CA
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 180/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere n. 3735/2021 del 16.11.2021
e vertente
TRA
(c. f.: ), Parte_1 P.IVA_1
non in proprio ma quale rappresentante di Controparte_1
elettivamente domiciliata in Salerno, Via Mario Fabio, 12, nello studio dell'avv. DE MARTINO ANGELA (c.f. ), che la C.F._1
rappresenta e difende per procura in atti
APPELLANTE
E (c.f. ), Controparte_2 C.F._2 CP_3
(c.f. ) e
[...] C.F._3 Controparte_4
( ), elettivamente domiciliati in Napoli, Via Ponte C.F._4
di Tappia, 82, presso lo studio dell'avv. Renato Di Gianni, rappresentati e difesi dall'avv. STANISLAO MARCELLO (c.f. , per C.F._5
procura in calce alla comparsa di costituzione con appello incidentale
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
Conclusioni per l'appellante: Voglia la Corte di appello adita, disattesa ogni
contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva
dell'ammissibilità del gravame, nel merito, riformare integralmente la sentenza
n. 3735/2021 pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il
16.11.2021 nel giudizio distinto a r.g. con il n. 711456/2013, respingendo la
domanda originariamente proposta con conferma del d.i. revocato, e, per l'effetto,
mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte,
altresì disponendo che la controparte provveda senza indugio alla restituzione
della somma che l'appellante fosse costretto a versare in caso di esecuzione della
detta sentenza, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo;
in via
subordinata nel merito, confermare il decreto ingiuntivo nei confronti degli altri
fideiussori; condannare la controparte all rifusione delle spese di lite di ogni fase e
grado del giudizio
Conclusioni per gli appellati: A) In via principale si dichiari che l'appello, così
come promosso, è inammissibile ex art. 342 C.p.c. ed improcedibile ex art. 348 bis
c.p.c., per tutte le ragioni ed argomentazioni meglio esposte in premessa,
adottandosi le conseguenti pronunce;
2 B) In subordine, si rigetti nel merito l'appello siccome infondato in fatto ed in
diritto, confermandosi la gravata sentenza ad eccezione della parte relativa alla
disposta compensazione integrale delle spese di lite che si chiede di riformare
(c.f.r. punto D) che segue).
C) In via ancor più gradata, si accolgano le conclusioni rassegnate in primo
grado che di seguito si reiterano “si accolga l'opposizione per le ragioni meglio
esposte in narrativa e si revochi il decreto ingiuntivo emesso nei confronti degli
istanti ...... dichiarandolo nullo e/o privo di effetti: in via principale, accertarsi la
sua radicale nullità per le ragioni di cui al n. 1 dei rilievi in diritto. Nel merito si
dichiarino liberi gli opponenti dalla obbligazione di garanzia per le ragioni di cui
ai nn 2 e 3 dei predetti rilievi. Infine, atteso il disconoscimento della firma
apposta da al contratto di fideiussione si dichiari non Controparte_2
opponibile la stessa a quest'ultimo con sua conseguenziale liberazione
dall'obbligo di garanzia”. Il tutto con il favore delle spese di lite con distrazione.
D) Si accolga l'appello incidentale spiegato con riferimento al governo delle spese
di lite del primo grado. Per l'effetto si condannai l'appellante società, in
applicazione del principio di soccombenza, al pagamento delle stesse, come da
notula versata in atti e/o come da vigente D.M., con distrazione in favore del
sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario;
E) Vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio da maggiorare
degli oneri accessori e del 15% per rimborso spese generali da liquidare con
distrazione in favore del difensore che se ne dichiara antistatario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. , quale mandataria di Controparte_5 [...]
(poi, , chiese ed ottenne dal tribunale di CP_6 Controparte_6
3 Santa Maria Capua Vetere un'ingiunzione nei confronti della propria debitrice, e dei fideiussori di questa, sigg.ri Controparte_7
, e per il pagamento della CP_4 CP_3 Controparte_2
complessiva somma di € 910.221,89 (erroneamente riportata nel decreto come: 910.66.197,66), oltre interessi convenzionali e spese, derivante dal saldo debitore di due conti correnti ordinari e dal debito residuo di un finanziamento chirografo.
§ 2. Proposero opposizione i fideiussori, , e CP_4 CP_3 CP_2
[...]
Essi innanzitutto dedussero la nullità del decreto ingiuntivo n. 349/2013,
per la mancata individuazione del soggetto in cui favore veniva disposto il pagamento, per una somma, peraltro, incomprensibile (€ 910.66.197,66).
In secondo luogo, sostennero che – poiché le loro fideiussioni erano state rilasciate sino all'importo di € 1.000.000,00 – anche l'ingiunzione avrebbe dovuto contemplare quel limite di responsabilità, considerato che, oltre alla sorta capitale, il giudice aveva ingiunto il pagamento di interessi convenzionali e spese, col rischio di superare il limite previsto.
Nel merito, poi, richiamarono gli oneri probatori gravanti sulla creditrice nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, oneri non soddisfatti con il mero deposito, nella fase monitoria, della certificazione del credito ex art. 50 del d. lgs. 385/1993, spettando alla banca produrre in giudizio il contratto di conto corrente a forma scritta ex art. 117 d. lgs. 385 ed il contratto di finanziamento, anche per consentire la verifica del rispetto delle norme in materia di anatocismo. In ogni caso, eccepirono l'insussistenza del credito dell'obbligata principale a causa del computo
4 di interessi ultralegali “ad un tasso incompatibile con la legge”,
dell'illegittima capitalizzazione degli interessi e dell'applicazione di commissioni di massimo scoperto e, conseguentemente, il venir meno delle loro obbligazioni di garanzia. Invocarono, poi, la loro liberazione ai sensi dell'art. 1956 c.c., per avere la banca fatto credito alla debitrice principale, pur conoscendo l'aggravamento delle condizioni di questa,
connesse ad una grave vicenda che aveva visto il legale rapp.te della
[...]
vittima di una sparatoria, con una Controparte_7 Persona_1
lunga degenza di circa nove mesi, con conseguente situazione di crisi aziendale. Per suo conto, poi, disconobbe Persona_1
formalmente la sottoscrizione apposta ai contratti di fideiussione.
§ 3. La si costituì in giudizio, impugnando e contestando tutto CP_6
l'avverso dedotto, prodotto ed eccepito, perché infondato in fatto e in diritto. Preliminarmente, sostenne che quelle prestate dai sigg.ri non erano fideiussioni, ma garanzie autonome, prive Per_1
dell'elemento dell'accessorietà rispetto alle obbligazioni della debitrice principale. Lamentò, poi, la nullità dell'atto di citazione in opposizione,
per l'indeterminatezza e genericità della domanda. Nel merito, sostenne la fondatezza della propria pretesa, e la carenza di prova di fatti estintivi o modificativi della stessa.
§ 4. Nel corso del giudizio, concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., non depositò la seconda memoria, salvo poi CP_5
invocare la rimessione in termini per poter provvedere al deposito delle fideiussioni in originale, istanza respinta dal giudice.
5 Intervenne, poi, in giudizio e, per essa, quale Controparte_1
mandataria, quale cessionaria del Controparte_8
credito della CP_5
§ 5. Con sentenza n. 3735/2021 del 12 - 16.11.2021, il tribunale di Santa
Maria Capua Vetere ha accolto l'opposizione e revocato l'ingiunzione,
compensando tra le parti le spese di lite.
Il primo giudice, respinte le eccezioni preliminari di carattere processuale,
ha qualificato quelle rilasciate dagli opponenti come fideiussioni e non quali garanzie a prima richiesta come prospettato dalla banca opposta.
Ha poi evidenziato che l'opposta nella fase di merito aveva prodotto tardivamente le fideiussioni rilasciate dagli opponenti, e aveva del tutto omesso di depositare gli estratti dei conti correnti, così impedendo la ricostruzione dell'andamento del rapporto, malgrado le contestazioni degli attori. Considerata, pertanto, la ripartizione degli oneri probatori, il tribunale ha ritenuto non provato il credito della banca, revocando conseguentemente il decreto ingiuntivo, compensando tuttavia le spese in considerazione delle ragioni soltanto processuali poste a fondamento della decisione.
§ 6. e, per essa, Controparte_1 Controparte_8
ha proposto appello.
§ 6.1. Con un primo motivo, l'appellante contesta la decisione di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto non utilizzabili le fideiussioni tardivamente prodotte, invocandone l'ammissione come prova indispensabile di cui, a suo dire, sarebbe ammesso il deposito ancorché tardivo.
6 § 6.2. Quanto, poi, alla prova del credito, la contesta un passaggio CP_8
della motivazione, in cui il giudice, pur tracciando la distribuzione degli oneri della prova, non ha considerato che gli opponenti non avevano fornito la prova dell'avvenuto esatto adempimento delle proprie obbligazioni, ed avevano genericamente contestato il credito senza nemmeno allegare una consulenza di parte.
§ 6.3. Con un terzo motivo, poi, l'appellante critica il riferimento contenuto nella sentenza al principio di non contestazione;
al riguardo, il primo giudice ha sostenuto che a fronte delle contestazioni mosse dagli opponenti alla quantificazione del credito e del disconoscimento della documentazione prodotta in sede monitoria, “i fatti non contestati devono
ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche contestazioni”. A dire dell'appellante, tale affermazione risultava incomprensibile, visto che non vi era stata alcuna acquiescenza alle avverse tesi.
§ 6.4. Quanto poi al disconoscimento della firma del solo CP_2
in via subordinata l'opposta/appellante ha chiesto che la
[...]
revoca dell'ingiunzione sia limitata solo a tale fideiussore, riformando invece la sentenza in relazione alla posizione degli altri due, le cui fideiussioni non erano state disconosciute.
Dopo aver invocato la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, la ha quindi chiesto l'ammissione dei mezzi di CP_8
prova già chiesti in primo grado e non ammessi e, nel merito, l'integrale riforma della sentenza n. 3735/2021 del tribunale di Santa Maria Capua
Vetere con il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ingiunzione,
quanto meno nei confronti degli opponenti che non avevano
7 disconosciuto le rispettive fideiussioni, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
§ 7. , e si sono costituiti, eccependo, CP_4 CP_3 Controparte_2
preliminarmente, l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, hanno contestato i motivi di gravame, ritenuti infondati e basati su un'erronea lettura ed interpretazione della sentenza del tribunale. Nel chiedere, pertanto, il rigetto dell'appello principale,
hanno spiegato appello incidentale relativamente al capo della pronuncia sulle spese, invocando la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
§ 8. La causa è stata posta in decisione all'udienza del 22.01.2025, con l'assegnazione alle parti di un termine di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di repliche.
§ 9. L'appello principale, pur ammissibile, è infondato e va respinto,
mentre deve trovare accoglimento l'appello incidentale.
§ 9.1. E', innanzitutto, ammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., il gravame,
dal momento che l'appellante ha articolato motivi specifici, in relazione ad altrettanti passaggi motivazionali della sentenza, dai quali è possibile desumere anche le differenti conclusioni cui intenderebbe giungere a modifica della decisione di primo grado.
§ 10. Ciò nonostante, l'appello risulta del tutto infondato. Ed infatti l'appellante trascura di considerare che il primo giudice ha, con chiarezza, sottolineato che “la che pure aveva ottenuto legittimamente CP_6
l'emissione del decreto ingiuntivo a seguito della produzione in atti degli estratti
8 di saldaconto dei rapporti recanti la sottoscrizione ex art. 50 TUB del dirigente
dell'istituto di credito che attestava la conformità di essi alle scritture contabili,
ha del tutto omesso nella presente fase di merito, nella quale l'accertamento della
fondatezza del credito avrebbe dovuto essere compiuta non già sommariamente,
ma a cognizione piena, la produzione degli estratti conto relativi ai rapporti,
allorché quest'ultima era invece indefettibile, a fronte delle contestazioni operate
dagli opponenti. La mancata produzione degli estratti impedisce, infatti, di
accertare come si sia svolto il rapporto e di verificare la legittimità dell'operato
della banca alla luce dei rilievi sollevati dalle parti opponenti”.
Ebbene, la Banca anche in questo grado concentra la propria attenzione sui contratti di fideiussione degli opponenti, sostenendo la ritualità della loro produzione (al netto della mancata richiesta di verificazione della sottoscrizione di ); ma trascura del tutto la circostanza Controparte_2
per cui, a fronte delle contestazioni dei fideiussori, sarebbe stato suo onere dimostrare l'entità del credito, prova che, nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo, non può ritenersi fornita in virtù della produzione,
con il ricorso per decreto ingiuntivo, dei meri salda conto ex art. 50 TUB,
occorrendo la dimostrazione dell'intero sviluppo del rapporto bancario,
sino alla formazione finale del saldo di cui si invoca il pagamento.
In tal senso vanno anche interpretate le affermazioni, non sempre chiarissime, del primo giudice in merito al riparto degli oneri probatori ed al principio di non contestazione.
Ciò che è certo è che l'odierna appellante non ha fornito la prova del proprio credito, benché contestato sotto vari profili dai fideiussori;
e non ha neanche puntualmente criticato l'affermazione al riguardo del primo
9 giudice circa l'insuperabile carenza di prova, benché questa costituisse la
ratio decidendi principale della decisione impugnata.
§ 11. Va, invece, accolto l'appello incidentale spiegato dai fideiussori,
relativamente alla compensazione delle spese del primo grado disposta dal tribunale.
Si legge nella sentenza che “nonostante la soccombenza, la natura della
presente controversia e l'esito della stessa, nonché la circostanza che le
motivazioni del presente provvedimento si fondano su questioni procedurali,
costituiscono senz'altro motivi valevoli ad integrare le 'gravi ed eccezionali
ragioni' attualmente previste dalla disposizione normativa di cui all'art. 92,
comma secondo, cod. proc. civ., ai fini dell'integrale compensazione delle spese di
lite”.
Ebbene, ad avviso della Corte, si tratta di motivazione soltanto apparente,
che, tra l'altro, offre una interpretazione non condivisibile dell'art. 92
c.p.c.
Ed infatti, la natura della controversia non presenta alcun elemento utile per poter considerare ricorrente uno dei casi previsti dall'art. 92 c.p.c. ai fini della compensazione delle spese. La decisione di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, poi, era fondata non su astratte
ragioni procedurali, ma su un elementare rispetto delle regole di riparto dell'onere probatorio. Da ultimo – ma con valenza prevalente rispetto ad ogni altra valutazione – va considerato che l'art. 92 c.p.c., nell'attuale versione, consente la compensazione delle spese, a parte l'ipotesi di soccombenza reciproca, solo in caso di assoluta novità della questione, o di mutamento della giurisprudenza;
e, pur tenuto conto
10 dell'interpretazione adeguatrice fornita dalla Corte Cost. con la nota sentenza n. 77/2018, non è dato ravvisare alcun motivo nella sentenza di primo grado riconducibile a tale limitato elenco.
Dunque, in accoglimento dell'appello incidentale, la
[...]
quale mandataria di va Controparte_9 Controparte_1
condannata al pagamento, in favore di , e CP_4 CP_3 CP_2
delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione
[...]
all'avv. Marcello Stanislao che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
La liquidazione delle spese va effettuata in dispositivo, secondo i parametri del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia
(scaglione da € 520.001,00 a 1.000.000,00), con applicazione dei parametri minimi in ragione della semplicità della fattispecie.
§ 12. Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30
gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,
n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Controparte_8
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, n. 3735/2021 del 16.11.2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) rigetta l'appello principale;
11 - b) in accoglimento dell'appello incidentale, condanna la
[...]
quale mandataria di al Controparte_8 Controparte_1
pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore di , CP_4
e liquidate complessivamente in € CP_3 Controparte_2
17.528,70, di cui € 741,00 per spese, € 14.598,00 per compensi ed € 2.189,70
per rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Marcello Stanislao che ha dichiarato di averne fatto anticipo;
- c) condanna al pagamento delle Controparte_8
spese del presente grado in favore di , e CP_4 CP_3 CP_2
liquidate complessivamente in € 15.039,70, di cui € 13.078,00
[...]
per compensi ed € 1.961,70 per rimborso spese generali nella misura del
15 %, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Marcello
Stanislao che ha dichiarato di averne fatto anticipo;
- d) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il 5 marzo 2025.
Il Presidente Est.
dott. Giulio Cataldi
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 180/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere n. 3735/2021 del 16.11.2021
e vertente
TRA
(c. f.: ), Parte_1 P.IVA_1
non in proprio ma quale rappresentante di Controparte_1
elettivamente domiciliata in Salerno, Via Mario Fabio, 12, nello studio dell'avv. DE MARTINO ANGELA (c.f. ), che la C.F._1
rappresenta e difende per procura in atti
APPELLANTE
E (c.f. ), Controparte_2 C.F._2 CP_3
(c.f. ) e
[...] C.F._3 Controparte_4
( ), elettivamente domiciliati in Napoli, Via Ponte C.F._4
di Tappia, 82, presso lo studio dell'avv. Renato Di Gianni, rappresentati e difesi dall'avv. STANISLAO MARCELLO (c.f. , per C.F._5
procura in calce alla comparsa di costituzione con appello incidentale
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
Conclusioni per l'appellante: Voglia la Corte di appello adita, disattesa ogni
contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva
dell'ammissibilità del gravame, nel merito, riformare integralmente la sentenza
n. 3735/2021 pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il
16.11.2021 nel giudizio distinto a r.g. con il n. 711456/2013, respingendo la
domanda originariamente proposta con conferma del d.i. revocato, e, per l'effetto,
mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte,
altresì disponendo che la controparte provveda senza indugio alla restituzione
della somma che l'appellante fosse costretto a versare in caso di esecuzione della
detta sentenza, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo;
in via
subordinata nel merito, confermare il decreto ingiuntivo nei confronti degli altri
fideiussori; condannare la controparte all rifusione delle spese di lite di ogni fase e
grado del giudizio
Conclusioni per gli appellati: A) In via principale si dichiari che l'appello, così
come promosso, è inammissibile ex art. 342 C.p.c. ed improcedibile ex art. 348 bis
c.p.c., per tutte le ragioni ed argomentazioni meglio esposte in premessa,
adottandosi le conseguenti pronunce;
2 B) In subordine, si rigetti nel merito l'appello siccome infondato in fatto ed in
diritto, confermandosi la gravata sentenza ad eccezione della parte relativa alla
disposta compensazione integrale delle spese di lite che si chiede di riformare
(c.f.r. punto D) che segue).
C) In via ancor più gradata, si accolgano le conclusioni rassegnate in primo
grado che di seguito si reiterano “si accolga l'opposizione per le ragioni meglio
esposte in narrativa e si revochi il decreto ingiuntivo emesso nei confronti degli
istanti ...... dichiarandolo nullo e/o privo di effetti: in via principale, accertarsi la
sua radicale nullità per le ragioni di cui al n. 1 dei rilievi in diritto. Nel merito si
dichiarino liberi gli opponenti dalla obbligazione di garanzia per le ragioni di cui
ai nn 2 e 3 dei predetti rilievi. Infine, atteso il disconoscimento della firma
apposta da al contratto di fideiussione si dichiari non Controparte_2
opponibile la stessa a quest'ultimo con sua conseguenziale liberazione
dall'obbligo di garanzia”. Il tutto con il favore delle spese di lite con distrazione.
D) Si accolga l'appello incidentale spiegato con riferimento al governo delle spese
di lite del primo grado. Per l'effetto si condannai l'appellante società, in
applicazione del principio di soccombenza, al pagamento delle stesse, come da
notula versata in atti e/o come da vigente D.M., con distrazione in favore del
sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario;
E) Vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio da maggiorare
degli oneri accessori e del 15% per rimborso spese generali da liquidare con
distrazione in favore del difensore che se ne dichiara antistatario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. , quale mandataria di Controparte_5 [...]
(poi, , chiese ed ottenne dal tribunale di CP_6 Controparte_6
3 Santa Maria Capua Vetere un'ingiunzione nei confronti della propria debitrice, e dei fideiussori di questa, sigg.ri Controparte_7
, e per il pagamento della CP_4 CP_3 Controparte_2
complessiva somma di € 910.221,89 (erroneamente riportata nel decreto come: 910.66.197,66), oltre interessi convenzionali e spese, derivante dal saldo debitore di due conti correnti ordinari e dal debito residuo di un finanziamento chirografo.
§ 2. Proposero opposizione i fideiussori, , e CP_4 CP_3 CP_2
[...]
Essi innanzitutto dedussero la nullità del decreto ingiuntivo n. 349/2013,
per la mancata individuazione del soggetto in cui favore veniva disposto il pagamento, per una somma, peraltro, incomprensibile (€ 910.66.197,66).
In secondo luogo, sostennero che – poiché le loro fideiussioni erano state rilasciate sino all'importo di € 1.000.000,00 – anche l'ingiunzione avrebbe dovuto contemplare quel limite di responsabilità, considerato che, oltre alla sorta capitale, il giudice aveva ingiunto il pagamento di interessi convenzionali e spese, col rischio di superare il limite previsto.
Nel merito, poi, richiamarono gli oneri probatori gravanti sulla creditrice nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, oneri non soddisfatti con il mero deposito, nella fase monitoria, della certificazione del credito ex art. 50 del d. lgs. 385/1993, spettando alla banca produrre in giudizio il contratto di conto corrente a forma scritta ex art. 117 d. lgs. 385 ed il contratto di finanziamento, anche per consentire la verifica del rispetto delle norme in materia di anatocismo. In ogni caso, eccepirono l'insussistenza del credito dell'obbligata principale a causa del computo
4 di interessi ultralegali “ad un tasso incompatibile con la legge”,
dell'illegittima capitalizzazione degli interessi e dell'applicazione di commissioni di massimo scoperto e, conseguentemente, il venir meno delle loro obbligazioni di garanzia. Invocarono, poi, la loro liberazione ai sensi dell'art. 1956 c.c., per avere la banca fatto credito alla debitrice principale, pur conoscendo l'aggravamento delle condizioni di questa,
connesse ad una grave vicenda che aveva visto il legale rapp.te della
[...]
vittima di una sparatoria, con una Controparte_7 Persona_1
lunga degenza di circa nove mesi, con conseguente situazione di crisi aziendale. Per suo conto, poi, disconobbe Persona_1
formalmente la sottoscrizione apposta ai contratti di fideiussione.
§ 3. La si costituì in giudizio, impugnando e contestando tutto CP_6
l'avverso dedotto, prodotto ed eccepito, perché infondato in fatto e in diritto. Preliminarmente, sostenne che quelle prestate dai sigg.ri non erano fideiussioni, ma garanzie autonome, prive Per_1
dell'elemento dell'accessorietà rispetto alle obbligazioni della debitrice principale. Lamentò, poi, la nullità dell'atto di citazione in opposizione,
per l'indeterminatezza e genericità della domanda. Nel merito, sostenne la fondatezza della propria pretesa, e la carenza di prova di fatti estintivi o modificativi della stessa.
§ 4. Nel corso del giudizio, concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., non depositò la seconda memoria, salvo poi CP_5
invocare la rimessione in termini per poter provvedere al deposito delle fideiussioni in originale, istanza respinta dal giudice.
5 Intervenne, poi, in giudizio e, per essa, quale Controparte_1
mandataria, quale cessionaria del Controparte_8
credito della CP_5
§ 5. Con sentenza n. 3735/2021 del 12 - 16.11.2021, il tribunale di Santa
Maria Capua Vetere ha accolto l'opposizione e revocato l'ingiunzione,
compensando tra le parti le spese di lite.
Il primo giudice, respinte le eccezioni preliminari di carattere processuale,
ha qualificato quelle rilasciate dagli opponenti come fideiussioni e non quali garanzie a prima richiesta come prospettato dalla banca opposta.
Ha poi evidenziato che l'opposta nella fase di merito aveva prodotto tardivamente le fideiussioni rilasciate dagli opponenti, e aveva del tutto omesso di depositare gli estratti dei conti correnti, così impedendo la ricostruzione dell'andamento del rapporto, malgrado le contestazioni degli attori. Considerata, pertanto, la ripartizione degli oneri probatori, il tribunale ha ritenuto non provato il credito della banca, revocando conseguentemente il decreto ingiuntivo, compensando tuttavia le spese in considerazione delle ragioni soltanto processuali poste a fondamento della decisione.
§ 6. e, per essa, Controparte_1 Controparte_8
ha proposto appello.
§ 6.1. Con un primo motivo, l'appellante contesta la decisione di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto non utilizzabili le fideiussioni tardivamente prodotte, invocandone l'ammissione come prova indispensabile di cui, a suo dire, sarebbe ammesso il deposito ancorché tardivo.
6 § 6.2. Quanto, poi, alla prova del credito, la contesta un passaggio CP_8
della motivazione, in cui il giudice, pur tracciando la distribuzione degli oneri della prova, non ha considerato che gli opponenti non avevano fornito la prova dell'avvenuto esatto adempimento delle proprie obbligazioni, ed avevano genericamente contestato il credito senza nemmeno allegare una consulenza di parte.
§ 6.3. Con un terzo motivo, poi, l'appellante critica il riferimento contenuto nella sentenza al principio di non contestazione;
al riguardo, il primo giudice ha sostenuto che a fronte delle contestazioni mosse dagli opponenti alla quantificazione del credito e del disconoscimento della documentazione prodotta in sede monitoria, “i fatti non contestati devono
ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche contestazioni”. A dire dell'appellante, tale affermazione risultava incomprensibile, visto che non vi era stata alcuna acquiescenza alle avverse tesi.
§ 6.4. Quanto poi al disconoscimento della firma del solo CP_2
in via subordinata l'opposta/appellante ha chiesto che la
[...]
revoca dell'ingiunzione sia limitata solo a tale fideiussore, riformando invece la sentenza in relazione alla posizione degli altri due, le cui fideiussioni non erano state disconosciute.
Dopo aver invocato la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, la ha quindi chiesto l'ammissione dei mezzi di CP_8
prova già chiesti in primo grado e non ammessi e, nel merito, l'integrale riforma della sentenza n. 3735/2021 del tribunale di Santa Maria Capua
Vetere con il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ingiunzione,
quanto meno nei confronti degli opponenti che non avevano
7 disconosciuto le rispettive fideiussioni, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
§ 7. , e si sono costituiti, eccependo, CP_4 CP_3 Controparte_2
preliminarmente, l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, hanno contestato i motivi di gravame, ritenuti infondati e basati su un'erronea lettura ed interpretazione della sentenza del tribunale. Nel chiedere, pertanto, il rigetto dell'appello principale,
hanno spiegato appello incidentale relativamente al capo della pronuncia sulle spese, invocando la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
§ 8. La causa è stata posta in decisione all'udienza del 22.01.2025, con l'assegnazione alle parti di un termine di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di repliche.
§ 9. L'appello principale, pur ammissibile, è infondato e va respinto,
mentre deve trovare accoglimento l'appello incidentale.
§ 9.1. E', innanzitutto, ammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., il gravame,
dal momento che l'appellante ha articolato motivi specifici, in relazione ad altrettanti passaggi motivazionali della sentenza, dai quali è possibile desumere anche le differenti conclusioni cui intenderebbe giungere a modifica della decisione di primo grado.
§ 10. Ciò nonostante, l'appello risulta del tutto infondato. Ed infatti l'appellante trascura di considerare che il primo giudice ha, con chiarezza, sottolineato che “la che pure aveva ottenuto legittimamente CP_6
l'emissione del decreto ingiuntivo a seguito della produzione in atti degli estratti
8 di saldaconto dei rapporti recanti la sottoscrizione ex art. 50 TUB del dirigente
dell'istituto di credito che attestava la conformità di essi alle scritture contabili,
ha del tutto omesso nella presente fase di merito, nella quale l'accertamento della
fondatezza del credito avrebbe dovuto essere compiuta non già sommariamente,
ma a cognizione piena, la produzione degli estratti conto relativi ai rapporti,
allorché quest'ultima era invece indefettibile, a fronte delle contestazioni operate
dagli opponenti. La mancata produzione degli estratti impedisce, infatti, di
accertare come si sia svolto il rapporto e di verificare la legittimità dell'operato
della banca alla luce dei rilievi sollevati dalle parti opponenti”.
Ebbene, la Banca anche in questo grado concentra la propria attenzione sui contratti di fideiussione degli opponenti, sostenendo la ritualità della loro produzione (al netto della mancata richiesta di verificazione della sottoscrizione di ); ma trascura del tutto la circostanza Controparte_2
per cui, a fronte delle contestazioni dei fideiussori, sarebbe stato suo onere dimostrare l'entità del credito, prova che, nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo, non può ritenersi fornita in virtù della produzione,
con il ricorso per decreto ingiuntivo, dei meri salda conto ex art. 50 TUB,
occorrendo la dimostrazione dell'intero sviluppo del rapporto bancario,
sino alla formazione finale del saldo di cui si invoca il pagamento.
In tal senso vanno anche interpretate le affermazioni, non sempre chiarissime, del primo giudice in merito al riparto degli oneri probatori ed al principio di non contestazione.
Ciò che è certo è che l'odierna appellante non ha fornito la prova del proprio credito, benché contestato sotto vari profili dai fideiussori;
e non ha neanche puntualmente criticato l'affermazione al riguardo del primo
9 giudice circa l'insuperabile carenza di prova, benché questa costituisse la
ratio decidendi principale della decisione impugnata.
§ 11. Va, invece, accolto l'appello incidentale spiegato dai fideiussori,
relativamente alla compensazione delle spese del primo grado disposta dal tribunale.
Si legge nella sentenza che “nonostante la soccombenza, la natura della
presente controversia e l'esito della stessa, nonché la circostanza che le
motivazioni del presente provvedimento si fondano su questioni procedurali,
costituiscono senz'altro motivi valevoli ad integrare le 'gravi ed eccezionali
ragioni' attualmente previste dalla disposizione normativa di cui all'art. 92,
comma secondo, cod. proc. civ., ai fini dell'integrale compensazione delle spese di
lite”.
Ebbene, ad avviso della Corte, si tratta di motivazione soltanto apparente,
che, tra l'altro, offre una interpretazione non condivisibile dell'art. 92
c.p.c.
Ed infatti, la natura della controversia non presenta alcun elemento utile per poter considerare ricorrente uno dei casi previsti dall'art. 92 c.p.c. ai fini della compensazione delle spese. La decisione di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, poi, era fondata non su astratte
ragioni procedurali, ma su un elementare rispetto delle regole di riparto dell'onere probatorio. Da ultimo – ma con valenza prevalente rispetto ad ogni altra valutazione – va considerato che l'art. 92 c.p.c., nell'attuale versione, consente la compensazione delle spese, a parte l'ipotesi di soccombenza reciproca, solo in caso di assoluta novità della questione, o di mutamento della giurisprudenza;
e, pur tenuto conto
10 dell'interpretazione adeguatrice fornita dalla Corte Cost. con la nota sentenza n. 77/2018, non è dato ravvisare alcun motivo nella sentenza di primo grado riconducibile a tale limitato elenco.
Dunque, in accoglimento dell'appello incidentale, la
[...]
quale mandataria di va Controparte_9 Controparte_1
condannata al pagamento, in favore di , e CP_4 CP_3 CP_2
delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione
[...]
all'avv. Marcello Stanislao che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
La liquidazione delle spese va effettuata in dispositivo, secondo i parametri del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia
(scaglione da € 520.001,00 a 1.000.000,00), con applicazione dei parametri minimi in ragione della semplicità della fattispecie.
§ 12. Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30
gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,
n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Controparte_8
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, n. 3735/2021 del 16.11.2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) rigetta l'appello principale;
11 - b) in accoglimento dell'appello incidentale, condanna la
[...]
quale mandataria di al Controparte_8 Controparte_1
pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore di , CP_4
e liquidate complessivamente in € CP_3 Controparte_2
17.528,70, di cui € 741,00 per spese, € 14.598,00 per compensi ed € 2.189,70
per rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Marcello Stanislao che ha dichiarato di averne fatto anticipo;
- c) condanna al pagamento delle Controparte_8
spese del presente grado in favore di , e CP_4 CP_3 CP_2
liquidate complessivamente in € 15.039,70, di cui € 13.078,00
[...]
per compensi ed € 1.961,70 per rimborso spese generali nella misura del
15 %, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Marcello
Stanislao che ha dichiarato di averne fatto anticipo;
- d) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il 5 marzo 2025.
Il Presidente Est.
dott. Giulio Cataldi
12