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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 21/10/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA n°
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del GOP Avv. Rosanna Cafaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4225/2019 del Ruolo Generale, promossa
D A
, Legale rapp.te della ditta “Marzanotto Bar”, con l'Avv. F. Mancini, Parte_1
- opponente
CONTRO
in persona del Legale rapp.te p.t., con l'Avv. L. Calabrese, Controparte_1
- opposta
CONCLUSIONI delle Parti : come da memorie conclusionali.
1.Premesse
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., Cass. Civ. SSUU,
642/15, v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – ha rinvenuto anche una positivizzazione normativa nell'art.16 del d.lgs 5/03, recet- tivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Osservato che per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, il Giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle Parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Richiamato il contenuto assertivo degli atti introduttivi e degli scritti difensivi delle Parti.
Richiamati tutti i provvedimenti resi in corso di causa.
Richiamate le note di trattazione scritta, depositate dalle Parti. Rilevato che Parte opponente ha chiesto quanto segue : “in via preliminare: A. Dichiarare nullo, inefficace o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per carenza di esigibilità del credito azionato ex adverso e, comunque, per difetto delle condizioni di ammissibilità richieste dall'art. 633
c.p.c.; NEL MERITO: B. Dichiarare che l'importo richiesto di € 17.760,00 non è dovuto dal sig.
alla ditta per i motivi così come descritti nella premessa Parte_1 Controparte_1 del presente atto e per l'effetto: In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, C. accertare e dichiarare la di dover eseguire gli interventi di ripristino in Controparte_1 premessa meglio specificati e riconoscere i danni per mancato guadagno per il tempo necessario in cui il locale dovrà essere chiuso al pubblico, e/o nel riconoscimento di una somma di danaro che si riterrà di giustizia o che risulterà a seguito di C.T.U., che sin d'ora si chiede ammettere, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dì dell'accaduto e sino all'integrale soddisfo;
D. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e Cap sulle voci dovute.” [in corsivo e grassetto le testuali conclusioni di Parte opponente].
Visto che Parte opposta ha concluso chiedendo quanto segue : “1) In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto non risultando l'opposizione fondata su prova scritta o di facile soluzione;
2) nel merito , rigettare la domanda attorea con tutte quante le sue richieste, la spiegata domanda riconvenzionale e le rassegnate conclusioni, poiché palesemente strumentale ed infondata in fatto e in diritto alla luce di tutte quante le motivazioni addotte nella narrativa del presente atto;
3) confermare il decreto ingiuntivo impugnato. 4) con vittoria di spese e competenze di lite“. [in corsivo e grassetto le testuali conclusioni di Parte convenuta].
Osserva.
FATTO E DIRITTO
- Con atto di citazione ritualmente notificato, , nell'epigrafata qualità, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 767/19 (R.G. n. 2352/2019), emesso l'8.7.2019 da questo
Tribunale, con cui gli veniva intimato il pagamento dell'importo di Euro 17.760, oltre interessi di mora ex art. 5 co. 2 D. Lgs 231/2002, alle spese di cui Euro 145,50 per esborsi e alle competenze liquidate in decreto per la somma di Euro 540,00, oltre oneri fiscali di legge;
nonché, dispiegava domanda riconvenzionale.
Precisava Parte opponente di aver commissionato data 11.2.2018 all'Azienda opposta la fornitura di beni mobili per arredo bar e attrezzature varie, giusta preventivo prodotto in atti, lamentando l'inadempimento della Parte opposta sia come tempistiche di consegna della merce commissionata che come corretta esecuzione dei lavori di realizzazione dei beni mobili suddetti (soprattutto con riferimento alla bancalina metallica del bancone e ai tavolati di arredo, subito contestata sia verbalmente che con pec inviata del 15.12.2018, in atti).
Aggiungeva, infine, l' Opponente di aver versato sulla fattura n. 40 del 31.5.2018 di euro 17.760,00 vari acconti successivi al primo, versamenti comprovati da ricevute liberatorie sottoscritte dalla
Legale rapp.te dell'Azienda opposta.
Vanamente le Parti prima di instaurare il presente giudizio tentavano una definizione in via bonaria della lite.
- Si costituiva Parte opposta, impugnando e contestando integralmente gli assunti attorei, chiedendo il rigetto della domanda, ritenuta inammissibile, non sufficientemente provata e infondata in fatto ed in diritto.
- In corso di causa veniva svolta attività istruttoria con ascolto di testimoni, che confermavano gli assunti di Parte opponente, circa la non corretta realizzazione degli arredi commissionati a Parte opposta.
- Questo Giudice invitava (vanamente) le Parti ad addivenire ad una soluzione anticipata in via bonaria del presente giudizio, ricevendone netto diniego.
- Così, all'udienza dell' 11.6.2025 la causa veniva spedita a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 30.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Sostanzialmente in corso di causa è emerso il reciproco inadempimento delle Parti costituite : il contratto di fornitura di beni mobili non è stato correttamente adempiuto (stante la approssimativa realizzazione degli arredi commissionati) e il pagamento non è stato completato dalla Parte obbligata, malgrado l'impegno assunto.
Dirimenti, ai fini della decisione sono state le risultanze dell' attività istruttoria esperita in corso di causa e quelle documentali, che hanno confermato le asserzioni della Parte opponente e la conseguente parziale infondatezza delle richieste della Parte opposta, già parzialmente soddisfatta con il versamento di vari acconti.
La parziale fondatezza della opposizione è stata supportata da concrete prove anche alla luce del dettato dell'art. 2697 c.c., a mente del quale chi vuol far valere in giudizio un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
La regola sancita dall'art. 2697 c.c. è espressione del c.d. principio di prossimità o vicinanza, che porta a distinguere i fatti costitutivi della pretesa (identificati con quelli che sono nella disponibilità dell'attore, che il medesimo ha l'onere di provare) dai fatti estintivi o modificativi o impeditivi (identificati con quelli che l'attore non è in grado di provare e che, pertanto, debbono essere provati dalla controparte).
Indubbiamente l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca lo stesso fatto a sostegno della sua tesi e chi vuole fare valere in giudizio un diritto deve dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine.
L'adempimento dell'onere di prova è condizione necessaria per ottenere la formazione del convincimento del giudice sulla propria affermazione e costituisce la premessa necessaria a qualsiasi domanda giudiziale.
II) Se l'onere della prova serve a fornire al giudice gli elementi necessari per poter decidere in merito alla controversia, va sottolineato che l'odierna Opponente, quale soggetto tenuto a dimostrare i fatti di causa, al fine di mettere il giudice in condizioni di prendere una decisione e di emanare una sentenza, ha puntualmente descritto e provato i fatti a sostegno della propria opposizione.
Nel caso che ci occupa non vi è stata violazione dell'art. 2697 c.c. (cfr., C. Cass n. 15107/2013; n.
13395/2018; C. Cass. n. 5137 / 2006; C. Cass. SS.UU. n. 6489/ 2012; C. Cass. n 13011/2017), da interpretarsi in combinato disposto con l'art. 115 c.p.c., che disciplina il c.d. principio dispositivo in senso processuale e afferma che “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”.
Questo Giudice, non dovendo formare il proprio convincimento sulla base dei propri pregiudizi o del suo istinto, né potendo da solo ricercare le prove, ha posto a fondamento della presente decisione le prove fornite dalle Parti : prove decisamente esistenti quelle di Parte opponente, onerata di fornirle,
e parzialmente fondate anche le pretese e gli assunti di Parte opposta.
Questo Giudice ha posto a base della presente decisione la regola di giudizio secondo cui l'onere della prova si articola in maniera tale che, qualora le prove presentate da una Parte siano idonee a ingenerare nel giudice un solido convincimento, egli non potrà che accogliere integralmente la relativa domanda.
III) Va aggiunto che nel caso di specie siamo al cospetto di un contratto di fornitura di beni mobili realizzati artigianalmente e di un reciproco inadempimento delle Parti costituite;
così, che la presente decisione non può non tener conto del combinato disposto degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c..
Con particolare riferimento a quest'ultima norma, si conviene che “Il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno (ex art. 1227, comma primo, c.c.) è rilevabile d'ufficio. L'art. 1227 c.c., infatti, è una norma che disciplina il nesso di causalità tra la condotta dell'offensore e il danno, stabilendo che l'efficienza causale di quella condotta cessa, là dove comincia l'efficienza causale della condotta della vittima (così, ampiamente, Sez. 3, Sentenza n. 17152 del 03/12/2002, al § 4.5 dei “Motivi della decisione”), e il nesso di causalità deve essere accertato dal giudice d'ufficio.” (C.
Cass., VI Sez. Civ., ordin. del 15.2.2023, n. 4770), sussistendo nello specifico la prospettazione degli
“elementi di fatto dai quali sia desumere la sussistenza d'una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 15382 del 06/07/2006, Rv. 593565 – 01). In grado di appello, poi, se in primo grado la questione del concorso di colpa sia stata trascurata o assorbita, la parte interessata ha l'onere di impugnare la sentenza che non abbia provveduto sull'eccezione, oppure di Corte di Cassazione – copia non ufficiale 6 di 7 riproporla (quando sia rimasta assorbita), dal momento che la rilevabilità d'ufficio dell'eccezione non comporta di per sé che essa possa farsi valere in ogni stato e grado del processo” (C. Cass., Sez. 1, sent. n. 1687 del
17.5.1969; C. Cass., Sez. 3, sent. n. 2947 del 9.11.1973; C. Cass., Sez. 3, sent. n. 672 dell'1.3.1976;
C. Cass., Sez. 1, sent. n. 24080 del 25.9.2008; C. Cass., Sez. 3 sent. n. 1164 del 21.1.2020).
Nel caso che ci occupa da un lato Parte opponente ha dimostrato di aver parzialmente saldato la fattura sulla scorta della quale è stato emesso l'impugnato decreto ingiuntivo n. 767/19 (R.G. n. 2352/2019) ed ha anche dimostrato che Parte opposta non ha adempiuto correttamente all'impegno assunto di realizzare gli arredi artigianali commissionatile.
Così che, in conclusione, le prove fornite dalla Parte opponente hanno sortito parzialmente l'effetto sperato, perché più che sufficienti a far acquisire al Giudice quel sufficiente grado di certezza necessario per l'accoglimento parziale sia dell' opposizione che della domanda riconvenzionale dispiegata con conseguente compensazione delle spese di giudizio, stante la particolarità della vicenda e il reciproco inadempimento.
Le domande (sia in opposizione che riconvenzionale) di Parte opponente vanno parzialmente accolte e, per l'effetto, va dichiarata la parziale revoca e caducazione dell'opposto decreto ingiuntivo, che viene confermato solo per l'importo di euro 4.000, con conseguente obbligo dell'Azienda opposta di ripristinare – ove già non abbia adempiuto – la bancalina e i tavolati oggetto di contestazione.
Quanto sopra determina la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Legale Parte_1 rapp.te della ditta “Marzanotto Bar”, con l'Avv. F. Mancini, contro in Controparte_1 persona del Legale rapp.te p.t., con l'Avv. L. Calabrese, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e la dispiegata domanda riconvenzionale, ritenendole fondate in fatto e in diritto, con conseguente parziale revoca e caducazione dell' opposto decreto ingiuntivo n. 767/19 (R.G. n. 2352/2019), emesso da questo Tribunale, limitatamente all'importo di euro 4.000. 2) Accerta e dichiara, per l'effetto, che null'altro – salvo l'importo anzidetto di euro 4.000 – è dovuto da Parte opponente a Parte opposta a fronte del parzialmente revocato e caducato opposto decreto ingiuntivo n. 767/19 (R.G. n. 2352/2019).
3) Accerta e dichiara Parte opposta è obbligata a ripristinare – ove non abbia già adempiuto – la bancalina e i tavolati oggetto di contestazione.
4) Compensa integralmente fra le Parti le spese e competenze del presente giudizio, stante la particolarità della vicenda, il reciproco inadempimento delle Parti costituite e le posizioni processuali delle stesse.
Brindisi, 21 ottobre 2025
Il GOP
Avv. Rosanna Cafaro