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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 02/02/2026, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1622/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NICOLETTI ALBERTO, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4264/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357692 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19392/2025 depositato il
11/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, codice fiscale n. CF_Ricorrente_1, impugnava l'avviso di accertamento esecutivo TARI n. 175357/692 elevato per omessa dichiarazione per gli anni d'imposta 2018, 2019, 2020,
2021, 2022, per un importo complessivo di euro 3.160,00 notificato in data 31/12/2024, relativo al mancato versamento riferito all'immobile in Napoli, alla Indirizzo_1, in catasto alla dati catastali.
Con il proprio ricorso, il ricorrente eccepiva i seguenti motivi di contestazione:
- erroneità del calcolo dell'imposta;
- mancata indicazione del titolo esecutivo;
- difetto di legittimazione attiva della Società_1 SRL. Si costituiva in giudizio la Municipia SPA, il quale Ente, contestava tutto quanto ex-adverso affermato da parte ricorrente ritenendo valido il proprio operato e pertanto richiedeva il rigetto del ricorso.
In data 03/11/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'atto di accertamento, oggetto di impugnativa è stato emesso dalla MUNICIPIA SPA e non dalla NOV SRL, giusto Contratto di Servizi del 07/08/2024, consultabile sul sito del Comune di Napoli.
L' Atto di Accertamento evidenzia chiaramente che il ricorso andava notificato alla Municipia ed ha quale firmatario il Dott. Nominativo_2. I dubbi sollevati sulla mancanza di legittimazione da parte della Società_1 (Società_1) quale società di progetto (il cui socio unico è Municipia spa, assegnataria del servizio e regolarmente iscritta all'albo allo svolgimento del servizio per conto del Comune) per non essere a sua volta iscritta all'albo dei concessionari ex art 53 D lgs 446/1997 e che hanno determinato il rinvio pregiudiziale alla Corte suprema di Cassazione ex art 363 bis cpc, sono stati definitivamente chiariti dallo stesso legislatore a seguito dell'emanazione della
Legge interpretativa del 21 febbraio 2025, n. 15, entrata in vigore il 25/02/2025 (GU Serie Generale n.45 del 24-02-2025) la quale, in sede di conversione in legge, del Decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, ha introdotto il comma 14 septies art. 3 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (25G00024).
Tale norma ha definito, chiarendo e ristabilendo certezza con effetto ex tunc, la portata degli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 che prevedono, tra i criteri cui dovranno uniformarsi i regolamenti, quello dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53, comma 1 nel caso in cui il servizio di accertamento e riscossione è affidato a terzi senza far riferimento alle società di progetto previste dall'art 184 D. lgs 50/2016. Più precisamente il comma 14 septies dell'art. 3 Decreto legge
27 dicembre 2024, n. 202 cit. stabilisce che “… Al fine di adeguare la disciplina relativa all'albo di cui all'articolo
53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società'”.
La questione è pertanto superata con la conseguente conferma della legittimazione attiva anche della Società_1 SRL. Questo Giudice rileva che l'atto di Accertamento è stato elevato per omessa dichiarazione TARI, in quanto il ricorrente non ha mai dichiarato l'immobile, e pertanto mai versato tale tributo. la Corte di Cassazione, con la sentenza 5862/2021, ha evidenziato che in tema di dichiarazione “… incombe sul contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per il detto motivo, non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile;
infatti, pur operando anche nella materia in esame – per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale – il principio secondo il quale l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell'interessato(oltre all'obbligo della denuncia, D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70) un onere di informazione, al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. nn. 4766 e 17703 del 2004, 13086 del
2006,17599 del 2009, 775 del2011; n. 1635/2015; n. 10787 del 2016; n. 21250/2017; in termini, più recentemente, Cass. n. 10161/19).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito alcuna dichiarazione idonea a documentare il censimento dell'immobile ai fini TARI. In mancanza di ogni documentazione necessaria ad identificare l'utenza ai fini
TARI dell'immobile, l'atto è giuridicamente valido.
L'Art. 25 del Regolamento Comunale, afferma che "I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare: a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza; b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni".
L'atto di accertamento impugnato fa riferimento ad un immobile di categoria A/2, mai dichiarato dal contribuente. Questo Giudice ritiene che l'operato svolto dalla Municipia SPA sia valido.
In relazione al mancato contraddittorio preventivo si rileva che la Cassazione con l'Ordinanza n. 26886 del
05/10/2021, in un giudizio avente ad oggetto un avviso di accertamento per imposte locali ha precisato che:
“non sussiste alcun obbligo da parte dell'Amministrazione di instaurare un contraddittorio preventivo, infatti, ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993, "Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 71, comma 4, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti”. Come emerge dal dato letterale della norma ora riportata, il Comune ha la possibilità di introdurre nel procedimento di accertamento un contraddittorio preventivo per controllare i dati già in suo possesso, ma non ha alcun obbligo in tal senso, né tantomeno sono previste sanzioni per la relativa omissione”.
L'art.
6-bis, legge 212/2000, introdotto dal d.lgs. 219/2023, evidenzia che per principio del contraddittorio deve intendersi il diritto del soggetto amministrato di essere sentito prima della adozione di un atto che incida sfavorevolmente sulla sua sfera giuridica.
Mentre il comma 1 stabilisce il principio che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo, nel successivo comma 2 prevede delle specifiche deroghe che contemperano le esigenze di buon andamento ed efficienza dell'agire amministrativo, che porta a ritenere che il coinvolgimento debba essere costruttivo, ovvero in grado di incidere sull'esito finale del procedimento stesso. L'ambito di operatività del contraddittorio preventivo obbligatorio viene quindi delimitato dal comma 2 dell'articolo 6-bis, in base al quale “non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
Nel caso di specie, l'atto impugnato, sebbene denominato Avviso di Accertamento, in realtà riferisce ad una richiesta di mancato pagamento per la TARI non versata e pertanto di pronta liquidazione.
Il 30 aprile 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Viceministro dell'Economia sugli atti esclusi dal nuovo contraddittorio preventivo obbligatorio, in attuazione dell'art.
6-bis dello Statuto dei Diritti delContribuente così come modificato dal Decreto Legislativo n. 219 del 30/12/2023, articolo 6-bis comma
2. All'interno del documento è presente un elenco puntale di tutti gli atti esclusi dal contraddittorio preventivo:
l'obiettivo del documento era quello di individuare gli “atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni “. Tale DM fa riferimento solo agli atti connessi ai tributi erariali, non riservando alcun riferimento a quelli relativi ai tributi locali. L'eccezione è pertanto superata.
Questo Giudice ritiene insufficenti le doglianze relative all'errore di calcolo dell'imposta e della mancata indicazione del titolo esecutivo, in quanto sono riportate in modo approssimativo e generico, senza soffermarsi sulla tematica.
Per quanto sopra esposto il ricorso è infondato. Le spese di lite seguono la soccombenza, così come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese di lite a carico della parte ricorrente, che si liquidano in euro 500,00 oltre oneri di legge a favore della Municipia Spa.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NICOLETTI ALBERTO, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4264/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357692 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19392/2025 depositato il
11/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, codice fiscale n. CF_Ricorrente_1, impugnava l'avviso di accertamento esecutivo TARI n. 175357/692 elevato per omessa dichiarazione per gli anni d'imposta 2018, 2019, 2020,
2021, 2022, per un importo complessivo di euro 3.160,00 notificato in data 31/12/2024, relativo al mancato versamento riferito all'immobile in Napoli, alla Indirizzo_1, in catasto alla dati catastali.
Con il proprio ricorso, il ricorrente eccepiva i seguenti motivi di contestazione:
- erroneità del calcolo dell'imposta;
- mancata indicazione del titolo esecutivo;
- difetto di legittimazione attiva della Società_1 SRL. Si costituiva in giudizio la Municipia SPA, il quale Ente, contestava tutto quanto ex-adverso affermato da parte ricorrente ritenendo valido il proprio operato e pertanto richiedeva il rigetto del ricorso.
In data 03/11/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'atto di accertamento, oggetto di impugnativa è stato emesso dalla MUNICIPIA SPA e non dalla NOV SRL, giusto Contratto di Servizi del 07/08/2024, consultabile sul sito del Comune di Napoli.
L' Atto di Accertamento evidenzia chiaramente che il ricorso andava notificato alla Municipia ed ha quale firmatario il Dott. Nominativo_2. I dubbi sollevati sulla mancanza di legittimazione da parte della Società_1 (Società_1) quale società di progetto (il cui socio unico è Municipia spa, assegnataria del servizio e regolarmente iscritta all'albo allo svolgimento del servizio per conto del Comune) per non essere a sua volta iscritta all'albo dei concessionari ex art 53 D lgs 446/1997 e che hanno determinato il rinvio pregiudiziale alla Corte suprema di Cassazione ex art 363 bis cpc, sono stati definitivamente chiariti dallo stesso legislatore a seguito dell'emanazione della
Legge interpretativa del 21 febbraio 2025, n. 15, entrata in vigore il 25/02/2025 (GU Serie Generale n.45 del 24-02-2025) la quale, in sede di conversione in legge, del Decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, ha introdotto il comma 14 septies art. 3 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (25G00024).
Tale norma ha definito, chiarendo e ristabilendo certezza con effetto ex tunc, la portata degli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 che prevedono, tra i criteri cui dovranno uniformarsi i regolamenti, quello dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53, comma 1 nel caso in cui il servizio di accertamento e riscossione è affidato a terzi senza far riferimento alle società di progetto previste dall'art 184 D. lgs 50/2016. Più precisamente il comma 14 septies dell'art. 3 Decreto legge
27 dicembre 2024, n. 202 cit. stabilisce che “… Al fine di adeguare la disciplina relativa all'albo di cui all'articolo
53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società'”.
La questione è pertanto superata con la conseguente conferma della legittimazione attiva anche della Società_1 SRL. Questo Giudice rileva che l'atto di Accertamento è stato elevato per omessa dichiarazione TARI, in quanto il ricorrente non ha mai dichiarato l'immobile, e pertanto mai versato tale tributo. la Corte di Cassazione, con la sentenza 5862/2021, ha evidenziato che in tema di dichiarazione “… incombe sul contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per il detto motivo, non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile;
infatti, pur operando anche nella materia in esame – per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale – il principio secondo il quale l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell'interessato(oltre all'obbligo della denuncia, D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70) un onere di informazione, al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. nn. 4766 e 17703 del 2004, 13086 del
2006,17599 del 2009, 775 del2011; n. 1635/2015; n. 10787 del 2016; n. 21250/2017; in termini, più recentemente, Cass. n. 10161/19).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito alcuna dichiarazione idonea a documentare il censimento dell'immobile ai fini TARI. In mancanza di ogni documentazione necessaria ad identificare l'utenza ai fini
TARI dell'immobile, l'atto è giuridicamente valido.
L'Art. 25 del Regolamento Comunale, afferma che "I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare: a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza; b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni".
L'atto di accertamento impugnato fa riferimento ad un immobile di categoria A/2, mai dichiarato dal contribuente. Questo Giudice ritiene che l'operato svolto dalla Municipia SPA sia valido.
In relazione al mancato contraddittorio preventivo si rileva che la Cassazione con l'Ordinanza n. 26886 del
05/10/2021, in un giudizio avente ad oggetto un avviso di accertamento per imposte locali ha precisato che:
“non sussiste alcun obbligo da parte dell'Amministrazione di instaurare un contraddittorio preventivo, infatti, ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993, "Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 71, comma 4, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti”. Come emerge dal dato letterale della norma ora riportata, il Comune ha la possibilità di introdurre nel procedimento di accertamento un contraddittorio preventivo per controllare i dati già in suo possesso, ma non ha alcun obbligo in tal senso, né tantomeno sono previste sanzioni per la relativa omissione”.
L'art.
6-bis, legge 212/2000, introdotto dal d.lgs. 219/2023, evidenzia che per principio del contraddittorio deve intendersi il diritto del soggetto amministrato di essere sentito prima della adozione di un atto che incida sfavorevolmente sulla sua sfera giuridica.
Mentre il comma 1 stabilisce il principio che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo, nel successivo comma 2 prevede delle specifiche deroghe che contemperano le esigenze di buon andamento ed efficienza dell'agire amministrativo, che porta a ritenere che il coinvolgimento debba essere costruttivo, ovvero in grado di incidere sull'esito finale del procedimento stesso. L'ambito di operatività del contraddittorio preventivo obbligatorio viene quindi delimitato dal comma 2 dell'articolo 6-bis, in base al quale “non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
Nel caso di specie, l'atto impugnato, sebbene denominato Avviso di Accertamento, in realtà riferisce ad una richiesta di mancato pagamento per la TARI non versata e pertanto di pronta liquidazione.
Il 30 aprile 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Viceministro dell'Economia sugli atti esclusi dal nuovo contraddittorio preventivo obbligatorio, in attuazione dell'art.
6-bis dello Statuto dei Diritti delContribuente così come modificato dal Decreto Legislativo n. 219 del 30/12/2023, articolo 6-bis comma
2. All'interno del documento è presente un elenco puntale di tutti gli atti esclusi dal contraddittorio preventivo:
l'obiettivo del documento era quello di individuare gli “atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni “. Tale DM fa riferimento solo agli atti connessi ai tributi erariali, non riservando alcun riferimento a quelli relativi ai tributi locali. L'eccezione è pertanto superata.
Questo Giudice ritiene insufficenti le doglianze relative all'errore di calcolo dell'imposta e della mancata indicazione del titolo esecutivo, in quanto sono riportate in modo approssimativo e generico, senza soffermarsi sulla tematica.
Per quanto sopra esposto il ricorso è infondato. Le spese di lite seguono la soccombenza, così come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese di lite a carico della parte ricorrente, che si liquidano in euro 500,00 oltre oneri di legge a favore della Municipia Spa.