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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/11/2025, n. 3804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3804 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Vincenza Totaro Presidente
2. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel.
3. dr. Arturo Avolio Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in data 05/11/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2799/2024 r.g. sez. lav., vertente tra
rappresentata e difesa dall'Avv. VISONE IO e con lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliata in SAN GIORGIO A CREMANO ZA ER NU
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Appellante
e
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dagli Avv.ti CARLINO ADELE, elettivamente domiciliato in SAN GIORGIO A CREMANO
ZA IO EL II N. 10 Appellato nonchè
in persona del l.r.p.t. Controparte_2
Appellato contumace
FATTO E DIRITTO
Con atto d'appello depositato in data 25/10/2024, impugnava la sentenza del Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 1060/2024 del
26/04/2024 con la quale, pur essendo stata accolta la propria domanda e, per l'effetto, condannato il in solido con la società cooperativa Controparte_1 CP_2 al pagamento delle somme azionate, erano state tuttavia compensate per intero le spese
[...]
1 di lite nei confronti del predetto ente locale, mentre era stata condannata alla refusione delle stesse la sola società.
L'appellante chiedeva la parziale riforma della sentenza impugnata, contestando la mancata applicazione del principio della soccombenza anche nei confronti del Controparte_1
e l'insussistenza dei presupposti ex art. 92 cpc per procedere alla compensazione
[...] delle spese. Domandava, pertanto, la condanna dell'ente al pagamento integrale delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Ricostituito il contraddittorio, il si costituiva ed, invocando la effettiva sussistenza del CP_1 mutamento di giurisprudenza che era stato posto a base della decisione, chiedeva il rigetto del gravame.
Rimaneva contumace la , ritualmente citata. Controparte_3
La causa, trattata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, veniva decisa con la presente sentenza.
***
1. Il gravame concerne la sola statuizione sulle spese di lite, ritenendo l'appellante che la compensazione delle spese, disposta dal Tribunale nei confronti del odierno appellato, CP_1 sia erronea per difetto dei presupposti di cui all'art. 92 II co. cpc.
2. La predetta disposizione, della cui violazione si duole la parte, prevede al comma 2 che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 77 del 2018, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
La Suprema Corte, inoltre, ha sottolineato l'«elasticità» costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, «non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese» in favore della parte vittoriosa” (così Cass. Sez. 6-3, ord. 26 luglio 2021, n. 21400, Rv. 662213-01, che richiama Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157).
2 Nondimeno, ha precisato che resta “censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione”, risultando suscettibile di cassazione la
“motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2019, n. 17816, Rv. 654447-01).
In dettaglio, si è detto che continua a restare “estranea al sindacato di legittimità, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altre giuste ragioni. ... La valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione se le spese, come si è già ricordato, sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa” (cfr. Cassazione civile sez. lav. - 02/08/2021, n. 22089).
3. Nel caso di specie, questa Corte ritiene che le spese siano state correttamente compensate in ragione, non tanto della pur invocata “complessità della vicenda trattata”, ma del concorrente motivo del “mutamento giurisprudenziale” intervenuto in seno all'adito Tribunale.
Il nuovo orientamento - determinato dalla sopravvenienza delle pronunce della Corte d'Appello di Napoli che aveva proceduto alla riforma delle decisioni assunte, a definizione di analoghi procedimenti, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – aveva interessato proprio la questione della legittimazione passiva del CP_1
Siffatto mutamento giurisprudenziale è risultato dirimente ai fini dell'accertamento della responsabilità solidale come domandata dalla parte ricorrente;
ha diversamente risolto una questione nodale, affrontata e decisa anche nel caso di specie.
Il giudice di prime cure, in particolare, ha dato atto di voler abbandonare il pregresso orientamento sul punto, facendo proprie le difformi argomentazioni che, medio tempore, erano state poste a base di altre pronunzie di primo grado, analiticamente elencate, emesse da altri magistrati della sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e della Corte
d'appello partenopea.
Come comprovato dalla produzione del appellato, in seno all'ufficio adito si era CP_1 inizialmente formato un orientamento giurisprudenziale, successivamente sconfessato in secondo grado e, pertanto, di seguito abbandonato: le decisioni emesse dal Tribunale adito, in data antecedente alla pronunzia gravata (negli anni 2022-2023) e successivamente al deposito del ricorso di primo grado sub iudice (30.10.2020), addivenivano ad una soluzione della questione relativa alla legittimazione passiva del esattamente contraria a quella CP_1 adottata nella sentenza impugnata.
3 4. Dunque, deve certamente ritenersi che, nella specie, ricorre l'ipotesi espressamente prevista dall'art. 92 co. 2 cpc del “ mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
5. Non a diverse conclusioni si perviene attraverso la lettura della giurisprudenza che l'appellante invoca (Cass. n. 1251/2016; n. 9312/2024) per escludere la rilevanza, ai fini della compensazione delle spese di lite, del “contrasto interpretativo” nella giurisprudenza di merito.
Difatti, innanzitutto, le richiamate decisioni della Suprema Corte sono inerenti al testo previgente dell'art. 92 cpc e tendono ad offrire un'interpretazione delle “gravi ed eccezionali ragioni” che, secondo la previgente formulazione della predetta norma, potevano esser poste a base della compensazione.
Inoltre, come si ricava dalla piana lettura delle pronunce in esame, la gravità ed eccezionalità della ragione di compensazione è esclusa dalla Corte solo nell'ipotesi in cui il contrasto della giurisprudenza riguardi una questione priva di rilevanza determinante sulla decisione concreta;
ipotesi non ricorrente nella specie, per quanto sopra argomentato.
5. Per le ragioni espresse, l'appello va respinto.
6. Le spese di lite del presente grado (il cui valore è limitato all'importo delle spese come domandate - parametro “fino a 1.100,00”), seguono la soccombenza nei confronti del CP_1
e si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi del DM 55/2014, non ravvisandosi un'eccessiva complessità della questione trattata in sede di gravame. Nulla nei rapporti con la in quanto contumace. Controparte_4
P.Q.M.
La Corte così decide:
-rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla refusione in favore del appellato delle spese del grado che CP_1 liquida in euro 337,00 oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge. Nulla nei confronti della Controparte_4
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli 06/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Rosa Del Prete dr.ssa Vincenza Totaro
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