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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/01/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 15626/2023
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_9
,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 con l'avvocato Ludovica Amenta ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sen ten za
1. I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di
[...]
nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in Persona_1
Brasile.
Hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “… gli odierni ricorrenti sono discendenti del sig. ovvero ovvero cittadino italiano, nato a [...]_1 Parte_15
Pieve D'Olmi (Cremona - Italia) il 20.09.1880, figlio di e così e come Persona_2 Per_3 risulta dall'estratto di certificato di nascita, che si allega (doc. 3);
3. che il sig. Persona_1
ovvero ovvero mai è stato naturalizzato cittadino brasiliano, in
[...] Persona_1 Parte_15 ossequio alla circolare n. K.28.1 dell'8 aprile 1991 del , così conservando la Controparte_1
cittadinanza italiana, trasmessa ai suoi discendenti senza interruzioni, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero di Giustizia e Pubblica Sicurezza brasiliano, con apostilla n. 2216263 del 24.10.2022 (doc. 4);
4. che in data 09.06.1900 il sig. Persona_1
ovvero ovvero ha contratto matrimonio a EN CA (RS-
[...] Persona_1 Parte_15
Brasile) con la sig.ra (doc.5), dalla cui unione è nato a [...]-Brasile) in data Persona_4
30.11.1911 il sig. (doc.6), anch'esso cittadino italiano per il fatto di essere nato Parte_16
da padre cittadino italiano;
5. che in data 25.04.1931 il sig. ha contratto Parte_16
matrimonio a Casca (RS-Brasile) con la sig.ra (doc.7), dalla cui unione sono nati a Parte_17
Casca (RS-Brasile) due figli: in data 20.04.1932 la sig.ra (doc.8), in Persona_5 data 20.03.1934 il sig. (doc.9), anch'essi cittadini italiani per il fatto di essere nati da Parte_18
padre cittadino italiano;
6. che in data 14.02.1950 la sig.ra ha contratto Persona_5
matrimonio a Casca (RS-Brasile) con il sig. (doc.10), dalla cui unione è nato a [...]_2
(RS-Brasile) in data 14.02.1955 il sig. (doc.11), anch'esso cittadino italiano per il fatto Parte_19
di essere nato da madre cittadina italiana;
7. che in data 12.06.1982 il sig. ha contratto Parte_19
matrimonio a Porto Alegre (RS-Brasile) con la sig.ra (doc.12), dalla cui unione Controparte_3
è nata a [...]-Brasile) in data 12.06.1985 la sig.ra (doc.13), Persona_6 odierna ricorrente, anch'essa cittadina italiana per il fatto di essere nata da padre cittadino italiano;
8. che in data 22.11.1952 il sig. ha contratto matrimonio a Casca (RS-Brasile) con la Parte_18
sig.ra (doc.14), dalla cui unione sono nati a Casca (RS-Brasile) quattro figli: in Parte_20
data 14.09.1953 il sig. (doc.15), odierno ricorrente, in data 17.05.1955 il sig. Parte_6
(doc.16), in data 25.02.1957 il sig. (doc.17), odierno ricorrente, in Controparte_4 Parte_1
data 05.04.1961 il sig. (doc.18), anch'essi cittadini italiani per il fatto di essere nati da CP_5
padre cittadino italiano;
9. che in data 14.01.1987 il sig. ha contratto matrimonio a Parte_6
IS (MT-Brasile) con la sig.ra (doc.19), dalla quale divorzia e dalla Parte_21
cui unione sono nati a IS (MT-Brasile) cinque figli: in data 08.02.1987 la sig.ra Parte_2
(doc.20), in data 11.06.1988 il sig. (doc.21), in data 30.03.1992 il sig. Parte_8 Pt_10
(doc.22), in data 07.12.1999 il sig. (doc.23), in data 16.07.2009 il
[...] Parte_5 sig. (doc.24), odierni ricorrenti, anch'essi cittadini italiani per il fatto di Parte_7
essere nati da padre cittadino italiano;
10. che in data 03.02.2015 la sig.ra ha contratto Parte_2
matrimonio a IS (MT-Brasile) con il sig. (doc.25), dalla cui unione sono Persona_7
nati a IS (MT-Brasile) due figli: in data 09.05.2018 il sig. (doc.26), in Parte_3
data 13.09.2019 il sig. (doc.27), odierni ricorrenti, anch'essi cittadini Parte_4
italiani per il fatto di essere nati da madre cittadina italiana;
11. che in data 25.06.2022 il sig. ha contratto matrimonio a Sinop (MT-Brasile) con la sig.ra Parte_10 Parte_22
(doc.28); 12. che in data 10.12.1983 il sig. ha contratto matrimonio a AU (RS- Controparte_4
Brasile) con la sig.ra (doc.29), dalla cui unione è nato a [...]-Brasile) Parte_23 in data 05.02.1987 il sig. (doc.30), odierno ricorrente, anch'esso cittadino italiano Parte_14
per il fatto di essere nato da padre cittadino italiano;
13. che in data 06.09.1986 il sig. Parte_1
ha contratto matrimonio a Casca (RS-Brasile) con la sig.ra (doc.31); 14. Persona_8
che in data 04.08.1984 il sig. ha contratto matrimonio a Casca (RS-Brasile) con la sig.ra CP_5
(doc.32), dalla cui unione sono nati tre figli: a Casca (RS- Controparte_6
brasile) in data 16.01.1985 il sig. (doc.33), a IS (MT-Brasile) in data 19.12.1987 Parte_12
il sig. (doc.34), a IS (MT-Brasile) in data 26.09.1989 il sig. Parte_11 Parte_9
(doc.35), odierni ricorrenti, anch'essi cittadini italiani per il fatto di essere nati da padre cittadino italiano;
15. che in data 09.03.2007 il sig. ha contratto matrimonio a Cuiaba (MT- Parte_12
Brasile) con la sig.ra (doc.36), dalla quale divorzia;
16. che in data Parte_24
05.10.2015 il sig. ha contratto matrimonio a Cuiaba (MT-Brasile) con la sig.ra Parte_12
(doc.37); 17. che in data 25.02.2017 il sig. ha contratto Persona_9 Parte_9
matrimonio a Cuiaba (MT-Brasile) con la sig.ra (doc.38), dalla quale Persona_10
divorzia; …”.
Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini». In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Nel caso di specie è provato che nato a [...] il Persona_1
20.9.1880 (doc. 3 fasc. ric.) non ha acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (doc. 5 fasc. ric.). La linea di discendenza dall'avo nei termini indicati nel ricorso è provata dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente.
La domanda è fondata.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare. Inoltre, il convenuto si è rimesso all'accertamento del giudice. Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
Per qu esti motivi
1. Dichiara che Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6 Pt_7 Parte_5 Parte_8 Pt_9
, sono
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 Pt_13 Parte_13 Parte_14
cittadini italiani.
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_1
agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 13.1.25
Il giudice
Christian Colombo