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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 8859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8859 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, all' udienza del 27/11/2025 pronuncia la seguente
SENTENZA CONTESTUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 26617 /2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv.
Parte_1 C.F._1
ZZ RI OS , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LIZZI RI CP_1
SOFIA presso il quale elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.12.2024 , lavoratore marittimo, deduceva Parte_1
che in data 13.07.2023 era stato arruolato con regolare contratto di imbarco sulla MN Mega
Serena, con fine sbarco per fine contratto in data 20.09.2023; che in data 27.09.2023 lamentava una persistente lombalgia acuta per la quale patologia è stato preso in cura dal
SSN; che. la documentazione medica era stata spedita telematicamente all' ; che la CP_1
malattia è terminata il giorno 25.02.2024 come da certificato medico allegato;
che la domanda per la mattia era stata presentata in data 29.09.2023 ed protocollata con l'identificativo
.5100.29/09/2023.07225543 ed chiusa in data 25.02.2024 con l'invio del certificato di CP_1
guarigione clinica;
che era stato regolarmente pagato fino al 11.02.2024, allorquando i pagamenti erano stati interrotti nonostante la malattia fosse ancora in corso;
che in data
08.03.2024 era pervenuta al ricorrente la seguente comunicazione: “si comunica che l'indennità di malattia è stata indennizzata fino al 11.02.2024. I successivi certificati dal
1 12.02.2024 al 25.02.2024 non sono indennizzabili in quanto a un giudizio medico legale la prognosi è stata ritenuta inappropriata in rapporto alla natura e/o entità della patologia non emergendo dall'analisi della certificazione prodotta elementi diretti e/o indiretti, giustificativi di tale decorso di malattia”. Ritenuto tale provvedimento del tutto illegittimo, presentato ricorso amministrativo e formale messa in mora ha concluso chiedendo al Giudice adito di -
1) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato che non riconosce l'erogazione dell'indennità di malattia per il periodo dal 12.02.2024 al 25.02.2024 per non avere l' provveduto ad effettuare una visita di controllo sul ricorrente tramite struttura CP_1
pubblica al fine di disconoscere validità ai certificati medici presentati dal 12.02.2024 al
25.02.2024;
2) accertare e dichiarare per l'effetto che i certificati medici presentati dal 12.02.2024 al
25.02.2024 dal ricorrente sono validi ai fini della corresponsione della relativa indennità di malattia per il periodo certificato;
3) accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla corresponsione dell'indennità di inabilità temporanea assoluta per malattia complementare nei termini della corresponsione di una indennità giornaliera pari al 75% della retribuzione media giornaliera dei 30 giorni precedenti allo sbarco per il periodo residuo dal 12.02.2024 al 25.02.2024;
4) ancora e per l'effetto condannare l' alla corresponsione della somma per inabilità CP_1
temporanea assoluta per malattia, somma da calcolarsi a mezzo di CTU contabile di cui si chiede – in via istruttoria – la nomina, oltre interessi e rivalutazione dal diritto al soddisfo;
5) condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, in favore del CP_1
procuratore anticipatario.
Si costituiva l' , eccependo l'intervenuta prescrizione annuale ex art. 6 l.n.138/1943; la CP_1 decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 4 l.n.438/1992 e l'infondatezza della domanda nel merito sostenendo che ““I successivi certificati dal 12/02/2024 al 25/02/2024 non sono indennizzabili in quanto ad un giudizio medico legale la prognosi è stata ritenuta inappropriata in rapporto alla natura e/o entità della patologia non emergendo dall'analisi della certificazione prodotta elementi, diretti e/o indiretti, giustificativi di tale decorso di malattia”.
Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
2 La causa – fissato il termine per note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c- sulla base della documentazione in atti è stata decisa.
La domanda va accolta.
Al fine di fruire del diritto di indennità di malattia sul lavoratore incombono il cd. obbligo di certificazione e il cd. obbligo di reperibilità. Al rispetto di queste due condizioni, salvo diverso giudizio medico legale dell' inerente il solo requisito sanitario, sorge un diritto CP_1
costituzionalmente garantito alla percezione della retribuzione/indennità di malattia.
Nel caso di specie nessuna contestazione è pervenuta da parte dell' circa la sussistenza CP_2 dei requisiti sanitari essendosi limitato l' ad esprimere un giudizio apodittico CP_1
“I successivi certificati dal 12/02/2024 al 25/02/2024 non sono indennizzabili in quanto ad un giudizio medico legale la prognosi è stata ritenuta inappropriata in rapporto alla natura e/o entità della patologia non emergendo dall'analisi della certificazione prodotta elementi, diretti e/o indiretti, giustificativi di tale decorso di malattia”.
Tuttavia, a fronte di tali incongruenze asseritamente rilevate tra entità della patologia come certificata dal medico di medicina generale e il presumibile decorso della malattia, l' non CP_1
ha documentato di aver svolto accertamenti relativi alla patologia lamentata dal ricorrente e nelle certificazioni indicata , non risulta essere stata disposta una visita fiscale presso il domicilio del ricorrente volta ad accertare l'esistenza di tali patologie.
Ebbene per effetto dell'art.10 comma 3 del decreto legge 76/2013 convertito con CP_ modificazioni dalla legge 99/2013, a far data dal 1° gennaio 2014 l' gestisce direttamente le attività relative all'accertamento e riscossione dei contributi e all'erogazione delle prestazioni di malattia, maternità, disabilità, donazione di sangue e midollo osseo per il personale assicurato presso le Casse marittime dapprima, successivamente presso l'ex e, da ultimo, presso l' . Pt_2 Controparte_3
Oggetto del rischio assicurato in ambito previdenziale non è la malattia, come evento CP_1 morboso in sé per sé considerato, ma l'incapacità lavorativa derivante dall'evento morboso;
Per la sicurezza della navigazione il legislatore ha previsto che l'assistenza medico legale e previdenziale per i lavoratori marittimi è garantita dallo Stato e ai sensi del DPR 31 luglio
1980 n.620 art. 3, le funzioni medico legali nei confronti del personale navigante marittimo sono di competenza dello Stato con i SASN uffici direttamente gestiti dal Ministero della
Salute; Oltre alle circolari dell'Istituto, la normativa di riferimento è la legge 24 aprile 1938,
3 n. 831. Per malattia deve intendersi ogni alterazione dello stato di salute del marittimo non dipendente da infortunio sul lavoro o malattia professionale (la cui competenza è demandata all' ), da cui derivi una inabilità al lavoro assoluta o parziale, e che richieda assistenza CP_3 medica e somministrazione di mezzi terapeutici”.
L' distingue tre differenti categorie di indennità per malattia: L'indennità per inabilità CP_2
temporanea assoluta per malattia fondamentale, riguarda gli eventi morbosi insorti durante l'imbarco e che causano lo sbarco, spetta dal primo giorno successivo allo sbarco, per tutti i giorni di prognosi (compresa la domenica), fino ad un massimo di un anno;
l'indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare riguarda gli eventi morbosi che si manifestano entro 28 giorni dallo sbarco e spetta dal primo giorno successivo alla denuncia dell'evento medesimo, fino ad un massimo di un anno come nel caso del presente giudizio;
l'indennità per inabilità temporanea da malattia per marittimi in continuità di rapporto di lavoro spetta per gli eventi morbosi che si manifestano dopo il 28° giorno ed entro il 180° giorno dallo sbarco e spetta dal primo giorno successivo alla denuncia dell'evento medesimo, fino ad un massimo di 180 giorni.
L' ha, quindi, competenza esclusiva in materia di erogazione delle indennità di malattia CP_1
e provvede, quindi, indistintamente per la categoria di lavoratori marittimi direttamente al pagamento delle prestazioni collegate all'astensione dal lavoro per malattia.
Con riferimento all'assistenza sanitaria al personale navigante, invece, la competenza istituzionale è attribuita al Ministero della Salute, ai sensi del D.P.R. n. 620 del 31 luglio
1980, in tutti i casi in cui permanga un sotteso rapporto di lavoro al momento dello sbarco
(marittimi a turno particolare o in continuità di rapporto di lavoro) sia nel caso della malattia fondamentale sia nel caso di malattia complementare, come ben specificato nel messaggio n. 2184 del 2018 in cui si legge: “Sul piano organizzativo, le funzioni in materia CP_1
attribuite al Ministero della Salute sono assicurate in Italia dagli Uffici di Sanità Marittima,
Aerea e di Frontiera (USMAF) e dai Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'Aviazione civile (SASN) e, ove mancanti i predetti uffici, attraverso il conferimento di incarichi ad una rete di medici fiduciari;
all'estero le funzioni sono assicurate attraverso i soli incarichi attribuiti ai medici fiduciari. Ai sensi del citato articolo 3 del D.P.R. n. 620 del 1980, rientra tra le competenze del Ministero della Salute
l'assistenza sanitaria al personale in navigazione, a F quello imbarcato, nonché a terra per i periodi di sosta o di riposo compensativo, e al personale in attesa di imbarco, purché per contratto a disposizione dell'armatore.
4 Sulla base del dato normativo letterale, pertanto, secondo i descritti assetti organizzativi - esercizio delle funzioni per il tramite di ambulatori USMAF-SASN e di medici fiduciari -il
Ministero della Salute assicura assistenza anche ai marittimi in costanza di rapporto di lavoro per i periodi di imbarco, oltre che per i periodi di sosta inoperosa a terra, successivi allo sbarco, ove permanga un sotteso rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Al contrario, nell'ambito di un contratto di lavoro a tempo determinato, come nel caso dell'odierno ricorrente, legato al singolo imbarco, lo sbarco comporta la cessazione del rapporto di lavoro;
per tale ragione, il lavoratore cessa di essere assistito dall'USMAF-SASN
e, sul piano dell'assistenza sanitaria, viene preso in carico dal SSN. L'ultima parte della norma si riferisce evidentemente ai marittimi del cd. turno generale, ossia coloro i quali hanno un contratto di lavoro a tempo determinato, legato al singolo imbarco con uno specifico armatore. Per costoro l'assistenza sanitaria è demandata al Ministero della Salute per gli eventi morbosi manifestatisi durante l'imbarco (malattia fondamentale) e al SSN, ergo, ai medici di medicina generale nominati, nel caso di eventi morbosi manifestatisi entro 28 giorni dallo sbarco (malattia complementare).
Da ultimo, nel mese di Giugno del 2019, è intervenuto un protocollo di intesa tra e CP_1
Ministero della Salute in cui si prevedeva, tra l'altro, che con riferimento alla certificazione della malattia complementare dei marittimi a turno generale “al fine di razionalizzare ed ottimizzare l'erogazione dell'indennità di malattia complementare e risolvere le criticità emerse con le procedure che, ad oggi, prevedono la doppia certificazione relativa alle prestazione medico legali dei marittimi a turno generale, le Parti hanno concordato che per questi ultimi per i quali sia cessato il rapporto di lavoro, assistiti dal SSN, la redazione e il rilascio in modalità telematica della certificazione medica sarà effettuata dal medico di medicina generale del SSN, che accerta lo stato patologico.
Il caso dell'odierno ricorrente pacificamente afferisce ad un periodo di malattia complementare essendo l'evento morboso, come si evince dal raffronto tra il contratto di arruolamento e gli allegati ( all.1 del ricorso introduttivo) ed il certificato di inizio malattia , insorto entro i 28 giorni dallo sbarco.
Le prestazioni economiche a carico dell' non erogate sono dovute alla ricorrente in CP_1
quanto: - il ricorrente è stato costretto ad un periodo di astensione dall'attività lavorativa per inabilità temporanea assoluta disposta dal sanitario SSN come si evince dai certificati di inizio malattia e prognosi;
-i suddetti certificati sono stati, nei termini prescritti dalla legge
5 trasmessi all' di Napoli ed essi risultano nei sistemi informatici , che sul punto non CP_1 CP_1
ha mosso alcuna contestazione..
Il ricorrente ha quindi diritto a vedersi riconosciute le prestazioni economiche per indennità di malattia cd. complementare per il periodo tutto certificato dal 12.02.2024 al 25.02.2024 con corresponsione della relativa indennità nella misura di legge.
Nessuna prescrizione si è perfezionata avendo parte ricorrente documentato l'invio all' CP_1
del ricorso amministrativo avverso la mancata erogazione della provvidenza in data
29.4.2024; successivamente ha nuovamente interrotto il termine annuale la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio. Ugualmente infondata è l'eccezione di decadenza dall'azione avendo la parte ricorrente, a fronte del provvedimento di rigetto dell'8.3.2024, depositato il ricorso introduttivo in data 4.12.2024.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con attribuzione al procuratore antistatario.
PQM
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che ha diritto a vedersi Parte_1
riconosciute le prestazioni per indennità di malattia complementare per il periodo certificato dal SSN dal 12.02.2024 al 25.02.2024;
-condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a liquidare e CP_1
corrispondere le somme dovute a titolo di indennità di malattia per il periodo dal 12.02.2024 al 25.02.2024 nella misura da calcolarsi secondo la normativa vigente richiamata in ricorso ( art 6 DL 831/1939)
CP_ Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 2100,00 oltre iva e cpa con attribuzione.
Napoli, 28/11/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, all' udienza del 27/11/2025 pronuncia la seguente
SENTENZA CONTESTUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 26617 /2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv.
Parte_1 C.F._1
ZZ RI OS , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LIZZI RI CP_1
SOFIA presso il quale elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.12.2024 , lavoratore marittimo, deduceva Parte_1
che in data 13.07.2023 era stato arruolato con regolare contratto di imbarco sulla MN Mega
Serena, con fine sbarco per fine contratto in data 20.09.2023; che in data 27.09.2023 lamentava una persistente lombalgia acuta per la quale patologia è stato preso in cura dal
SSN; che. la documentazione medica era stata spedita telematicamente all' ; che la CP_1
malattia è terminata il giorno 25.02.2024 come da certificato medico allegato;
che la domanda per la mattia era stata presentata in data 29.09.2023 ed protocollata con l'identificativo
.5100.29/09/2023.07225543 ed chiusa in data 25.02.2024 con l'invio del certificato di CP_1
guarigione clinica;
che era stato regolarmente pagato fino al 11.02.2024, allorquando i pagamenti erano stati interrotti nonostante la malattia fosse ancora in corso;
che in data
08.03.2024 era pervenuta al ricorrente la seguente comunicazione: “si comunica che l'indennità di malattia è stata indennizzata fino al 11.02.2024. I successivi certificati dal
1 12.02.2024 al 25.02.2024 non sono indennizzabili in quanto a un giudizio medico legale la prognosi è stata ritenuta inappropriata in rapporto alla natura e/o entità della patologia non emergendo dall'analisi della certificazione prodotta elementi diretti e/o indiretti, giustificativi di tale decorso di malattia”. Ritenuto tale provvedimento del tutto illegittimo, presentato ricorso amministrativo e formale messa in mora ha concluso chiedendo al Giudice adito di -
1) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato che non riconosce l'erogazione dell'indennità di malattia per il periodo dal 12.02.2024 al 25.02.2024 per non avere l' provveduto ad effettuare una visita di controllo sul ricorrente tramite struttura CP_1
pubblica al fine di disconoscere validità ai certificati medici presentati dal 12.02.2024 al
25.02.2024;
2) accertare e dichiarare per l'effetto che i certificati medici presentati dal 12.02.2024 al
25.02.2024 dal ricorrente sono validi ai fini della corresponsione della relativa indennità di malattia per il periodo certificato;
3) accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla corresponsione dell'indennità di inabilità temporanea assoluta per malattia complementare nei termini della corresponsione di una indennità giornaliera pari al 75% della retribuzione media giornaliera dei 30 giorni precedenti allo sbarco per il periodo residuo dal 12.02.2024 al 25.02.2024;
4) ancora e per l'effetto condannare l' alla corresponsione della somma per inabilità CP_1
temporanea assoluta per malattia, somma da calcolarsi a mezzo di CTU contabile di cui si chiede – in via istruttoria – la nomina, oltre interessi e rivalutazione dal diritto al soddisfo;
5) condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, in favore del CP_1
procuratore anticipatario.
Si costituiva l' , eccependo l'intervenuta prescrizione annuale ex art. 6 l.n.138/1943; la CP_1 decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 4 l.n.438/1992 e l'infondatezza della domanda nel merito sostenendo che ““I successivi certificati dal 12/02/2024 al 25/02/2024 non sono indennizzabili in quanto ad un giudizio medico legale la prognosi è stata ritenuta inappropriata in rapporto alla natura e/o entità della patologia non emergendo dall'analisi della certificazione prodotta elementi, diretti e/o indiretti, giustificativi di tale decorso di malattia”.
Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
2 La causa – fissato il termine per note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c- sulla base della documentazione in atti è stata decisa.
La domanda va accolta.
Al fine di fruire del diritto di indennità di malattia sul lavoratore incombono il cd. obbligo di certificazione e il cd. obbligo di reperibilità. Al rispetto di queste due condizioni, salvo diverso giudizio medico legale dell' inerente il solo requisito sanitario, sorge un diritto CP_1
costituzionalmente garantito alla percezione della retribuzione/indennità di malattia.
Nel caso di specie nessuna contestazione è pervenuta da parte dell' circa la sussistenza CP_2 dei requisiti sanitari essendosi limitato l' ad esprimere un giudizio apodittico CP_1
“I successivi certificati dal 12/02/2024 al 25/02/2024 non sono indennizzabili in quanto ad un giudizio medico legale la prognosi è stata ritenuta inappropriata in rapporto alla natura e/o entità della patologia non emergendo dall'analisi della certificazione prodotta elementi, diretti e/o indiretti, giustificativi di tale decorso di malattia”.
Tuttavia, a fronte di tali incongruenze asseritamente rilevate tra entità della patologia come certificata dal medico di medicina generale e il presumibile decorso della malattia, l' non CP_1
ha documentato di aver svolto accertamenti relativi alla patologia lamentata dal ricorrente e nelle certificazioni indicata , non risulta essere stata disposta una visita fiscale presso il domicilio del ricorrente volta ad accertare l'esistenza di tali patologie.
Ebbene per effetto dell'art.10 comma 3 del decreto legge 76/2013 convertito con CP_ modificazioni dalla legge 99/2013, a far data dal 1° gennaio 2014 l' gestisce direttamente le attività relative all'accertamento e riscossione dei contributi e all'erogazione delle prestazioni di malattia, maternità, disabilità, donazione di sangue e midollo osseo per il personale assicurato presso le Casse marittime dapprima, successivamente presso l'ex e, da ultimo, presso l' . Pt_2 Controparte_3
Oggetto del rischio assicurato in ambito previdenziale non è la malattia, come evento CP_1 morboso in sé per sé considerato, ma l'incapacità lavorativa derivante dall'evento morboso;
Per la sicurezza della navigazione il legislatore ha previsto che l'assistenza medico legale e previdenziale per i lavoratori marittimi è garantita dallo Stato e ai sensi del DPR 31 luglio
1980 n.620 art. 3, le funzioni medico legali nei confronti del personale navigante marittimo sono di competenza dello Stato con i SASN uffici direttamente gestiti dal Ministero della
Salute; Oltre alle circolari dell'Istituto, la normativa di riferimento è la legge 24 aprile 1938,
3 n. 831. Per malattia deve intendersi ogni alterazione dello stato di salute del marittimo non dipendente da infortunio sul lavoro o malattia professionale (la cui competenza è demandata all' ), da cui derivi una inabilità al lavoro assoluta o parziale, e che richieda assistenza CP_3 medica e somministrazione di mezzi terapeutici”.
L' distingue tre differenti categorie di indennità per malattia: L'indennità per inabilità CP_2
temporanea assoluta per malattia fondamentale, riguarda gli eventi morbosi insorti durante l'imbarco e che causano lo sbarco, spetta dal primo giorno successivo allo sbarco, per tutti i giorni di prognosi (compresa la domenica), fino ad un massimo di un anno;
l'indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare riguarda gli eventi morbosi che si manifestano entro 28 giorni dallo sbarco e spetta dal primo giorno successivo alla denuncia dell'evento medesimo, fino ad un massimo di un anno come nel caso del presente giudizio;
l'indennità per inabilità temporanea da malattia per marittimi in continuità di rapporto di lavoro spetta per gli eventi morbosi che si manifestano dopo il 28° giorno ed entro il 180° giorno dallo sbarco e spetta dal primo giorno successivo alla denuncia dell'evento medesimo, fino ad un massimo di 180 giorni.
L' ha, quindi, competenza esclusiva in materia di erogazione delle indennità di malattia CP_1
e provvede, quindi, indistintamente per la categoria di lavoratori marittimi direttamente al pagamento delle prestazioni collegate all'astensione dal lavoro per malattia.
Con riferimento all'assistenza sanitaria al personale navigante, invece, la competenza istituzionale è attribuita al Ministero della Salute, ai sensi del D.P.R. n. 620 del 31 luglio
1980, in tutti i casi in cui permanga un sotteso rapporto di lavoro al momento dello sbarco
(marittimi a turno particolare o in continuità di rapporto di lavoro) sia nel caso della malattia fondamentale sia nel caso di malattia complementare, come ben specificato nel messaggio n. 2184 del 2018 in cui si legge: “Sul piano organizzativo, le funzioni in materia CP_1
attribuite al Ministero della Salute sono assicurate in Italia dagli Uffici di Sanità Marittima,
Aerea e di Frontiera (USMAF) e dai Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'Aviazione civile (SASN) e, ove mancanti i predetti uffici, attraverso il conferimento di incarichi ad una rete di medici fiduciari;
all'estero le funzioni sono assicurate attraverso i soli incarichi attribuiti ai medici fiduciari. Ai sensi del citato articolo 3 del D.P.R. n. 620 del 1980, rientra tra le competenze del Ministero della Salute
l'assistenza sanitaria al personale in navigazione, a F quello imbarcato, nonché a terra per i periodi di sosta o di riposo compensativo, e al personale in attesa di imbarco, purché per contratto a disposizione dell'armatore.
4 Sulla base del dato normativo letterale, pertanto, secondo i descritti assetti organizzativi - esercizio delle funzioni per il tramite di ambulatori USMAF-SASN e di medici fiduciari -il
Ministero della Salute assicura assistenza anche ai marittimi in costanza di rapporto di lavoro per i periodi di imbarco, oltre che per i periodi di sosta inoperosa a terra, successivi allo sbarco, ove permanga un sotteso rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Al contrario, nell'ambito di un contratto di lavoro a tempo determinato, come nel caso dell'odierno ricorrente, legato al singolo imbarco, lo sbarco comporta la cessazione del rapporto di lavoro;
per tale ragione, il lavoratore cessa di essere assistito dall'USMAF-SASN
e, sul piano dell'assistenza sanitaria, viene preso in carico dal SSN. L'ultima parte della norma si riferisce evidentemente ai marittimi del cd. turno generale, ossia coloro i quali hanno un contratto di lavoro a tempo determinato, legato al singolo imbarco con uno specifico armatore. Per costoro l'assistenza sanitaria è demandata al Ministero della Salute per gli eventi morbosi manifestatisi durante l'imbarco (malattia fondamentale) e al SSN, ergo, ai medici di medicina generale nominati, nel caso di eventi morbosi manifestatisi entro 28 giorni dallo sbarco (malattia complementare).
Da ultimo, nel mese di Giugno del 2019, è intervenuto un protocollo di intesa tra e CP_1
Ministero della Salute in cui si prevedeva, tra l'altro, che con riferimento alla certificazione della malattia complementare dei marittimi a turno generale “al fine di razionalizzare ed ottimizzare l'erogazione dell'indennità di malattia complementare e risolvere le criticità emerse con le procedure che, ad oggi, prevedono la doppia certificazione relativa alle prestazione medico legali dei marittimi a turno generale, le Parti hanno concordato che per questi ultimi per i quali sia cessato il rapporto di lavoro, assistiti dal SSN, la redazione e il rilascio in modalità telematica della certificazione medica sarà effettuata dal medico di medicina generale del SSN, che accerta lo stato patologico.
Il caso dell'odierno ricorrente pacificamente afferisce ad un periodo di malattia complementare essendo l'evento morboso, come si evince dal raffronto tra il contratto di arruolamento e gli allegati ( all.1 del ricorso introduttivo) ed il certificato di inizio malattia , insorto entro i 28 giorni dallo sbarco.
Le prestazioni economiche a carico dell' non erogate sono dovute alla ricorrente in CP_1
quanto: - il ricorrente è stato costretto ad un periodo di astensione dall'attività lavorativa per inabilità temporanea assoluta disposta dal sanitario SSN come si evince dai certificati di inizio malattia e prognosi;
-i suddetti certificati sono stati, nei termini prescritti dalla legge
5 trasmessi all' di Napoli ed essi risultano nei sistemi informatici , che sul punto non CP_1 CP_1
ha mosso alcuna contestazione..
Il ricorrente ha quindi diritto a vedersi riconosciute le prestazioni economiche per indennità di malattia cd. complementare per il periodo tutto certificato dal 12.02.2024 al 25.02.2024 con corresponsione della relativa indennità nella misura di legge.
Nessuna prescrizione si è perfezionata avendo parte ricorrente documentato l'invio all' CP_1
del ricorso amministrativo avverso la mancata erogazione della provvidenza in data
29.4.2024; successivamente ha nuovamente interrotto il termine annuale la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio. Ugualmente infondata è l'eccezione di decadenza dall'azione avendo la parte ricorrente, a fronte del provvedimento di rigetto dell'8.3.2024, depositato il ricorso introduttivo in data 4.12.2024.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con attribuzione al procuratore antistatario.
PQM
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che ha diritto a vedersi Parte_1
riconosciute le prestazioni per indennità di malattia complementare per il periodo certificato dal SSN dal 12.02.2024 al 25.02.2024;
-condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a liquidare e CP_1
corrispondere le somme dovute a titolo di indennità di malattia per il periodo dal 12.02.2024 al 25.02.2024 nella misura da calcolarsi secondo la normativa vigente richiamata in ricorso ( art 6 DL 831/1939)
CP_ Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 2100,00 oltre iva e cpa con attribuzione.
Napoli, 28/11/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
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