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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/03/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1275/2023 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Generoso Valitutti, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 24/03/2023 al n. 1275/2023 R.G., avente ad oggetto: accertamento negativo del credito e ripetizione dell'indebito
TRA
Parte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli Avv.ti Cosimo Lovelli e Daniele Olivieri, elettivamente domiciliata in alla via del Gallitello n. 116/b; Pt_1
ATTRICE
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Mauro Manzo
Margiotta, presso il cui studio elettivamente domicilia in Taranto alla Via
F. Cavallotti n. 112;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 15/11/2024, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, il
[...]
conveniva in giudizio, Parte_1
1 Proc. n. 1275/2023 R.G.
dinanzi all'intestato Tribunale, la società
[...]
esponendo: a) di aver stipulato il Controparte_1
contratto di conto corrente n. 20520000001-8 con la CA ER
(poi CA Popolare di Bari), rapporto poi ceduto alla società b) CP_1 di aver riscontrato, in seno a tale rapporto, tra il 2000 e il 2022, l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, l'indebita utilizzazione di giorni valuta senza valida pattuizione, l'indebito esercizio dello ius variandi,
l'indeterminatezza dei tassi e delle condizioni praticate, l'invalida applicazione della commissione di massimo scoperto.
1.1. In ragione di tanto, l'attrice concludeva affinché, previo accertamento delle suesposte invalidità, venisse disposta la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 240.757,00 (o della diversa somma da quantificarsi con CTU) a titolo di ripetizione delle somme indebitamente percepite.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 11/10/2023, si costituiva in giudizio la società convenuta
[...]
eccependo il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva in ordine alla pretesa restitutoria e, comunque,
l'infondatezza della domanda per carenza di prova, concludendo per il relativo rigetto.
3. La causa, ritenuta non accoglibile la richiesta attorea di CTU, veniva rinviata per la rimessione in decisione, ex art. 189 c.p.c., all'udienza del
18/11/2024, all'esito della quale veniva introitata a sentenza (con la ultronea concessione, invero frutto di un mero errore materiale, dei termini contemplati dal previgente art. 190 c.p.c.)
4. Tanto premesso, deve osservarsi come le domande attoree si palesino infondate e, pertanto, meritevoli di rigetto in ragione di quanto ci si accinge a chiarire.
5. Occorre anzitutto premettere come, stante il principio dispositivo della prova che regge il processo civile (a mente del combinato disposto di cui all'art. 2697 c.c. e 115 c.p.c.), colui il quale intende far valere in giudizio un diritto è chiamato a provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
5.1. Ebbene, in caso di domanda di accertamento negativo del saldo e correlata domanda di ripetizione di indebito oggettivo – come quelle
2 Proc. n. 1275/2023 R.G.
spiegate in questa sede – l'onere probatorio che grava sul creditore istante
(in questo caso il correntista) è quello di fornire la dimostrazione dell'avvenuto pagamento di un importo economico e dell'inesistenza di una causa giustificativa di detto pagamento, il che si traduce nell'onere di produrre in giudizio, anzitutto, i contratti originativi dei rapporti contestati e, in second'ordine, tutti gli estratti conto relativi a tali rapporti (tra le tante,
Cassazione civile , sez. III, 17 marzo 2006, n. 5896; più di recente, vedasi
Cass. n. 11294/2020).
5.2. In particolare, se la mancata produzione in giudizio di tutta la documentazione contabile inerente al rapporto controverso non implica, di per sé, l'impossibilità di ricostruirne l'andamento (v. Cass. Civ., Sez. VI,
1° dicembre 2021, n. 37776, secondo cui all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista), viceversa l'omessa produzione dei documenti contrattuali non consente un effettivo vaglio dell'azionata pretesa, in quanto solo dall'analisi del titolo è dato verificare le effettive condizioni praticate e, dunque, il rispetto dei requisiti prescritti dalla legge (Cass. 1547/2022;
Cass. 33009/2019).
5.3. Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo (cfr. Cass. 9201/2015; conf. Cass. n.
20693/2016).
5.4. Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista e/o mutuatario di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti e, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente;
il titolare di un rapporto di conto corrente, infatti, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117
T.U.B., il cui primo comma impone testualmente la consegna di una copia di esso al cliente;
inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le
3 Proc. n. 1275/2023 R.G.
annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate (cfr. Cass. n. 33009/2019: “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione”).
5.5. Inoltre, non è ultroneo rilevare come l'art. 119 del T.U.B. riconosca al cliente un vero e proprio diritto di ricevere, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto, e che tale diritto, con precipuo riguardo alla consegna dei documenti contrattuali, non soggiace nemmeno al limite decennale di cui al comma 4 dell'art. 119 cit., poiché tale comma, relativo esclusivamente alla documentazione inerente
“a singole operazioni”, non può estendere la propria portata applicativa ai documenti contrattuali, che rappresentano l'atto costitutivo del rapporto, per il quale, dunque, è prescritta ex art. 117 T.U.B. la forma scritta, e pertanto sono esigibili dal cliente nei limiti della decorrenza della prescrizione ordinaria, ovvero nei dieci anni dalla chiusura del rapporto (in termini, Tribunale Bari 7.10.2020; Tribunale Cosenza 31.1.2021;
Tribunale Napoli 19.6.2019; Tribunale Catania 14.01.2020).
6. Calando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, non può mancarsi di rilevare come la mancata produzione, da parte della società attrice a ciò onerata ex art. 2697 c.c., del titolo contrattuale controverso non può che condurre al rigetto della domanda di accertamento negativo, da ritenersi sprovvista di idonea prova.
6.1. In ragione di tale carenza non poteva darsi seguito alla richiesta istruttoria, formulata dall'attrice, di CTU contabile, essendo noto che la consulenza tecnica d'ufficio [la quale non costituisce un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui
è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della
4 Proc. n. 1275/2023 R.G.
decisione, nonché l'ambito di estensione] può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere, invece, funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa, cioè, non può valere a eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie. Ne consegue che la richiesta di consulenza tecnica non è ammissibile ove la parte tenda, con essa, a supplire l'onere di allegazione e della prova sulla stessa gravante [in linea con i relativi principi sostanziali (art. 2697 c.c.) e processuali (art. 115
c.p.c.)] ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati o, quantomeno, allegati (tra le tante, Cass.
Civ. n. 9318/2016; Cass. Civ. n. 3130/2011; Cass. Civ. n. 8989/2011; Cass.
Civ. n. 10182/2007; Cass. Civ. n. 15219/2007; Cass. Civ. n. 21412/2006;
Cass. Civ. n. 26083/2005; Cass. Civ. n. 7097/2005).
6.2. L'ingresso, nel presente giudizio, della documentazione contrattuale non poteva tampoco conseguirsi mediante l'ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c., che non può ammettersi allorché l'istante avrebbe potuto (e dovuto) attivarsi di propria iniziativa per reperire la documentazione bancaria
(Tribunale Verona 6.11.2018 in expartecreditoris.it, secondo il quale, in mancanza dell'autonomo esercizio del diritto previsto dall'art. 119 T.U.B. da parte del correntista, la richiesta di esibizione non è invocabile, in quanto finalizzata a supplire una lacuna probatoria nella quale è incorsa la parte onerata della produzione).
Del resto, in tal senso si è posta la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “Il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4,
d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210
c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che
l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna” (Cass. civ.,
Sez. I, Ordinanza, 01/08/2022, n. 23861, sottolineatura aggiunta); ancor più
5 Proc. n. 1275/2023 R.G.
di recente si è affermato che “In tema di conto corrente bancario, la scelta del correntista circa il momento - anteriore all'instaurazione del giudizio da promuoversi contro la banca (con le eventuali conseguenze sull'istanza ex art. 210 c.p.c. se formulata, ricorrendone i presupposti, nel medesimo giudizio) o in pendenza dello stesso - in cui esercitare la facoltà di richiedere all'istituto di credito la consegna di documentazione ex art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, deve tenere conto, necessariamente, al fine del successivo, tempestivo deposito di detta documentazione, oltre che del termine (novanta giorni) spettante alla banca per dare seguito alla ricevuta richiesta, di quello, diverso e prettamente processuale, sancito, per le preclusioni istruttorie, dall'art. 183, comma 6, c. p.c. con le relative conseguenze ove esso rimanga inosservato, fatta salva, tuttavia, in quest'ultima ipotesi, la possibilità di valutare, caso per caso, se la condotta del correntista possa considerarsi meritevole di tutela mediante l'istituto della rimessione in termini” (così Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 12/05/2023,
n. 12993).
6.3. Gli effetti di tale mancanza non possono che ricadere in capo alla parte che era onerata della relativa produzione, ossia quella attrice, conformemente a quanto a più riprese statuito dalla giurisprudenza sul punto (Trib. Napoli 21.4.17; Trib. Trapani 22.10.2015, secondo la quale
“l'attore ha l'onere di individuare e acquisire le prove anche documentali degli elementi costitutivi della domanda;
se la documentazione acquisita risulta incompleta, gli effetti ricadranno in danno della parte onerata dall'onere probatorio”).
6.4. Ne consegue, come anticipato, il rigetto della domanda attorea.
7. L'infondatezza – per carenza di prova – della domanda di accertamento negativo avallerebbe, di per sé sola, il rigetto della consequenziale domanda di ripetizione di indebito.
7.1. Nondimeno, per completezza, è opportuno rilevare come sussista un ulteriore motivo di rigetto di tale specifica domanda, consistente nella mancanza di legittimazione (recte, titolarità) passiva in capo alla società oggi convenuta in qualità di cessionaria del credito derivante dal rapporto contrattuale controverso.
6 Proc. n. 1275/2023 R.G.
7.2. Al riguardo, occorre rammentare che, con la cessione in blocco di crediti pro soluto ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (T.U.B.), si verifica un fenomeno di cessione del credito, più limitata di una cessione contrattuale, posto che
“Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali
e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito” (Cass. Sez., III,
6/07/2018, n. 17727; nello stesso senso, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III,
13/02/2013 n. 6422 – Tribunale di Avezzano, 20/02/2019 n. 108); conseguentemente, “Alla cessionaria di un credito possono essere opposte le eccezioni che derivano dal rapporto principale al fine di paralizzarne la pretesa creditoria ma non possono essere promosse domande per asseriti vizi genetici del contratto originario che comportano domande restitutorie.
Ne consegue che la CA cessionaria del (solo) credito non è legittimata passiva rispetto alla domanda del cliente finalizzata all'accertamento del superamento del tasso soglia ex l. 108/96 ed alla restituzione degli interessi ex art. 1815, co. 2 cc. Invero: “[…] solo la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, mentre la cessione del credito è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente dalla cessione” (Tribunale di Roma,
17/05/2022).
7 Proc. n. 1275/2023 R.G.
7.3. In altri termini, quando si fanno valere vizi genetici del rapporto giuridico contrattuale, cui in caso di accoglimento deriverebbero effetti restitutori con decorrenza dalla stipula del contratto, la controparte negoziale (ovvero il cedente), e non il cessionario del credito, è munito di legittimazione passiva (cfr. Tribunale di Cremona, Sez. I Civ., sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. del 16/01/2017 rep. n. 61/2017).
Ancora, a tal riguardo, la Cassazione, con la sentenza n. 21843 del
30/08/2019. ha precisato che “i crediti oggetto di cartolarizzazione ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare
l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non
è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso”.
Pertanto, la nullità delle clausole contrattuali riguardanti la corresponsione di interessi ed accessori e la conseguente azione di ripetizione non possono essere sollevate contro la cessionaria, bensì nei confronti della banca cedente (Tribunale di Padova, Sez. II Civ., sentenza del 28.01.2020 in rg.
6888/2019), in quanto se così non fosse “la proposizione di domande giudiziali di ripetizione nei confronti della cessionaria significherebbe andare ad incidere, in modo imprevedibile, sul patrimonio “separato a destinazione vincolata” scaricandone, così, le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori” (Cass. Civ., n. 21843 del 30/08/2019).
7.4. Ne consegue che la domanda di ripetizione risulta infondata anche in ragione del riscontrato difetto di titolarità passiva in capo alla società
cessionaria dell'originario credito controverso. CP_1
8. In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni sin qui spese, le domande attoree vanno rigettate, in quanto sprovviste di idoneo supporto probatorio.
9. Non resta che disciplinare spese di lite, le quali, in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico della società attrice, e tanto nella misura liquidata in dispositivo, facendosi applicazione dei valori medi
8 Proc. n. 1275/2023 R.G.
di cui al D.M. 55/14, parametrati al disputatum (scaglione da € 52.001 a €
260.000), con esclusione della fase istruttoria, in quanto non svoltasi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulle domande azionate nel procedimento in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di lite, che si liquidano in € 8.433,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge.
Così deciso in Potenza il 03/03/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
9
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Generoso Valitutti, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 24/03/2023 al n. 1275/2023 R.G., avente ad oggetto: accertamento negativo del credito e ripetizione dell'indebito
TRA
Parte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli Avv.ti Cosimo Lovelli e Daniele Olivieri, elettivamente domiciliata in alla via del Gallitello n. 116/b; Pt_1
ATTRICE
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Mauro Manzo
Margiotta, presso il cui studio elettivamente domicilia in Taranto alla Via
F. Cavallotti n. 112;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 15/11/2024, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, il
[...]
conveniva in giudizio, Parte_1
1 Proc. n. 1275/2023 R.G.
dinanzi all'intestato Tribunale, la società
[...]
esponendo: a) di aver stipulato il Controparte_1
contratto di conto corrente n. 20520000001-8 con la CA ER
(poi CA Popolare di Bari), rapporto poi ceduto alla società b) CP_1 di aver riscontrato, in seno a tale rapporto, tra il 2000 e il 2022, l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, l'indebita utilizzazione di giorni valuta senza valida pattuizione, l'indebito esercizio dello ius variandi,
l'indeterminatezza dei tassi e delle condizioni praticate, l'invalida applicazione della commissione di massimo scoperto.
1.1. In ragione di tanto, l'attrice concludeva affinché, previo accertamento delle suesposte invalidità, venisse disposta la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 240.757,00 (o della diversa somma da quantificarsi con CTU) a titolo di ripetizione delle somme indebitamente percepite.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 11/10/2023, si costituiva in giudizio la società convenuta
[...]
eccependo il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva in ordine alla pretesa restitutoria e, comunque,
l'infondatezza della domanda per carenza di prova, concludendo per il relativo rigetto.
3. La causa, ritenuta non accoglibile la richiesta attorea di CTU, veniva rinviata per la rimessione in decisione, ex art. 189 c.p.c., all'udienza del
18/11/2024, all'esito della quale veniva introitata a sentenza (con la ultronea concessione, invero frutto di un mero errore materiale, dei termini contemplati dal previgente art. 190 c.p.c.)
4. Tanto premesso, deve osservarsi come le domande attoree si palesino infondate e, pertanto, meritevoli di rigetto in ragione di quanto ci si accinge a chiarire.
5. Occorre anzitutto premettere come, stante il principio dispositivo della prova che regge il processo civile (a mente del combinato disposto di cui all'art. 2697 c.c. e 115 c.p.c.), colui il quale intende far valere in giudizio un diritto è chiamato a provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
5.1. Ebbene, in caso di domanda di accertamento negativo del saldo e correlata domanda di ripetizione di indebito oggettivo – come quelle
2 Proc. n. 1275/2023 R.G.
spiegate in questa sede – l'onere probatorio che grava sul creditore istante
(in questo caso il correntista) è quello di fornire la dimostrazione dell'avvenuto pagamento di un importo economico e dell'inesistenza di una causa giustificativa di detto pagamento, il che si traduce nell'onere di produrre in giudizio, anzitutto, i contratti originativi dei rapporti contestati e, in second'ordine, tutti gli estratti conto relativi a tali rapporti (tra le tante,
Cassazione civile , sez. III, 17 marzo 2006, n. 5896; più di recente, vedasi
Cass. n. 11294/2020).
5.2. In particolare, se la mancata produzione in giudizio di tutta la documentazione contabile inerente al rapporto controverso non implica, di per sé, l'impossibilità di ricostruirne l'andamento (v. Cass. Civ., Sez. VI,
1° dicembre 2021, n. 37776, secondo cui all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista), viceversa l'omessa produzione dei documenti contrattuali non consente un effettivo vaglio dell'azionata pretesa, in quanto solo dall'analisi del titolo è dato verificare le effettive condizioni praticate e, dunque, il rispetto dei requisiti prescritti dalla legge (Cass. 1547/2022;
Cass. 33009/2019).
5.3. Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo (cfr. Cass. 9201/2015; conf. Cass. n.
20693/2016).
5.4. Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista e/o mutuatario di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti e, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente;
il titolare di un rapporto di conto corrente, infatti, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117
T.U.B., il cui primo comma impone testualmente la consegna di una copia di esso al cliente;
inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le
3 Proc. n. 1275/2023 R.G.
annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate (cfr. Cass. n. 33009/2019: “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione”).
5.5. Inoltre, non è ultroneo rilevare come l'art. 119 del T.U.B. riconosca al cliente un vero e proprio diritto di ricevere, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto, e che tale diritto, con precipuo riguardo alla consegna dei documenti contrattuali, non soggiace nemmeno al limite decennale di cui al comma 4 dell'art. 119 cit., poiché tale comma, relativo esclusivamente alla documentazione inerente
“a singole operazioni”, non può estendere la propria portata applicativa ai documenti contrattuali, che rappresentano l'atto costitutivo del rapporto, per il quale, dunque, è prescritta ex art. 117 T.U.B. la forma scritta, e pertanto sono esigibili dal cliente nei limiti della decorrenza della prescrizione ordinaria, ovvero nei dieci anni dalla chiusura del rapporto (in termini, Tribunale Bari 7.10.2020; Tribunale Cosenza 31.1.2021;
Tribunale Napoli 19.6.2019; Tribunale Catania 14.01.2020).
6. Calando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, non può mancarsi di rilevare come la mancata produzione, da parte della società attrice a ciò onerata ex art. 2697 c.c., del titolo contrattuale controverso non può che condurre al rigetto della domanda di accertamento negativo, da ritenersi sprovvista di idonea prova.
6.1. In ragione di tale carenza non poteva darsi seguito alla richiesta istruttoria, formulata dall'attrice, di CTU contabile, essendo noto che la consulenza tecnica d'ufficio [la quale non costituisce un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui
è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della
4 Proc. n. 1275/2023 R.G.
decisione, nonché l'ambito di estensione] può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere, invece, funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa, cioè, non può valere a eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie. Ne consegue che la richiesta di consulenza tecnica non è ammissibile ove la parte tenda, con essa, a supplire l'onere di allegazione e della prova sulla stessa gravante [in linea con i relativi principi sostanziali (art. 2697 c.c.) e processuali (art. 115
c.p.c.)] ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati o, quantomeno, allegati (tra le tante, Cass.
Civ. n. 9318/2016; Cass. Civ. n. 3130/2011; Cass. Civ. n. 8989/2011; Cass.
Civ. n. 10182/2007; Cass. Civ. n. 15219/2007; Cass. Civ. n. 21412/2006;
Cass. Civ. n. 26083/2005; Cass. Civ. n. 7097/2005).
6.2. L'ingresso, nel presente giudizio, della documentazione contrattuale non poteva tampoco conseguirsi mediante l'ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c., che non può ammettersi allorché l'istante avrebbe potuto (e dovuto) attivarsi di propria iniziativa per reperire la documentazione bancaria
(Tribunale Verona 6.11.2018 in expartecreditoris.it, secondo il quale, in mancanza dell'autonomo esercizio del diritto previsto dall'art. 119 T.U.B. da parte del correntista, la richiesta di esibizione non è invocabile, in quanto finalizzata a supplire una lacuna probatoria nella quale è incorsa la parte onerata della produzione).
Del resto, in tal senso si è posta la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “Il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4,
d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210
c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che
l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna” (Cass. civ.,
Sez. I, Ordinanza, 01/08/2022, n. 23861, sottolineatura aggiunta); ancor più
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di recente si è affermato che “In tema di conto corrente bancario, la scelta del correntista circa il momento - anteriore all'instaurazione del giudizio da promuoversi contro la banca (con le eventuali conseguenze sull'istanza ex art. 210 c.p.c. se formulata, ricorrendone i presupposti, nel medesimo giudizio) o in pendenza dello stesso - in cui esercitare la facoltà di richiedere all'istituto di credito la consegna di documentazione ex art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, deve tenere conto, necessariamente, al fine del successivo, tempestivo deposito di detta documentazione, oltre che del termine (novanta giorni) spettante alla banca per dare seguito alla ricevuta richiesta, di quello, diverso e prettamente processuale, sancito, per le preclusioni istruttorie, dall'art. 183, comma 6, c. p.c. con le relative conseguenze ove esso rimanga inosservato, fatta salva, tuttavia, in quest'ultima ipotesi, la possibilità di valutare, caso per caso, se la condotta del correntista possa considerarsi meritevole di tutela mediante l'istituto della rimessione in termini” (così Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 12/05/2023,
n. 12993).
6.3. Gli effetti di tale mancanza non possono che ricadere in capo alla parte che era onerata della relativa produzione, ossia quella attrice, conformemente a quanto a più riprese statuito dalla giurisprudenza sul punto (Trib. Napoli 21.4.17; Trib. Trapani 22.10.2015, secondo la quale
“l'attore ha l'onere di individuare e acquisire le prove anche documentali degli elementi costitutivi della domanda;
se la documentazione acquisita risulta incompleta, gli effetti ricadranno in danno della parte onerata dall'onere probatorio”).
6.4. Ne consegue, come anticipato, il rigetto della domanda attorea.
7. L'infondatezza – per carenza di prova – della domanda di accertamento negativo avallerebbe, di per sé sola, il rigetto della consequenziale domanda di ripetizione di indebito.
7.1. Nondimeno, per completezza, è opportuno rilevare come sussista un ulteriore motivo di rigetto di tale specifica domanda, consistente nella mancanza di legittimazione (recte, titolarità) passiva in capo alla società oggi convenuta in qualità di cessionaria del credito derivante dal rapporto contrattuale controverso.
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7.2. Al riguardo, occorre rammentare che, con la cessione in blocco di crediti pro soluto ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (T.U.B.), si verifica un fenomeno di cessione del credito, più limitata di una cessione contrattuale, posto che
“Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali
e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito” (Cass. Sez., III,
6/07/2018, n. 17727; nello stesso senso, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III,
13/02/2013 n. 6422 – Tribunale di Avezzano, 20/02/2019 n. 108); conseguentemente, “Alla cessionaria di un credito possono essere opposte le eccezioni che derivano dal rapporto principale al fine di paralizzarne la pretesa creditoria ma non possono essere promosse domande per asseriti vizi genetici del contratto originario che comportano domande restitutorie.
Ne consegue che la CA cessionaria del (solo) credito non è legittimata passiva rispetto alla domanda del cliente finalizzata all'accertamento del superamento del tasso soglia ex l. 108/96 ed alla restituzione degli interessi ex art. 1815, co. 2 cc. Invero: “[…] solo la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, mentre la cessione del credito è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente dalla cessione” (Tribunale di Roma,
17/05/2022).
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7.3. In altri termini, quando si fanno valere vizi genetici del rapporto giuridico contrattuale, cui in caso di accoglimento deriverebbero effetti restitutori con decorrenza dalla stipula del contratto, la controparte negoziale (ovvero il cedente), e non il cessionario del credito, è munito di legittimazione passiva (cfr. Tribunale di Cremona, Sez. I Civ., sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. del 16/01/2017 rep. n. 61/2017).
Ancora, a tal riguardo, la Cassazione, con la sentenza n. 21843 del
30/08/2019. ha precisato che “i crediti oggetto di cartolarizzazione ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare
l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non
è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso”.
Pertanto, la nullità delle clausole contrattuali riguardanti la corresponsione di interessi ed accessori e la conseguente azione di ripetizione non possono essere sollevate contro la cessionaria, bensì nei confronti della banca cedente (Tribunale di Padova, Sez. II Civ., sentenza del 28.01.2020 in rg.
6888/2019), in quanto se così non fosse “la proposizione di domande giudiziali di ripetizione nei confronti della cessionaria significherebbe andare ad incidere, in modo imprevedibile, sul patrimonio “separato a destinazione vincolata” scaricandone, così, le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori” (Cass. Civ., n. 21843 del 30/08/2019).
7.4. Ne consegue che la domanda di ripetizione risulta infondata anche in ragione del riscontrato difetto di titolarità passiva in capo alla società
cessionaria dell'originario credito controverso. CP_1
8. In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni sin qui spese, le domande attoree vanno rigettate, in quanto sprovviste di idoneo supporto probatorio.
9. Non resta che disciplinare spese di lite, le quali, in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico della società attrice, e tanto nella misura liquidata in dispositivo, facendosi applicazione dei valori medi
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di cui al D.M. 55/14, parametrati al disputatum (scaglione da € 52.001 a €
260.000), con esclusione della fase istruttoria, in quanto non svoltasi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulle domande azionate nel procedimento in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di lite, che si liquidano in € 8.433,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge.
Così deciso in Potenza il 03/03/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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