Ordinanza cautelare 21 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01432/2026REG.PROV.COLL.
N. 00616/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 616 del 2024, proposto dal Comune di Marano di Napoli, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituite in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli (sezione seconda) del 17 novembre 2023, n. 6333
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza cautelare della II sezione del 21 febbraio 2024, n. 599;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 11 febbraio 2026 il consigliere AB IE, sulle conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La presente vicenda contenziosa trae origine dalla domanda della signora -OMISSIS-, dante causa delle ricorrenti in primo grado, di condono edilizio ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, presentata in data 30 settembre 1986 al Comune di Marano di Napoli (prot. n. -OMISSIS-) per le unità immobiliari al seminterrato e rialzato del fabbricato residenziale realizzato in assenza di titolo in -OMISSIS-, distinto in catasto al -OMISSIS-.
2. L’immobile era stato realizzato su un suolo in cui il fratello dell’istante, -OMISSIS-, era stato immesso nel possesso dal proprietario e promittente venditore in forza di un preliminare di acquisto risalente al 1983. Nelle more della realizzazione dell’immobile decedevano sia il promissario acquirente che il promittente venditore. Successivamente anche l’istante decedeva.
3. Sulla domanda di quest’ultima, presentata in qualità di responsabile dell’abuso, l’amministrazione comunale si determinava negativamente, con provvedimento del 15 marzo 2019, prot. n. -OMISSIS-, motivato sulla base della carenza di titolo a domandare la sanatoria, che individuava invece nel promittente venditore del suolo.
4. Il ricorso conseguentemente proposto dalle aventi causa davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli era da questo accolto con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione.
5. La pronuncia di primo grado statuiva che per legge - art. 31, comma 3, della citata legge del 28 febbraio 1985, n. 47 - la legittimazione a domandare il condono è attribuita a qualunque « soggetto interessato » ad ottenere la sanatoria, tra cui il responsabile degli abusi.
6. Il Comune di Marano di Napoli ha proposto appello.
7. Le originarie ricorrenti non si sono costituite in resistenza.
DIRITTO
1. L’appello comunale censura la sentenza di primo grado per avere accolto il ricorso contro il diniego di condono impugnato malgrado sia stato accertato dai carabinieri (nota del 7 marzo 2019 della stazione di Marano) che tanto la scrittura recante il preliminare di acquisto dell’area su cui è stato edificato l’immobile abusivo quanto le successive integrazioni documentali alla domanda di condono, pervenute dopo il decesso dell’istante, sono falsi. In ragione di ciò le originarie sarebbero prive di un valido titolo giuridico di occupazione dell’immobile e sarebbero conseguente prive di legittimazione a domandarne il condono in successione rispetto all’originaria istante.
2. Le censure sono infondate.
3. Con esse si prospettano possibili falsi che non sono stati addotti a ragione ostativa all’accoglimento della domanda di condono. La prospettazione va pertanto ad integrare nella presente sede giurisdizionale la motivazione del provvedimento impugnato, fondato invece in via esclusiva sul difetto di legittimazione della dante causa delle ricorrenti. Sul punto è pertanto sufficiente richiamare l’univoca giurisprudenza amministrativa secondo cui l’oggetto del giudizio di annullamento deve essere limitato alla verifica della legittimità dei presupposti su cui l’atto impugnato si fonda, senza possibilità per l’amministrazione di introdurre in sede giurisdizionale ragioni in esso non esplicitate (di recente: Cons. Stato, II, 7 gennaio 2025, n. 40; V, 13 novembre 2025, n. 8893; 30 settembre 2024, n. 7856).
4. L’appello deve quindi essere respinto. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, in assenza di costituzione in resistenza delle originarie ricorrenti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle appellate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AB IE, Presidente FF, Estensore
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AB IE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.