Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 27/01/2026, n. 359
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza ed inesigibilità del debito tributario per ricompresione nell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento

    La Corte ha ritenuto che le somme pretese con le cartelle non risultano comprese nell'accordo di composizione della crisi, poiché le dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2019 sono state presentate successivamente alla data di pervenuta proposta di accordo e alla data di consolidamento del debito da parte dell'Ufficio. Inoltre, i tributi come IRPEF, IRES e IVA non rientrano tra i 'tributi periodici' secondo la giurisprudenza consolidata.

  • Altro
    Illegittimità del fermo amministrativo per essenzialità del veicolo

    Questo motivo è stato assorbito dalla decisione principale sul merito del ricorso.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per tardività

    La Corte ha ritenuto fondate le censure di inammissibilità. La rituale notifica delle cartelle non è stata contestata. L'art. 21 D.Lgs. 546/1992 prevede a pena di inammissibilità che il ricorso avverso l'atto notificato, quali le cartelle, debba essere proposto entro 60 giorni dalla notifica. Le cartelle sono divenite definitive per mancata impugnazione nei termini di legge. Inoltre, in presenza di cartelle divenute definitive, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo può essere impugnata solo per vizi propri.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 27/01/2026, n. 359
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 359
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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