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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/10/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1581/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella,
ha pronunciato, all'esito della discussione della causa, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1581/2016, promossa da:
, C.F. , nato a [...], il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Gasponi di Drapia (VV), presso lo studio degli avv.ti Rosa Maria Laria e Luana Posella,
dalle quali è rappresentato e difeso giusta procura in atti.
ricorrente-opponente
Contro
C.F. , in persona del sindaco legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Diego Vasington, presso il cui studio, sito in Lamezia Terme, in via
Indipendenza n. 93, ha eletto domicilio, giusta procura in atti
resistente-opposto
OGGETTO: opposizione ordinanza-ingiunzione ex art 22 e ss. legge n. 689/81.
CONCLUSIONI: All'udienza del 23.09.2025, fissata per la discussione e sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., le parti, precisate le conclusioni, hanno discusso come da note scritte depositate. IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art.22, legge 689/1981 ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n. 43 prot. 9923 del 7.09.2016 notificata in data 8.09.2016, convenendo in giudizio,
innanzi all'intestato Tribunale, il in persona del Sindaco p.t., al fine di ottenere Controparte_1
l'annullamento dell'atto impugnato ed in subordine la rideterminazione della sanzione amministrativa da irrogare nella misura minima, previa sospensione dello stesso in via cautelare.
Il provvedimento opposto, con cui veniva irrogata la sanzione amministrativa pari ad €
5.164,00, traeva origine da un verbale di accertamento della Polizia Municipale di n. 9129 del CP_1
10.08.2016, che durante una attività di controllo delle strutture turistiche-ricettive, accertava che gestiva una struttura “denominata AU PETIT SUISSE lido bar, ristorante e pizzeria di CP_2
”, con somministrazione di bevande ed alimenti, esercitando l'attività di commercio in Parte_1
aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione “presentazione scia”, in violazione dell'art. 28,
comma 3, D.lgs 114.1998 (Esercizio delle attività di commercio in aeree pubbliche).
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente ha invocato in via preliminare la nullità della ordinanza ingiunzione impugnata, per difetto di competenza, in quanto emanata dal Sindaco, e non da dirigente o responsabile dell'ufficio competente, in violazione del combinato disposto degli artt.
107, 50, comma 3 e 54 EL (Dlgs 267.2000), relativo alla separazione tra compiti di governo e compiti di gestione ed amministrazione, questi ultimi spettanti, appunto, ai dirigenti preposti e comprensiva anche del potere di irrogare sanzioni amministrative;
nonché la nullità del provvedimento per difetto di motivazione, generica e non idonea a consentire l'esercizio del diritto di difesa.
Nel merito, deduceva l'illegittimità del provvedimento impugnato per manifesta irragionevolezza, ingiustizia, infondatezza, ed erroneità dei presupposti, poiché affermava di essere possesso dei requisiti di legge previsti per l'esercizio dell'attività di commercio e ristorazione. In
particolare, precisava che, l'originario provvedimento di demolizione del chiosco ove si svolgeva la propria attività, in virtù del decreto del Tar Calabria n. 340/2016 era stata sospeso, e che lo stesso comune di aveva comunicato, con nota n. 8748 dell'1.08.2016, che le opere di demolizione CP_1
venivano rinviate al 28.9.2016. Infine, contestava la proporzionalità della misura della sanzione irrogata.
Si è costituito in giudizio il contestando le deduzioni avversarie, sia Controparte_1
preliminari che di merito, rilevando la legittimità della ordinanza ingiunzione, emanata ai sensi dell'art 28 D.lgs. 114/1998, per esercizio dell'attività di commercio in aree pubbliche in mancanza della prescritta autorizzazione (SCIA) e chiedendo l'integrale rigetto della opposizione.
All'udienza del 6/06/2017 il giudice precedente titolare rigettava l'istanza di sospensione dell'ordinanza-ingiunzione impugnata e data la natura documentale della causa e non essendo necessaria ulteriore attività istruttoria, rinviava per la discussione all'udienza del 6.12.2018.
Dopo una serie di rinvii d'ufficio, sempre per discussione, in data 25/01/2024 il presente fascicolo veniva assegnato alla scrivente e all'udienza del 6.05.2025, il GOP in sostituzione del sottoscritto giudice rinviava per la discussione all'udienza del 23.09.2025. La scrivente disponeva la trattazione scritta della detta udienza, e le parti discutevano come da note depositate.
Tanto premesso, l'opposizione è fondata e pertanto deve essere accolta, per il motivo di seguito indicato.
In punto di diritto occorre osservare che, in ossequio al principio della ragione più liquida,
viene analizzata la sola questione idonea a definire il giudizio. È noto ormai che, in base a tale principio, la domanda può essere respinta/accolta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, Tribunale,
Reggio-Emilia sentenza 07 dicembre 2017 n. 1327, Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713;
Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356; Tribunale di
Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi 12 gennaio 2011;
Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze 7 ottobre 2003; Tribunale
di Lucca 8 febbraio 2001).
Ebbene, l'opponente in via preliminare ha eccepito l'incompetenza dell'organo emanante l'ordinanza ingiunzione n. 43 prot. 9923 del 7.09.2016 con cui veniva irrogata la sanzione amministrativa pari ad € 5.164,00, per violazione degli artt. 3, 50 e 107, D. lgs. 18 agosto 2000, n.
267 in quanto l'ordinanza ingiunzione doveva essere emessa e sottoscritta dal Responsabile
dell'Ufficio interno competente e non dal Sindaco.
Quanto affermato in ordine all'incompetenza del Sindaco ad irrogare l'ordinanza ingiunzione oggetto del presente giudizio trova conforto tenuto conto che, dopo l'entrata in vigore del testo unico delle disposizioni sugli enti locali, approvato con D.lgs. n. 267 del 2000, la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative, che sono tipici provvedimenti amministrativi (trattandosi di atti autoritativi posti in essere da una pubblica amministrazione nell'esplicazione di una potestà
amministrativa ed aventi rilevanza esterna) è stata devoluta ai dirigenti degli enti locali dall'art. 107,
disposizione che prevede che solo i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, attribuendo invece ai dirigenti i compiti non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo o non rientranti tra quelle del segretario o del direttore generale.
In particolare, con riferimento al caso che occupa, la Pubblica Amministrazione può esercitare il potere di sospensione immediata con chiusura al pubblico di un'attività commerciale solo nel caso in cui sussistano situazioni di eccezionale gravità ed urgenza che non siano affrontabili con i rimedi ordinari previsti nell'ordinamento; tale potere, peraltro, deve essere esercitato nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, primo tra tutti quello di proporzionalità; inoltre il provvedimento di chiusura di una attività commerciale o produttiva esercitata senza il necessario titolo autorizzatorio (SCIA, Autorizzazione ecc.) o in mancanza di altre necessarie autorizzazioni viene di norma disposto dal SUAP del Comune territorialmente competente, ai sensi della normativa vigente, contestualmente all'irrogazione della sanzione amministrativa.
Invero, in materia di commercio, benché l'art. 22 d.lgs. 114/1998 individui il Sindaco come autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative per la violazione della relativa disciplina, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 267/2000, tale competenza è stata devoluta ai funzionari dirigenti.
Infatti, tutte le disposizioni che facevano riferimento al Sindaco quale autorità competente –
come l''art. 22 del D.Lgs. 114/98 in materia di commercio – devono ritenersi implicitamente abrogate dal D.Lgs. 267/2000, ove l'art.107 prevede che i poteri di indirizzo e controllo appartengono agli organi di governo dell'ente, mentre i compiti gestionali sono attribuiti ai dirigenti e tra questi compiti gestionali vi rientra certamente la competenza ad irrogare sanzioni amministrative.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha chiarito che, dopo l'entrata in vigore del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, la competenza ad irrogare sanzioni amministrative deve ritenersi appartenere ai dirigenti degli enti locali in virtù dell'art. 107 del T.U. citato, la cui disciplina ha carattere innovativo anche rispetto al riparto di attribuzioni in precedenza regolato dal D.Lgs. 31
marzo 1998 n. 114 (che attribuiva al sindaco, come detto, il potere di emanazione dei provvedimenti di irrogazione di sanzioni).
In particolare, il comma 1 dell'art 107 dispone che i poteri di indirizzo e di controllo politico-
amministrativo spettano agli organi di governo dell'ente (nella specie, al sindaco del comune), mentre il comma 2 precisa che sono attribuiti ai dirigenti “tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi
espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-
amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del
direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108”, specificando, inoltre, il terzo comma del medesimo articolo, la tipologia di poteri che, in concreto, i dirigenti possono esercitare, la cui elencazione comunque non è da considerarsi limitata e tassativa, bensì meramente esemplificativa,
come emerge chiaramente dal testo della norma in esame, che espressamente dichiara di segnalare solo alcuni atti in particolare tra le varie competenze dei dirigenti.
In argomento, la giurisprudenza di legittimità, ha sostenuto che, dall'entrata in vigore del
D.Lgs. n. 267/2000, deve riconoscersi in capo ai dirigenti la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative, trattandosi di atti autoritativi posti in essere da una pubblica amministrazione nell'esplicazione di una potestà amministrativa ed aventi rilevanza esterna (cfr. Corte di cassazione civile, Sez. I, n. 6362/2004).
Ebbene, alla luce dell'attuale assetto dei poteri all'interno degli enti locali – improntato ad una rigida ed effettiva separazione delle funzioni di indirizzo e controllo di competenza degli organi politico-elettivi, da quella di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica di competenza dei dirigenti o in mancanza, dei responsabili degli uffici e dei servizi – le sanzioni amministrative non vengono emesse con ordinanze sindacali ma con ordinanze dell'amministrazione comunale facenti capo a funzionari responsabili del procedimento.
In definitiva, ordinanza ingiunzione oggetto del presente giudizio – emessa ai sensi dell'art
18 Legge 24 novembre 1981 n. 689 e diretta solo ad applicare una sanzione amministrativa – deve essere annullata in quanto emanata dal Sindaco di come risulta dall'intestazione e dalla CP_1
sottoscrizione (seppure sottoscritta anche dal responsabile SUAP).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della complessità della controversia, che giustifica la liquidazione con i parametri minimi di scaglione,
secondo il valore della causa, e attesa l'istruttori solo documentale, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in persona del giudice dott.ssa Eugenia Di Bella, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1581/2016, definitivamente pronunciando, così provvede: - annulla l'ordinanza ingiunzione n. 43 prot. 9923 del 7.09.2016 emessa dal Sindaco del
Controparte_1
- condanna il in persona del Sindaco p.t. alla refusione delle spese di lite in Controparte_1
favore di liquidandole in complessivi € 1.278,00, oltre spese generali forfettarie al Parte_1
15%, iva e cpa come per legge
Così deciso, Vibo Valentia, 16.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Eugenia Di Bella
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella,
ha pronunciato, all'esito della discussione della causa, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1581/2016, promossa da:
, C.F. , nato a [...], il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Gasponi di Drapia (VV), presso lo studio degli avv.ti Rosa Maria Laria e Luana Posella,
dalle quali è rappresentato e difeso giusta procura in atti.
ricorrente-opponente
Contro
C.F. , in persona del sindaco legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Diego Vasington, presso il cui studio, sito in Lamezia Terme, in via
Indipendenza n. 93, ha eletto domicilio, giusta procura in atti
resistente-opposto
OGGETTO: opposizione ordinanza-ingiunzione ex art 22 e ss. legge n. 689/81.
CONCLUSIONI: All'udienza del 23.09.2025, fissata per la discussione e sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., le parti, precisate le conclusioni, hanno discusso come da note scritte depositate. IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art.22, legge 689/1981 ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n. 43 prot. 9923 del 7.09.2016 notificata in data 8.09.2016, convenendo in giudizio,
innanzi all'intestato Tribunale, il in persona del Sindaco p.t., al fine di ottenere Controparte_1
l'annullamento dell'atto impugnato ed in subordine la rideterminazione della sanzione amministrativa da irrogare nella misura minima, previa sospensione dello stesso in via cautelare.
Il provvedimento opposto, con cui veniva irrogata la sanzione amministrativa pari ad €
5.164,00, traeva origine da un verbale di accertamento della Polizia Municipale di n. 9129 del CP_1
10.08.2016, che durante una attività di controllo delle strutture turistiche-ricettive, accertava che gestiva una struttura “denominata AU PETIT SUISSE lido bar, ristorante e pizzeria di CP_2
”, con somministrazione di bevande ed alimenti, esercitando l'attività di commercio in Parte_1
aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione “presentazione scia”, in violazione dell'art. 28,
comma 3, D.lgs 114.1998 (Esercizio delle attività di commercio in aeree pubbliche).
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente ha invocato in via preliminare la nullità della ordinanza ingiunzione impugnata, per difetto di competenza, in quanto emanata dal Sindaco, e non da dirigente o responsabile dell'ufficio competente, in violazione del combinato disposto degli artt.
107, 50, comma 3 e 54 EL (Dlgs 267.2000), relativo alla separazione tra compiti di governo e compiti di gestione ed amministrazione, questi ultimi spettanti, appunto, ai dirigenti preposti e comprensiva anche del potere di irrogare sanzioni amministrative;
nonché la nullità del provvedimento per difetto di motivazione, generica e non idonea a consentire l'esercizio del diritto di difesa.
Nel merito, deduceva l'illegittimità del provvedimento impugnato per manifesta irragionevolezza, ingiustizia, infondatezza, ed erroneità dei presupposti, poiché affermava di essere possesso dei requisiti di legge previsti per l'esercizio dell'attività di commercio e ristorazione. In
particolare, precisava che, l'originario provvedimento di demolizione del chiosco ove si svolgeva la propria attività, in virtù del decreto del Tar Calabria n. 340/2016 era stata sospeso, e che lo stesso comune di aveva comunicato, con nota n. 8748 dell'1.08.2016, che le opere di demolizione CP_1
venivano rinviate al 28.9.2016. Infine, contestava la proporzionalità della misura della sanzione irrogata.
Si è costituito in giudizio il contestando le deduzioni avversarie, sia Controparte_1
preliminari che di merito, rilevando la legittimità della ordinanza ingiunzione, emanata ai sensi dell'art 28 D.lgs. 114/1998, per esercizio dell'attività di commercio in aree pubbliche in mancanza della prescritta autorizzazione (SCIA) e chiedendo l'integrale rigetto della opposizione.
All'udienza del 6/06/2017 il giudice precedente titolare rigettava l'istanza di sospensione dell'ordinanza-ingiunzione impugnata e data la natura documentale della causa e non essendo necessaria ulteriore attività istruttoria, rinviava per la discussione all'udienza del 6.12.2018.
Dopo una serie di rinvii d'ufficio, sempre per discussione, in data 25/01/2024 il presente fascicolo veniva assegnato alla scrivente e all'udienza del 6.05.2025, il GOP in sostituzione del sottoscritto giudice rinviava per la discussione all'udienza del 23.09.2025. La scrivente disponeva la trattazione scritta della detta udienza, e le parti discutevano come da note depositate.
Tanto premesso, l'opposizione è fondata e pertanto deve essere accolta, per il motivo di seguito indicato.
In punto di diritto occorre osservare che, in ossequio al principio della ragione più liquida,
viene analizzata la sola questione idonea a definire il giudizio. È noto ormai che, in base a tale principio, la domanda può essere respinta/accolta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, Tribunale,
Reggio-Emilia sentenza 07 dicembre 2017 n. 1327, Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713;
Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356; Tribunale di
Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi 12 gennaio 2011;
Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze 7 ottobre 2003; Tribunale
di Lucca 8 febbraio 2001).
Ebbene, l'opponente in via preliminare ha eccepito l'incompetenza dell'organo emanante l'ordinanza ingiunzione n. 43 prot. 9923 del 7.09.2016 con cui veniva irrogata la sanzione amministrativa pari ad € 5.164,00, per violazione degli artt. 3, 50 e 107, D. lgs. 18 agosto 2000, n.
267 in quanto l'ordinanza ingiunzione doveva essere emessa e sottoscritta dal Responsabile
dell'Ufficio interno competente e non dal Sindaco.
Quanto affermato in ordine all'incompetenza del Sindaco ad irrogare l'ordinanza ingiunzione oggetto del presente giudizio trova conforto tenuto conto che, dopo l'entrata in vigore del testo unico delle disposizioni sugli enti locali, approvato con D.lgs. n. 267 del 2000, la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative, che sono tipici provvedimenti amministrativi (trattandosi di atti autoritativi posti in essere da una pubblica amministrazione nell'esplicazione di una potestà
amministrativa ed aventi rilevanza esterna) è stata devoluta ai dirigenti degli enti locali dall'art. 107,
disposizione che prevede che solo i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, attribuendo invece ai dirigenti i compiti non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo o non rientranti tra quelle del segretario o del direttore generale.
In particolare, con riferimento al caso che occupa, la Pubblica Amministrazione può esercitare il potere di sospensione immediata con chiusura al pubblico di un'attività commerciale solo nel caso in cui sussistano situazioni di eccezionale gravità ed urgenza che non siano affrontabili con i rimedi ordinari previsti nell'ordinamento; tale potere, peraltro, deve essere esercitato nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, primo tra tutti quello di proporzionalità; inoltre il provvedimento di chiusura di una attività commerciale o produttiva esercitata senza il necessario titolo autorizzatorio (SCIA, Autorizzazione ecc.) o in mancanza di altre necessarie autorizzazioni viene di norma disposto dal SUAP del Comune territorialmente competente, ai sensi della normativa vigente, contestualmente all'irrogazione della sanzione amministrativa.
Invero, in materia di commercio, benché l'art. 22 d.lgs. 114/1998 individui il Sindaco come autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative per la violazione della relativa disciplina, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 267/2000, tale competenza è stata devoluta ai funzionari dirigenti.
Infatti, tutte le disposizioni che facevano riferimento al Sindaco quale autorità competente –
come l''art. 22 del D.Lgs. 114/98 in materia di commercio – devono ritenersi implicitamente abrogate dal D.Lgs. 267/2000, ove l'art.107 prevede che i poteri di indirizzo e controllo appartengono agli organi di governo dell'ente, mentre i compiti gestionali sono attribuiti ai dirigenti e tra questi compiti gestionali vi rientra certamente la competenza ad irrogare sanzioni amministrative.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha chiarito che, dopo l'entrata in vigore del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, la competenza ad irrogare sanzioni amministrative deve ritenersi appartenere ai dirigenti degli enti locali in virtù dell'art. 107 del T.U. citato, la cui disciplina ha carattere innovativo anche rispetto al riparto di attribuzioni in precedenza regolato dal D.Lgs. 31
marzo 1998 n. 114 (che attribuiva al sindaco, come detto, il potere di emanazione dei provvedimenti di irrogazione di sanzioni).
In particolare, il comma 1 dell'art 107 dispone che i poteri di indirizzo e di controllo politico-
amministrativo spettano agli organi di governo dell'ente (nella specie, al sindaco del comune), mentre il comma 2 precisa che sono attribuiti ai dirigenti “tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi
espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-
amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del
direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108”, specificando, inoltre, il terzo comma del medesimo articolo, la tipologia di poteri che, in concreto, i dirigenti possono esercitare, la cui elencazione comunque non è da considerarsi limitata e tassativa, bensì meramente esemplificativa,
come emerge chiaramente dal testo della norma in esame, che espressamente dichiara di segnalare solo alcuni atti in particolare tra le varie competenze dei dirigenti.
In argomento, la giurisprudenza di legittimità, ha sostenuto che, dall'entrata in vigore del
D.Lgs. n. 267/2000, deve riconoscersi in capo ai dirigenti la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative, trattandosi di atti autoritativi posti in essere da una pubblica amministrazione nell'esplicazione di una potestà amministrativa ed aventi rilevanza esterna (cfr. Corte di cassazione civile, Sez. I, n. 6362/2004).
Ebbene, alla luce dell'attuale assetto dei poteri all'interno degli enti locali – improntato ad una rigida ed effettiva separazione delle funzioni di indirizzo e controllo di competenza degli organi politico-elettivi, da quella di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica di competenza dei dirigenti o in mancanza, dei responsabili degli uffici e dei servizi – le sanzioni amministrative non vengono emesse con ordinanze sindacali ma con ordinanze dell'amministrazione comunale facenti capo a funzionari responsabili del procedimento.
In definitiva, ordinanza ingiunzione oggetto del presente giudizio – emessa ai sensi dell'art
18 Legge 24 novembre 1981 n. 689 e diretta solo ad applicare una sanzione amministrativa – deve essere annullata in quanto emanata dal Sindaco di come risulta dall'intestazione e dalla CP_1
sottoscrizione (seppure sottoscritta anche dal responsabile SUAP).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della complessità della controversia, che giustifica la liquidazione con i parametri minimi di scaglione,
secondo il valore della causa, e attesa l'istruttori solo documentale, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in persona del giudice dott.ssa Eugenia Di Bella, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1581/2016, definitivamente pronunciando, così provvede: - annulla l'ordinanza ingiunzione n. 43 prot. 9923 del 7.09.2016 emessa dal Sindaco del
Controparte_1
- condanna il in persona del Sindaco p.t. alla refusione delle spese di lite in Controparte_1
favore di liquidandole in complessivi € 1.278,00, oltre spese generali forfettarie al Parte_1
15%, iva e cpa come per legge
Così deciso, Vibo Valentia, 16.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Eugenia Di Bella
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011