Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 02/02/2026, n. 1622
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Erroneità del calcolo dell'imposta

    Il Giudice ritiene le doglianze insufficienti e generiche, senza specifica argomentazione sulla tematica.

  • Rigettato
    Mancata indicazione del titolo esecutivo

    Il Giudice ritiene le doglianze insufficienti e generiche, senza specifica argomentazione sulla tematica.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione attiva della Società_1 SRL

    La Corte ha ritenuto superata la questione di legittimazione attiva alla luce della Legge interpretativa del 21 febbraio 2025, n. 15, che chiarisce che le società di progetto costituite per svolgere attività di accertamento e riscossione non devono essere iscritte all'albo se la società aggiudicataria del bando di gara è già iscritta. Gli atti emessi da tali società di scopo sono considerati legittimi.

  • Accolto
    Omessa dichiarazione TARI

    Il contribuente non ha fornito alcuna dichiarazione idonea a documentare il censimento dell'immobile ai fini TARI. L'atto di accertamento è giuridicamente valido in mancanza di documentazione necessaria ad identificare l'utenza ai fini TARI dell'immobile.

  • Rigettato
    Mancanza del contraddittorio preventivo

    Il Giudice rileva che non sussiste un obbligo di contraddittorio preventivo per gli atti di pronta liquidazione, come nel caso di specie relativo alla richiesta di TARI non versata. Inoltre, il DM del 30 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, esclude gli atti relativi ai tributi locali dal contraddittorio preventivo obbligatorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 02/02/2026, n. 1622
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1622
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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