Articolo 2 della Legge 20 ottobre 1960, n. 1305
Articolo 1
Versione
30 novembre 1960
Art. 2.
Per l'anno 1960, il benestare previsto dal primo comma dell'articolo 94 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall' articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72 , e sostituito dall' articolo 11 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079 , ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, di delegazioni sulle imposte di consumo, viene dato dal prefetto con riferimento ai tre quinti del cespite netto accertato nell'anno 1959.

Entrata in vigore il 30 novembre 1960