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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2025, n. 12601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12601 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO in persona del giudice del lavoro LA AR, allo spirare dei termini per lo svolgimento dell'udienza cartolare, secondo le modalità di cui all' art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 41353 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. TORRE MARILENA Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA
- Resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13/11/2024 e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, premettendo di avere ricevuto dall' la comunicazione del 29.12.2022 con la quale le veniva comunicata CP_1 la “riliquidazione della provvidenza assistenziale a far data dal 01.08.2013, con conseguente formazione, sino alla data del 31.01.2023, di un debito di €6.375,98”;
Il ricorrente eccepiva, in via principale la genericità del provvedimento amministrativo- principio "clare loqui", l'irripetibilità delle eventuali somme erogate in eccesso fondata sul principio dell'affidamento in buona fede, nonché la decadenza del diritto di ripetizione;
chiedeva, quindi, di voler “A) dichiarare la nullità della pretesa di ripetizione comunicata con CP_1 lettera del 29.12.2022 per tutti i motivi in diritto e nel merito argomentati nel ricorso;
B) Con vittoria di compensi, spese, iva e cassa avvocati da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”. Si costituiva in giudizio l' contestando tutto quanto dedotto dalla parte ricorrente ed CP_1 evidenziando la ripetibilità delle somme da parte dell'Ente, per poi precisare che “il ricorrente è titolare di assegno sociale e, a seguito di domanda di ricostituzione presentata in data 16.2.2022 – in cui evidenziava di non aver percepito redditi per gli anni dal 2019 al 2022 – sono state effettuate le verifiche in base alle quali è scaturito un debito di €. 6.375,98 per il periodo 1/2015- 12/2016 (all.1), non avendo in tale periodo controparte integralmente dichiarato i redditi all'Agenzia delle Entrate né presentato all'Ente il modello RED, circostanza rimasta priva di prova anche in giudizio”; deduceva inoltre che:
• trattandosi di accertamento negativo dell'indebita somma erogata il ricorrente ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli,
• il ricorrente non aveva integralmente comunicato i propri redditi;
• in occasione delle verifiche effettuate dagli Uffici, è emerso che tra gli atti registrati presso l'Agenzia delle Entrate (ma non inclusi nella dichiarazione dei redditi) vi è la vendita di azioni per un valore di €.66.000,00 effettuata dal Sig. nel Parte_1
2014);
• per l'anno 2015, l'indebito è pari all'intero importo dell'assegno sociale, in considerazione dei redditi dell'anno 2014 ai sensi della legge n. 122/2010 e Circolare attuativa n. 126/2010 punto 5; CP_1
• l'anno 2016, invece, l'indebito è pari all'importo di €. 1.418,00, somma decurtata dall'assegno percepito, dovuto alla riscossione della pensione da parte della coniuge Sig.ra non dichiarata nel modello Red, che non risulta Persona_1 presentato all'Ente.
Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso.
All'esito della lettura delle note scritte depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c in sostituzione dell'udienza del 12.11.2025, il giudice ritenendo la causa di natura documentale, matura per la decisione, la decideva mediante l'emissione della presente sentenza..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere integralmente rigettato.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione sollevata dalla parte ricorrente relativa alla genericità dei provvedimenti impugnati posto che gli stessi sono completi degli elementi essenziali e contengono tutti i riferimenti, con specifico riferimento alle annualità in contestazione, dai quali è agevole comprenderne la portata, nonché la motivazione posta a fondamento. Le tabelle riepilogative forniscono un quadro dettagliato, suddiviso per annualità, degli indebiti per cui si procede.
In ordine alla questione relativa all'onere probatorio, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità : “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (Cassazione - Sentenza 18 ottobre 2018, n. 26231).
Pertanto, nel presente giudizio, incombe sul ricorrente l'onere di provare che le trattenute operate dall' siano illegittime ed infondate, stante l'esistenza del diritto a conseguire CP_1 la prestazione contestata.
Con riferimento, poi, al presente giudizio di accertamento negativo dell'indebita somma erogata a titolo di assegno sociale, ciò che viene in rilievo è un'ipotesi di indebito assistenziale e, al fine di stabilire se sussistano i presupposti per la ripetibilità delle somme erogate dall' , occorre individuare la disciplina applicabile. CP_2
In termini generali, giova rammentare che, in materia di indebito previdenziale e assistenziale, si è affermato un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale norma di incondizionata ripetibilità dell'indebito sancita dall'art. 2033 c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione delle somme non dovute in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare un legittimo affidamento.
Del resto, la sussistenza di un sottosistema che impone una disciplina derogatoria della ripetibilità incondizionata delle somme non dovute ex art. 2033 c.c è acclarato dalla Corte Costituzionale la quale, con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000, ha affermato che opera “in questa materia un principio di settore onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”.
Con specifico riferimento all'indebito assistenziale, la Corte Costituzionale evidenzia che
“il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”. Ciò premesso, occorre rammentare che al sottosistema in oggetto non possono essere applicate neanche le disposizioni relative all'indebito previdenziale, quali gli art. 13 co. 1 L. 412/91 e art 52 L. 88/89.
Le citate disposizioni, infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, sono volte a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico e non sono suscettibili di interpretazione analogica stante il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito (Cass. civ. sez. lav. n. 13915/2021; Cass. n. 31373 del 2019; Cass. n. 15550 e 15719 del 2019).
Tuttavia, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, l'indebito assistenziale trova una sua disciplina specifica nel combinato disposto dell'art.
3-ter d.l. 850/76 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 29/77 e dell'art. 3 co. 9 d.l. 173/88 convertito, con modificazioni, dalla l. 291/88.
In base a tali disposizioni normative, gli organi preposti al riconoscimento di prestazioni assistenziali hanno la facoltà, in qualsiasi momento, di accertare la sussistenza delle condizioni prescritte per il loro godimento e disporre l'eventuale revoca o modifica con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte (Cass. 28771/2018; Cass. n. 19638/ 2015; Cass. n. 8970/ 2014; Cass.n. 1446/2008; Cass. n. 7048/2006).
Dall'analisi delle suddette norme, che individuano una disciplina di carattere speciale e, quindi, derogatoria della disposizione di diritto comune sancita dall'art. 2033 c.c., si evince la regola per cui l'indebito assistenziale è ripetibile solo successivamente al momento in cui interviene il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.
L'eccesiva rigidità di tale regola è mitigata dall'intervento della giurisprudenza di legittimità che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate ipotesi applicative, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito derivi dalla mancanza dei requisiti reddituali, sanitari, socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o da questioni di altra natura.
Dall'applicazione dei principi generali elaborati dalla giurisprudenza di legittimità alla fattispecie in esame, discende che le somme indebitamente erogate devono essere restituite non operando il regime di irripetibilità proprio dell'indebito assistenziale.
Pur non potendosi applicare in ambito di indebito assistenziale l'art. 13, co. 1, legge n. 412 del 1991 relativo all'indebito previdenziale, alle medesime conclusioni si giunge allorchè il diritto ad una prestazione assistenziale sia venuto meno per motivi collegati alla perdita del c.d. requisito reddituale, dovendosi far luogo all'integrale recupero della somma indebitamente percepita successivamente al 30.6.2003, data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 42, comma 5, (conv. con L. n. 326 del 2003), non ravvisandosi alcuna norma speciale di settore che valga a sottrarre l'indebito assistenziale alla disciplina generale dell'articolo 2033 c.c. (Corte di Cassazione, sezione sesta lavoro, Ordinanza 16 aprile 2019, n. 10642);
La citata pronuncia specifica che “l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale ne' ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilita' tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens, in quanto coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilita' dell'indebito”.
In tale ottica, l'indebito assistenziale viene ritenuto ripetibile, quando il percettore CP_1 sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' CP_1
Il dolo dell'accipiens deve ritenersi sussistente allorchè questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e CP_1 della misura del diritto alla prestazione (cfr. Cass. nn. 4849 del 1986, 11498 del 1996, cui ha dato seguito Cass. n. 1919 del 2018).
Nella specie l'indebito si è verificato sulla prestazione dell'assegno sociale per il quale vige l'obbligo di comunicare l'eventuale titolarità di redditi ulteriori e le successive variazioni;
in assenza di comunicazioni, l'assegno sociale è stato erogato in misura superiore al dovuto.
Del resto, non possono ritenersi conoscibili, da parte dell'ente previdenziale, redditi del tutto estranei all' (v. ancora Cass. n. 18615/2021), ancorchè non dichiarati. CP_1
In relazione all'anno 2015, l'indebito è pari all'intero importo dell'assegno sociale, in considerazione dei redditi dell'anno 2014 e non può trovare accoglimento la doglianza del ricorrente, in ordine alla cessione delle quote della società “Ciclope s.r.l.” per il valore di € 66.000,00, secondo la quale l'amministrazione avrebbe dovuto considerare solo la plusvalenza derivante dalla cessione delle quote societarie, ovvero della differenza fra il prezzo di cessione e quello di acquisto, dal quale desumere un effettivo guadagno, differenza comunque nulla stante il mancato incasso di detta somma.
Ritiene il giudicante che, dalla documentazione versata in atti dal ricorrente con le note di trattazione del 22/10/2025, non emerge alcuna prova in ordine ad un mancato pagamento, quanto piuttosto viene allegata una -assolutamente immotivata - scelta del ricorrente di non incassare gli assegni. Il ricorrente, del resto si è limitato a depositare la copia dell'atto di cessione delle quote – stipulato per atto pubblico – e la diffida inviata all'acquirente dopo aver allegato la scelta di non incassare, non seguita da azioni giudiziali finalizzate all'adempimento.
Trattasi di difese che sono rimaste allo stato di mere allegazioni, in quanto a fronte di un atto pubblico inerente la cessione con pagamento, non risulta alcuna prova in ordine al mancato pagamento, prova che andava fornita con mezzi rigorosi volti ad evidenziare innanzi tutto la volontà di ottenere il pagamento, volontà che nel caso di specie appare del tutto carente avendo la parte allegato la contraria volontà di non aver portato all'incasso gli assegni -giova ribadirlo- del tutto immotivatamente.
Tenuto conto dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale ove il beneficiario chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito “ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli” (cfr. fra le tante Cass. n. 31823 del 2019, n. 2739 del 2016 e n. 1228/ del 2011, Cass. Ord. n. 16767/24), in assenza di ulteriori allegazioni in ordine al mancato pagamento delle somme di cui alla cessione delle quote, la relativa eccezione deve ritenersi infondata.
In ordine all'anno 2016, l' ha evidenziato che l'indebito è pari all'importo di €. CP_1
1.418,00, somma decurtata dall'assegno percepito, dovuto alla riscossione della pensione da parte della coniuge Sig.ra non dichiarata nel modello Red, che Persona_1 non risulta presentato all'Ente.
Appare fuori dubbio e incontestato dal ricorrente, che lo stesso non abbia fornito la dovuta comunicazione di variazione reddituale sulla base della percezione dei redditi da parte del coniuge determinando il superamento della soglia di legge per l'erogazione della prestazione.
Tenuto conto degli esposti principi, è equiparata al dolo l'inosservanza di obblighi di comunicazione, prescritti da specifiche norme di legge, di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall'ente competente (Cass. n. 1919 del 2018).
La Suprema Corte ha anche aggiunto che tale equiparazione non si palesa prima facie suscettibile di censure d'incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento di situazioni ontologicamente differenti, atteso che il dolo ben può atteggiarsi quale dolo omissivo, cioè come volontà illuminata dalla consapevolezza del significato socialmente rilevante del mantenimento della situazione esistente (Cass. n. 1919 del 2018 cit.).
Deve ravvisarsi nell'omessa comunicazione all' dei redditi complessivamente CP_1 percepiti, la condotta rilevante per la ripetibilità delle somme corrispondenti alla maggior misura indebitamente percepita. A fronte di tali premesse, il ricorso deve essere rigettato in quanto la condotta omissiva del ricorrente non consente di applicare le disposizioni proprie del sottosistema dell'indebito assistenziale, ma comporta il riespandersi della disciplina generale dell'indebito civile ex art 2033 c.c, con conseguente ripetibilità delle somme richieste nel provvedimento di indebito impugnato.
Le spese di lite, liquidate e distratte come nel dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate dal principio di soccombenza.
A tale proposito va precisato che la dichiarazione di cui all'allegato 3 non può essere considerata rilevate ai fini dell'articolo 152 c.p.c. atteso che:
• non è contenuta nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, coì come richiesto espressamente dalla norma, ma è contenuta in un allegato del fascicolo di parte;
• in ogni caso detta dichiarazione è gravemente carente perché non contiene alcun riferimento, né diretto né indiretto, all'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente.
PQM
Definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettando:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite che CP_1 liquida in misura pari a euro 5391,00 oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge.
Roma, 05/12/2025
Il giudice del lavoro
LA AR