Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 03/02/2026, n. 652
CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa pronuncia del giudice in ordine alla declaratoria di inammissibilità del ricorso

    La Corte ritiene che la pretesa del Comune di Roma sia in contrasto con la normativa prevista dal D.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia). L'art. 52 del suddetto decreto prevede che la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi con data certa anteriore al sequestro. Tali crediti devono essere accertati secondo le disposizioni degli articoli 57, 58 e 59, che disciplinano la procedura di ammissione del credito da parte del Giudice delegato. Il credito tributario vantato dal Comune avrebbe dovuto essere sottoposto preventivamente all'attenzione e valutazione del Giudice delegato. Il Comune di Roma ha notificato la cartella di pagamento successivamente al sequestro dei beni, senza che i diritti di credito fossero stati sottoposti alla procedura di ammissione prescritta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 03/02/2026, n. 652
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 652
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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