Art. 205
(Richiesta del testo di leggi straniere)
1. L'autorita' giudiziaria, per ragioni di ufficio, puo' richiedere al ministro di grazia e giustizia il testo di leggi straniere.
(Richiesta del testo di leggi straniere)
1. L'autorita' giudiziaria, per ragioni di ufficio, puo' richiedere al ministro di grazia e giustizia il testo di leggi straniere.