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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/10/2025, n. 3026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3026 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2986 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. RAUCCI PASQUALE Parte_1 presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. NACCA Controparte_1
PASQUALINO presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 07/10/2025, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.05.2025 parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili matrimonio contratto con parte resistente in data 13.05.2006 in Macerata
Campania, dal quale sono nati due figli: (08.01.2007), PA (05.10.2009) e Per_1 Per_2
(07.11.2012). 2
Si costituiva parte resistente, la quale non si opponeva alla domanda di divorzio.
All'udienza del 07.10.2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e, recepito provvisoriamente lo stesso, il Giudice delegato rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione consensuale pronunciata da questo Tribunale, con decreto di omologa del 29.06.2022, previa comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come successivamente modificato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie, all'udienza del 07.10.2025, le parti, premesso che il
[...] percepisce uno stipendio di circa € 940,00 mensili e che il contributo di mantenimento a suo Pt_1 carico si intende per tutti e tre i figli della coppia, hanno chiesto pronunciarsi il divorzio alle medesime condizioni della separazione fatta eccezione per il diritto di visita della prima figlia della coppia, nelle more divenuta maggiorenne. Hanno, pertanto, chiesto recepirsi il seguente accordo:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2. i figli , PA e vengono affidati in forma condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori secondo quanto disposto dall'art. 155 c.c. novellato, i quali eserciteranno insieme la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Per quanto attiene alle questioni di ordinaria amministrazione, come indicato nel comma terzo del citato articolo 155 cc, queste possano essere assunte separatamente da ambedue i genitori, nel rispetto ed esclusivo interesse dei figli;
3. la casa coniugale in Portico di Caserta, in uno ai mobili che la arredano, resta assegnata alla Sig.ra che la continuerà ad abitare unitamente ai Controparte_1 figli, salvo che la stessa successivamente alla sottoscrizione del presente atto decida di trasferire altrove la propria dimora abituale, comunicando il nuovo domicilio al coniuge, nel qual caso tale abitazione potrà essere abitata dal signor;
Pt_1 3
4. comunque il coniuge che lascerà per primo la casa coniugale trasferendo il proprio domicilio presso altra abitazione è tenuto a comunicare il nuovo l'indirizzo ed eventuale recapito telefonico;
5. i figli abiteranno con la madre presso la casa coniugale in Portico di Caserta (CE), salvo diversi e successivi accordi tra i coniugi;
6. gli istanti si impegnano a favorire la continuità del rapporto genitoriale e la frequentazione con gli stessi con i figli. A tale scopo il sig. potrà Parte_1 incontrare i figli e tenerli con sé il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore
17,00 alle ore 20,00, compatibilmente con gli impegni scolastici di questi ultimi, con obbligo di preavviso, anche telefonico, di almeno dodici ore, alla madre domiciliataria;
il padre avrà inoltre il diritto di tenere con se i figli minori con sé a settimane alterne dalle ore 14,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
7. a partire dalle prossime festività natalizie e di Capodanno, il signor Parte_1 potrà tenere i figli , PA e , con sé dal 23 al 27 dicembre e dal 30 Per_1 Per_2 dicembre al 3 gennaio successivo, ad anni alterni;
8. i figli trascorreranno ad anni alterni le festività pasquali (dalla mattina del Sabato
Santo alla sera del Lunedì in Albis) con il padre a decorrere dall'anno 2023;
9. Per le ferie estive e, salva l'ipotesi in cui i genitori, di comune accordo, decidano di regolarsi diversamente, vale la seguente regola “quindici giorni consecutivi con il padre e quindici con la madre, con pernottamento, nel mese di luglio oppure di agosto, ciò in dipendenza delle esigenze lavorative di entrambi i genitori e, comunque, previa comunicazione scritta che gli stessi dovranno scambiarsi entro fine maggio di ciascun anno.”
10. Le modalità di visite e di festività di cui innanzi potranno subire variazioni e/o modifiche in presenza di oggettivi impedimenti di uno e/o di entrambi i genitori e/o dei figli minori, pertanto, in fattispecie simili si effettuerà il recupero appena possibile, tutto ciò nell'esclusivo interesse dei figli;
11. ai sensi del primo comma dell'art. 155 c.c. novellato i figli , PA e Per_1 Per_2 hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, i quali si impegnano ad assicurare la compresenza negli eventi più importanti della loro vita, come ad esempio il giorno del suo compleanno, dell'onomastico, di eventi scolastici, festa di Carnevale ecc.ecc., concordando preventivamente luoghi e modalità degli incontri;
4
12. il sig. provvederà a corrispondere €. 300,00 a titolo di assegno di Parte_1 mantenimento dei figli, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
tale somma deve intendersi soggetta all'adeguamento automatico del costo della vita secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
13. il sig. si impegna, altresì, al pagamento delle rate di mutuo bancario per Parte_1 acquisto casa ammontante a €. 300,00, mentre la sig.ra provvederà al CP_1 pagamento delle fatture di consumi di luce, acqua, gas nonché le spese di condominio ed altre relative alla ordinaria manutenzione dell'immobile dalla medesima abitato e tanto fino a quando ne avrà il godimento;
14. le spese straordinarie per le cure mediche non mutuabili, compreso l'acquisto di medicinali e degli accertamenti specialistici, come anche quelle scolastiche necessarie
(acquisto di libri, zainetto, grembiule ecc.) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % cadauno e rimborsabili al coniuge anticipatario entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello della richiesta, sulla base della consegna di copia de relativo documento di spesa (fattura , scontrino , ecc.) all'atto del pagamento il coniuge anticipatario rilascerà relativa ricevuta;
Le spese di natura voluttuaria, comprese quelle ludiche, dovranno essere concordate di volta in volta da entrambi i genitori, in difetto cadranno ad esclusivo carico di chi le avrà sostenute;
15. non vi sono altre istanze economiche, né beni da dividere, essendo il tutto già regolarizzato tra i comparenti coniugi, i quali reciprocamente dichiarano di non aver niente a pretendere l'uno dall'altro, oltre a quanto indicato nel presente atto, intendendosi il tutto per transatto e rinunciato.
16. I coniugi autorizzano sin d'ora il rilascio in favore dei minori del passaporto e della
Carta d'identità valida per l'espatrio, ma per eventuali viaggi all'estero, anche se a scopo di vacanza o studio occorrerà l'autorizzazione espressa di entrambe le figure genitoriali;
17. come già precisato, gli effetti del presente accordo sono validi e vincolanti sin dalla data di sottoscrizione del ricorso e, per quanto non previsto, valgono le disposizioni di legge in materia.
Il Tribunale, tenuto conto che la prima figlia della coppia è divenuta maggiorenne e che, pertanto, alcuna disposizione va adottata in punto di affido, collocamento e diritto di visita della stessa, ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole. 5
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Macerata Campania il 13.05.2006 da nato il Parte_1
05.11.1967 in MARCIANISE (CE) e nata il [...] in [...]
CASERTA (CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MACERATA CAMPANIA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 4, parte II, serie A, anno 2006);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 07.10.2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2986 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. RAUCCI PASQUALE Parte_1 presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. NACCA Controparte_1
PASQUALINO presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 07/10/2025, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.05.2025 parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili matrimonio contratto con parte resistente in data 13.05.2006 in Macerata
Campania, dal quale sono nati due figli: (08.01.2007), PA (05.10.2009) e Per_1 Per_2
(07.11.2012). 2
Si costituiva parte resistente, la quale non si opponeva alla domanda di divorzio.
All'udienza del 07.10.2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e, recepito provvisoriamente lo stesso, il Giudice delegato rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione consensuale pronunciata da questo Tribunale, con decreto di omologa del 29.06.2022, previa comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come successivamente modificato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie, all'udienza del 07.10.2025, le parti, premesso che il
[...] percepisce uno stipendio di circa € 940,00 mensili e che il contributo di mantenimento a suo Pt_1 carico si intende per tutti e tre i figli della coppia, hanno chiesto pronunciarsi il divorzio alle medesime condizioni della separazione fatta eccezione per il diritto di visita della prima figlia della coppia, nelle more divenuta maggiorenne. Hanno, pertanto, chiesto recepirsi il seguente accordo:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2. i figli , PA e vengono affidati in forma condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori secondo quanto disposto dall'art. 155 c.c. novellato, i quali eserciteranno insieme la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Per quanto attiene alle questioni di ordinaria amministrazione, come indicato nel comma terzo del citato articolo 155 cc, queste possano essere assunte separatamente da ambedue i genitori, nel rispetto ed esclusivo interesse dei figli;
3. la casa coniugale in Portico di Caserta, in uno ai mobili che la arredano, resta assegnata alla Sig.ra che la continuerà ad abitare unitamente ai Controparte_1 figli, salvo che la stessa successivamente alla sottoscrizione del presente atto decida di trasferire altrove la propria dimora abituale, comunicando il nuovo domicilio al coniuge, nel qual caso tale abitazione potrà essere abitata dal signor;
Pt_1 3
4. comunque il coniuge che lascerà per primo la casa coniugale trasferendo il proprio domicilio presso altra abitazione è tenuto a comunicare il nuovo l'indirizzo ed eventuale recapito telefonico;
5. i figli abiteranno con la madre presso la casa coniugale in Portico di Caserta (CE), salvo diversi e successivi accordi tra i coniugi;
6. gli istanti si impegnano a favorire la continuità del rapporto genitoriale e la frequentazione con gli stessi con i figli. A tale scopo il sig. potrà Parte_1 incontrare i figli e tenerli con sé il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore
17,00 alle ore 20,00, compatibilmente con gli impegni scolastici di questi ultimi, con obbligo di preavviso, anche telefonico, di almeno dodici ore, alla madre domiciliataria;
il padre avrà inoltre il diritto di tenere con se i figli minori con sé a settimane alterne dalle ore 14,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
7. a partire dalle prossime festività natalizie e di Capodanno, il signor Parte_1 potrà tenere i figli , PA e , con sé dal 23 al 27 dicembre e dal 30 Per_1 Per_2 dicembre al 3 gennaio successivo, ad anni alterni;
8. i figli trascorreranno ad anni alterni le festività pasquali (dalla mattina del Sabato
Santo alla sera del Lunedì in Albis) con il padre a decorrere dall'anno 2023;
9. Per le ferie estive e, salva l'ipotesi in cui i genitori, di comune accordo, decidano di regolarsi diversamente, vale la seguente regola “quindici giorni consecutivi con il padre e quindici con la madre, con pernottamento, nel mese di luglio oppure di agosto, ciò in dipendenza delle esigenze lavorative di entrambi i genitori e, comunque, previa comunicazione scritta che gli stessi dovranno scambiarsi entro fine maggio di ciascun anno.”
10. Le modalità di visite e di festività di cui innanzi potranno subire variazioni e/o modifiche in presenza di oggettivi impedimenti di uno e/o di entrambi i genitori e/o dei figli minori, pertanto, in fattispecie simili si effettuerà il recupero appena possibile, tutto ciò nell'esclusivo interesse dei figli;
11. ai sensi del primo comma dell'art. 155 c.c. novellato i figli , PA e Per_1 Per_2 hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, i quali si impegnano ad assicurare la compresenza negli eventi più importanti della loro vita, come ad esempio il giorno del suo compleanno, dell'onomastico, di eventi scolastici, festa di Carnevale ecc.ecc., concordando preventivamente luoghi e modalità degli incontri;
4
12. il sig. provvederà a corrispondere €. 300,00 a titolo di assegno di Parte_1 mantenimento dei figli, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
tale somma deve intendersi soggetta all'adeguamento automatico del costo della vita secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
13. il sig. si impegna, altresì, al pagamento delle rate di mutuo bancario per Parte_1 acquisto casa ammontante a €. 300,00, mentre la sig.ra provvederà al CP_1 pagamento delle fatture di consumi di luce, acqua, gas nonché le spese di condominio ed altre relative alla ordinaria manutenzione dell'immobile dalla medesima abitato e tanto fino a quando ne avrà il godimento;
14. le spese straordinarie per le cure mediche non mutuabili, compreso l'acquisto di medicinali e degli accertamenti specialistici, come anche quelle scolastiche necessarie
(acquisto di libri, zainetto, grembiule ecc.) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % cadauno e rimborsabili al coniuge anticipatario entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello della richiesta, sulla base della consegna di copia de relativo documento di spesa (fattura , scontrino , ecc.) all'atto del pagamento il coniuge anticipatario rilascerà relativa ricevuta;
Le spese di natura voluttuaria, comprese quelle ludiche, dovranno essere concordate di volta in volta da entrambi i genitori, in difetto cadranno ad esclusivo carico di chi le avrà sostenute;
15. non vi sono altre istanze economiche, né beni da dividere, essendo il tutto già regolarizzato tra i comparenti coniugi, i quali reciprocamente dichiarano di non aver niente a pretendere l'uno dall'altro, oltre a quanto indicato nel presente atto, intendendosi il tutto per transatto e rinunciato.
16. I coniugi autorizzano sin d'ora il rilascio in favore dei minori del passaporto e della
Carta d'identità valida per l'espatrio, ma per eventuali viaggi all'estero, anche se a scopo di vacanza o studio occorrerà l'autorizzazione espressa di entrambe le figure genitoriali;
17. come già precisato, gli effetti del presente accordo sono validi e vincolanti sin dalla data di sottoscrizione del ricorso e, per quanto non previsto, valgono le disposizioni di legge in materia.
Il Tribunale, tenuto conto che la prima figlia della coppia è divenuta maggiorenne e che, pertanto, alcuna disposizione va adottata in punto di affido, collocamento e diritto di visita della stessa, ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole. 5
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Macerata Campania il 13.05.2006 da nato il Parte_1
05.11.1967 in MARCIANISE (CE) e nata il [...] in [...]
CASERTA (CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MACERATA CAMPANIA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 4, parte II, serie A, anno 2006);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 07.10.2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese