Articolo 5 della Legge 11 gennaio 1943, n. 138
Articolo 4Articolo 6
Versione
18 aprile 1943
Art. 5.

L'Ente provvede all'assistenza per i casi di malattie, ad esclusione di quelle il cui rischio e' coperto per legge da altre forme di assicurazione.

L'Ente si propone di coordinare la propria attivita' assistenziale, anche ai fini della prevenzione contro le malattie, con le altre attivita' assistenziali, specie per quanto riguarda la tubercolosi, la maternita', l'invalidita', gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e le varie malattie a carattere sociale.
Entrata in vigore il 18 aprile 1943
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