Articolo 7 della Legge 13 agosto 1980, n. 454
Articolo 6
Versione
5 settembre 1980
Art. 7.
All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 3.000 milioni per l'anno 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato, ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 5 settembre 1980