Art. 1.
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557 , e' ratificato con le seguenti modificazioni:
Art. 2. Il quinto comma e' soppresso.
Art. 5. - Dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
"Ai fini dell'applicazione del precedente comma dovranno considerarsi disponibili anche quei posti che si rendessero vacanti in seguito a passaggi di ruolo conseguenti all'espletamento dei concorsi suindicati".
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557 , e' ratificato con le seguenti modificazioni:
Art. 2. Il quinto comma e' soppresso.
Art. 5. - Dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
"Ai fini dell'applicazione del precedente comma dovranno considerarsi disponibili anche quei posti che si rendessero vacanti in seguito a passaggi di ruolo conseguenti all'espletamento dei concorsi suindicati".