mese, come da contratto di locazione allegato in giudizio (v. contratto di locazione prodotto in data 11.3.2025). Lo stesso, inoltre, ha indicato di farsi carico delle rette scolastiche delle minori, per circa € 8.400,00 complessivi annui.
A fronte di quanto sopra, tenuto conto delle sostanze genitoriali e delle esigenze di vita e formazione delle figlie minori, nonché del dettato normativo di cui all'art. 155 c.c., appare equo al Collegio disporre che dalla fine del ciclo scolastico 2025-2026, il padre possa versare alla ricorrente - quale forma di mantenimento indiretto perequativo in favore delle figlie - la somma complessiva di € 150,00 mensili (centocinquanta/00), importo che, tuttavia non può essere in questa sede previsto pro futuro atteso il valore rebus sic stantibus della presenza pronuncia.
pag. 11 di 15 Quanto alle spese cd. extra assegno, le stesse saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% secondo le modalità di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia.
Da ultimo, considerata la collocazione paritetica delle figlie, si ritiene opportuno che l'assegno unico e gli ulteriori bonus statali a beneficio della prole vengano percepiti al
50% tra le parti.
Risulta, infine, inammissibile la domanda avanzata in via subordinata dalla ricorrente con cui la stessa ha chiesto di disporre che: “Il sig. sia tenuto al pagamento della sua CP_1 quota di mutuo, pari al 50%”, rilevato che tale domanda, riguardando un rapporto con un soggetto terzo, cui le parti rispondono solidalmente, esula dalla competenza funzionale di questo Collegio e va valutata in autonomo giudizio di cognizione ordinaria, attesa la specialità del rito matrimoniale che non ammette la riunione di altre domande assoggettate al rito ordinario.
Del pari, le parti – qualora lo riterranno necessario, in dipendenza di mutamenti delle rispettive sostanze economiche e soppravvenuti mutamenti, quali la scelta di scuole statali e non private per il futuro – potranno accordarsi per una modifica nel mantenimento ovvero, adire nuovamente l'Autorità Giudiziaria al fine di rideterminare le modalità e la quantificazione del contributo al mantenimento della prole.
Sull'assegnazione della casa familiare
Avendo l'assegnazione della casa coniugale la finalità di preservare la continuità delle abitudini domestiche nell'immobile costituente l'habitat familiare nel precipuo interesse della prole, che ivi vivranno nei periodi di permanenza presso la madre, la casa familiare sita in RA CA (PV), Via S. Matteo n. 47, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata alla ricorrente.
In merito alla domanda relativa alla casa coniugale
Nelle proprie conclusioni, il SI. insiste affinché: “la sig.ra continuerà CP_1 Pt_1
a versare per intero il rateo mensile del mutuo relativo all'immobile in comproprietà fino
a quando continuerà ad abitarlo;
in caso di suo trasferimento o comunque di collocamento delle minori presso il padre, l'immobile in comproprietà verrà messo in
pag. 12 di 15 vendita ed il ricavato verrà distribuito al 50% tra le parti;
fino alla vendita effettiva il mutuo resterà integralmente a carico della sig.ra ”. Pt_1
Ferma l'inammissibilità della domanda avanzata dalla SI.ra circa l'obbligo del Pt_1
SI. alla contribuzione al pagamento della rata mensile del mutuo pro quota, CP_1 viene dichiarata del pari inammissibile ogni ulteriore domanda circa la messa in vendita della casa coniugale e la distribuzione del relativo ricavato avanzata dal SI. CP_1 posto che tali questioni non sono esaminabili nel presente giudizio, ma, richiedono opportuna trattazione in autonomo giudizio ordinario di cognizione.
Sulle spese di lite
Atteso l'esito del giudizio, l'intervenuta rinuncia alla domanda di autorizzazione al trasferimento e alle statuizioni di causa, le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e il Parte_1 Controparte_1
23.7.2011 in Pavia (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Pavia alla Parte II, Serie A, n. 79, anno 2011);
− manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pavia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- dispone l'assegnazione della casa coniugale sita in RA CA (PV), Via S.
Matteo n. 47 alla ricorrente SI.ra che ivi vivrà Parte_1 con la prole nei periodi di permanenza presso di lei;
- dispone l'affido condiviso delle minori e Persona_5 Persona_6
(entrambe nate a Pavia il 05.6.2015) e (nata a [...] il [...]), Persona_7 ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità
pag. 13 di 15 genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse, relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé;
- dispone il collocamento paritetico delle minori, a settimane alterne, presso le abitazioni dei genitori, con mantenimento della residenza anagrafica presso l'ex casa familiare sita in RA CA (PV), Via S. Matteo n. 47;
- dispone, salvo migliori accordi delle parti nell'interesse della prole che i genitori trascorrano nel periodo delle vacanze natalizie dal 24 dicembre al 31 dicembre con un genitore, dal 1° gennaio al 6 gennaio con l'altro genitore;
per le festività pasquali, i figli minori trascorreranno con il padre la Pasqua o Lunedì dell'Angelo sempre ad anni alterni, i compleanni dei minori saranno festeggiati d'intesa tra i genitori e, in mancanza di intesa, ad anni alterni con i genitori. Le minori, altresì, trascorreranno 15 giorni, anche consecutivi, con i genitori durante le vacanze estive;
durante detto periodo la turnazione verrà sospesa, anche nel caso in cui non vi sia allontanamento dal luogo di residenza;
per il restante periodo delle vacanze verrà osservata la normale turnazione. I genitori dovranno comunicare il periodo e la località prescelta entro il 30 aprile di ogni anno e dovranno consentire alle figlie contatti telefonici, anche quotidiani, con l'altro genitore;
- individua la ripresa del percorso di Co.Ge nell'eventualità del necessario componimento di residui attriti inter partes che si pongano ad ostacolo rispetto alla gestione delle figlie;
- dispone che entrambe le parti provvedano al mantenimento ordinario delle figlie e (entrambe nate a Pavia il 05.6.2015) e Persona_5 Persona_6 Per_7
(nata a [...] il [...]);
[...]
- dispone che le spese cd. extra assegno, saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% secondo le modalità di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di
Pavia, fatte salve le spese scolastiche relative al ciclo 2025-2026, che il padre si è impegnato a sostenere integralmente;
pag. 14 di 15 - dispone che, considerata la collocazione paritetica delle figlie, l'assegno unico e gli ulteriori bonus statali a beneficio della prole vengano percepiti al 50% tra le parti;
- dichiara inammissibili le domande relative alla casa famigliare (mutuo, vendita..) in quanto eccedenti la competenza funzionale di questo Giudice;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2425/2023
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2425/2023 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. ESTRANGEROS CECILIA ELEONORA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Via Bonetta n. 7;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. GUAIANA LEONARDO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Pavia, Piazza Garavaglia n. 1;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Oggetto: divorzio giudiziale (cessazione degli effetti civili del matrimonio)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e matrimonio con rito Concordatario, celebrato in
[...] Controparte_1 data 23.07.2011, nel Comune di Pavia, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pavia al n.79, anno 2011, reg atti di matrimonio, parte 2 , serie A;
pag. 1 di 15
2. Affidare le figlie minori in modo in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa materna e la madre sarà collocataria prevalente.
3. Assegnare la casa familiare sita in RA CA, via S. Matteo, 47, a Parte_1
, con ogni arredo e pertinenza.
[...]
4.In considerazione della rinuncia alla domanda di autorizzazione del trasferimento della sig.ra e delle figlie a Lodi, disporre che al mattino il sig. accompagni Pt_1 CP_1 le figlie a scuole andando a prenderle dalla madre, nella settimana di sua competenza, alle ore 7,30.
5. Regolare i tempi di frequentazione tra genitori e figli come a seguire
Le figlie staranno a settimane alterne da lunedì a domenica col padre e con la madre.
Le figlie trascorreranno la Vigilia di Natale con la madre e Natale col padre e metà delle vacanze con ognuno previo accordo
Le figlie trascorreranno 15 giorni di vacanze estive anche non continuative con ciascun genitore. Il periodo verrà concordato entro febbraio di ogni anno.
6.Le attività extrascolastiche andranno concordate entro settembre di ogni anno ed i relativi costi ripartiti al 50%. Per ogni altra spesa extra i genitori si rifaranno al
Protocollo del Tribunale di Pavia.
7. Ai sensi dell'art.473 bis.19, Cpc che prevede che le parti possano sempre introdurre nuove domande e mezzi di prova relativi al mantenimento dei figli minori, in considerazione dell'effettivo problema economico della sig.ra si formula la Pt_1 richiesta che segue.
Tenuto conto dell'impossibilità di raggiungere consensualmente un accordo sul mutuo e modificare l'impegno preso in occasione della separazione;
preso atto che il pagamento del mutuo incide ormai troppo pesantemente visto che la rata è variabile;
è arrivata a superare i mille euro e ora è di €870 circa;
dato atto che oltre al mutuo il pagamento di utenze, sport, buoni pasto , libri erode ulteriormente le disponibilità della sig.ra ; Pt_1 tenuto conto che con l'anno scolastico 2025-2026 le figlie concluderanno i cicli scolastici nella scuola privata e potranno essere iscritte ad una scuola pubblica e che pertanto il
pag. 2 di 15 sig. non avrà più l'onere del pagamento della retta;
considerato che
il medesimo CP_1 abita in una casa dei suoi genitori in cui apparentemente paga un affitto di €400 al mese tutto ciò evidenziato e tenuto conto, della disponibilità data dalla sig.ra ad Pt_1 aderire alla proposta del giudice all'udienza del 15.1.25 alla quale però il sig. CP_1 non ha inteso adeguarsi;
che quindi l'impegno economico per il solo costo abitativo della sig.ra sarà doppio rispetto a quello del sig. ma che il medesimo si Pt_1 CP_1 avvantaggia del pagamento del mutuo fatto solo da lei;
tutto quanto sopra premesso ed evidenziato si chiede che , quanto meno dalla fine dell'anno scolastico 2025-2026, il sig. che non avrà più l'onere del pagamento CP_1 della scuola, sia tenuto a corrispondere per le tre figlie un assegno di €150 al mese cadauna(per 12 mensilità), in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese, almeno da luglio 2026 quando non pagherà più le rette della scuola privata. La somma è soggetta
a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo.
Ovvero, in subordine che Il sig. sia tenuto al pagamento della sua quota di mutuo, CP_1 pari al 50%.
8. Disporre che il convenuto provveda al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate, secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale.
9. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pavia perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
10. Condannare la parte resistente alle spese del processo”.
Parte resistente:
“Voglia il Tribunale adito, pronunciare in Camera di Consiglio la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e celebrato Controparte_1 Parte_1 in Pavia il 23.07.2011, trascritto al n. 79 anno 2011 parte seconda serie A, con richiesta di trasmissione al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pavia dell'emananda decisione per la sua annotazione nei Registri di Matrimonio, alle seguenti condizioni:
pag. 3 di 15 Per_ 1. Le figlie minori , e vengono affidate congiuntamente ad Per_2 Per_3 entrambi i genitori, con loro stabile collocazione presso la casa del padre ed iscrizione sullo stato di famiglia dello stesso. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative alla bambine, impegnandosi a collaborare nel rapporto educativo e garantendo una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali, quali la salute, l'istruzione e lo sport.
Le decisioni dovranno essere adottate congiuntamente, tenendo conto anche delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle figlie minori.
In caso di trasferimento a Lodi della madre la minori resteranno con il padre dal lunedì al venerdì.
Resteranno con la madre tre fine settimana al mese dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina quando le accompagnerà direttamente a scuola.
Nel caso, invece, in cui la madre restasse nella casa di cura CA o in altra abitazione vicina alla scuola delle bambine, compatibilmente con le esigenze tutte delle bambine, nonché con gli impegni di lavoro dei genitori, potrà vedere e tenere con sé le figlie a settimane alterne da domenica a domenica con riconsegna della minori entro le ore 21,00 della domenica. Nel periodo estivo, le bambine potranno essere consegnate/prelevate nella mattinata dei giorni stabiliti.
c) Le bambine trascorreranno metà delle vacanze natalizie scolastiche con ciascun genitore, e il giorno della vigilia con la madre e il giorno di Natale con il padre.
d) Per il periodo pasquale i giorni di vacanza suddivisi a metà ed alternati negli anni.
e) le vacanze estive verranno concordate tra i genitori, con un periodo di almeno 10 giorni consecutivi con entrambi, con date da concordare con largo anticipo, possibilmente entro il mese di aprile/maggio di ogni anno;
il diritto di visita del padre resterà sospeso per tutta la durata delle vacanze delle bambine con la mamma e così vale per il diritto di visita della mamma durante le vacanze del padre.
f) Le eventuali festività, ponti o vacanze scolastiche, di un solo giorno o più, verranno suddivisi fra i genitori, con il criterio dell'alternanza annuale. Restano comunque sempre salvi i diversi accordi che verranno congiuntamente assunti fra i genitori, per modifiche temporanee o permanenti del diritto di visita, considerando gli impegni ed i desideri delle figlie e quelli dei genitori.
pag. 4 di 15 g) Nelle occasioni particolari, legate alla socialità delle bambine (ad es. pranzi di fine anno scolastico, di fine anno sportivo, feste di oratorio, pranzi o cene di Natale o feste varie, etc.) i genitori potranno prendervi parte congiuntamente o alternativamente;
i compleanni delle bambine potranno essere festeggiati da ognuno dei genitori, separatamente o congiuntamente.
h) Le bambine potranno essere affidate anche ai nonni, nei giorni di pertinenza del padre
o della madre. Qualora uno dei genitori avesse impegni e non potesse stare con le bambine, la prima persona ad essere contattata per la loro gestione sarà l'altro genitore.
I genitori si impegnano anche a scambiarsi reciprocamente e tempestivamente le informazioni relative alle figlie, con riguardo sia alla salute sia alla scuola.
i) L'eventuale introduzione di nuovi compagni dovrà essere graduale ed assunta con la massima cautela ed attenzione, sia nei confronti della prole sia nel rispetto del ruolo dell'altro genitore.
4) Il contributo per il mantenimento delle figlie, a carico della madre, nel caso di suo trasferimento a Lodi, viene stabilito in complessivi euro 300,00 mensili, da corrispondersi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a Controparte_1
Tale somma verrà corrisposta allo stesso, entro il giorno 15 di ciascun mese, e
[...] verrà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT. La madre corrisponderà altresì il 50% delle spese straordinarie mediche e specialistiche, non coperte da SSN nazionale, farmaceutiche, dei ticket sanitari, scolastiche (iscrizioni, tasse, libri di testo, materiale didattico e di cancelleria, gite, ripetizioni), del grest, di vacanze, ricreative e sportive
(iscrizioni e quote mensili, attrezzatura specifica, se richiesta dall'attività), seguendo comunque il Protocollo adottato dal Tribunale di Pavia, previa esibizione della documentazione comprovante le spese.
Le spese sopra citate saranno rimborsate al genitore che le abbia anticipate, a cura dell'altro genitore, unitamente al versamento dell'assegno mensile del mese successivo, purchè le copie dei documenti attestanti l'esborso sostenuto siano trasmesse entro il giorno 30 del mese precedente.
L'assegno unico i questo caso sarà interamente percepito dal padre.
In caso di permanenza della sig.ra a RA CA o nelle vicinanze del Pt_1 citato Comune i genitori contribuiranno in modo diretto al mantenimento delle figlie
pag. 5 di 15 quando sono presso di loro e con ripartizione al 50% delle spese extra assegno da individuare in base al Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
l'assegno unico verrà diviso al 50% tra le parti;
Per_ 5) Le minori e proseguiranno in ogni caso il proprio ciclo di studi fino Per_2 al termine della scuola secondaria di primo grado dell'istituto delle Canossiane di Pavia, all'esito del quale i genitori, di comune accordo e secondo le inclinazioni delle singole minori, individueranno la scuola secondaria di secondo grado più adeguata alle esigenze di ognuna;
la sig.ra , nel caso in cui continuasse a non contribuire al versamento Pt_1 della retta della scuola privata restituirà al sig. tutti gli importi e/o le somme a CP_1 qualunque titolo ottenute in rimborso o detrazione per le rette scolastiche per l'iscrizione delle figlie in istituto privato. La sig.ra sarà comunque tenuta al versamento Pt_1 delle spese della mensa scolastica in misura del 50% su base mensile del costo medio della mensa scolastica pubblica. completerà la scuola secondaria di primo Per_3 grado presso le Canossiane di Pavia e proseguirà il proprio ciclo di studi presso una scuola secondaria di secondo grado di Pavia, scelta di comune accordo dai genitori.
6) Le parti confermano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e carte
d'identità, anche per le due figlie minori, impegnandosi a tutte le necessarie procedure amministrative. Entrambi i genitori avranno copia del documento di identità dei minori
o del passaporto.
7) I sigg. e sono economicamente indipendenti. CP_1 Pt_1
8) la sig.ra continuerà a versare per intero il rateo mensile del mutuo relativo Pt_1 all'immobile in comproprietà fino a quando continuerà ad abitarlo;
in caso di suo trasferimento o comunque di collocamento delle minori presso il padre, l'immobile in comproprietà verrà messo in vendita ed il ricavato verrà distribuito al 50% tra le parti;
fino alla vendita effettiva il mutuo resterà integralmente a carico della sig.ra . Pt_1
Con vittoria di spese e di competenze come per legge.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed argomentare nel prosieguo del giudizio anche in ordine al merito del divorzio.
In via istruttoria ove ritenuto necessario si chiede l'esame per testi su tutte le seguenti circostanze:
pag. 6 di 15 1. “Vero che il sig. accompagna personalmente Controparte_1 [...]
e a scuola alla mattina?”; Per_4 Per_3
2. “Vero che il sig. si occupa di far svolgere i compiti a Parte_2
e nei giorni di sua competenza?” Persona_4 Per_3
3. “Vero che il sig. organizza per le bambine pigiama party ai Controparte_1
Per_ quai invita le amiche di , e ?”; Per_3 Per_2
4. “Vero che il sig. accompagna personalmente le figlie dalla Controparte_1 pediatra e dal dentista?”
5. “Vero che il sig. è in contatto con le maestre e segue Controparte_1 personalmente i colloqui con le insegnanti?”;
6. Vero che la scelta di fa frequentare la scuola privata paritaria è stata condivisa tra il sig. e la sig.ra ?”; CP_1 Pt_1
6. Vero che l'acquisto del cellulare per è stato fatto dai genitori di comune Per_3 accordo?”;
7. Vero che ha iniziato ad usare il telefono solo per giocare con le Per_3 applicazioni?”;
8. Vero che il numero di telefono del cellulare di è stato comunicato solo nella Per_3 metà del mese di dicembre 2022?”.
Si indicano come testi i sig.ri:
- di RA CA;
Testimone_1
- di RA CA;
Testimone_2
- di RA CA;
Testimone_3
- di RA CA;
Testimone_4
- di RA CA Testimone_5
- di RA CA Testimone_6
- MO SE di Pavia, sul cap. 5”.
pag. 7 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, il Collegio, viste le istanze istruttorie formulate dal resistente con la comparsa di costituzione e risposta del 20.6.2023, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, respinge la richiesta della parte di rimettere la causa in istruttoria, risultando la causa già sufficientemente istruita e matura per la decisione.
Sulla domanda di divorzio
La ricorrente, , ha chiesto al Tribunale di Pavia la Parte_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...] il 23.7.2011 in Pavia (atto trascritto nei registri degli atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Pavia alla Parte II, Serie A, n. 79, anno 2011).
Il resistente a aderito a tale domanda. Controparte_1
La domanda de qua è fondata e va, pertanto, accolta. È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con decreto di omologazione del 30.3.2022, emesso dal Tribunale di Pavia, nell'ambito del procedimento separativo di cui al n. R.G. 3408/2021.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n.
74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Sull'affido e sul collocamento della prole
Riguardo all'affido delle figlie minori e (entrambe nate Persona_5 Persona_6
a Pavia il 05.6.2015) e (nata a [...] il [...]), vista la sostanziale Persona_7 identità delle richieste dei genitori sul punto, il Collegio ritiene opportuno che ne venga stabilito l'affido condiviso tra i genitori, come già disposto in sede di separazione.
pag. 8 di 15 Conseguentemente, i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse, relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé.
Del resto, il lungo percorso di Co.Ge e psicologico a cui si sono sottoposte le parti, ha condotto ad un superamento del conflitto genitoriale, denotando il miglioramento delle relazioni familiari ed un assetto di vita più equilibrato per le figlie, in specie per la minore che ha necessitato di un autonomo percorso psicologico per superare il trauma Per_3 separativo.
Invero, come si evince dalla relazione Co.Ge (cfr. doc. all. n. 29 – note d'udienza dell'11.3.2025 – parte ricorrente), il rapporto genitoriale - dapprima improntato a sentimenti di rabbia, ostilità e posizioni univoche - si è positivamente evoluto sino a determinarsi gradatamente un clima maggiormente disteso tra le parti e una altrettanta graduale convergenza sui processi decisionali da adottare di volta in volta nella complessa gestione delle tre minori, con apprezzabile coscienza genitoriale della prevalenza del benessere della prole rispetto ad antichi rancori personali.
Quanto al collocamento delle minori, si osserva come parte ricorrente insiste per il collocamento paritario delle figlie, con residenza presso la madre.
Di contro, il padre, chiede la disposizione del collocamento prevalente della prole presso di sé nella sua abitazione sita in RA CA (PV), Via Prado n. 66.
Sul punto, al Collegio, viste le risultanze di causa, appare corretto confermare il collocamento paritario delle minori, misura attualmente adottata dalle parti, attesa la rinuncia della ricorrente al trasferimento da RA CA (PV) e il superamento della problematica relativa all'accompagnamento delle minori a scuola, ora effettuato dalla madre (Cfr. memoria di replica, pag. 1).
Invero, l'attuale suddivisione paritetica dei tempi, a settimane alternate tra i genitori, così come emerso nel corso del presente giudizio, è ben tollerata dalle minori e si pone come funzionale rispetto alla necessità di preservare la stabilità acquisita dalle stesse, ben integrate nel tessuto sociale-scolastico del territorio pavese.
pag. 9 di 15 Quanto alle festività, si dispone, salvo migliori accordi delle parti nell'interesse della prole che i genitori trascorrano nel periodo delle vacanze natalizie dal 24 dicembre al 31 dicembre con un genitore, dal 1° gennaio al 6 gennaio con l'altro genitore;
per le festività pasquali, i figli minori trascorreranno con il padre la Pasqua o Lunedì dell'Angelo sempre ad anni alterni, i compleanni dei minori saranno festeggiati d'intesa tra i genitori e, in mancanza di intesa, ad anni alterni con i genitori.
Le minori, altresì, trascorreranno 15 giorni, anche consecutivi, con i genitori durante le vacanze estive;
durante detto periodo la turnazione verrà sospesa, anche nel caso in cui non vi sia allontanamento dal luogo di residenza;
per il restante periodo delle vacanze verrà osservata la normale turnazione.
I genitori dovranno comunicare il periodo e la località prescelta entro il 30 aprile di ogni anno e dovranno consentire alle figlie contatti telefonici, anche quotidiani, con l'altro genitore.
Ai fini burocratici, si conferma che le figlie mantengano la residenza anagrafica presso la madre.
Da ultimo, si individua la ripresa del percorso di Co.Ge nell'eventualità del necessario componimento di residui attriti inter partes che si pongano ad ostacolo rispetto alla gestione delle figlie.
Sul contributo al mantenimento della prole
Quanto al contributo per il mantenimento delle minori da porre a carico delle parti vanno considerati gli elementi di seguito indicati.
Va evidenziato che la ricorrente ha chiesto che il SI. versi: “quanto meno dalla CP_1 fine dell'anno scolastico 2025-2026, […] che non avrà più l'onere del pagamento della scuola, sia tenuto a corrispondere per le tre figlie un assegno di € 150 al mese cadauna(per 12 mensilità), in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese, almeno da luglio 2026 quando non pagherà più le rette della scuola privata”.
Il resistente, al contrario, ha insistito che, nel caso di permanenza della SI.ra a Pt_1
RA CA (PV), ovvero nelle vicinanze, venga disposto il mantenimento diretto in ragione di una paritaria ripartizione del diritto di visita.
pag. 10 di 15 Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene di assumere la relativa decisione alla luce delle risultanze processuali, tenendo conto della diversa consistenza reddituale delle parti e delle attuali esigenze della prole, applicando il principio di proporzionalità secondo il disposto normativo di cui all'art. 337 ter c.c.
In particolar modo, visto il collocamento paritario delle figlie, occorre indagare se permane la necessità di disporre un assegno perequativo ad integrazione del mantenimento diretto dovuto alla prole dalla madre, onde garantire alla prole un tenore di vita pari a quello goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ed, al contempo, evitare che le minori godano di un tenore di vita differente nei periodi trascorsi con l'uno e con l'altro genitore.
In applicazione di tali criteri, è necessario determinare preliminarmente quali siano le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti.
Nel caso di specie, la SI.ra , di professione impiegata presso Ibsa Farmaceutici Pt_1
Italia S.r.l., all'udienza del 15.1.2025 dichiarava di guadagnare € 1.800,00 mensili, nonché di percepire la quota-parte di € 358,00 a titolo di assegno unico universale per le figlie (Cfr. verbale udienza del 15.1.2025).
Al contempo, rappresentava di essere attualmente onerata del pagamento integrale della rata mensile del mutuo per l'acquisto della casa coniugale (di proprietà di entrambi i coniugi), cui fa fronte anche per importi di 900,00-1.000,00 € (Cfr. verbale udienza del
15.1.2025 e piani di ammortamento prodotti agli atti).
Il SI. invece, ha dichiarato di percepire € 2.000,00 mensili e di versare € CP_1
450,00/mese, come da contratto di locazione allegato in giudizio (v. contratto di locazione prodotto in data 11.3.2025). Lo stesso, inoltre, ha indicato di farsi carico delle rette scolastiche delle minori, per circa € 8.400,00 complessivi annui.
A fronte di quanto sopra, tenuto conto delle sostanze genitoriali e delle esigenze di vita e formazione delle figlie minori, nonché del dettato normativo di cui all'art. 155 c.c., appare equo al Collegio disporre che dalla fine del ciclo scolastico 2025-2026, il padre possa versare alla ricorrente - quale forma di mantenimento indiretto perequativo in favore delle figlie - la somma complessiva di € 150,00 mensili (centocinquanta/00), importo che, tuttavia non può essere in questa sede previsto pro futuro atteso il valore rebus sic stantibus della presenza pronuncia.
pag. 11 di 15 Quanto alle spese cd. extra assegno, le stesse saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% secondo le modalità di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia.
Da ultimo, considerata la collocazione paritetica delle figlie, si ritiene opportuno che l'assegno unico e gli ulteriori bonus statali a beneficio della prole vengano percepiti al
50% tra le parti.
Risulta, infine, inammissibile la domanda avanzata in via subordinata dalla ricorrente con cui la stessa ha chiesto di disporre che: “Il sig. sia tenuto al pagamento della sua CP_1 quota di mutuo, pari al 50%”, rilevato che tale domanda, riguardando un rapporto con un soggetto terzo, cui le parti rispondono solidalmente, esula dalla competenza funzionale di questo Collegio e va valutata in autonomo giudizio di cognizione ordinaria, attesa la specialità del rito matrimoniale che non ammette la riunione di altre domande assoggettate al rito ordinario.
Del pari, le parti – qualora lo riterranno necessario, in dipendenza di mutamenti delle rispettive sostanze economiche e soppravvenuti mutamenti, quali la scelta di scuole statali e non private per il futuro – potranno accordarsi per una modifica nel mantenimento ovvero, adire nuovamente l'Autorità Giudiziaria al fine di rideterminare le modalità e la quantificazione del contributo al mantenimento della prole.
Sull'assegnazione della casa familiare
Avendo l'assegnazione della casa coniugale la finalità di preservare la continuità delle abitudini domestiche nell'immobile costituente l'habitat familiare nel precipuo interesse della prole, che ivi vivranno nei periodi di permanenza presso la madre, la casa familiare sita in RA CA (PV), Via S. Matteo n. 47, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata alla ricorrente.
In merito alla domanda relativa alla casa coniugale
Nelle proprie conclusioni, il SI. insiste affinché: “la sig.ra continuerà CP_1 Pt_1
a versare per intero il rateo mensile del mutuo relativo all'immobile in comproprietà fino
a quando continuerà ad abitarlo;
in caso di suo trasferimento o comunque di collocamento delle minori presso il padre, l'immobile in comproprietà verrà messo in
pag. 12 di 15 vendita ed il ricavato verrà distribuito al 50% tra le parti;
fino alla vendita effettiva il mutuo resterà integralmente a carico della sig.ra ”. Pt_1
Ferma l'inammissibilità della domanda avanzata dalla SI.ra circa l'obbligo del Pt_1
SI. alla contribuzione al pagamento della rata mensile del mutuo pro quota, CP_1 viene dichiarata del pari inammissibile ogni ulteriore domanda circa la messa in vendita della casa coniugale e la distribuzione del relativo ricavato avanzata dal SI. CP_1 posto che tali questioni non sono esaminabili nel presente giudizio, ma, richiedono opportuna trattazione in autonomo giudizio ordinario di cognizione.
Sulle spese di lite
Atteso l'esito del giudizio, l'intervenuta rinuncia alla domanda di autorizzazione al trasferimento e alle statuizioni di causa, le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e il Parte_1 Controparte_1
23.7.2011 in Pavia (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Pavia alla Parte II, Serie A, n. 79, anno 2011);
− manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pavia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- dispone l'assegnazione della casa coniugale sita in RA CA (PV), Via S.
Matteo n. 47 alla ricorrente SI.ra che ivi vivrà Parte_1 con la prole nei periodi di permanenza presso di lei;
- dispone l'affido condiviso delle minori e Persona_5 Persona_6
(entrambe nate a Pavia il 05.6.2015) e (nata a [...] il [...]), Persona_7 ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità
pag. 13 di 15 genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse, relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé;
- dispone il collocamento paritetico delle minori, a settimane alterne, presso le abitazioni dei genitori, con mantenimento della residenza anagrafica presso l'ex casa familiare sita in RA CA (PV), Via S. Matteo n. 47;
- dispone, salvo migliori accordi delle parti nell'interesse della prole che i genitori trascorrano nel periodo delle vacanze natalizie dal 24 dicembre al 31 dicembre con un genitore, dal 1° gennaio al 6 gennaio con l'altro genitore;
per le festività pasquali, i figli minori trascorreranno con il padre la Pasqua o Lunedì dell'Angelo sempre ad anni alterni, i compleanni dei minori saranno festeggiati d'intesa tra i genitori e, in mancanza di intesa, ad anni alterni con i genitori. Le minori, altresì, trascorreranno 15 giorni, anche consecutivi, con i genitori durante le vacanze estive;
durante detto periodo la turnazione verrà sospesa, anche nel caso in cui non vi sia allontanamento dal luogo di residenza;
per il restante periodo delle vacanze verrà osservata la normale turnazione. I genitori dovranno comunicare il periodo e la località prescelta entro il 30 aprile di ogni anno e dovranno consentire alle figlie contatti telefonici, anche quotidiani, con l'altro genitore;
- individua la ripresa del percorso di Co.Ge nell'eventualità del necessario componimento di residui attriti inter partes che si pongano ad ostacolo rispetto alla gestione delle figlie;
- dispone che entrambe le parti provvedano al mantenimento ordinario delle figlie e (entrambe nate a Pavia il 05.6.2015) e Persona_5 Persona_6 Per_7
(nata a [...] il [...]);
[...]
- dispone che le spese cd. extra assegno, saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% secondo le modalità di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di
Pavia, fatte salve le spese scolastiche relative al ciclo 2025-2026, che il padre si è impegnato a sostenere integralmente;
pag. 14 di 15 - dispone che, considerata la collocazione paritetica delle figlie, l'assegno unico e gli ulteriori bonus statali a beneficio della prole vengano percepiti al 50% tra le parti;
- dichiara inammissibili le domande relative alla casa famigliare (mutuo, vendita..) in quanto eccedenti la competenza funzionale di questo Giudice;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 15 di 15