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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 09/05/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 322/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. CARIA MARIO NICOLINO Parte_1
APPELLANTE contro
IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. PIREDDA ANNA MARIA ANTONIETTA
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis cpc il in qualità di Controparte_1
proprietario di un appartamento sito in Alghero alla Via Brigata Sassari n. 44, in virtù del testamento olografo di pubblicato in data 1954, e Persona_1
pagina 1 di 5 identificato al NCEU al foglio 71 mappale 2415 sub sub 16 citava in giudizio, presso il
Tribunale di Sassari, chiedendone il rilascio in quanto la stessa non Parte_1
aveva titolo per la detenzione ed aveva anche rifiutato il pagamento di un canone per l'occupazione.
Si costituiva che eccepiva la carenza di legittimazione del Parte_1 CP_1
e, nel merito, sosteneva di essere succeduta nel contratto di locazione stipulato
[...]
dalla madre e di avere provveduto al pagamento del canone come provato dai bollettini prodotti, non risultando, quindi, morosa. Concludeva, quindi, per la conferma del rapporto locatizio in essere tra le parti.
Con ordinanza del 02.07.2024 il Tribunale di Sassari accoglieva la domanda del e condannava al rilascio dell'immobile oggetto di Controparte_1 Parte_1
causa oltre che alle spese di lite.
Nello specifico il primo giudice riteneva che la resistente non avesse alcuna legittimazione all'occupazione dell'immobile in quanto nessun contratto di locazione scritto era mai stato dimostrato da essa, che non aveva approva neppure che la madre, sua dante causa, fosse conduttrice del detto appartamento.
Infine, il Tribunale riteneva che la seppure avesse corrisposto quanto richiesto dal Pt_1
per periodi risalenti, non avesse dato prova di avere pagato il Controparte_1
corrispettivo richiesto per molti anni, risultando solo pagamenti effettuati negli anni 90, fino all'anno 2008 e un pagamento nell'anno 2022, quest'ultimo in data successiva alla notificazione del ricorso.
Avverso la detta ordinanza ha presentato appello, censurando Parte_1
genericamente la decisione del primo grado.
Si è costituito il che preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello in quanto tardivo, essendo stato notificato in data 12.09.2025 pur essendo l'ordinanza del Tribunale comunicata alle parti il 03.07.2025, e quindi ben oltre il pagina 2 di 5 termine di 30 giorni previsto dall'art. 704 bis c.p.c. oltre il periodo di sospensione feriale.
Ha eccepito altresì l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per mancanza di specifiche censure contro il provvedimento .
Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto con conferma dell'ordinanza di primo grado e la condanna alle spese.
La Corte ha deciso la causa all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla tardività dell'appello
E' fondata l'eccezione preliminare di parte appellata sulla tardività dell'appello.
In base all'art. 702 quater c.p.c. "L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702 ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del Codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione".
Nel caso di specie l'ordinanza emessa fuori udienza veniva comunicata il 03.07.2024 al domicilio digitale del legale: avendo la comunicazione validità di notifica, i termini per proporre appello decorrono da tale data (Cass. SS.UU. n. 28975 del 22.10.2022). Infatti, la Sezioni Unite in tale pronuncia specificano che “Il termine (di trenta giorni) di impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c. decorre, per la parte costituita nelle controversie regolate dal rito sommario, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell'art. 281-sexies c.p.c. In mancanza delle suddette formalità, l'ordinanza può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione, a norma dell'art. 327 c.p.c.”
Essendo la regolarmente costituita nel giudizio di primo grado ed essendo Pt_1
l'ordinanza comunicata al suo difensore il 03.07.2024 il termine per proporre appello era quindi di 30 giorni.
pagina 3 di 5 Come specificato nella pronuncia della SU, la comunicazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c., così come la trattazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., hanno infatti funzione acceleratoria del giudizio e sottraggono alle parti la decisione
(tramite la notificazione, a norma dell'art. 326 c.p.c.) sull'applicazione del termine breve di impugnazione, in quanto effetto automatico della conoscenza del provvedimento.
L'ordinanza emessa in data 02.07.2024 veniva comunicata dalla Cancelleria a mezzo pec al difensore della il 03.07.2024, (come risulta dalle ricevute di accettazione e Pt_1
consegna versate in atti cfr. doc. 2_3 fascicolo e da tale data quindi Controparte_1
la parte era legalmente a conoscenza del provvedimento ad essa sfavorevole.
Per contro, l'appello è stato notificato alla parte appellata in data 12.09.2024 (cfr. doc.
2_3 fascicolo e, quindi, tardivamente. Controparte_1
Infatti, il termine di trenta giorni per proporre appello scadeva il 02.9.2024, computando anche il termine di sospensione feriale, mentre il ricorso è stato notificato il 12.09.2024, ovverosia oltre 10 giorni dopo il termine perentorio di cui all'art. 704 bis c.p.c.
L'appello è, pertanto, da ritenersi inammissibile perché notificato fuori termine.
Sull'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ferma la decisione di cui sopra, parte appellata ha eccepito, altresì, l'inammissibilità dell'appello per violazione del nuovo testo dell'art. 342 c.p.c., che ha stabilito i requisiti indispensabili sotto il profilo motivazionale dell'appello.
Anche tale eccezione preliminare merita accoglimento.
L'art. 342 c.p.c. post-riforma Cartabia, modificando il detto articolo, richiede una serie di requisiti che, a seguito della suddetta novella, sono da ritenersi indispensabili e che sono: “L'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”
pagina 4 di 5 Dalla lettura dell'atto di impugnazione emerge che l'atto non è conforme ai requisiti formali e sostanziali di cui alla disciplina soprariportata.
Infatti, parte appellata, in nessun modo ha indicato espressamente i motivi di gravame, le specifiche censure, le violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, né ha contestato la ricostruzione del fatto effettuata dal Tribunale.
Risultano riproposte le medesime difese formulate in primo grado senza la enunciazione di alcuna censura del provvedimento impugnato.
Anche per tale ragione l'appello appare inammissibile.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura liquidata nel dispositivo (valore indeterminabile- complessità bassa, parametri minimi, in considerazione della semplicità della controversia)
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza emessa ai sensi del
702ter c.p.c. dal Tribunale di Sassari in data 02.07.2024;
2) condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellato, che liquida in € 4.996,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e CPA di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002 per il pagamento del doppio del contributo unificato.
Sassari, 09.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 322/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. CARIA MARIO NICOLINO Parte_1
APPELLANTE contro
IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. PIREDDA ANNA MARIA ANTONIETTA
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis cpc il in qualità di Controparte_1
proprietario di un appartamento sito in Alghero alla Via Brigata Sassari n. 44, in virtù del testamento olografo di pubblicato in data 1954, e Persona_1
pagina 1 di 5 identificato al NCEU al foglio 71 mappale 2415 sub sub 16 citava in giudizio, presso il
Tribunale di Sassari, chiedendone il rilascio in quanto la stessa non Parte_1
aveva titolo per la detenzione ed aveva anche rifiutato il pagamento di un canone per l'occupazione.
Si costituiva che eccepiva la carenza di legittimazione del Parte_1 CP_1
e, nel merito, sosteneva di essere succeduta nel contratto di locazione stipulato
[...]
dalla madre e di avere provveduto al pagamento del canone come provato dai bollettini prodotti, non risultando, quindi, morosa. Concludeva, quindi, per la conferma del rapporto locatizio in essere tra le parti.
Con ordinanza del 02.07.2024 il Tribunale di Sassari accoglieva la domanda del e condannava al rilascio dell'immobile oggetto di Controparte_1 Parte_1
causa oltre che alle spese di lite.
Nello specifico il primo giudice riteneva che la resistente non avesse alcuna legittimazione all'occupazione dell'immobile in quanto nessun contratto di locazione scritto era mai stato dimostrato da essa, che non aveva approva neppure che la madre, sua dante causa, fosse conduttrice del detto appartamento.
Infine, il Tribunale riteneva che la seppure avesse corrisposto quanto richiesto dal Pt_1
per periodi risalenti, non avesse dato prova di avere pagato il Controparte_1
corrispettivo richiesto per molti anni, risultando solo pagamenti effettuati negli anni 90, fino all'anno 2008 e un pagamento nell'anno 2022, quest'ultimo in data successiva alla notificazione del ricorso.
Avverso la detta ordinanza ha presentato appello, censurando Parte_1
genericamente la decisione del primo grado.
Si è costituito il che preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello in quanto tardivo, essendo stato notificato in data 12.09.2025 pur essendo l'ordinanza del Tribunale comunicata alle parti il 03.07.2025, e quindi ben oltre il pagina 2 di 5 termine di 30 giorni previsto dall'art. 704 bis c.p.c. oltre il periodo di sospensione feriale.
Ha eccepito altresì l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per mancanza di specifiche censure contro il provvedimento .
Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto con conferma dell'ordinanza di primo grado e la condanna alle spese.
La Corte ha deciso la causa all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla tardività dell'appello
E' fondata l'eccezione preliminare di parte appellata sulla tardività dell'appello.
In base all'art. 702 quater c.p.c. "L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702 ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del Codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione".
Nel caso di specie l'ordinanza emessa fuori udienza veniva comunicata il 03.07.2024 al domicilio digitale del legale: avendo la comunicazione validità di notifica, i termini per proporre appello decorrono da tale data (Cass. SS.UU. n. 28975 del 22.10.2022). Infatti, la Sezioni Unite in tale pronuncia specificano che “Il termine (di trenta giorni) di impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c. decorre, per la parte costituita nelle controversie regolate dal rito sommario, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell'art. 281-sexies c.p.c. In mancanza delle suddette formalità, l'ordinanza può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione, a norma dell'art. 327 c.p.c.”
Essendo la regolarmente costituita nel giudizio di primo grado ed essendo Pt_1
l'ordinanza comunicata al suo difensore il 03.07.2024 il termine per proporre appello era quindi di 30 giorni.
pagina 3 di 5 Come specificato nella pronuncia della SU, la comunicazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c., così come la trattazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., hanno infatti funzione acceleratoria del giudizio e sottraggono alle parti la decisione
(tramite la notificazione, a norma dell'art. 326 c.p.c.) sull'applicazione del termine breve di impugnazione, in quanto effetto automatico della conoscenza del provvedimento.
L'ordinanza emessa in data 02.07.2024 veniva comunicata dalla Cancelleria a mezzo pec al difensore della il 03.07.2024, (come risulta dalle ricevute di accettazione e Pt_1
consegna versate in atti cfr. doc. 2_3 fascicolo e da tale data quindi Controparte_1
la parte era legalmente a conoscenza del provvedimento ad essa sfavorevole.
Per contro, l'appello è stato notificato alla parte appellata in data 12.09.2024 (cfr. doc.
2_3 fascicolo e, quindi, tardivamente. Controparte_1
Infatti, il termine di trenta giorni per proporre appello scadeva il 02.9.2024, computando anche il termine di sospensione feriale, mentre il ricorso è stato notificato il 12.09.2024, ovverosia oltre 10 giorni dopo il termine perentorio di cui all'art. 704 bis c.p.c.
L'appello è, pertanto, da ritenersi inammissibile perché notificato fuori termine.
Sull'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ferma la decisione di cui sopra, parte appellata ha eccepito, altresì, l'inammissibilità dell'appello per violazione del nuovo testo dell'art. 342 c.p.c., che ha stabilito i requisiti indispensabili sotto il profilo motivazionale dell'appello.
Anche tale eccezione preliminare merita accoglimento.
L'art. 342 c.p.c. post-riforma Cartabia, modificando il detto articolo, richiede una serie di requisiti che, a seguito della suddetta novella, sono da ritenersi indispensabili e che sono: “L'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”
pagina 4 di 5 Dalla lettura dell'atto di impugnazione emerge che l'atto non è conforme ai requisiti formali e sostanziali di cui alla disciplina soprariportata.
Infatti, parte appellata, in nessun modo ha indicato espressamente i motivi di gravame, le specifiche censure, le violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, né ha contestato la ricostruzione del fatto effettuata dal Tribunale.
Risultano riproposte le medesime difese formulate in primo grado senza la enunciazione di alcuna censura del provvedimento impugnato.
Anche per tale ragione l'appello appare inammissibile.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura liquidata nel dispositivo (valore indeterminabile- complessità bassa, parametri minimi, in considerazione della semplicità della controversia)
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza emessa ai sensi del
702ter c.p.c. dal Tribunale di Sassari in data 02.07.2024;
2) condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellato, che liquida in € 4.996,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e CPA di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002 per il pagamento del doppio del contributo unificato.
Sassari, 09.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
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