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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 18/03/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1128/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
1128/2024 RG., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce al ricorso, AR
dall'Avv.to Davide Burzillà del Foro di Catania, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Tremestieri Etneo (CT), Via Parco Cristallo, n.
11;
OPPONENTE contro
, C.F. , con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Roma, Via Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv. Patrizia Bassoli del Foro di Reggio Emilia, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Reggio Emilia, Via Emilia S.
Stefano n. 38;
OPPOSTA
nonché contro
, con sede legale in Parma, Controparte_2
rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e Oreste Manzi del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell medesimo;
CP_2
OPPOSTO
nonché contro
Controparte_3
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
[...] P.IVA_2
legale in Roma, Viale Manzoni n. 22;
OPPOSTA CONTUMACE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 15.11.2024 e ritualmente notificato, Pt_1
conveniva in giudizio e
[...] Controparte_1
,, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. CP_3
07820249005302544 (doc. 1 fasc. parte ricorrente), notificata in data 07.10.2024, a mezzo della quale l aveva intimato alla Controparte_1
ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 15.769,89, limitatamente ai crediti sottesi all'avviso di addebito n. 37820170001478651.
A riguardo – premettendo che la suddetta intimazione di pagamento era stata notificata in data 7.10.2024 ed aveva ad oggetto i crediti contributivi di cui all'avviso di addebito n. 07820249005302544, asseritamente notificato in data 21.12.2017 – eccepiva l'illegittimità dell'atto sotto molteplici profili. In primo luogo, deduceva la mancata notificazione dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione impugnata, con conseguenza inefficacia della stessa e annullabilità dell'iscrizione a ruolo dei crediti vantati dall previdenziale. CP_2
In secondo luogo, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti oggetto dei predetti avvisi, prevista dall'art. 3, commi 9 e 10 della L. n. 335/1995 in materia di contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, essendo la cartella esattoriale non opposta, per pacifica giurisprudenza, non assimilabile a un titolo giudiziale, con la conseguenza per cui non poteva trovare applicazione l'ordinario termine decennale.
Chiedeva, dunque, la sospensione, anche inaudita altera parte, e l'annullamento del provvedimento opposto, con vittoria delle spese di lite, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“-Preliminarmente e in via cautelare, per le ragioni espresse in narrativa, sussistendo il fumus boni iuris circa la veridicità dei fatti per come esposti in premessa e il periculum in mora, stante il fatto che, qualora non fosse concessa la provvisoria sospensione dell'atto impugnato il ricorrente potrebbe essere destinatario di successivi atti di esecuzione e costretto a pagare una somma non dovuta, sospendere, inaudita altera parte, o fissare l'udienza di sospensione dell'intimazione di pagamento opposta nei limiti di cui alla competenza per materia del Tribunale adito ed ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e/o consequenziale;
- Nel merito Accogliere il presente ricorso, dichiarando nullo e/o annullando con qualsivoglia altra formula l'atto impugnato e conseguentemente dichiarare non dovute le somme di cui all'intimazione di pagamento n. 07820249005302544 per quanto di giurisdizione e competenza del Giudice adito per i motivi sopra esposti;
conseguentemente dichiarare non dovute le somme portate dall'Avviso di addebito n.
37820170001478651 ed altresì, dichiarare non dovute le somme a titolo di sanzioni, maggiorazioni ed interessi portate dall'Avviso di addebito n. 37820170001478651. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 6.12.2024, si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità Controparte_1
dell'opposizione per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e contestando la fondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la notificazione di validi atti interruttivi.
1.3. Con memoria difensiva depositata in data 26.12.2024, si costituiva in giudizio
, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza ai CP_3
sensi del D.Lgs. n. 46/1999 e contestando la fondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la notificazione di validi atti interruttivi.
Affermava, anzitutto, la legittimità dell'intimazione di pagamento stante l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito contestato e sottolineava l'intangibilità della pretesa in ragione della sua mancata impugnazione nei termini di legge.
Evidenziava, poi, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, rilevando che erano stati validamente notificati, medio tempore, atti interruttivi del termine prescrizionale,
e considerando le sospensioni dei termini di prescrizione disposte dal D.L. n. 18 del
2020.
Chiedeva, dunque, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, l'integrale rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
1.4. , Controparte_4
benché ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio.
1.5. La causa veniva istruita, dunque, sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.6. All'udienza del giorno 18.03.2025, il Giudice, previa dichiarazione di contumacia della in Controparte_4
quanto ritualmente evocata in giudizio, decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Preliminarmente va rilevato il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione dei crediti rammentandosi che la L. 23 dicembre 1998, n. CP_3
448, come modificata dal D.L. n. 203 del 2005, conv. in L. n. 248 del 2005, prevede, all'art. 13, la cessione a titolo oneroso alla dei soli crediti contributivi CP_5
vantati dall già maturati e maturandi sino al 31.12.2008, con conseguente non CP_3
applicabilità ai crediti successivi, quali quelli oggetto di causa.
2.2. Tanto premesso, appare utile evidenziare che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs. n. 46 del
1999, da proporre dinanzi al giudice del lavoro nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (ovvero dell'avviso di addebito); b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti, non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) da proporre dinanzi al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata
(art. 615, comma 2, c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del titolo
(quali ad esempio quelli relativi alla notifica e alla motivazione) ovvero della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito), anche in questo caso da proporre dinnanzi al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito in L. 14 maggio
2005, n. 80.
La conferma testuale dell'affermazione secondo la quale avverso la cartella di pagamento (o all'avviso di addebito) siano consentite le suddette forme di opposizione si rinviene, sia nella formulazione dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs. n.
46 del 1999 - a norma del quale il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 e seguenti del codice di procedura civile - sia in quella dell'art. 29, comma 2, del medesimo decreto legislativo - a norma del quale alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'art. 57 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come sostituito dall'art. 16 del presente decreto, e le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Il citato art. 57 del D.P.R. n. 602 del
1973, nel testo attualmente vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente infatti le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile (fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni), né le opposizioni regolate dall'art. 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella (che altro non è se non un estratto del ruolo) dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617 c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di 20 giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa.
2.3. Tanto premesso, i motivi di opposizione relativi a vizi formali, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine di venti giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito o della cartella di pagamento, sono inammissibili siccome proposti dopo la scadenza del termine decadenziale (data di notifica dell'intimazione di pagamento:
7.10.2024/data deposito del ricorso: 15.11.2024).
Parimenti è a dirsi – stante il regolare perfezionamento della procedura di notificazione in relazione all'avviso di addebito n. 37820170001478651 (notificato a mezzo posta, per compiuta giacenza, in data 21.12.2017)1 - con riguardo alla doglianza relativa alla prescrizione maturata antecedentemente all'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi, per vero nemmeno formalmente eccepita;
doglianza in 1 Come noto, nella giurisprudenza di merito, si è posta la questione se, per l'avviso di addebito, trovino integrale applicazione le regole dettate in tema di recapito delle raccomandate postali in materia di atti fiscali nei casi di assenza/irreperibilità del destinatario.
Ebbene, secondo una parte della giurisprudenza di merito, poiché l'avviso di addebito (del pari della cartella esattoriale) è un atto impositivo contenente l'ingiunzione al pagamento di una somma con valore di titolo esecutivo se non tempestivamente opposto nel termine perentorio dei 40 giorni successivi alla sua notifica, si impone che il dies a quo sia determinabile con certezza dalla parte privata e dal giudice. Pertanto, secondo i fautori di tale tesi, posto che il D.M. 9 settembre 2001 sul servizio postale non contiene alcuna previsione simile a quella dell'art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 citato (l'art. 49 del DM si limita a prevedere che: “la posta non recapitata, ove previsto, rimane in giacenza presso l'ufficio di distribuzione per il tempo di seguito indicato a decorrere dal mancato recapito: invii semplici: dieci giorni;
invii a firma: trenta giorni”), potrebbero sorgere dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 30 se si ritenesse la notifica perfezionata con la compiuta giacenza. Conseguentemente, ai fini di assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente della notifica dell'avviso di addebito nei casi d'irreperibilità relativa del destinatario, concludono che l'avviso di addebito, così come previsto per le cartelle esattoriali debba essere notificato con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c. in virtù dell'espresso richiamo contenuto nel comma 14 alle norme vigenti sul ruolo.
Secondo altra impostazione cui aderisce questo giudicante, invece, considerato che il D.L. n. 78 del
2010 ha introdotto una disciplina speciale in materia di riscossione coattiva dei crediti , l'art. CP_3
30 del D.L. n. 78 del 2010 va interpretato in senso letterale, per cui devono trovare integrale applicazione le norme sulla raccomandata ordinaria che, nel caso di assenza del destinatario, prevedono unicamente che, sulla parte anteriore dell'avviso di ricevimento, sia apposto un timbro con la dicitura “AL MITTENTE - PER COMPIUTA GIACENZA” senza obbligo per l'agente postale di annotare né l'avvenuto rilascio del prescritto avviso, né dei motivi eventualmente impeditivi di tale adempimento.
L'art. 30, infatti, reca un richiamo secco alla raccomandata postale senza che siano richieste particolari formalità, per cui, a parere di questo giudicante, l'avviso di giacenza è sufficiente a indicare l'esistenza del plico da ritirare e l'eventuale compiuta giacenza dimostra l'effettiva conoscenza o conoscibilità della comunicazione. Applicando, dunque, i suddetti principi al caso in esame, ne discende - in virtù della documentazione prodotta in atti dall' - che il processo notificatorio si è perfezionato, per CP_3 l'avviso di addebito in controversia, in data 21.12.2017. relazione alla quale l'opposizione è da qualificarsi come opposizione al ruolo, proponibile, come tale, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/99, entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito o della cartella di pagamento.
A diversa conclusione deve giungersi con riguardo alla doglianza relativa alla prescrizione maturata successivamente all'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi.
Si tratta, invero, di questione che involge il merito della pretesa contributiva e che, quindi, sfugge all'ambito di applicazione del citato art. 617 c.p.c. rientrando nella previsione di cui all'art. 615 c.p.c. per la quale non vi sono termini di decadenza.
2.4. Con riguardo alla predetta doglianza, occorre evidenziare che il termine prescrizionale non è decorso, osservandosi, da un lato, che sono stati validamente notificati, ad opera dell'Ente Riscossore, di atti interruttivi della prescrizione (ci si riferisce, in particolare, all'intimazione di pagamento n. 07820199002523452000 nonché al preavviso di fermo n. 07880201800002963000 validamente notificati in data 13.06.2019 (docc.
2-3 fasc. , e richiamando, dall'altro, la normativa CP_6
emergenziale introdotta con l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020.
Tale disposizione - rubricata “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria” - dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 - pari a 129 giorni - non può essere considerato ai fini del decorso della prescrizione.
A sua volta, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un'ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni;
causa di sospensione che si aggiunge, dunque, a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020.
L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 determina - analogamente a quanto si è precisato con riguardo all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n.
18/2020 - la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
La lettura coordinata delle due norme - articolo 37, comma 2, del decreto-legge n.
18/2020 e articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 - che hanno introdotto due differenti periodi di sospensione caratterizzati dalla soluzione di continuità, può dare luogo a diverse fattispecie, analiticamente individuate dall con circolare CP_3
n. 126 del 10.08.2021:
“
4.1 Prescrizione che doveva maturare nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020
e il 30 giugno 2020.
Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare durante il periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dal 1° luglio 2020, sommando 129 giorni all'originario termine di maturazione della prescrizione.
Per la corretta gestione degli atti interruttivi della prescrizione, si riportano di seguito alcuni esempi con i quali individuare la regola attraverso cui determinare il nuovo termine di scadenza della prescrizione:
“a) se il termine di prescrizione doveva maturare il 24 febbraio 2020, per effetto della sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni), lo stesso è maturato il 2 luglio 2020 (129 giorni dal 24 febbraio 2020), data entro la quale deve essere stato notificato un atto interruttivo della prescrizione;
b) se il termine di prescrizione doveva maturare il 30 giugno 2020, per effetto della sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni), lo stesso è maturato il 6 novembre 2020 (129 giorni dal 30 giugno 2020), data entro la quale deve essere stato notificato un atto interruttivo della prescrizione.
Se l'atto interruttivo è stato notificato in tempo utile secondo gli esempi indicati nei punti a) e b) del presente paragrafo, il nuovo termine quinquennale di prescrizione è iniziato a decorrere dalla data compresa tra il 1° luglio 2020 e il 6 novembre 2020 in cui è stato notificato l'atto interruttivo.
Ricorrendo tale ipotesi opererà l'ulteriore sospensione della prescrizione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
4.2 Prescrizione che doveva maturare successivamente alla data del 30 giugno 2020, termine finale del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020
Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare a partire dal
1° luglio 2020, ossia al termine del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dalla data di maturazione della prescrizione, sommando nel calcolo il numero di 129 giorni corrispondenti all'intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 – 30 giugno 2020). Anche per questa ipotesi, al fine di agevolare la corretta gestione degli atti interruttivi della prescrizione, si riportano di seguito alcuni esempi, che consentono di individuare la regola per stabilire il nuovo termine di maturazione della prescrizione:
a) se il termine di prescrizione doveva maturare il 1° luglio 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), è maturato il 6 novembre 2020 e, pertanto,
l'atto interruttivo della prescrizione deve essere stato notificato entro e non oltre la stessa data;
b) se il termine di prescrizione doveva maturare il 23 agosto 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), è maturato il 30 dicembre 2020 e, pertanto,
l'atto interruttivo della prescrizione deve essere stato notificato entro e non oltre la stessa data.
Se l'atto interruttivo è stato notificato in tempo utile, secondo la regola di cui agli esempi a) e b) del presente paragrafo, il nuovo termine quinquennale di prescrizione
è iniziato a decorrere dalla data di notifica dell'atto interruttivo compresa tra il 6 novembre 2020 e il 30 dicembre 2020. Ricorrendo tale ipotesi opererà l'ulteriore sospensione della prescrizione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n.
183/2020 per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
c) se il termine di prescrizione doveva maturare il 24 agosto 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), sarebbe maturato il 31 dicembre 2020. Tenuto conto che, a decorrere dalla stessa data, per effetto dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, opera l'ulteriore sospensione della prescrizione per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, l'atto interruttivo della prescrizione doveva essere notificato entro e non oltre la data del 1° luglio 2021 (dal 24 agosto
2020 + 129 giorni + 182 giorni)”.
Orbene, nel caso di specie, la prescrizione del credito contributivo di cui all'avviso di addebito opposto (interrotta, come detto, dalla notificazione dell'intimazione di pagamento nonché del preavviso di fermo amministrativo, avvenuta in data
13.06.2019) – la quale doveva maturare il 13 giugno 2024 - per effetto della sospensione (311 giorni), alla data della notificazione dell'intimazione di pagamento opposta nella presente sede (notificata, come detto, in data 7.10.2024), non era ancora maturata.
2.5. Alla stregua delle considerazioni svolte, l'opposizione deve essere, dunque, integralmente rigettata, con conseguente conferma dell'avviso di addebito opposto.
3. Le spese di lite.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico di parte opponente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia previdenziale in relazione allo scaglione di valore ricompreso da € 5.201 a € 26.000): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 4.000,00 a favore di ciascuna delle
Amministrazioni convenute e costituitesi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva di
[...]
Controparte_3
2. Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione limitatamente all'eccepita illegittimità della procedura di riscossione sotto il profilo formale-procedimentale nonché in relazione alla doglianza relativa alla prescrizione maturata antecedentemente all'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi di cui all'avviso di addebito n.
37820170001478651.
3. Rigetta il ricorso in relazione alla doglianza relativa alla prescrizione maturata successivamente all'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi di cui all'avviso di addebito n. 37820170001478651.
4. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di AR CP_3
spese che si liquidano in euro 4.000 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori come per legge.
5. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di AR
, spese che si liquidano in euro 4.000 Controparte_1
per compensi professionali, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Parma, il giorno 18 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
1128/2024 RG., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce al ricorso, AR
dall'Avv.to Davide Burzillà del Foro di Catania, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Tremestieri Etneo (CT), Via Parco Cristallo, n.
11;
OPPONENTE contro
, C.F. , con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Roma, Via Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv. Patrizia Bassoli del Foro di Reggio Emilia, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Reggio Emilia, Via Emilia S.
Stefano n. 38;
OPPOSTA
nonché contro
, con sede legale in Parma, Controparte_2
rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e Oreste Manzi del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell medesimo;
CP_2
OPPOSTO
nonché contro
Controparte_3
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
[...] P.IVA_2
legale in Roma, Viale Manzoni n. 22;
OPPOSTA CONTUMACE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 15.11.2024 e ritualmente notificato, Pt_1
conveniva in giudizio e
[...] Controparte_1
,, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. CP_3
07820249005302544 (doc. 1 fasc. parte ricorrente), notificata in data 07.10.2024, a mezzo della quale l aveva intimato alla Controparte_1
ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 15.769,89, limitatamente ai crediti sottesi all'avviso di addebito n. 37820170001478651.
A riguardo – premettendo che la suddetta intimazione di pagamento era stata notificata in data 7.10.2024 ed aveva ad oggetto i crediti contributivi di cui all'avviso di addebito n. 07820249005302544, asseritamente notificato in data 21.12.2017 – eccepiva l'illegittimità dell'atto sotto molteplici profili. In primo luogo, deduceva la mancata notificazione dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione impugnata, con conseguenza inefficacia della stessa e annullabilità dell'iscrizione a ruolo dei crediti vantati dall previdenziale. CP_2
In secondo luogo, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti oggetto dei predetti avvisi, prevista dall'art. 3, commi 9 e 10 della L. n. 335/1995 in materia di contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, essendo la cartella esattoriale non opposta, per pacifica giurisprudenza, non assimilabile a un titolo giudiziale, con la conseguenza per cui non poteva trovare applicazione l'ordinario termine decennale.
Chiedeva, dunque, la sospensione, anche inaudita altera parte, e l'annullamento del provvedimento opposto, con vittoria delle spese di lite, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“-Preliminarmente e in via cautelare, per le ragioni espresse in narrativa, sussistendo il fumus boni iuris circa la veridicità dei fatti per come esposti in premessa e il periculum in mora, stante il fatto che, qualora non fosse concessa la provvisoria sospensione dell'atto impugnato il ricorrente potrebbe essere destinatario di successivi atti di esecuzione e costretto a pagare una somma non dovuta, sospendere, inaudita altera parte, o fissare l'udienza di sospensione dell'intimazione di pagamento opposta nei limiti di cui alla competenza per materia del Tribunale adito ed ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e/o consequenziale;
- Nel merito Accogliere il presente ricorso, dichiarando nullo e/o annullando con qualsivoglia altra formula l'atto impugnato e conseguentemente dichiarare non dovute le somme di cui all'intimazione di pagamento n. 07820249005302544 per quanto di giurisdizione e competenza del Giudice adito per i motivi sopra esposti;
conseguentemente dichiarare non dovute le somme portate dall'Avviso di addebito n.
37820170001478651 ed altresì, dichiarare non dovute le somme a titolo di sanzioni, maggiorazioni ed interessi portate dall'Avviso di addebito n. 37820170001478651. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 6.12.2024, si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità Controparte_1
dell'opposizione per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e contestando la fondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la notificazione di validi atti interruttivi.
1.3. Con memoria difensiva depositata in data 26.12.2024, si costituiva in giudizio
, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza ai CP_3
sensi del D.Lgs. n. 46/1999 e contestando la fondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la notificazione di validi atti interruttivi.
Affermava, anzitutto, la legittimità dell'intimazione di pagamento stante l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito contestato e sottolineava l'intangibilità della pretesa in ragione della sua mancata impugnazione nei termini di legge.
Evidenziava, poi, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, rilevando che erano stati validamente notificati, medio tempore, atti interruttivi del termine prescrizionale,
e considerando le sospensioni dei termini di prescrizione disposte dal D.L. n. 18 del
2020.
Chiedeva, dunque, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, l'integrale rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
1.4. , Controparte_4
benché ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio.
1.5. La causa veniva istruita, dunque, sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.6. All'udienza del giorno 18.03.2025, il Giudice, previa dichiarazione di contumacia della in Controparte_4
quanto ritualmente evocata in giudizio, decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Preliminarmente va rilevato il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione dei crediti rammentandosi che la L. 23 dicembre 1998, n. CP_3
448, come modificata dal D.L. n. 203 del 2005, conv. in L. n. 248 del 2005, prevede, all'art. 13, la cessione a titolo oneroso alla dei soli crediti contributivi CP_5
vantati dall già maturati e maturandi sino al 31.12.2008, con conseguente non CP_3
applicabilità ai crediti successivi, quali quelli oggetto di causa.
2.2. Tanto premesso, appare utile evidenziare che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs. n. 46 del
1999, da proporre dinanzi al giudice del lavoro nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (ovvero dell'avviso di addebito); b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti, non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) da proporre dinanzi al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata
(art. 615, comma 2, c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del titolo
(quali ad esempio quelli relativi alla notifica e alla motivazione) ovvero della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito), anche in questo caso da proporre dinnanzi al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito in L. 14 maggio
2005, n. 80.
La conferma testuale dell'affermazione secondo la quale avverso la cartella di pagamento (o all'avviso di addebito) siano consentite le suddette forme di opposizione si rinviene, sia nella formulazione dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs. n.
46 del 1999 - a norma del quale il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 e seguenti del codice di procedura civile - sia in quella dell'art. 29, comma 2, del medesimo decreto legislativo - a norma del quale alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'art. 57 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come sostituito dall'art. 16 del presente decreto, e le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Il citato art. 57 del D.P.R. n. 602 del
1973, nel testo attualmente vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente infatti le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile (fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni), né le opposizioni regolate dall'art. 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella (che altro non è se non un estratto del ruolo) dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617 c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di 20 giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa.
2.3. Tanto premesso, i motivi di opposizione relativi a vizi formali, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine di venti giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito o della cartella di pagamento, sono inammissibili siccome proposti dopo la scadenza del termine decadenziale (data di notifica dell'intimazione di pagamento:
7.10.2024/data deposito del ricorso: 15.11.2024).
Parimenti è a dirsi – stante il regolare perfezionamento della procedura di notificazione in relazione all'avviso di addebito n. 37820170001478651 (notificato a mezzo posta, per compiuta giacenza, in data 21.12.2017)1 - con riguardo alla doglianza relativa alla prescrizione maturata antecedentemente all'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi, per vero nemmeno formalmente eccepita;
doglianza in 1 Come noto, nella giurisprudenza di merito, si è posta la questione se, per l'avviso di addebito, trovino integrale applicazione le regole dettate in tema di recapito delle raccomandate postali in materia di atti fiscali nei casi di assenza/irreperibilità del destinatario.
Ebbene, secondo una parte della giurisprudenza di merito, poiché l'avviso di addebito (del pari della cartella esattoriale) è un atto impositivo contenente l'ingiunzione al pagamento di una somma con valore di titolo esecutivo se non tempestivamente opposto nel termine perentorio dei 40 giorni successivi alla sua notifica, si impone che il dies a quo sia determinabile con certezza dalla parte privata e dal giudice. Pertanto, secondo i fautori di tale tesi, posto che il D.M. 9 settembre 2001 sul servizio postale non contiene alcuna previsione simile a quella dell'art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 citato (l'art. 49 del DM si limita a prevedere che: “la posta non recapitata, ove previsto, rimane in giacenza presso l'ufficio di distribuzione per il tempo di seguito indicato a decorrere dal mancato recapito: invii semplici: dieci giorni;
invii a firma: trenta giorni”), potrebbero sorgere dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 30 se si ritenesse la notifica perfezionata con la compiuta giacenza. Conseguentemente, ai fini di assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente della notifica dell'avviso di addebito nei casi d'irreperibilità relativa del destinatario, concludono che l'avviso di addebito, così come previsto per le cartelle esattoriali debba essere notificato con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c. in virtù dell'espresso richiamo contenuto nel comma 14 alle norme vigenti sul ruolo.
Secondo altra impostazione cui aderisce questo giudicante, invece, considerato che il D.L. n. 78 del
2010 ha introdotto una disciplina speciale in materia di riscossione coattiva dei crediti , l'art. CP_3
30 del D.L. n. 78 del 2010 va interpretato in senso letterale, per cui devono trovare integrale applicazione le norme sulla raccomandata ordinaria che, nel caso di assenza del destinatario, prevedono unicamente che, sulla parte anteriore dell'avviso di ricevimento, sia apposto un timbro con la dicitura “AL MITTENTE - PER COMPIUTA GIACENZA” senza obbligo per l'agente postale di annotare né l'avvenuto rilascio del prescritto avviso, né dei motivi eventualmente impeditivi di tale adempimento.
L'art. 30, infatti, reca un richiamo secco alla raccomandata postale senza che siano richieste particolari formalità, per cui, a parere di questo giudicante, l'avviso di giacenza è sufficiente a indicare l'esistenza del plico da ritirare e l'eventuale compiuta giacenza dimostra l'effettiva conoscenza o conoscibilità della comunicazione. Applicando, dunque, i suddetti principi al caso in esame, ne discende - in virtù della documentazione prodotta in atti dall' - che il processo notificatorio si è perfezionato, per CP_3 l'avviso di addebito in controversia, in data 21.12.2017. relazione alla quale l'opposizione è da qualificarsi come opposizione al ruolo, proponibile, come tale, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/99, entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito o della cartella di pagamento.
A diversa conclusione deve giungersi con riguardo alla doglianza relativa alla prescrizione maturata successivamente all'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi.
Si tratta, invero, di questione che involge il merito della pretesa contributiva e che, quindi, sfugge all'ambito di applicazione del citato art. 617 c.p.c. rientrando nella previsione di cui all'art. 615 c.p.c. per la quale non vi sono termini di decadenza.
2.4. Con riguardo alla predetta doglianza, occorre evidenziare che il termine prescrizionale non è decorso, osservandosi, da un lato, che sono stati validamente notificati, ad opera dell'Ente Riscossore, di atti interruttivi della prescrizione (ci si riferisce, in particolare, all'intimazione di pagamento n. 07820199002523452000 nonché al preavviso di fermo n. 07880201800002963000 validamente notificati in data 13.06.2019 (docc.
2-3 fasc. , e richiamando, dall'altro, la normativa CP_6
emergenziale introdotta con l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020.
Tale disposizione - rubricata “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria” - dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 - pari a 129 giorni - non può essere considerato ai fini del decorso della prescrizione.
A sua volta, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un'ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni;
causa di sospensione che si aggiunge, dunque, a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020.
L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 determina - analogamente a quanto si è precisato con riguardo all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n.
18/2020 - la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
La lettura coordinata delle due norme - articolo 37, comma 2, del decreto-legge n.
18/2020 e articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 - che hanno introdotto due differenti periodi di sospensione caratterizzati dalla soluzione di continuità, può dare luogo a diverse fattispecie, analiticamente individuate dall con circolare CP_3
n. 126 del 10.08.2021:
“
4.1 Prescrizione che doveva maturare nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020
e il 30 giugno 2020.
Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare durante il periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dal 1° luglio 2020, sommando 129 giorni all'originario termine di maturazione della prescrizione.
Per la corretta gestione degli atti interruttivi della prescrizione, si riportano di seguito alcuni esempi con i quali individuare la regola attraverso cui determinare il nuovo termine di scadenza della prescrizione:
“a) se il termine di prescrizione doveva maturare il 24 febbraio 2020, per effetto della sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni), lo stesso è maturato il 2 luglio 2020 (129 giorni dal 24 febbraio 2020), data entro la quale deve essere stato notificato un atto interruttivo della prescrizione;
b) se il termine di prescrizione doveva maturare il 30 giugno 2020, per effetto della sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni), lo stesso è maturato il 6 novembre 2020 (129 giorni dal 30 giugno 2020), data entro la quale deve essere stato notificato un atto interruttivo della prescrizione.
Se l'atto interruttivo è stato notificato in tempo utile secondo gli esempi indicati nei punti a) e b) del presente paragrafo, il nuovo termine quinquennale di prescrizione è iniziato a decorrere dalla data compresa tra il 1° luglio 2020 e il 6 novembre 2020 in cui è stato notificato l'atto interruttivo.
Ricorrendo tale ipotesi opererà l'ulteriore sospensione della prescrizione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
4.2 Prescrizione che doveva maturare successivamente alla data del 30 giugno 2020, termine finale del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020
Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare a partire dal
1° luglio 2020, ossia al termine del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dalla data di maturazione della prescrizione, sommando nel calcolo il numero di 129 giorni corrispondenti all'intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 – 30 giugno 2020). Anche per questa ipotesi, al fine di agevolare la corretta gestione degli atti interruttivi della prescrizione, si riportano di seguito alcuni esempi, che consentono di individuare la regola per stabilire il nuovo termine di maturazione della prescrizione:
a) se il termine di prescrizione doveva maturare il 1° luglio 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), è maturato il 6 novembre 2020 e, pertanto,
l'atto interruttivo della prescrizione deve essere stato notificato entro e non oltre la stessa data;
b) se il termine di prescrizione doveva maturare il 23 agosto 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), è maturato il 30 dicembre 2020 e, pertanto,
l'atto interruttivo della prescrizione deve essere stato notificato entro e non oltre la stessa data.
Se l'atto interruttivo è stato notificato in tempo utile, secondo la regola di cui agli esempi a) e b) del presente paragrafo, il nuovo termine quinquennale di prescrizione
è iniziato a decorrere dalla data di notifica dell'atto interruttivo compresa tra il 6 novembre 2020 e il 30 dicembre 2020. Ricorrendo tale ipotesi opererà l'ulteriore sospensione della prescrizione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n.
183/2020 per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
c) se il termine di prescrizione doveva maturare il 24 agosto 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), sarebbe maturato il 31 dicembre 2020. Tenuto conto che, a decorrere dalla stessa data, per effetto dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, opera l'ulteriore sospensione della prescrizione per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, l'atto interruttivo della prescrizione doveva essere notificato entro e non oltre la data del 1° luglio 2021 (dal 24 agosto
2020 + 129 giorni + 182 giorni)”.
Orbene, nel caso di specie, la prescrizione del credito contributivo di cui all'avviso di addebito opposto (interrotta, come detto, dalla notificazione dell'intimazione di pagamento nonché del preavviso di fermo amministrativo, avvenuta in data
13.06.2019) – la quale doveva maturare il 13 giugno 2024 - per effetto della sospensione (311 giorni), alla data della notificazione dell'intimazione di pagamento opposta nella presente sede (notificata, come detto, in data 7.10.2024), non era ancora maturata.
2.5. Alla stregua delle considerazioni svolte, l'opposizione deve essere, dunque, integralmente rigettata, con conseguente conferma dell'avviso di addebito opposto.
3. Le spese di lite.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico di parte opponente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia previdenziale in relazione allo scaglione di valore ricompreso da € 5.201 a € 26.000): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 4.000,00 a favore di ciascuna delle
Amministrazioni convenute e costituitesi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva di
[...]
Controparte_3
2. Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione limitatamente all'eccepita illegittimità della procedura di riscossione sotto il profilo formale-procedimentale nonché in relazione alla doglianza relativa alla prescrizione maturata antecedentemente all'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi di cui all'avviso di addebito n.
37820170001478651.
3. Rigetta il ricorso in relazione alla doglianza relativa alla prescrizione maturata successivamente all'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi di cui all'avviso di addebito n. 37820170001478651.
4. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di AR CP_3
spese che si liquidano in euro 4.000 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori come per legge.
5. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di AR
, spese che si liquidano in euro 4.000 Controparte_1
per compensi professionali, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Parma, il giorno 18 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri