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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 27/01/2026, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 359/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
MAMBRIANI ANGELO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4114/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Milano elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06880202500009893000 IRPEF-ALTRO 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06880202500009893000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto nell'interesse di Ricorrente_1, disgiuntamente rappresentato e difeso dal dr. Difensore_2 e dalla dr.ssa Difensore_1.
Avverso comunicazione preventiva di fermo amministrativo n° 06880202500009893000 sul motociclo targato
Targa_1, notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione il 13.06.2025 e recante la richiesta di pagamento di complessivi euro 41.212,53.=
La comunicazione trae origine dal mancato pagamento dei seguenti atti:
Cartella n. 06820240056089406000, notificata il 21.03.2024 e recante l'iscrizione a ruolo da parte della
Direzione Provinciale II di Milano (Ufficio Territoriale di Gorgonzola), di Irpef e addizionali comunali e regionali per l'anno 2019, oltre sanzioni, interessi e oneri di riscossione, così per complessivi euro 18.954,17.=;
Cartella n. 06820230137334223501, notificata il 06.05.2024 e recante l'iscrizione a ruolo da parte della
Direzione Provinciale I di Milano (Ufficio Territoriale di Milano 5), di ritenute alla fonte per l'anno 2019, oltre sanzioni, interessi e oneri di riscossione, così per complessivi euro 980,99.=;
Cartella n. 06820240051568689501, notificata sempre il 06.05.2024 e recante l'iscrizione a ruolo, sempre da parte della Direzione Provinciale I di Milano (Ufficio Territoriale di Milano 5), di IVA per l'anno 2019, oltre sanzioni, interessi e oneri di riscossione, così per complessivi euro 21.184,40.-
-
Contro
: L'agenzia delle Entrate – Riscossione di Milano;
-Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Milano II;
-Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Milano I.
Il ricorrente ritiene illegittima la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n°
06880202500009893000 sul motociclo targato Targa_1, notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione il 13.06.2025 e recante la richiesta di pagamento di complessivi euro 41.212,53.ù
In particolare, evidenzia che al momento della notifica, la pretesa di cui alle Cartelle si appalesava, tuttavia illegittima – così come oggi il preavviso di fermo amministrativo – per inesigibilità del debito di cui ai sottostanti ruoli. Le somme richieste, infatti, erano relative a debiti originatisi in data antecedente all'apertura della procedura di composizione della crisi che aveva interessato l'odierno Ricorrente e di cui è stata parte anche l'Agenzia e, dunque, da ritenersi ricomprese nell'Accordo di composizione della crisi ex art. 7 e ss. della
Legge n. 3/2012 , omologato dal Tribunale di Milano con decreto del 19 aprile 2021 nell'ambito della procedura
R.G. n. 86/2020, e perfettamente eseguito con conseguente archiviazione da parte del giudice fallimentare e conseguente esdebitazione del Ricorrente.
Per tutti i motivi dedotti, conclude dichiarare l'illegittimità del Preavviso di fermo amministrativo per l'inesistenza ed inesigibilità del sottostante debito tributario ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 12 Legge 3/2012, sia perché il veicolo è essenziale per il compimento delle attività quotidiane e lo svolgimento dell'attività lavorativa. Il tutto con vittoria di compensi e spese del giudizio.
La DP II di Milano ritualmente costituitasi con controdeduzioni, resiste alle censure del ricorrente, documenta, per quanto di interesse della scrivente Direzione Provinciale II di Milano, il carico di cui è intimato il pagamento
è costituito dalla Cartella di pagamento n. 06820240056089406000, notificata il 21/03/2024 e non impugnata nei termini di legge.
Nessuna contestazione riguarda il merito della pretesa tributaria, ma unicamente i profili di esigibilità della medesima. Nel merito quindi, la pretesa è oramai cristallizzata e divenuta definitiva stante, peraltro, la mancata impugnazione della cartella di pagamento 06820240056089406000, ricevuta da controparte in data 21/03/2024, si è resa definitiva e non è più discutibile, da cui ne deriva che l'odierno ricorso è inammissibile anche per il combinato disposto dagli artt. 18 comma 2 lett. e), art. 19 comma 3 e art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.
Inoltre, si tratta, di imposte dovute non rientranti nel piano omologato. Conclude per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
AdER, ritualmente costituitasi con controdeduzioni resiste alle censure del ricorrente e in via preliminare conclude di dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso le cartelle per tardività di proposizione ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 546//92.
La DP I di Milano, ritualmente costituitasi con controdeduzioni per le cartelle n. 06820230137334223501, notificata il 06.05.2024 e recante l'iscrizione a ruolo da parte della Direzione Provinciale I di Milano (Ufficio
Territoriale di Milano 5), di ritenute alla fonte per l'anno 2019, oltre sanzioni, interessi e oneri di riscossione, così per complessivi euro 980,99.=;
cartella n. 06820240051568689501, notificata sempre il 06.05.2024 e recante l'iscrizione a ruolo, sempre da parte della Direzione Provinciale I di Milano (Ufficio Territoriale di Milano 5), di IVA per l'anno 2019, oltre sanzioni, interessi e oneri di riscossione, così per complessivi euro 21.184,40. In via preliminare, l'Ufficio eccepisce l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19 comma 3 del D. lgs. n. 546/92. Le cartelle di pagamento sottese alla comunicazione di fermo amministrativo, sono state ritualmente notificate, non sono state difatti mai impugnate nei termini di legge e pertanto sono divenute definitive: la pretesa impositiva ivi contenuta si intende, dunque, cristallizzata.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'Ufficio competente provvedeva a trasmettere la certificazione del debito tributario in data 03-07/07/2020, comprensivo dei debiti risultanti dalle dichiarazioni a quella data presentate. Il piano, depositato in data 24/09/2020, è stato omologato in data 19/04/2021.
Tanto premesso, con riferimento alle predette cartelle nn. 06820230137334223501 e
06820240051568689501 di competenza della Direzione Provinciale I di Milano, gli importi richiesti risultano dovuti, in quanto non certificati né certificabili dalla Direzione provinciale II di Milano nella comunicazione del debito inviata alla procedura. Infatti, a seguito della richiesta di consolidamento del debito della società, gli Uffici hanno provveduto alla liquidazione delle dichiarazioni presentate alla data del 14/05/2020 (data in cui è pervenuta all'Ufficio competente la proposta di accordo). Orbene, a seguito di interrogazione in Anagrafe tributaria risulta che: - il modello 770/2020 2020 per l'anno di imposta 2019, da cui deriva l'iscrizione a ruolo della partita n. T201019154441533470000177/D confluita in cartella n. 06820230137334223501, è stato presentato dalla società Società_1 SAS in data 19/10/2020; - il Modello IVA 2020 per l'anno di imposta 2019, da cui deriva l'iscrizione a ruolo della partita n. T200630103138221930000102/D confluita nella cartella n. 06820240051568689501, è stato presentato dalla società Società_1 SAS in data 30/06/2020. Gli importi confluiti nella suddetta cartella sono al netto del debito derivante dalla liquidazione delle comunicazioni
IVA trimestrale riferite al terzo e quarto trimestre del 2019, che sono riportati in certificazione e ricompresi nel piano di accordo. Ne consegue che le dichiarazioni suindicate sono state presentate successivamente alla data in cui è pervenuta la proposta di accordo (14/05/2020) e alla data di consolidamento del debito da parte dell'Ufficio, per cui si tratta di imposte dovute non rientranti nel piano omologato.
Conclude in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19 comma
3 del D. lgs. 546/92; in via principale, il rigetto del ricorso;
- la condanna di parte ricorrente alle spese di lite.
Nella memoria il ricorrente ribadisce quanto esposto nel ricorso introduttivo. In merito alla contestazione sollevata da entrambi gli uffici secondo cui l'Iva e le ritenute d'acconto oggetto dell'iscrizione a ruolo de quo sarebbero escluse dal perimetro dell'accordo in quanto le dichiarazioni relative all'anno 2019 erano state presentate successivamente alla dichiarazione di credito.
Ritiene che nulla di più errato, da quanto dedotto dagli uffici resistenti, Per i tributi periodici (Irpef, Ires, Iva),
l'obbligazione tributaria sorge al momento del verificarsi del presupposto di imposta (Cass. SS.UU. 6 settembre 1990, n. 9201) e non al momento della presentazione della dichiarazione, dell'iscrizione a ruolo o dell'accertamento. Conclude per le richieste contenute nel ricorso introduttivo del giudizio al cui integralmente rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte , esaminati gli atti, osserva quanto segue.
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Premesso ciò, il ricorso risulta infondato, inammissibile e privo di elementi probatori.
Dall'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da Ricorrente_1 prodotto in copia dal ricorrente alla voce “F -Passivo”- Non risultano che le somme pretese con le cartelle siano state comprese:
Si riporta integralmente la lettera “F - Passivo”- “ Per l'esatta identificazione del passivo sia di Società_1 sas sia del dott. Ricorrente_1, si richiama e si allega integralmente il Piano depositato con le allegate tabelle relative alla stratificazione integrale del debito iscritto a ruolo e del debito non ancora accertato (doc. 7).” Si osserva che il “documento 7” non è stato prodotto, non sussiste alcuna prova da quanto sostenuto dal ricorrente.
Dunque risultano fondate le censure degli uffici “ che le dichiarazioni suindicate sono state presentate successivamente alla data in cui è pervenuta la proposta di accordo (14/05/2020) e alla data di consolidamento del debito da parte dell'Ufficio, per cui si tratta di imposte dovute non rientranti nel piano omologato.
Priva di pregio risulta la censura sollevata dal ricorrente nella memoria, che per i tributi periodici (Irpef, Ires,
Iva), l'obbligazione tributaria sorge al momento del verificarsi del presupposto di imposta.
Per giurisprudenza consolidata i tributi, IRPEF,IRES, IVA, non rientrano tra i tributi periodici. La nozione di
“tributi periodici” … tra le tante, (cass 13430/22 in motiv.).”attiene ai tributi che connotino le prestazioni periodiche come basate su un'unica causa debendi continuativa (così, ad esempio, tra i tributi locali, la tassa sui rifiuti, su cui, nel vigore della c.d. Ta.r.s.u., cfr. Cass. 23/02/2010, n. 4823), mentre essa non è riferibile all'I.r.p.e.f., in cui la prestazione tributaria, sebbene dovuta di anno in anno (donde l'obbligo di dichiarazione che si rinnova “periodicamente”), stante l'autonomia dei singoli periodi d'imposta ed in relazione all'autonoma valutazione dei presupposti impositivi, non può definirsi “periodica” secondo l'accezione sopra illustrata.
Risultano fondate anche le censure di inammissibilità eccepite dall'ufficio.
La rituale notifica dele cartelle non risulta contestata dal ricorrente.
L'art 21 dlgs 546/1992 prevede a pena di inammissibilità che il ricorso avverso l'atto notificato, nella specie, le cartelle, deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica. Nel caso in esame, le cartelle sono divenite definitive per mancata impugnazione dei termini di legge, con cristallizzazione delle pretese. In questo senso, consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità.
Ed ancora, in presenza di cartelle divenute definitive, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo può essere impugnata solo per vizi propri.- In questo senso (cass. n. 701/2014) “In materia di riscossione delle imposte, il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti”.
Ogni altro motivi risulta assorbito o superato.
Alla luce di quanto sopra rigetta il ricorso.
Sussistono eccezionali motivi per compensare le spese in considerazione della complessa controversia tratta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Il giudice est. Il presidente
EL salvo AD NI
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
MAMBRIANI ANGELO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4114/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Milano elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06880202500009893000 IRPEF-ALTRO 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06880202500009893000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto nell'interesse di Ricorrente_1, disgiuntamente rappresentato e difeso dal dr. Difensore_2 e dalla dr.ssa Difensore_1.
Avverso comunicazione preventiva di fermo amministrativo n° 06880202500009893000 sul motociclo targato
Targa_1, notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione il 13.06.2025 e recante la richiesta di pagamento di complessivi euro 41.212,53.=
La comunicazione trae origine dal mancato pagamento dei seguenti atti:
Cartella n. 06820240056089406000, notificata il 21.03.2024 e recante l'iscrizione a ruolo da parte della
Direzione Provinciale II di Milano (Ufficio Territoriale di Gorgonzola), di Irpef e addizionali comunali e regionali per l'anno 2019, oltre sanzioni, interessi e oneri di riscossione, così per complessivi euro 18.954,17.=;
Cartella n. 06820230137334223501, notificata il 06.05.2024 e recante l'iscrizione a ruolo da parte della
Direzione Provinciale I di Milano (Ufficio Territoriale di Milano 5), di ritenute alla fonte per l'anno 2019, oltre sanzioni, interessi e oneri di riscossione, così per complessivi euro 980,99.=;
Cartella n. 06820240051568689501, notificata sempre il 06.05.2024 e recante l'iscrizione a ruolo, sempre da parte della Direzione Provinciale I di Milano (Ufficio Territoriale di Milano 5), di IVA per l'anno 2019, oltre sanzioni, interessi e oneri di riscossione, così per complessivi euro 21.184,40.-
-
Contro
: L'agenzia delle Entrate – Riscossione di Milano;
-Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Milano II;
-Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Milano I.
Il ricorrente ritiene illegittima la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n°
06880202500009893000 sul motociclo targato Targa_1, notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione il 13.06.2025 e recante la richiesta di pagamento di complessivi euro 41.212,53.ù
In particolare, evidenzia che al momento della notifica, la pretesa di cui alle Cartelle si appalesava, tuttavia illegittima – così come oggi il preavviso di fermo amministrativo – per inesigibilità del debito di cui ai sottostanti ruoli. Le somme richieste, infatti, erano relative a debiti originatisi in data antecedente all'apertura della procedura di composizione della crisi che aveva interessato l'odierno Ricorrente e di cui è stata parte anche l'Agenzia e, dunque, da ritenersi ricomprese nell'Accordo di composizione della crisi ex art. 7 e ss. della
Legge n. 3/2012 , omologato dal Tribunale di Milano con decreto del 19 aprile 2021 nell'ambito della procedura
R.G. n. 86/2020, e perfettamente eseguito con conseguente archiviazione da parte del giudice fallimentare e conseguente esdebitazione del Ricorrente.
Per tutti i motivi dedotti, conclude dichiarare l'illegittimità del Preavviso di fermo amministrativo per l'inesistenza ed inesigibilità del sottostante debito tributario ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 12 Legge 3/2012, sia perché il veicolo è essenziale per il compimento delle attività quotidiane e lo svolgimento dell'attività lavorativa. Il tutto con vittoria di compensi e spese del giudizio.
La DP II di Milano ritualmente costituitasi con controdeduzioni, resiste alle censure del ricorrente, documenta, per quanto di interesse della scrivente Direzione Provinciale II di Milano, il carico di cui è intimato il pagamento
è costituito dalla Cartella di pagamento n. 06820240056089406000, notificata il 21/03/2024 e non impugnata nei termini di legge.
Nessuna contestazione riguarda il merito della pretesa tributaria, ma unicamente i profili di esigibilità della medesima. Nel merito quindi, la pretesa è oramai cristallizzata e divenuta definitiva stante, peraltro, la mancata impugnazione della cartella di pagamento 06820240056089406000, ricevuta da controparte in data 21/03/2024, si è resa definitiva e non è più discutibile, da cui ne deriva che l'odierno ricorso è inammissibile anche per il combinato disposto dagli artt. 18 comma 2 lett. e), art. 19 comma 3 e art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.
Inoltre, si tratta, di imposte dovute non rientranti nel piano omologato. Conclude per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
AdER, ritualmente costituitasi con controdeduzioni resiste alle censure del ricorrente e in via preliminare conclude di dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso le cartelle per tardività di proposizione ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 546//92.
La DP I di Milano, ritualmente costituitasi con controdeduzioni per le cartelle n. 06820230137334223501, notificata il 06.05.2024 e recante l'iscrizione a ruolo da parte della Direzione Provinciale I di Milano (Ufficio
Territoriale di Milano 5), di ritenute alla fonte per l'anno 2019, oltre sanzioni, interessi e oneri di riscossione, così per complessivi euro 980,99.=;
cartella n. 06820240051568689501, notificata sempre il 06.05.2024 e recante l'iscrizione a ruolo, sempre da parte della Direzione Provinciale I di Milano (Ufficio Territoriale di Milano 5), di IVA per l'anno 2019, oltre sanzioni, interessi e oneri di riscossione, così per complessivi euro 21.184,40. In via preliminare, l'Ufficio eccepisce l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19 comma 3 del D. lgs. n. 546/92. Le cartelle di pagamento sottese alla comunicazione di fermo amministrativo, sono state ritualmente notificate, non sono state difatti mai impugnate nei termini di legge e pertanto sono divenute definitive: la pretesa impositiva ivi contenuta si intende, dunque, cristallizzata.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'Ufficio competente provvedeva a trasmettere la certificazione del debito tributario in data 03-07/07/2020, comprensivo dei debiti risultanti dalle dichiarazioni a quella data presentate. Il piano, depositato in data 24/09/2020, è stato omologato in data 19/04/2021.
Tanto premesso, con riferimento alle predette cartelle nn. 06820230137334223501 e
06820240051568689501 di competenza della Direzione Provinciale I di Milano, gli importi richiesti risultano dovuti, in quanto non certificati né certificabili dalla Direzione provinciale II di Milano nella comunicazione del debito inviata alla procedura. Infatti, a seguito della richiesta di consolidamento del debito della società, gli Uffici hanno provveduto alla liquidazione delle dichiarazioni presentate alla data del 14/05/2020 (data in cui è pervenuta all'Ufficio competente la proposta di accordo). Orbene, a seguito di interrogazione in Anagrafe tributaria risulta che: - il modello 770/2020 2020 per l'anno di imposta 2019, da cui deriva l'iscrizione a ruolo della partita n. T201019154441533470000177/D confluita in cartella n. 06820230137334223501, è stato presentato dalla società Società_1 SAS in data 19/10/2020; - il Modello IVA 2020 per l'anno di imposta 2019, da cui deriva l'iscrizione a ruolo della partita n. T200630103138221930000102/D confluita nella cartella n. 06820240051568689501, è stato presentato dalla società Società_1 SAS in data 30/06/2020. Gli importi confluiti nella suddetta cartella sono al netto del debito derivante dalla liquidazione delle comunicazioni
IVA trimestrale riferite al terzo e quarto trimestre del 2019, che sono riportati in certificazione e ricompresi nel piano di accordo. Ne consegue che le dichiarazioni suindicate sono state presentate successivamente alla data in cui è pervenuta la proposta di accordo (14/05/2020) e alla data di consolidamento del debito da parte dell'Ufficio, per cui si tratta di imposte dovute non rientranti nel piano omologato.
Conclude in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19 comma
3 del D. lgs. 546/92; in via principale, il rigetto del ricorso;
- la condanna di parte ricorrente alle spese di lite.
Nella memoria il ricorrente ribadisce quanto esposto nel ricorso introduttivo. In merito alla contestazione sollevata da entrambi gli uffici secondo cui l'Iva e le ritenute d'acconto oggetto dell'iscrizione a ruolo de quo sarebbero escluse dal perimetro dell'accordo in quanto le dichiarazioni relative all'anno 2019 erano state presentate successivamente alla dichiarazione di credito.
Ritiene che nulla di più errato, da quanto dedotto dagli uffici resistenti, Per i tributi periodici (Irpef, Ires, Iva),
l'obbligazione tributaria sorge al momento del verificarsi del presupposto di imposta (Cass. SS.UU. 6 settembre 1990, n. 9201) e non al momento della presentazione della dichiarazione, dell'iscrizione a ruolo o dell'accertamento. Conclude per le richieste contenute nel ricorso introduttivo del giudizio al cui integralmente rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte , esaminati gli atti, osserva quanto segue.
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Premesso ciò, il ricorso risulta infondato, inammissibile e privo di elementi probatori.
Dall'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da Ricorrente_1 prodotto in copia dal ricorrente alla voce “F -Passivo”- Non risultano che le somme pretese con le cartelle siano state comprese:
Si riporta integralmente la lettera “F - Passivo”- “ Per l'esatta identificazione del passivo sia di Società_1 sas sia del dott. Ricorrente_1, si richiama e si allega integralmente il Piano depositato con le allegate tabelle relative alla stratificazione integrale del debito iscritto a ruolo e del debito non ancora accertato (doc. 7).” Si osserva che il “documento 7” non è stato prodotto, non sussiste alcuna prova da quanto sostenuto dal ricorrente.
Dunque risultano fondate le censure degli uffici “ che le dichiarazioni suindicate sono state presentate successivamente alla data in cui è pervenuta la proposta di accordo (14/05/2020) e alla data di consolidamento del debito da parte dell'Ufficio, per cui si tratta di imposte dovute non rientranti nel piano omologato.
Priva di pregio risulta la censura sollevata dal ricorrente nella memoria, che per i tributi periodici (Irpef, Ires,
Iva), l'obbligazione tributaria sorge al momento del verificarsi del presupposto di imposta.
Per giurisprudenza consolidata i tributi, IRPEF,IRES, IVA, non rientrano tra i tributi periodici. La nozione di
“tributi periodici” … tra le tante, (cass 13430/22 in motiv.).”attiene ai tributi che connotino le prestazioni periodiche come basate su un'unica causa debendi continuativa (così, ad esempio, tra i tributi locali, la tassa sui rifiuti, su cui, nel vigore della c.d. Ta.r.s.u., cfr. Cass. 23/02/2010, n. 4823), mentre essa non è riferibile all'I.r.p.e.f., in cui la prestazione tributaria, sebbene dovuta di anno in anno (donde l'obbligo di dichiarazione che si rinnova “periodicamente”), stante l'autonomia dei singoli periodi d'imposta ed in relazione all'autonoma valutazione dei presupposti impositivi, non può definirsi “periodica” secondo l'accezione sopra illustrata.
Risultano fondate anche le censure di inammissibilità eccepite dall'ufficio.
La rituale notifica dele cartelle non risulta contestata dal ricorrente.
L'art 21 dlgs 546/1992 prevede a pena di inammissibilità che il ricorso avverso l'atto notificato, nella specie, le cartelle, deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica. Nel caso in esame, le cartelle sono divenite definitive per mancata impugnazione dei termini di legge, con cristallizzazione delle pretese. In questo senso, consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità.
Ed ancora, in presenza di cartelle divenute definitive, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo può essere impugnata solo per vizi propri.- In questo senso (cass. n. 701/2014) “In materia di riscossione delle imposte, il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti”.
Ogni altro motivi risulta assorbito o superato.
Alla luce di quanto sopra rigetta il ricorso.
Sussistono eccezionali motivi per compensare le spese in considerazione della complessa controversia tratta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Il giudice est. Il presidente
EL salvo AD NI