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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/12/2025, n. 4532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4532 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Onorario dott.ssa Valeria Langella pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2561 del Ruolo Generale dell'anno 2022, avente ad oggetto:
vendita di cose mobili (opposizione a decreto ingiuntivo n°65/2022 del 10.01.2022)
vertente
TRA
Sig. , nato a [...] il [...], C. F.: Parte_1 [...]
per esso stesso e nella qualità di titolare della omonima ditta C.F._1
individuale, P. IVA: con sede in IA (Ce) al Viale della Libertà P.IVA_1
n°52, elettivamente domiciliato in Aversa (Ce) alla via Carlo Casalegno n°1 – Palazzo
Rampone, presso lo studio dell'Avv. Ciro Torella, nato a [...] il [...], C.F.:
, CodiceFiscale_2
Attore
E
Sig. nato a [...] il [...], C. F.: Controparte_1 C.F._3
quale titolare della omonima ditta individuale di autoricambi, P. IVA:
[...]
, con sede corrente IA (Ce) alla Via Acerbo n°110, rappresentato e P.IVA_2
difeso dall'Avv. Silvana Diomaiuti, C. F.: , , presso cui è CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliato in Aversa (Ce) al Viale Olimpico n°100, fab. A, scala B,
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Convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti introduttivi e comparse conclusionali.
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve premettersi che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18
giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4
luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato in data 07.03.2022
nei termini di legge previsti per la fattispecie in esame (opposizione a decreto ingiuntivo), l'attore esponeva quanto segue: “Che in data 25.01.2022 il sig.
[...]
nella sua qualità di titolare della omonima ditta di autoricambi, notificava CP_1
all'odierno opponente ricorso per decreto ingiuntivo con pedissequo decreto n°65/2022, reso dal Tribunale di Napoli Nord in Aversa in data 07.01.2022, depositato in data 10.01.2022,
con cui veniva ingiunto a “ , domiciliato come in ricorso, di Parte_1
PAGARE, entro il termine di giorni quaranta (40) dalla notificazione del presente decreto, a parte ricorrente domiciliato come in ricorso, la somma di € 47.426,00, Parte_2
dovuta per la causale di cui al ricorso, OLTRE agli interessi come richiesti, nonché le SPESE
del PRESENTE PORCEDIMENTO che si liquidano in € 286,00 per spese vive ed €1300,00
per compensi professionali forensi, oltre ad I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. DIOMAIUTI SILVANA, quale difensore del ricorrente e dichiaratosi anticipatario delle medesime. Che il suddetto decreto ingiuntivo n°65/2022 è da considerarsi illegittimo e dunque se ne richiede l'annullamento, per infondatezza delle causali in esso dedotte, per i seguenti Motivi 1. Mancata prova del credito azionato: Nello spiegare la presente opposizione, in primo luogo si rileva l'assoluta mancanza di prova del credito azionato dall'attore sostanziale. Tale credito infatti, sulla scorta di quanto è possibile ricavare
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dalla copia notificata all'opponente, sarebbe fondato solo ed esclusivamente su una lunga serie di documenti contabili ovvero le fatture di cui ai numeri 97, 101, 102, 107, 108, 109 e mese di giugno del 2020, ai numeri dal 115 al 117, ai numeri dal 151 al 153, 154, 155, 156, 157, 158,
160, 161, dal 163 al 224, dal 226 al 287 del mese di luglio del 2020, ai numeri dal 288 al 302,
dal 304 al 324, dal 326 al 328, dal 333 al 362 e 364 del mese di agosto del 2020, ai numeri dal
365, dal 367 al 374, dal 376 al 385, dal 387 al 391, dal 393 al 395, dal 397 al 413, dal 415 al
443, dal 448 al 451, dal 453 al 458, dal 461 al 462, dal 464 al 473 del mese settembre 2020, ai numeri dal 474 al 478, dal 480 al 481, dal 483 al 485, dal 487 al 495, 497, 498, dal 501 al
505, dal 507 al 541, dal 543 al 547, dal 550 al 560, dal 562 al 570, dal 572 al 574, dal 576 al
581, 583, dal 585 al 587 del mese di ottobre 2020, ai numeri 588, dal 590 al 598, 601, 602, dal
604 al 607, 609, 611, 612, dal 622 al 629, 631 dal 633 al 637, dal 639 al 642, 645, 646, dal
656 al 659, 662, 663 del mese di novembre 2020, ai numeri dal 677 al 683, dal 685 al 701,
703, 704, dal 715 al 721, dal 725 al 727, dal 729 al 734 del mese di dicembre 2020, ai numeri
8, 9, 11, 13, 16, dal 18 al 25 del mese di gennaio 2021, peraltro nemmeno assistite dalle scritture contabili autenticate. Tutta questa documentazione, che è l'unica posta a fondamento del credito azionato col decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, viene in questa sede specificamente contestata sia nel contenuto, che viene del tutto disconosciuto sia in punto di prezzo indicato che di materiale presumibilmente venduto, e ciò anche per le causali che appresso si diranno, sia nella sua funzione probatoria del credito oggetto di giudizio. Tale
documentazione infatti, in quanto del tutto autoprodotta dall'attore sostanziale, è da ritenersi del tutto insufficiente a provare il credito vantato”(…) L'attore richiamava quindi orientamenti giurisprudenziali di legittimità a sostegno della propria tesi, evidenziando che:
“quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può costituire solo ed esclusivamente un mero indizio che non esclude e/o inverte l'onere probatorio che rimane a carico del portatore dell'intesse giuridicamente rilevante ovvero a carico del soggetto che vanta il credito e che ne deve pienamente fornire prova.
Nel caso di specie il rapporto commerciale sotteso alle fatture sopra elencate è oggetto di precisa e specifica contestazione, per quanto si dirà appresso, e quindi il valore probatorio delle
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prodotte scritture contabili deve ritenersi inesistente con la conseguenza di vedere venir meno la prova definitiva del credito e quindi il credito stesso”. Evidenziava, poi al punto 2 la
“Inesistenza dei rapporti commerciali sottesi al credito”, sottolineando che ”invero l'opponente non ha effettuato gli acquisti che l'attore sostanziale deduce nel procedimento monitorio.
Per meglio chiarire il punto occorre precisare l'attuale stato di fatto. Il sig. Parte_1
odierno opponente, ha svolto l'attività di meccanico riparatore di autovetture a far
[...]
data dall'anno 1990. Tale attività è sempre stata svolta col carattere della microimpresa unipersonale. In altre parole, il sig. ha sempre svolto l'attività di Parte_1
meccanico conducendo l'officina sita in IA (Ce) da solo o al massimo con l'aiuto, per breve periodo di tempo, di un apprendista. Ciò all'inizio dell'attività. A partire dall'anno 2010
l'impresa del sig. ha subito via via, anche per effetto del mutare degli assetti Parte_1
socioeconomici nazionali a cui l'opponente ha fatto fatica ad adeguarsi, una sempre maggiore contrazione fino ad arrivare all'anno 2016 in cui l'attività stessa si è pressoché fermata. Oggi
il sig. svolge l'attività di meccanico con il carattere della assoluta Parte_1
saltuarietà ed occasionalità riuscendo a realizzare a fine anno utili a stento sufficienti al sostentamento delle necessità proprie e della propria famiglia. A riprova di ciò si versa in atti la dichiarazione de redditi persone fisiche dell'anno 2019, relativa all'anno di imposta 2018,
ultima presentata dall'opponente, da cui si evince che lo stesso ha conseguito nell'anno un reddito complessivo pari a zero!”. Ed ancora alla pagina 5 del libello introduttivo, l'attore osservava: “a completare il profilo di assoluta inesistenza e fantasiosità della pretesa creditoria di parte opposta, deve rilevarsi che i presunti acquisti, oggetto del procedimento monitorio di cui all'opposto decreto ingiuntivo, sarebbero stati effettuati nel secondo semestre dell'anno
2020, anno in cui tutte le imprese hanno registrato una contrazione, ed in certi momenti un fermo quasi totale, a causa del ben noto evento pandemico mondiale che ha preso le mosse proprio nell'anno 2020.”In ultimo, si deve rilevare come sia del tutto sintomatico di una scorretta e non reale contabilizzazione delle vendite da parte dell'opposto la curiosa circostanza per cui lo stesso avrebbe per mesi continuato a fornire materiali all'opponente,
nonostante quest'ultimo avesse accumulato un debito per forniture per diverse decine di
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migliaia di euro. Per tale motivo, con l'espressa riserva di parte opponente di formulare azione, anche in sede penale, per l'accertamento dell'inesistenza delle operazioni commerciali e/o fiscali allo stesso attribuite, la pretesa creditoria vantata dal sig. deve Controparte_1
essere ritenuta del tutto priva di fondamento e, di conseguenza, il decreto ingiuntivo n°65/2022oggetto della presente opposizione, deve essere considerato illegittimo e quindi annullato”. Ferme tali premesse, parte attrice rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “voglia l'adito Tribunale di Napoli Nord, in ragione delle suesposte motivazioni, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa a) Accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo n°65/2022, per le causali addotte in premessa,
dichiarando la revoca dello stesso;
b) Accertare e dichiarare, quindi, l'insussistenza del credito azionato con il suddetto procedimento monitorio recante r.g.n°12348/2021 e di cui al decreto ingiuntivo n°65/2022e di conseguenza dichiarare che nulla è dovuto, sia a titolo di sorta capitale che di spese di procedimento, da parte del sig. nei confronti del Parte_1
sig. per le causali di cui all'opposto decreto ingiuntivo;
c) Per l'effetto Controparte_1
annullare l'opposto decreto ingiuntivo n°65/2022 reso dal Tribunale di Napoli Nord in
Aversa in data 07.01.2022, depositato in data 10.01.2022 e notificato all'opponente in data
25.01.2022; d) Con vittoria di spese e competenze di procuratore per il presente procedimento.”
Si costituiva in giudizio il sig. , esponendo quanto segue: “- che il Sig. Controparte_1
titolare dell'omonima ditta individuale di autoricambi sita in IA (Ce) Controparte_1
alla via Acerbo snc, è creditore, nei confronti dell'opponente titolare Parte_1
dell'omonima officina meccanica sita in IA alla Via Della Libertà n. 52, della somma complessiva di €.47.726,00(quarantasettemilasettecentoventisei/00), dovuta per la fornitura di merce sulla base di fatture oggetto di decreto ingiuntivo rimaste inevase;
- che nonostante la consegna della merce e i solleciti di pagamento degli importi di cui in fattura, il debitore opponente non provvedeva al pagamento del giusto dovuto. Su tali premesse l'opposto si rivolgeva a codesto Tribunale per sentir ingiungere al sig. di pagare la Parte_1
complessiva somma di € 47.726,00(quarantasettemilasettecentoventisei/00), oltre le spese
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della procedura. Il G.U. dr. Alfredo Maffei con provvedimento del 07.01.22, depositato in cancelleria in data 10.01.22, notificato il successivo 25.01.22, accoglieva l'istanza ed ingiungeva al sig. di pagare l'importo € Parte_1
47.726,00(quarantasettemilasettecentoventisei/00), oltre interessi come richiesti e spese del procedimento monitorio che si liquidavano in €. 286,00 per spese vive ed €. 1.300,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, in favore dell'avv. Silvana Diomaiuti, quale difensore del ricorrente dichiaratasi anticipataria delle stesse;
- avverso tale decreto recante NRG 12348/21
il debitore con atto notificato il 07.03.22, proponeva opposizione per Parte_1
una serie di infondati motivi, chiedeva l'annullamento, la riforma e, comunque, la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese e competenze”. Il convenuto impugnava estensivamente tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto rilevandone l'infondatezza in fatto e diritto e chiedeva confermarsi il decreto ingiuntivo opposto,
rilevando che “la sola esposizione dei fatti basta infatti al Giudice adito per rilevare la natura meramente speculativa della presente opposizione che si limita a sollevare inutili eccezioni, tra l'altro facilmente superabili come meglio si specificherà in seguito. La domanda si palesa pertanto nulla per carenza della causa petendi e petitum”. Evidenziava, quindi che l'odierno attore non aveva mai contestato le fatture tutte ricevute prima della notificazione del decreto ingiuntivo opposto (cfr. pag. 3 della comparsa). Sul punto precisava, inoltre che “Controparte, inoltre, contestava il valore probatorio delle sole fatture prodotte in sede monitoria idonee alla concessione del decreto ingiuntivo in quanto “non assistite dalle scritture contabili autentiche”. A tal proposito occorre precisare l'inopportunità, dell'estratto notarile delle scritture contabili in considerazione soprattutto dell'esonero dall'obbligo di annotazione nei registri delle fatture e acquisti di cui agli artt. 23 e
25 del d.p.r. n. 633/1972 per coloro che dovranno emettere esclusivamente fatture elettroniche disposto con D. Lgs. 5 agosto 2015 n. 127. L'orientamento dominante nei diversi Tribunali
d'Italia è quello di concedere il decreto ingiuntivo richiesto sulla scorta delle fatture elettroniche senza il deposito dell'estratto notarile delle scritture contabili, ritenendo le scritture elettroniche in formato “xml” documenti equipollenti all'estratto autentico delle
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scritture contabili previsto dall'art. 643, comma 2, c.p.c. e, quindi, documenti idonei per l'emissione del decreto ingiuntivo. In base alle norme del codice dell'amministratore digitale –
confermate dal provvedimento del 2018 dell' – il sistema di interscambio Controparte_2
(Sdi), genera documenti informatici autentici e immodificabili: in tutto e per tutto uguali all'originale. Per questo motivo viene, dunque, meno l'obbligo di estratto autentico delle scritture contabili. Orbene, per far scattare l'ingiunzione di pagamento, si ribadisce secondo l'orientamento dei maggiori Tribunali d'Italia, basta la fattura elettronica prodotta in giudizio dalla parte dell'avvocato del creditore. Anche l è favorevole a questo Controparte_2
orientamento: il formato xml non contiene macroistruzioni o codici eseguibili tali da consentire modifiche ad atti, fatti e dati rappresentati nella fattura elettronica”. Il convenuto contestava poi la documentazione offerta in giudizio dall'attore e con particolare riferimento alla dichiarazione dei redditi, rilevava (cfr. pag. 6 della comparsa):
“Premesso che l'unica documentazione prodotta dalla controparte è il modello della dichiarazione dei redditi persone fisiche 2019 per l'anno d'imposta 2018 per un periodo,
dunque, antecedente a quelli oggetto delle fatture di cui al D.I., in ogni caso è bene ricordare che “la dichiarazione dei redditi non è una dichiarazione di volontà ma una mera dichiarazione di scienza”. Continuava di poi la contestazione nel dettaglio alla pagina 7
in ordine a suddetta tematica. Alla pag.8 precisava, invece, quanto sarebbe realmente occorso tra le parti, puntualizzando che: “non di rado purtroppo, ancora oggi molti ricambisti, e in special modo quelli medi e più piccoli, selezionano la clientela di quest'ultima categoria con modalità del tutto improprie sotto l'aspetto dell'affidamento del credito. Perché
di questo si tratta: pagamenti dilazionati, assegni post datati (ancora oggi), note, fogli e fogliettini sono definibili in un unico modo: fare credito pur di vendere. Cioè significa fare uscire merce dal proprio magazzino prima ancora che sia stata pagata. E significa fare credito ad una categoria di clienti tra le più “volatili” che esistano. Soprattutto nel mondo dell'autoriparazione. perché tuttora sono spesso privi di capitale proprio, coperture a CP_3
garanzia, polizze o ammortamenti tali da poter affrontare con successo eventuali azioni di recupero (…) Dunque alla luce di quanto detto appare evidente che le uniche doglianze che la parte opponente ritiene di introdurre nel procedimento con il suo atto di opposizione, sono
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relative ad eccezioni manifestamente infondate, mere illazioni e ricostruzioni presuntive sulla base di un unico documento di parte riferito a periodo diverso rispetto a quello oggetto di causa e, comunque, assolutamente non idoneo a contrastare il sacrosanto diritto di credito vantato dall'opposto per i motivi di cui sopra.
Ritenuto che
controparte ha agito in giudizio pur consapevole di essere priva di qualsiasi prova delle sue asserzioni, la scrivente difesa non può esimersi dal richiedere l'ulteriore condanna dell'opponente ex art. 96 cpc per avere agito in giudizio con mala fede o colpa grave.”. Il sig. rassegnava, quindi, le seguenti CP_1
conclusioni: “Si conclude per il rigetto dell'opposizione proposta dal sig. Parte_1
con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. S'invita l'On.le Giudice
[...]
adito, in via preliminare, a concedere la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 65/22 rg 12348/21 emesso dal Tribunale Napoli Nord in Aversa G.U. dott.
Maffei, non essendo l'opposizione fondata su alcuna prova scritta o di pronta soluzione.
Accogliere la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. con conseguente liquidazione del danno in favore dell'opposto istante, in via equitativa, nella misura di €. 5.000,00 o nella somma pari al triplo delle spese di lite liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 o, infine, di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa,
I.V.A, C.P.A. e 15% rimborso spese forfetarie da distrarsi in favore della procuratrice antistataria.”
Il Giudicante (dr. A. Maffei), disponeva l'esperimento della procedura di negoziazione assistita, assegnando alle parti il termine di quindici giorni per l'invio dell'invito, con rinvio all'udienza del 19 gennaio 2022. Tale procedura, cui la parte opponente aderiva in ritardo, aveva comunque esito negativo. Con successivo provvedimento del 18.09.2023, il Giudice (dr. Maffei) esaminati gli atti tutti di causa e la documentazione versata in giudizio dalle parti, proponeva ex art. 185 bis c.p.c. un componimento bonario della lite, prospettando alle parti “il pagamento a favore di ed a carico di della somma di € 20.000,00, oltre spese Controparte_1 Parte_1
processuali, nella misura di € 1.500,00 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge ed invitando le parti a raggiungere un accordo conciliativo sulla base di tale proposta concedendo termine fino alla data dell'udienza successiva del 30.10.2023”. All'udienza del
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30.10.2023 come si evince da verbale “I difensori rappresentano che i rispettivi assistiti non intendono aderire alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale”. Sul punto, parte opposta evidenzia nella propria memoria conclusionale alla pag.2 che “la parte opposta, pur manifestando disponibilità al dialogo, anche sulla base della proposta di definizione formulata dal giudice Maffei, non ha potuto accogliere la proposta informale della controparte — pari,
per quanto emerso in udienza, ad un importo di circa € 5.000,00 rateizzabili — in quanto ritenuta assolutamente non proporzionata al credito oggetto del giudizio”.
Contestava, poi: la “dichiarazione dei redditi peraltro riferita ad un periodo diverso da quello oggetto di causa e addirittura priva della ricevuta di trasmissione all' CP_2
unica prova dell'effettivo inoltro del documento, lungi dal conferire maggiore
[...]
fondatezza alla sua difesa, ne aggravano la posizione. Innanzitutto, controparte, si ribadisce,
avrebbe dovuto depositare agli atti le dichiarazioni del periodo preso in considerazione e precisamente per l'anno 2020 relativa all'anno 2019, 2021 relativa all'anno 2020, 2022
relativa all'anno 2021, anche se, si ripete, non sono una prova sufficiente essendo documenti di parte, una mera dichiarazione di scienza. L'opponente ha depositato l'unica dichiarazione del 2019 per l'anno 2018 per dimostrare che, visto il reddito complessivo pari a zero, non avrebbe potuto giustificare acquisti di circa €. 50.000 che avrebbero portato ad un fatturato di vendite altissimo, con un reddito complessivo di €. 72.000,00.Questa ricostruzione, ancora una volta, è assolutamente errata in quanto la merce non è detto che venga acquistata sistematicamente per tutto l'intero anno, ben potendo il meccanico acquistare merce solo in un determinato periodo e destinarla al magazzino, inoltre l'importo del credito vantato è
comprensivo di IVA, pertanto il credito oggetto di decreto ingiuntivo, si riferisce ad acquisti comprensivi di IVA del 22% per cui il valore degli acquisti delle merci non è di 47.726,00
bensì di 39.119,00 (…).
All'udienza del 18.03.2024 veniva sentito il teste, sig. indicato in Testimone_1
Part atti dal , il quale dichiarava:” ho rapporti di amicizia con Parte_3 Parte_1
Lo conosco da circa vent'anni, ha una piccola officina meccanica. ADR: sul capo D)
[...]
posso confermare che prima il lavorava molto di più, poi il suo lavoro è Parte_1
diminuito. Comunque mi risulta che ancora oggi lui lavori sia pure molto poco. Quando l'ho
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contattato per necessità con la mia auto si è sempre dimostrato disponibile e sono quindi poi andato alla officina. ADR: non sono in grado di rispondere al capo E), posso solo dire che talvolta vedo chiuso il portone dell'officina”. Nella medesima udienza, veniva altresì
escusso il teste dell'opposto, sig. dipendente dell'opposto, Testimone_2
come dichiarato, il quale affermava:” ADR: sono lavoratore dipendente di Controparte_1
dal 2009, svolgo mansioni di magazziniere ADR: confermo la circostanza di cui al capo a).
ADR: confermo la circostanza di cui al capo b) ADR: confermo la circostanza di cui al capo
Part c). Il pagamento avveniva a 60 giorni. Il era sempre stato un cliente molto Parte_1
preciso. Ero presente nel negozio quando i due fecero questo accordo, sentii cosa dissero. Poi
della cosa mi parlò anche ADR: confermo la circostanza di cui al capo d).ADR: CP_1
confermo la circostanza di cui al capo e). Non so dire esattamente il valore complessivo degli acquisti, credo che fosse tra i 40.000 ed i 50.000 euro. Ricordo che l'officina lavorava molto
ADR: confermo la circostanza di cui al capo e). I solleciti avvennero sia telefonicamente che di persona quando il veniva al negozio. Lui prendeva tempo. ADR: confermo la Parte_1
circostanza di cui al capo g).ADR: confermo la circostanza di cui al capo h) ADR: confermo la circostanza di cui al capo i). ADR: confermo la circostanza di cui al capo j). A volte erano
Part accompagnati da collaboratore del : la merce talvolta la veniva Per_1 Parte_4
ritirare col cliente, talvolta la consegnavamo noi. ADR: confermo la circostanza di cui Per_1
al capo K).ADR: confermo la circostanza di cui al capo L). Ricevemmo questa disposizione dall' ADR: c'era stata molta elasticità con il perché era sempre stato un CP_1 Parte_1
ottimo pagatore;
poi sapevamo che lavorava anche con enti pubblici. In quei casi la fattura era emessa nei confronti direttamente del cliente pubblico. ADR: la merce da noi venduta consisteva in pezzi di ricambio per autovetture. ADR: in quel semestre siamo andati spesso in officina, poteva capitare anche più volte in una sola giornata”.
A seguire, nella stessa udienza, veniva sentito anche il secondo teste di parte opposta: , il quale dichiarava: “ADR: sono lavoratore Testimone_3
dipendente di da gennaio/febbraio 2020, svolgo mansioni di magazziniere. Controparte_1
ADR: confermo la circostanza di cui al capo a). Me lo hanno riferito ADR: confermo la circostanza di cui al capo b).ADR: confermo la circostanza di cui al capo c). Me lo ha riferito
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il sig. ADR: confermo la circostanza di cui al capo d). Me lo ha riferito il sig. CP_1 CP_1
ADR: sul capo e) posso dire che il materiale era parecchio e la cifra di € 50.000 è verosimile.
ADR: confermo la circostanza di cui al capo f). I solleciti avvennero sia telefonicamente sia persona al negozio. ADR: confermo la circostanza di cui al capo g) ADR: confermo la circostanza di cui al capo h). Questo incontro avvenne fuori al negozio, quindi assistetti alla cosa. ADR: confermo la circostanza di cui al capo i).ADR: confermo la circostanza di cui al capo j). A volte erano accompagnati da collaboratore del . In quei Per_1 Parte_1
frangenti i clienti pagavano .ADR: la merce talvolta la veniva ritirare col cliente, Per_1
talvolta la consegnavamo noi. ADR: confermo la circostanza di cui al capo k). ADR: confermo la circostanza di cui al capo l). ci disse di non consegnare più merce. ADR: nei sei mesi CP_1
in questione la merce acquistata dal era tanta ma non saprei quantificarla. Parte_1
ADR: spesso sono andato anche io a fare consegne in officina. C'erano tante macchine, spesso anche della polizia locale”.
Nella propria memoria conclusionale, il sig. rilevava che: “e l'opponente Parte_1
non ha effettuato gli acquisti che l'attore sostanziale deduce nel procedimento monitorio e si contesta quindi in toto l'esistenza del rapporto commerciale sotteso agli stessi. La prova non è
pervenuta nemmeno dalle dichiarazioni testimoniali rese in sede di escussione effettuata alla citata udienza del 18.03.2024. I testi e , confermando i Testimone_2 Testimone_3
capi b) e j) non hanno fatto altro che provare che il sig. ha provveduto a Controparte_1
vendere i beni poi fatturati al , direttamente ai clienti di quest'ultimo escludendo Parte_1
quindi un rapporto di vendita diretta dal primo al secondo. Tutte le altre circostanze fatte oggetto di prova relative ai capi a), c), d), f), g), h), i), k) e l), attengono a fatti del tutto irrilevanti al rapporto dedotto in giudizio dall'opposto, riuscendo al limite a dare prova dell'esistenza di un rapporto molto risalente nel tempo e di certo non riferibile al periodo giugno 2020 - gennaio 2021. Sotto il medesimo profilo, poi, le dichiarazioni rese dal teste
, in punto di rapporto sostanziale, non possono essere ritenute probanti Testimone_3
poiché lo stesso riferisce non di fatti non dallo stesso conosciuti direttamente ma allo stesso riportati dall'opposto e che quindi riferiti de relato. Tale circostanza priva del tutto le suddette dichiarazioni del potere probatorio dei fatti che l'opposto deduce a fondamento, sotto il punto
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di vista del rapporto sotteso al credito, della propria domanda giudiziale. Per tale motivo,
anche sotto il profilo del rapporto commerciale sostanziale, la pretesa creditoria vantata dal sig. deve essere ritenuta del tutto priva di fondamento e, di conseguenza, il Controparte_1
decreto ingiuntivo n.65/2022 oggetto della presente opposizione, deve essere considerato illegittimo e quindi annullato”.
Il sig. nella propria comparsa conclusionale ribadiva tra l'altro che: CP_1
“l'opponente, in primis contesta il rapporto commerciale sotteso alle fatture oggetto di D.I
addirittura eccependone l'inesistenza e adducendo la carenza di prova del credito azionato.
Inoltre, la medesima parte ha inteso sminuire il valore probatorio delle fatture prodotte in sede monitoria, ritenendole inidonee alla concessione del decreto ingiuntivo in quanto non accompagnate da scritture contabili autentiche. L'opponente ha contestato genericamente le fatture oggetto del D.I., senza produrre alcuna prova documentale a sostegno della pretesa inesistenza del rapporto. Al contrario, le fatture elettroniche trasmesse tramite Sistema di
Interscambio (SdI) e mai contestate, rappresentano valida prova scritta del credito vantato,
anche in sede monitoria (…) L'opponente ha ricevuto le fatture nel proprio cassetto fiscale già
dal giugno 2020, senza mai provvedere a contestarle secondo corrette prassi commerciali o normative. La mancata contestazione integra comportamento concludente di accettazione delle prestazioni eseguite, rendendo infondata ogni pretesa eccezione sollevata solo tardivamente in sede di opposizione”. Ed ancora, l'opposto evidenziava alla pag. 4 della propria memoria conclusionale: “Le fatture elettroniche prodotte in sede monitoria, pur non costituendo di per sé prova scritta in senso stretto, rappresentano, nel giudizio a cognizione piena, un elemento di riscontro documentale dell'avvenuta prestazione, idoneo ad essere valutato unitamente alle risultanze istruttorie. È infatti principio costante che le fatture, pur non avendo valore di prova legale, assumono rilevanza probatoria quando trovano riscontro nel complessivo andamento del rapporto e nelle deposizioni testimoniali (cfr. Cass.
civ., n. 3581/2024; n. 2211/2022, n. 4052/2024; sez. III, 18 gennaio 2020, n. 1510; sez. II,
22096/2017; Tribunale di Latina sent. n. 25/2024; Tribunale di Torino sent. n. 418/2023).
Nel caso di specie, la prova testimoniale ammessa e assunta ha confermato la sussistenza del rapporto commerciale e l'effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture, rendendo
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pienamente provato il credito azionato in via monitoria. Come chiarito dalla giurisprudenza:
“La prova testimoniale che conferma l'effettività delle forniture e la sussistenza del rapporto commerciale, unitamente alla produzione delle fatture, integra idonea dimostrazione anche dell'ammontare del credito (Cass. n. 17392/2018).” In ordine alla espletata istruttoria, il sig. osservava che: “I testi escussi, sebbene non abbiano potuto indicare con CP_1
esattezza l'importo complessivo delle forniture, hanno tuttavia confermato la regolarità e l'effettività delle consegne, nonché la consistenza economica dell'affare, stimandola nell'ordine di € 40.000/50.000, ossia in misura del tutto coerente con l'ammontare di € 47.726,00 oggetto del decreto ingiuntivo opposto. Tale circostanza, unita alla produzione delle fatture elettroniche regolarmente emesse e trasmesse tramite il Sistema di Interscambio dell'Agenzia
delle Entrate, integra una piena prova del credito vantato dall'opposto e dunque soddisfa pienamente l'onere probatorio ex art. 2697c.c.”.
Con riferimento poi all'unico teste escusso per la parte opponente, la difesa dell'opposta rilevava: “Di contro, la prova testimoniale offerta dalla controparte al fine di dimostrare l'inesistenza del credito e del rapporto commerciale sotteso è risultata generica ed evidentemente compiacente, poiché si limita a riferire di una presunta riduzione dell'attività
di meccanico svolta dall'opponente -circostanza questa, a dire della controparte, del tutto incompatibile con il volume d'affari potenzialmente desumibile qualora si volesse ritenere veritiera la fatturazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo. Tale riduzione, peraltro,
viene dedotta sulla base di un'affermazione palesemente approssimativa, resa dall'unico teste di controparte: «Posso solo dire che talvolta vedo chiuso il portone dell'officina» (sic!).
Prospettare una mancanza o forte riduzione di un'attività lavorativa per il fatto che “talvolta il portone dell'officina è chiuso” è inconcepibile, nonché illogico, dal momento che il termine
“talvolta” si riferisce ad un numero indeterminato di volte (ossia “qualche volta”, “di tanto in tanto”) e, comunque, ciò non esclude la possibilità di lavorare all'interno dell'officina”.
Alla pagina 5 della propria comparsa conclusionale, il sig. rilevava, inoltre:” CP_1
Sull'infondatezza delle eccezioni formulate dalla controparte si aggiunga che la dedotta
“inesistenza” del rapporto commerciale è basata esclusivamente sulla produzione unilaterale di una dichiarazione dei redditi del 2019 (riferita al periodo d'imposta 2018), documento
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questo, si ribadisce ancora una volta, irrilevante ai fini della causa (perché riferito a periodo diverso da quello oggetto del D.I.); non idoneo a provare la mancata ricezione della merce;
sprovvisto di valore probatorio vincolante in sede civile. In ogni caso inidoneo ad escludere una condotta, eventualmente, fraudolenta al fine di evadere imposte e quindi una non corrispondenza tra il volume di affari effettivo e quello dichiarato (…). L'opposizione risulta evidentemente pretestuosa e temeraria, fondata su mere affermazioni sfornite di riscontro e prive di qualsiasi serietà difensiva. L'abuso dello strumento processuale è reso manifesto dal comportamento dilatorio in fase di negoziazione assistita e dalla totale assenza di contestazioni anteriori alla fase monitoria. Sussistono, pertanto, i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, comma 1, c.p.c., anche in via equitativa. Per converso risulta evidente come la posizione dell'opposto non solo sia suffragata da idonei elementi di prova, ma risponda perfettamente ai criteri elaborati dalla più recente giurisprudenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su fatture elettroniche.”
Il sig. insisteva, dunque, per il rigetto integrale dell'opposizione spiegata CP_1
stante l'infondatezza in fatto e diritto della stessa e per la condanna della parte opponente anche ex art. 96 c.p.c. in ragione del comportamento tenuto.
La domanda spiegata dal sig. ha quindi ad oggetto l'opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo in epigrafe fondato, secondo il sig. sulle fatture CP_1
elettroniche tutte prodotte in atti in formato xml, per l'acquisto di materiali di ricambio, non meglio precisati, che l' avrebbe venduto al sig. , suo CP_1 Parte_1
cliente da oltre un ventennio, concedendo dilazione del pagamento a 60 giorni in virtù di accordo verbale tra le parti, e che sarebbero rimaste insolute.
Giova, anzitutto, ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697
c.c., atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale diventa attore da un punto di vista sostanziale. Ciò
implica che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti
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costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (cfr. in tal senso, Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi, tra le altre, Cass.,
Sez. 1, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass., Sez. 3, 24 novembre 2005, n. 24815). "... Occorre
premettere in via preliminare che, per ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f.
5). ..." (cfr. Tribunale di Salerno, sentenza n. 1191/2025 del 14-03-2025). La Suprema
Corte , ha infatti ribadito che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve, non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulti fondato,
deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità,
sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della
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procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. Invece, l'insussistenza delle condizioni che legittimano l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria. (cfr. Cass. Sez. III n. 419/2006).
Nel merito
Ciò posto, va preliminarmente chiarito che il credito ingiunto dall'opposta origina dalle fatture elettroniche tutte allegate in atti nella fase monitoria, per l'acquisto di materiali di ricambio per autovetture che il sig. comprava, secondo il Parte_1
narrato dell'opposto, in ragione dell'attività esercitata da quest'ultimo, rifornendosi dal sig. da lungo tempo, essendo stato concesso al sig. da CP_1 Parte_1
quest'ultimo, anche di differire i pagamenti a 60 giorni.
Orbene, dalle prove testimoniali espletate, emerge la assoluta genericità delle stesse e la più ampia lacunosità in ordine agli acquisti eventualmente effettuati dal sig.
[...]
, al lasso temporale in cui sarebbero occorsi, nonché vaghezza in ordine a Parte_1
quando e come sarebbero stati effettuati i pagamenti atteso che entrambi i testi,
dipendenti dell'opposto, della cui attendibilità questo Giudice non ha motivo di dubitare, dichiarano che talvolta tale sig. collaboratore del si Per_1 Parte_1
recava ad acquistare anche direttamente con i clienti dell'officina meccanica presso il negozio del sig. la merce necessaria per le riparazioni delle autovetture, non CP_1
meglio identificata. Il teste precisa, altresì, che non sa dire esattamente il valore Tes_2
degli acquisti effettuati, che peraltro non vengono nemmeno indicati specificamente dai testi per il che non possono esser presi a sostegno di quanto riportato nelle singole fatture prodotte in atti non essendo dato sapere, dalle testimonianze raccolte in giudizio, di quale materiali si trattasse e quando, nell'arco del semestre indicato dall'opposto in atti, questi stessi fossero stati eventualmente venduti all'odierno opponente e/o ai clienti dello stesso che si recavano al negozio del sig. di CP_1
persona col collaboratore del . Parte_3
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Parimenti il teste riferisce che il “materiale era parecchio” ma non indica Tes_3
quale fosse specificamente, né conosce, ovviamente, l'ammontare dello stesso che dovrebbe essere imputato ai singoli acquisti, giammai precisati.
Pertanto, pur essendo come dichiara l'opposto, intercorso un rapporto tra le parti odierne in causa, pur essendo verosimile che le stesse si conoscano da lunghi anni e che il sig. sia stato un buon pagatore negli anni pregressi ai fatti di Parte_1
causa come ha rappresentato in atti il sig. motivo per cui verosimilmente gli CP_1
concedeva dilazioni dei pagamenti a 60 giorni, resta non provato da alcuna documentazione scritta il debito eventualmente imputato all'odierno opponente, né
la causale specifica dei singoli importi computati nelle fatture. Parimenti non si comprende come un importo così ingente, qual è quello riportato dal decreto ingiuntivo opposto, si sia potuto accumulare in favore di un singolo professionista,
nonostante gli anni di conoscenza tra le parti, senza che nelle more, ragionevolmente il presunto creditore, che già adduceva di non aver visto soddisfatti i crediti alla scadenza concessa di 60 giorni dall'acquisto, abbia mai formalizzato una richiesta di pagamento e/o formalizzato ordini di acquisto almeno successivi ai primi asseriti omessi pagamenti, da cui potesse evincersi quanto dedotto nella comparsa di costituzione in ordine ai fatti occorsi, ma non provato dalla istruttoria espletata, per il che il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto risulta non provato.
Dal narrato della società opposta, come emerso dalla comparsa di costituzione nel presente giudizio, si evince, come confermato anche dai testi escussi, che spesso il collaboratore del si recava, come detto, anche con i clienti di Parte_3
quest'ultimo a comprare pezzi di ricambio e che quando i clienti pagavano personalmente, la fattura veniva emessa dal sig. direttamente agli stessi e non CP_1
all'odierno opponente. Pertanto, la carenza di prova in ragione di tutto quanto fin qui esposto e motivato, determina la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
P. Q. M.
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Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in persona del Giudice Onorario
dott.ssa Valeria Langella definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) in accoglimento della opposizione spiegata revoca il decreto ingiuntivo impugnato ingiuntivo n°65/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data
10.01.2022;
2) condanna il sig. nato a [...] il [...], C. F.: Controparte_1 [...]
quale titolare della omonima ditta individuale di autoricambi, P. C.F._3
IVA: , con sede corrente IA (Ce) alla Via Acerbo n°110 al P.IVA_2
pagamento in favore dell'Avv. Ciro Torella ( ) dichiaratosi CodiceFiscale_2
antistatario, delle spese quantificate in totali euro 286 (euro 259 C.U.+27 marca da bollo) diritti ed onorari di lite oltre oneri di legge, se dovuti nonché rimborso forfettario, come per legge, che si quantificano ex DM 55/2014 in ragione dello scaglione di riferimento (da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00) in euro 3.809,00.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Così deciso in Aversa, il 23 dicembre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Valeria Langella
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