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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 03/02/2026, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 652/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
D'URSO MARIA TERESA, Relatore
PIERONI MARCO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2236/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Società_1 Resistente_1 Srl Socio Unico - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2215/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 23
e pubblicata il 16/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200192667782000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200192667782000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200192667782000 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 436/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il comune di Roma impugna la sentenza resa dalla CGT di I Grado di Roma n. 2215/23/2024 del 16/02/2024 che ha accolto l'impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 09720200192667782000 emessa nei confronti della società Società_1 Resistente_1 S.R.L. recante l'iscrizione a ruolo degli importi di cui agli avvisi di accertamento IMU n. 243, n. 244 e n. 1003 relativi rispettivamente agli anni d'imposta 2014, 2015 e 2016 con compensazione delle spese di lite
Chiede la riforma della sentenza di primo grado per omessa pronuncia del giudice adito in ordine alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19, comma 3, del d. lgs. n. 546/92, secondo cui la cartella può essere impugnata solo per vizi propri, avendo invece il giudice di prime cure risolto la controversia affrontando direttamente i motivi di merito.
Si è costituita parte appellata che chiede il rigetto dell'appello con condanna al pagamento delle spese di lite, eccependo che gli avvisi di accertamento in oggetto risultano notificati successivamente al sequestro dei beni avvenuto in data 19/07/2016, in violazione dell'art. 52, D.lgs. n. 159 del 2011.
All'udienza del 14.07.2025 il Collegio con ordinanza interlocutoria n. 1433/2025 depositata il 15/07/2025 ha così disposto: “la Corte ordina la produzione del verbale di sequestro in data 19/07/2016 facendone carico alla parte più diligente che dovrà provvedere entro 60 gg dalla comunicazione dell'ordinanza.”.
L'ordinanza è stata eseguita con il deposito della documentazione consistente nel decreto di sequestro delle quote sociali e compendio aziendale della società Società_1 Resistente_1 Srl, nonché l'autonomo sequestro dell'immobile di proprietà, oggetto del contenzioso de quo, sito in ROMA alla Indirizzo_1
– piano 3 (censito in catasto di Roma al fg. 1089. Part. 147, sub. 7). La parte ha allegato in relazione al citato immobile (censito in catasto di Roma al fg. 1089. Part. 147, sub. 7) anche la nota di trascrizione (Registro generale n. 88297 - Registro particolare n. 60847 - Presentazione n. 56 del
27/07/2016) relativa all'annotazione del citato decreto di sequestro del 19/7/2016 presso i pubblici RR.
II. effettuata dagli organi di P.G. procedenti il sequestro (GDF Roma) divenuta confisca definitiva dell'immobile trascritta in data 5/8/2021.
All'udienza del 26.01.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Come correttamente evidenziato nella motivazione della sentenza impugnata, la pretesa del comune di Roma risulta “..in contrasto con la normativa prevista dal “Codice delle leggi antimafia” di cui al D.lgs. n. 159 del 2011. Come è noto, infatti, l'art. 52, D.lgs. n. 159 del 2011 prevede espressamente che «la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro […]. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59». Tali norme disciplinano, a loro volta, la procedura di accertamento del credito da parte del Giudice delegato, mediante un complesso iter che prevede la presentazione, da parte dei creditori, di una domanda di ammissione, la quale deve essere verificata dal Giudice delegato e, se ne ricorrono i presupposti, ammessa. Ciò stante, ai sensi dell'art 52 comma 1 del D.lgs. 159 del 2011, così come chiarito dalla Cassazione sesta sezione penale con la sentenza n. 13474 del 21 marzo 2023(depositata il 30 marzo 2023), il credito tributario vantato dal Comune di Roma Capitale avrebbe dovuto essere sottoposto preventivamente all'attenzione ed alla valutazione del Giudice delegato onde verificare la liceità del credito indipendentemente dal fatto che lo stesso fosse divenuto liquido ed esigibile in un momento successivo all'insorgenza del diritto stesso...".
Invece, dalla documentazione in atti risulta che il comune di Roma ha notificato alla società in data 6/6/2022, ovvero successivamente al sequestro dei beni avvenuto in data 19/07/2016, la cartella di pagamento in contestazione, mentre i diritti di credito relativi ad IMU n. 243, n. 244 e n. 1003 relativi rispettivamente agli anni d'imposta 2014, 2015 e 2016 non sono stati sottoposti, come previsto dall'art 52 del D.lgs. 159 del
2011, preventivamente alla procedura di ammissione prescritta dalle norme suindicate.
L'appello è, pertanto da respingere.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.200, oltre oneri di legge se dovuti.
P.Q.M.
respinge l'appello del Comune che condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in €. 1.200,00
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
D'URSO MARIA TERESA, Relatore
PIERONI MARCO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2236/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Società_1 Resistente_1 Srl Socio Unico - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2215/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 23
e pubblicata il 16/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200192667782000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200192667782000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200192667782000 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 436/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il comune di Roma impugna la sentenza resa dalla CGT di I Grado di Roma n. 2215/23/2024 del 16/02/2024 che ha accolto l'impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 09720200192667782000 emessa nei confronti della società Società_1 Resistente_1 S.R.L. recante l'iscrizione a ruolo degli importi di cui agli avvisi di accertamento IMU n. 243, n. 244 e n. 1003 relativi rispettivamente agli anni d'imposta 2014, 2015 e 2016 con compensazione delle spese di lite
Chiede la riforma della sentenza di primo grado per omessa pronuncia del giudice adito in ordine alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19, comma 3, del d. lgs. n. 546/92, secondo cui la cartella può essere impugnata solo per vizi propri, avendo invece il giudice di prime cure risolto la controversia affrontando direttamente i motivi di merito.
Si è costituita parte appellata che chiede il rigetto dell'appello con condanna al pagamento delle spese di lite, eccependo che gli avvisi di accertamento in oggetto risultano notificati successivamente al sequestro dei beni avvenuto in data 19/07/2016, in violazione dell'art. 52, D.lgs. n. 159 del 2011.
All'udienza del 14.07.2025 il Collegio con ordinanza interlocutoria n. 1433/2025 depositata il 15/07/2025 ha così disposto: “la Corte ordina la produzione del verbale di sequestro in data 19/07/2016 facendone carico alla parte più diligente che dovrà provvedere entro 60 gg dalla comunicazione dell'ordinanza.”.
L'ordinanza è stata eseguita con il deposito della documentazione consistente nel decreto di sequestro delle quote sociali e compendio aziendale della società Società_1 Resistente_1 Srl, nonché l'autonomo sequestro dell'immobile di proprietà, oggetto del contenzioso de quo, sito in ROMA alla Indirizzo_1
– piano 3 (censito in catasto di Roma al fg. 1089. Part. 147, sub. 7). La parte ha allegato in relazione al citato immobile (censito in catasto di Roma al fg. 1089. Part. 147, sub. 7) anche la nota di trascrizione (Registro generale n. 88297 - Registro particolare n. 60847 - Presentazione n. 56 del
27/07/2016) relativa all'annotazione del citato decreto di sequestro del 19/7/2016 presso i pubblici RR.
II. effettuata dagli organi di P.G. procedenti il sequestro (GDF Roma) divenuta confisca definitiva dell'immobile trascritta in data 5/8/2021.
All'udienza del 26.01.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Come correttamente evidenziato nella motivazione della sentenza impugnata, la pretesa del comune di Roma risulta “..in contrasto con la normativa prevista dal “Codice delle leggi antimafia” di cui al D.lgs. n. 159 del 2011. Come è noto, infatti, l'art. 52, D.lgs. n. 159 del 2011 prevede espressamente che «la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro […]. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59». Tali norme disciplinano, a loro volta, la procedura di accertamento del credito da parte del Giudice delegato, mediante un complesso iter che prevede la presentazione, da parte dei creditori, di una domanda di ammissione, la quale deve essere verificata dal Giudice delegato e, se ne ricorrono i presupposti, ammessa. Ciò stante, ai sensi dell'art 52 comma 1 del D.lgs. 159 del 2011, così come chiarito dalla Cassazione sesta sezione penale con la sentenza n. 13474 del 21 marzo 2023(depositata il 30 marzo 2023), il credito tributario vantato dal Comune di Roma Capitale avrebbe dovuto essere sottoposto preventivamente all'attenzione ed alla valutazione del Giudice delegato onde verificare la liceità del credito indipendentemente dal fatto che lo stesso fosse divenuto liquido ed esigibile in un momento successivo all'insorgenza del diritto stesso...".
Invece, dalla documentazione in atti risulta che il comune di Roma ha notificato alla società in data 6/6/2022, ovvero successivamente al sequestro dei beni avvenuto in data 19/07/2016, la cartella di pagamento in contestazione, mentre i diritti di credito relativi ad IMU n. 243, n. 244 e n. 1003 relativi rispettivamente agli anni d'imposta 2014, 2015 e 2016 non sono stati sottoposti, come previsto dall'art 52 del D.lgs. 159 del
2011, preventivamente alla procedura di ammissione prescritta dalle norme suindicate.
L'appello è, pertanto da respingere.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.200, oltre oneri di legge se dovuti.
P.Q.M.
respinge l'appello del Comune che condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in €. 1.200,00