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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/03/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 25/03/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 16000 /2022 vertente
TRA
nato a [...]-DUCENTA (CE) il 31/05/1970, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SAGLIOCCO BIAGIO, come in atti RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1 in VIA FERRARECCE N. 13 81100 CASERTA, rappresentato e difeso dall'avv. DE BENEDICTIS ITALA, come in atti RESISTENTE OGGETTO: indebito CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 09/12/2022 parte ricorrente in epigrafe premetteva:
Che la Sig.ra era già percettrice della pensione di Cat. IO n. Parte_1
19025921 a decorrere dal 2009;
Che, nel mese di Luglio/2022, in seguito ad una convocazione a campione, l'istante veniva sottoposta a visita di Revisione/Verifica da parte dell' ; CP_1
Che, in data 13.09.2022, la Sede di ER (CE), inviava comunicazione CP_1 alla Sig.ra informandola della sospensione della prestazione di cui sopra a Pt_1 far data da Ottobre/2022;
Che in seguito alla sospensione della prestazione, e precisamente in data 19.09.2022, l' di ER inviava –a mezzo posta- una ulteriore missiva alla CP_1 ricorrente, avente ad oggetto: “Accertamento somme indebitamente percepite dalla sig.ra cat. IO n.19025921”; Parte_1
Che le somme indicate dall' , sarebbero state indebitamente percepite CP_1 dall'istante nel periodo dal 01.08.2022 al 30.09.2022 per un totale complessivo di
€365,72 (trecentosessantacinque,72);
1 Che, in seguito alla sospensione della prestazione, e precisamente in data
14.10.2022, il sottoscritto avvocato provvedeva ad inviare Ricorso in Autotutela alle sedi di Roma, Caserta ed ER;
CP_1
Che in data 17.10.2022 l' di ER, in risposta al Ricorso in Autotutela di CP_1 cui poc'anzi, inoltrava la seguente risposta: “La sig.ra è stata Parte_1 sottoposta a Revisione Pensione per motivi reddituali, avverso la decisione del CML può presentare ricorso al Comitato Provinciale”;
Che in data 19.10.2022, la ricorrente provvedeva ad inoltrare (così come indicato dall' di ER) –tramite patronato- opportuno ricorso al Comitato Provinciale CP_1 recante quale n° di ricevuta 2282841 e quale N° di Protocollo
.200.19/10/2022.0639520; CP_1
Che, con delibera N. 2211194 del 21.11.2022, il Comitato Provinciale si pronunciava nel seguente modo: “Considerato che il successivo esame medico effettuato ha confermato la mancanza del requisito sanitario di legge necessario per la revisione dell'erogazione dell'assegno ordinario d'invalidità; di fatto con visita medica del 20/10/2022_il CML di sede ha ritenuto l'assicurato ai sensi di legge 222/1984 NON INVALIDO”; Tanto premesso chiedeva accogliere le seguenti conclusioni:
“1) Dichiarare l'istante, la Sig.ra invalido (assegno ordinario Parte_1 invalidità ) ex lege 222/84 e succ. mod. sin dalla data della CP_1
Revoca/Sospensione ossia Agosto/2022 e/o, in via meramente subordinata, dal riconoscimento giudiziale;
2) Per effetto delle conclusioni del CTU – anche in considerazione dell'assenza di eventuali contestazioni e della congruità della relazione peritale – omologare, con decreto, il relativo requisito sanitario;
3) Accertare e dichiarare l'inesistenza del presunto indebito di € 365,72 (trecentosessantacinque,72) quali somme indebitamente percepite dalla ricorrente;
4) Per l'effetto dichiarare la nullità della predetta missiva da parte dell' , CP_1 nonché dell'intero procedimento di riscossione;
5) Condannare il convenuto al pagamento delle spese processuali ai sensi CP_1 dell'art. 91 e s.s. c.p.c. e 152 disp. att. c.p.c., con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario;
6) Manlevare parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale, da questi espressa mente sottoscritta”. Si costituiva l che eccepiva l'insussistenza dei requisiti sanitari e contributivi. CP_1
Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.; il Tribunale, lette le note, decideva la causa con il deposito della presente sentenza.
*** Il ricorso è fondato e deve essere accolto. In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di
2 restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010, n. 18046). La stessa Corte di cassazione, con sentenza del 5.1.2011, n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l' “nel CP_2 provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico”. L'onere della prova della spettanza del percepito ricade, pertanto, sul titolare della prestazione che ha provato nel presente giudizio la sussistenza dei requisiti. Osserva il Tribunale che parte ricorrente ha provato i presupposti costitutivi del diritto: oltre al requisito della cittadinanza e della residenza ( dei quali vi è prova in atti, con il certificato di residenza storico), dà diritto alla prestazione la concorrenza di ulteriori requisiti ed in particolare il requisito economico, che nel caso di specie può ritenersi provato, con il certificato dell'Agenzia delle Entrate, in atti, il requisito contributivo, come risulta dal certificato del cassetto previdenziale depositato su richiesta del Tribunale, e il requisito sanitario, accertato con omologa rg. n. 13556/2023 che lo riconosce dalla data di revisione. Stante la prova dei fatti costitutivi del diritto il ricorso in merito all'accertamento dell'indebito può essere accolto. Le spese seguono la soccombenza, nei limiti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza del presunto indebito di € 365,72 (trecentosessantacinque,72) quali somme indebitamente percepite dalla ricorrente;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in CP_1 complessivi euro 366,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Si comunichi ER, 25/03/2025
Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 25/03/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 16000 /2022 vertente
TRA
nato a [...]-DUCENTA (CE) il 31/05/1970, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SAGLIOCCO BIAGIO, come in atti RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1 in VIA FERRARECCE N. 13 81100 CASERTA, rappresentato e difeso dall'avv. DE BENEDICTIS ITALA, come in atti RESISTENTE OGGETTO: indebito CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 09/12/2022 parte ricorrente in epigrafe premetteva:
Che la Sig.ra era già percettrice della pensione di Cat. IO n. Parte_1
19025921 a decorrere dal 2009;
Che, nel mese di Luglio/2022, in seguito ad una convocazione a campione, l'istante veniva sottoposta a visita di Revisione/Verifica da parte dell' ; CP_1
Che, in data 13.09.2022, la Sede di ER (CE), inviava comunicazione CP_1 alla Sig.ra informandola della sospensione della prestazione di cui sopra a Pt_1 far data da Ottobre/2022;
Che in seguito alla sospensione della prestazione, e precisamente in data 19.09.2022, l' di ER inviava –a mezzo posta- una ulteriore missiva alla CP_1 ricorrente, avente ad oggetto: “Accertamento somme indebitamente percepite dalla sig.ra cat. IO n.19025921”; Parte_1
Che le somme indicate dall' , sarebbero state indebitamente percepite CP_1 dall'istante nel periodo dal 01.08.2022 al 30.09.2022 per un totale complessivo di
€365,72 (trecentosessantacinque,72);
1 Che, in seguito alla sospensione della prestazione, e precisamente in data
14.10.2022, il sottoscritto avvocato provvedeva ad inviare Ricorso in Autotutela alle sedi di Roma, Caserta ed ER;
CP_1
Che in data 17.10.2022 l' di ER, in risposta al Ricorso in Autotutela di CP_1 cui poc'anzi, inoltrava la seguente risposta: “La sig.ra è stata Parte_1 sottoposta a Revisione Pensione per motivi reddituali, avverso la decisione del CML può presentare ricorso al Comitato Provinciale”;
Che in data 19.10.2022, la ricorrente provvedeva ad inoltrare (così come indicato dall' di ER) –tramite patronato- opportuno ricorso al Comitato Provinciale CP_1 recante quale n° di ricevuta 2282841 e quale N° di Protocollo
.200.19/10/2022.0639520; CP_1
Che, con delibera N. 2211194 del 21.11.2022, il Comitato Provinciale si pronunciava nel seguente modo: “Considerato che il successivo esame medico effettuato ha confermato la mancanza del requisito sanitario di legge necessario per la revisione dell'erogazione dell'assegno ordinario d'invalidità; di fatto con visita medica del 20/10/2022_il CML di sede ha ritenuto l'assicurato ai sensi di legge 222/1984 NON INVALIDO”; Tanto premesso chiedeva accogliere le seguenti conclusioni:
“1) Dichiarare l'istante, la Sig.ra invalido (assegno ordinario Parte_1 invalidità ) ex lege 222/84 e succ. mod. sin dalla data della CP_1
Revoca/Sospensione ossia Agosto/2022 e/o, in via meramente subordinata, dal riconoscimento giudiziale;
2) Per effetto delle conclusioni del CTU – anche in considerazione dell'assenza di eventuali contestazioni e della congruità della relazione peritale – omologare, con decreto, il relativo requisito sanitario;
3) Accertare e dichiarare l'inesistenza del presunto indebito di € 365,72 (trecentosessantacinque,72) quali somme indebitamente percepite dalla ricorrente;
4) Per l'effetto dichiarare la nullità della predetta missiva da parte dell' , CP_1 nonché dell'intero procedimento di riscossione;
5) Condannare il convenuto al pagamento delle spese processuali ai sensi CP_1 dell'art. 91 e s.s. c.p.c. e 152 disp. att. c.p.c., con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario;
6) Manlevare parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale, da questi espressa mente sottoscritta”. Si costituiva l che eccepiva l'insussistenza dei requisiti sanitari e contributivi. CP_1
Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.; il Tribunale, lette le note, decideva la causa con il deposito della presente sentenza.
*** Il ricorso è fondato e deve essere accolto. In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di
2 restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010, n. 18046). La stessa Corte di cassazione, con sentenza del 5.1.2011, n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l' “nel CP_2 provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico”. L'onere della prova della spettanza del percepito ricade, pertanto, sul titolare della prestazione che ha provato nel presente giudizio la sussistenza dei requisiti. Osserva il Tribunale che parte ricorrente ha provato i presupposti costitutivi del diritto: oltre al requisito della cittadinanza e della residenza ( dei quali vi è prova in atti, con il certificato di residenza storico), dà diritto alla prestazione la concorrenza di ulteriori requisiti ed in particolare il requisito economico, che nel caso di specie può ritenersi provato, con il certificato dell'Agenzia delle Entrate, in atti, il requisito contributivo, come risulta dal certificato del cassetto previdenziale depositato su richiesta del Tribunale, e il requisito sanitario, accertato con omologa rg. n. 13556/2023 che lo riconosce dalla data di revisione. Stante la prova dei fatti costitutivi del diritto il ricorso in merito all'accertamento dell'indebito può essere accolto. Le spese seguono la soccombenza, nei limiti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza del presunto indebito di € 365,72 (trecentosessantacinque,72) quali somme indebitamente percepite dalla ricorrente;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in CP_1 complessivi euro 366,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Si comunichi ER, 25/03/2025
Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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