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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 04/08/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi
N. R.G. 1237/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1237/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Parte_1 C.F._1
Avv. Eleonora Verdini, giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto introduttivo;
- Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall' Avv. Paola Romagnoli, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione;
- Resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
***
OGGETTO: OGGETTO: “sentenza parziale – separazione giudiziale”
***
CONCLUSIONI
All'udienza del 22/5/2025, svolta ex art. 473-bis.22 u.c. con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come segue:
PER PARTE RICORRENTE il difensore “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, respinta ogni avversa pretesa, deduzione ed eccezione Pronunciare la separazione personale dei coniugi, con obbligo di reciproco rispetto, ognuno libero di fissare la propria dimora ovunque creda, con l'obbligo reciproco di comunicarsi eventuali variazioni di residenza o di domicilio”;
PER PARTE RESISTENTE il difensore “si riporta integralmente ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate e contestando, nel contempo, quando dedotto ed eccepito da parte ricorrente. In merito alla pronuncia parziale di separazione sullo status aderisce, come già indicato nel proprio atto costitutivo, alla richiesta di separazione con conseguente pronuncia da parte del Collegio sullo status e relativa annotazione nel registro dello stato civile del comune di Fermo, al n.18, anno 2018, parte II, serie A, ufficio 1”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso in data 16/9/2024, ha chiesto la Parte_1 separazione dal coniuge con il quale ha contratto Controparte_1 matrimonio a Fermo in data 3/9/2005 - atto di matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Fermo (Anno 2005, Numero 18, Parte II, Serie A,
Ufficio 3).
Pag. 2 di 4 2. In data 7/2/2025 si è costituito il resistente CP_1
il quale - senza opporsi alla domandata pronuncia di separazione tra i
[...] coniugi - ha contestato ogni ulteriore allegazione fatta dalla ricorrente ed avanzato a propria volta richieste alternative riguardo alle pronunce accessorie.
3. All'udienza del 22/5/2025 - fissata ex art. 473-bis.22 u.c. c.p.c. per la precisazione delle conclusioni limitatamente alla pronuncia sullo status - le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate chiedendo entrambe l'emissione di sentenza non definitiva di separazione e la successiva rimessione della causa in istruttoria per il completamento della stessa con riguardo alle pronunce accessorie.
4. La domanda di separazione svolta da entrambi i procuratori delle parti va accolta. Risulta adeguatamente provato il venir meno tra i coniugi di ogni comunione spirituale e materiale, circostanza tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
non vi è, inoltre, incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenziato anche dalla domanda congiunta dei coniugi sul punto. Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi e deve essere disposta la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore, come da separata ordinanza, per il completamento dell'attività istruttoria in ordine alle ulteriori domande formulate.
5. La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DICHIARA la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio a Fermo in data 3/9/2005 - atto
[...]
Pag. 3 di 4 di matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Fermo (Anno
2005, Numero 18, Parte II, Serie A, Ufficio 3);
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo di procedere alle annotazioni di legge;
DISPONE la rimessione della causa in istruttoria per il prosieguo del giudizio, come da separata ordinanza.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 17/7/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Lucia Rocchi
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi
N. R.G. 1237/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1237/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Parte_1 C.F._1
Avv. Eleonora Verdini, giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto introduttivo;
- Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall' Avv. Paola Romagnoli, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione;
- Resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
***
OGGETTO: OGGETTO: “sentenza parziale – separazione giudiziale”
***
CONCLUSIONI
All'udienza del 22/5/2025, svolta ex art. 473-bis.22 u.c. con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come segue:
PER PARTE RICORRENTE il difensore “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, respinta ogni avversa pretesa, deduzione ed eccezione Pronunciare la separazione personale dei coniugi, con obbligo di reciproco rispetto, ognuno libero di fissare la propria dimora ovunque creda, con l'obbligo reciproco di comunicarsi eventuali variazioni di residenza o di domicilio”;
PER PARTE RESISTENTE il difensore “si riporta integralmente ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate e contestando, nel contempo, quando dedotto ed eccepito da parte ricorrente. In merito alla pronuncia parziale di separazione sullo status aderisce, come già indicato nel proprio atto costitutivo, alla richiesta di separazione con conseguente pronuncia da parte del Collegio sullo status e relativa annotazione nel registro dello stato civile del comune di Fermo, al n.18, anno 2018, parte II, serie A, ufficio 1”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso in data 16/9/2024, ha chiesto la Parte_1 separazione dal coniuge con il quale ha contratto Controparte_1 matrimonio a Fermo in data 3/9/2005 - atto di matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Fermo (Anno 2005, Numero 18, Parte II, Serie A,
Ufficio 3).
Pag. 2 di 4 2. In data 7/2/2025 si è costituito il resistente CP_1
il quale - senza opporsi alla domandata pronuncia di separazione tra i
[...] coniugi - ha contestato ogni ulteriore allegazione fatta dalla ricorrente ed avanzato a propria volta richieste alternative riguardo alle pronunce accessorie.
3. All'udienza del 22/5/2025 - fissata ex art. 473-bis.22 u.c. c.p.c. per la precisazione delle conclusioni limitatamente alla pronuncia sullo status - le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate chiedendo entrambe l'emissione di sentenza non definitiva di separazione e la successiva rimessione della causa in istruttoria per il completamento della stessa con riguardo alle pronunce accessorie.
4. La domanda di separazione svolta da entrambi i procuratori delle parti va accolta. Risulta adeguatamente provato il venir meno tra i coniugi di ogni comunione spirituale e materiale, circostanza tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
non vi è, inoltre, incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenziato anche dalla domanda congiunta dei coniugi sul punto. Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi e deve essere disposta la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore, come da separata ordinanza, per il completamento dell'attività istruttoria in ordine alle ulteriori domande formulate.
5. La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DICHIARA la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio a Fermo in data 3/9/2005 - atto
[...]
Pag. 3 di 4 di matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Fermo (Anno
2005, Numero 18, Parte II, Serie A, Ufficio 3);
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo di procedere alle annotazioni di legge;
DISPONE la rimessione della causa in istruttoria per il prosieguo del giudizio, come da separata ordinanza.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 17/7/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Lucia Rocchi
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
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