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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/08/2025, n. 11735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11735 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 74040/2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE dott. Nicola Valletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 74040/2022 R.G.A.C.C., promossa con citazione e vertente tra
“ con sede in Roma e Parte_1 Parte_2
residente in [...]; entrambi, ivi elettivamente domiciliati alla
[...]
via Giulia 16, presso lo studio dell'avv. Simona VERDAT, che li rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-ATTORE-
e e residenti in [...]ed ivi CP_1 Controparte_2
elettivamente domiciliati alla via Vittorio Veneto 183, presso lo studio dell'avv. Santo Emanuele MUNGARI, che li rappresenta e difende - pagina 1 di 6 unitamente all'avv. Camilla GALEOTA del Foro di L'Aquila- in forza di procura in atti;
-CONVENUTO-
OGGETTO: usucapione di proprietà immobiliare.
CONCLUSIONI:
Parte attorea chiede: “dichiarare l'acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile sito in Roma, Via di Panico n. 16, censito nel NCEU di Roma al foglio 485, particelle 29 sub 1, via di Panico, 16 piano T zona 2 cat A/5 classe 1, vani 2,5, rendita L.700, variato con classamento nuovo in cat
c/1classe 6 rendita Euro 4.706,99. Autorizzare l'Agenzia del Territorio di
Roma ad effettuare le variazioni delle misure indicare in favore dell'odierna attrice..”.
Parte convenuta “1) accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa,
l'improcedibilità della domanda proposta dalla e dal sig. Parte_1
per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio Parte_2
di mediazione ex D. Lgs. 28/2010, art. 5, comma 1-bis in contraddittorio con tutte le parti del presente giudizio;
2) per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettare la domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile sito in Roma, Via di Panico 16 da parte della
(e/o del sig. in proprio, anche se Parte_1 Parte_2
apparentemente la domanda non sembra formulata) non ricorrendo i requisiti richiesti dalla legge;
3) per l'effetto, condannare la Parte_1
e il sig. in proprio alla spese e competenze di
[...] Parte_2
giudizio nonché al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. pagina 2 di 6 avendo agito con mala fede o colpa grave nei confronti dei sig.ri
[...]
e nonché condannare gli Attori al CP_1 Controparte_2
pagamento di una sanzione pecuniaria, determinata in una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00, da versarsi a favore della cassa delle ammende, a compensazione del danno arrecato all'Amministrazione della Giustizia per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del presente processo”.
CENNI SULPROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Agisce quale parte attorea sia “ sia -in proprio- Parte_1 Parte_2
(che è anche legale r.nte dell'ente).
[...]
“ espone e documenta essere stata costituita in data 15/11/1999 Parte_1
e di avere avuto sempre sede in Roma alla Via di Panico 16, presso immobile che risulta al 50% in proprietà del convenuto laddove il Controparte_2
restante 50% e in quote indivise in capo alla convenuta e CP_1
all'ulteriore attore Parte_2
L'ente societario afferma di possedere “uti dominus” da oltre vent'anni l'immobile per cui è causa, con modalità ben utili a usucapione della proprietà.
Documenta anche esperimento di mediazione, non favorevolmente esitatosi.
Espone essere stato incardinato da odierni convenuti -nelle more della mediazione- azione di divisione (anche) afferente all'immobile oggetto del presente giudizio.
pagina 3 di 6 Argomentando su perfezionamento dell'usucapione di proprietà, quale fattispecie acquisitiva complessa di detto diritto, parte attorea (ma invero solo
“ ha reso le conclusioni sopra riportate. Parte_1
I convenuti confermano (salvo quanto appresso si dirà) che l'immobile è in proprietà nelle seguenti quote: 50% in capo a 25% in capo a CP_1
25% in capo ad confermano Parte_2 Controparte_2
incardinazione di procedimento (proc. 10804/2022 Trib. Roma) di divisione avente ad oggetto anche il cespite per cui è qui causa.
Affermano i convenuti che “ ha la seguente compagine Pt_2 Pt_1
sociale: (30%); (60%); CP_1 Parte_2 CP_3
(10%).
Affermano che l'immobile in questione è stato concesso in uso gratuito (di sede legale) alla società suddetta dal febbraio del 1999.
Eccepiscono che -essendo attori nel presente procedimento sia “ Parte_1
sia (in proprio)- la mediazione non è stata attivata da
[...] Parte_2
quest'ultimo (in proprio).
Eccepiscono necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di comproprietario del bene, in base alla relazione notarile Controparte_4
resa nel proc. 10804/2022
Negano ogni “possessio” utile a fini di usucapione della proprietà, argomentando diffusamente sul punto, contestando anche profili in fatto.
Rilevano incoerenza logico-giuridica della posizione di Parte_2
(in proprio) quale attore.
Rendono le conclusioni sopra riportate.
pagina 4 di 6 Con le memorie ex art. 183 c.6 n°1 c.p.c. (rito previgente) le richieste non sono state modificate.
Con ordinanza del 30/3/2023:
• è stata ordinata integrazione del contraddittorio nei confronti di
Controparte_4
• è stato fissato termine per attività di mediazione.
E' stato prodotto certificato di morte -in data 10/5/2023- di CP_4
i cui unici eredi sono già parti in causa.
[...]
All'esito dei termini ex art. 183 c.6 c.p.c. (rito previdente), con ordinanza del
12/4/2024 è stata ammessa prova documentale.
La causa è giunta alla fase decisoria.
Osserva preliminarmente il giudicante che agiscono come attori sia
“ (ovviamente a mezzo del suo legale rappresentante, Parte_1
sia in proprio. Parte_2 Parte_2
Tuttavia la domanda di usucapione di proprietà è resa solo da “ Parte_1
.
[...]
Non senza rilevare che (in proprio) è comproprietario Parte_2
(25%) del bene di cui la società (di cui è legale rappresentante) chiede dichiararsi usucapione.
L'incoerenza logico-giuridica del costrutto è plateale.
Va peraltro rilevato conflitto di interessi tra la società “ ed il Parte_1
suo legale rappresentante, in riferimento alla domanda di usucapione della proprietà di un bene di cui il suo legale rappresentante è appunto
(com)proprietario.
pagina 5 di 6 L'omessa richiesta di nomina di curatore speciale concreta un vizio insanabile di costituzione del rapporto processuale, con conseguente nullità del giudizio.
Il regime delle spese segue la soccombenza, con liquidazione resa ex D.M.
55/2014 (scaglione di valore indeterminabile;
bassa complessità; valori medi).
P.Q.M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando, in composizione monocratica e nel contraddittorio delle parti, nel proc.
74040/2022 così decide:
• dichiara la nullità del giudizio;
• condanna parte attorea alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte convenuta, liquidate in € 7.616,00 per compenso professionale;
oltre rimborso forfettario 15%, CAP e IVA di legge.
Roma 7/8/2025
Il Giudice
(dott. N. Valletta)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE dott. Nicola Valletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 74040/2022 R.G.A.C.C., promossa con citazione e vertente tra
“ con sede in Roma e Parte_1 Parte_2
residente in [...]; entrambi, ivi elettivamente domiciliati alla
[...]
via Giulia 16, presso lo studio dell'avv. Simona VERDAT, che li rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-ATTORE-
e e residenti in [...]ed ivi CP_1 Controparte_2
elettivamente domiciliati alla via Vittorio Veneto 183, presso lo studio dell'avv. Santo Emanuele MUNGARI, che li rappresenta e difende - pagina 1 di 6 unitamente all'avv. Camilla GALEOTA del Foro di L'Aquila- in forza di procura in atti;
-CONVENUTO-
OGGETTO: usucapione di proprietà immobiliare.
CONCLUSIONI:
Parte attorea chiede: “dichiarare l'acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile sito in Roma, Via di Panico n. 16, censito nel NCEU di Roma al foglio 485, particelle 29 sub 1, via di Panico, 16 piano T zona 2 cat A/5 classe 1, vani 2,5, rendita L.700, variato con classamento nuovo in cat
c/1classe 6 rendita Euro 4.706,99. Autorizzare l'Agenzia del Territorio di
Roma ad effettuare le variazioni delle misure indicare in favore dell'odierna attrice..”.
Parte convenuta “1) accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa,
l'improcedibilità della domanda proposta dalla e dal sig. Parte_1
per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio Parte_2
di mediazione ex D. Lgs. 28/2010, art. 5, comma 1-bis in contraddittorio con tutte le parti del presente giudizio;
2) per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettare la domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile sito in Roma, Via di Panico 16 da parte della
(e/o del sig. in proprio, anche se Parte_1 Parte_2
apparentemente la domanda non sembra formulata) non ricorrendo i requisiti richiesti dalla legge;
3) per l'effetto, condannare la Parte_1
e il sig. in proprio alla spese e competenze di
[...] Parte_2
giudizio nonché al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. pagina 2 di 6 avendo agito con mala fede o colpa grave nei confronti dei sig.ri
[...]
e nonché condannare gli Attori al CP_1 Controparte_2
pagamento di una sanzione pecuniaria, determinata in una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00, da versarsi a favore della cassa delle ammende, a compensazione del danno arrecato all'Amministrazione della Giustizia per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del presente processo”.
CENNI SULPROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Agisce quale parte attorea sia “ sia -in proprio- Parte_1 Parte_2
(che è anche legale r.nte dell'ente).
[...]
“ espone e documenta essere stata costituita in data 15/11/1999 Parte_1
e di avere avuto sempre sede in Roma alla Via di Panico 16, presso immobile che risulta al 50% in proprietà del convenuto laddove il Controparte_2
restante 50% e in quote indivise in capo alla convenuta e CP_1
all'ulteriore attore Parte_2
L'ente societario afferma di possedere “uti dominus” da oltre vent'anni l'immobile per cui è causa, con modalità ben utili a usucapione della proprietà.
Documenta anche esperimento di mediazione, non favorevolmente esitatosi.
Espone essere stato incardinato da odierni convenuti -nelle more della mediazione- azione di divisione (anche) afferente all'immobile oggetto del presente giudizio.
pagina 3 di 6 Argomentando su perfezionamento dell'usucapione di proprietà, quale fattispecie acquisitiva complessa di detto diritto, parte attorea (ma invero solo
“ ha reso le conclusioni sopra riportate. Parte_1
I convenuti confermano (salvo quanto appresso si dirà) che l'immobile è in proprietà nelle seguenti quote: 50% in capo a 25% in capo a CP_1
25% in capo ad confermano Parte_2 Controparte_2
incardinazione di procedimento (proc. 10804/2022 Trib. Roma) di divisione avente ad oggetto anche il cespite per cui è qui causa.
Affermano i convenuti che “ ha la seguente compagine Pt_2 Pt_1
sociale: (30%); (60%); CP_1 Parte_2 CP_3
(10%).
Affermano che l'immobile in questione è stato concesso in uso gratuito (di sede legale) alla società suddetta dal febbraio del 1999.
Eccepiscono che -essendo attori nel presente procedimento sia “ Parte_1
sia (in proprio)- la mediazione non è stata attivata da
[...] Parte_2
quest'ultimo (in proprio).
Eccepiscono necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di comproprietario del bene, in base alla relazione notarile Controparte_4
resa nel proc. 10804/2022
Negano ogni “possessio” utile a fini di usucapione della proprietà, argomentando diffusamente sul punto, contestando anche profili in fatto.
Rilevano incoerenza logico-giuridica della posizione di Parte_2
(in proprio) quale attore.
Rendono le conclusioni sopra riportate.
pagina 4 di 6 Con le memorie ex art. 183 c.6 n°1 c.p.c. (rito previgente) le richieste non sono state modificate.
Con ordinanza del 30/3/2023:
• è stata ordinata integrazione del contraddittorio nei confronti di
Controparte_4
• è stato fissato termine per attività di mediazione.
E' stato prodotto certificato di morte -in data 10/5/2023- di CP_4
i cui unici eredi sono già parti in causa.
[...]
All'esito dei termini ex art. 183 c.6 c.p.c. (rito previdente), con ordinanza del
12/4/2024 è stata ammessa prova documentale.
La causa è giunta alla fase decisoria.
Osserva preliminarmente il giudicante che agiscono come attori sia
“ (ovviamente a mezzo del suo legale rappresentante, Parte_1
sia in proprio. Parte_2 Parte_2
Tuttavia la domanda di usucapione di proprietà è resa solo da “ Parte_1
.
[...]
Non senza rilevare che (in proprio) è comproprietario Parte_2
(25%) del bene di cui la società (di cui è legale rappresentante) chiede dichiararsi usucapione.
L'incoerenza logico-giuridica del costrutto è plateale.
Va peraltro rilevato conflitto di interessi tra la società “ ed il Parte_1
suo legale rappresentante, in riferimento alla domanda di usucapione della proprietà di un bene di cui il suo legale rappresentante è appunto
(com)proprietario.
pagina 5 di 6 L'omessa richiesta di nomina di curatore speciale concreta un vizio insanabile di costituzione del rapporto processuale, con conseguente nullità del giudizio.
Il regime delle spese segue la soccombenza, con liquidazione resa ex D.M.
55/2014 (scaglione di valore indeterminabile;
bassa complessità; valori medi).
P.Q.M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando, in composizione monocratica e nel contraddittorio delle parti, nel proc.
74040/2022 così decide:
• dichiara la nullità del giudizio;
• condanna parte attorea alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte convenuta, liquidate in € 7.616,00 per compenso professionale;
oltre rimborso forfettario 15%, CAP e IVA di legge.
Roma 7/8/2025
Il Giudice
(dott. N. Valletta)
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