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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 06/11/2025, n. 2195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2195 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1824/2014 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1824/2014 R.G.A.C.,
TRA
rapp.to e difeso da se medesimo, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., nonché, Parte_1 giusta procura allegata alla comparsa depositata il 21 Aprile 2017, dall'Avv. Gabriella Maria
FUIANO, del Foro di Foggia, con elezione di domicilio nello studio del primo;
RICORRENTE (in prosecuzione, quale erede dell'originario ricorrente)
rapp.to e difeso, giusta procura allegata alla memoria di costituzione Parte_2 dei nuovi difensori, dall'Avv. TO RU, nel cui studio è elett.te dom.to, e dall'Avv. Concetta MASSARI;
RICORRENTE (in prosecuzione, quale erede dell'originario ricorrente)
RU TO, rapp.to e difeso da se medesimo, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., nonché, giusta procura allegata alla memoria di costituzione dei nuovi difensori, dall'Avv. Concetta
MASSARI: con domicilio eletto nello studio dello stesso Avv. TO RU;
RICORRENTE (in prosecuzione, quale erede dell'originario ricorrente)
E
rapp.ta e difesa, giusta procura in calce della copia Parte_3 notificata del ricorso originario, dall'Avv. Raffaele TARONNA, del Foro di Foggia, e già pure dal defunto Avv. , nel cui studio era elett.te dom.ta; Persona_1
RESISTENTE avente ad oggetto: Reintegrazione nel possesso
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 N. 1824/2014 R.G.A.C.
1. ricorreva al Tribunale di Potenza, per essere reintegrato nel Parte_4 possesso di un'area, estesa circa mezzo ettaro, del fondo, a lui appartenente, posto in agro di
Lavello, alla Contrada Bannito, in catasto al fol. 23, p.lle 174, 177, 269, 293, 294, 390, 391,
392, 393 e 394.
confinante, era l'autrice dello spoglio clandestino Parte_3 di tale superficie di terreno.
2. Resisteva la . Parte_3
3. Il Giudice, con ordinanza in data 1°-19 Agosto 2016, riteneva intempestiva la domanda, sicché la dichiarava inammissibile, e compensava le spese di lite tra le parti.
4. Il reclamo veniva rigettato.
5. La fase di merito veniva introdotta dagli eredi dell'originario ricorrente, ormai defunto, ossia da e RU TO. Parte_1 Parte_2
6. Falliva il tentativo, promosso dallo scrivente Giudice, di comporre per via negoziale la lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'ordinanza, mediante cui si definiva la fase interdittale, così motivava l'inammissibilità della domanda:
2 N. 1824/2014 R.G.A.C.
2. L'ordinanza collegiale, mediante cui veniva definito il procedimento di reclamo (come citata dalla resistente nella memoria depositata in data 15 Settembre 2025: mancano contestazioni circa la fedeltà di tale citazione), poi, affermava quanto segue:
3 N. 1824/2014 R.G.A.C.
Passando ad esaminare nel merito il reclamo proposto, osserva il Tribunale che lo stesso, per le ragioni che si diranno, risulta infondato e deve essere rigettato. Ed invero,
l'azione proposta dal ricorrente in primo grado risulta tardiva e deve pertanto essere dichiarata inammissibile, in accoglimento dell'eccezione di decadenza proposta dalla parte resistente. Infatti, ai sensi dell'art. 1168 c.c., chi è stato spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere la reintegrazione del possesso, si deve sul punto precisare che, ove la parte resistente sollevi l'eccezione di decadenza dell'azione, l'onere della prova circa la tempestività dell'azione di reintegrazione incombe su parte ricorrente, tenuta a dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti necessari all'esercizio dell'azione (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. II, 3.7.1996 n. 6055). Ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria espletata in primo grado, risulti provato che il lamentato spoglio – consistito, secondo la prospettazione del ricorrente, nella lavorazione, da parte della resistente, di una parte del terreno posseduto da e nella eliminazione dei Parte_4 preesistenti segni di confine, con contestuale creazione di una nuova linea di confine mediante l'apposizione di tre pali di ferro colorati di rosso infissi nel terreno e la sottrazione al fondo del di una superficie di circa mezzo ettaro- sia avvenuto tra il 13 e il 14 giugno Parte_1
2013. Si evidenzia, infatti, che l'informatore , incaricato dalla Persona_2 Parte_3 di eseguire dei rilievi sul fondo oggetto di causa, ha dichiarato che il 14 giugno 2013 egli ha partecipato sui luoghi alla individuazione della corretta linea di confine tra il fondo del e quello della;
l'informatore ha poi confermato Parte_1 Parte_3 Testimone_1 che i termini tra i due fondi sono stati effettivamente apposti il 14 giugno 2013 sula base delle indicazioni del tecnico;
l'informatore ha inoltre riferito di Persona_2 Tes_2 avere effettuato, nel giugno 2013, dei lavori agricoli nell'azienda della , Parte_3 rilasciando fattura e parte resistente ha allegato al suo fascicolo due fatture emesse da Tes_2
per lavori eseguiti in data 13-14 e 15 giugno 2013 nell'azienda oggetto di causa,
[...] ubicata in Cd. Bannito di Lavello. A fronte delle dette concordanti risultanze istruttorie, è stato poi escusso l'informatore , figlio della parte ricorrente, il quale, pur avendo Parte_2 dichiarato di frequentare quotidianamente l'azienda del padre, ha riferito di aver constatato in data 20 giugno 2013 l'alterazione dello stato dei luoghi, precisando che le vaste dimensioni della stessa non consentivano di visionare ogni giorno tutti gli appezzamenti. Orbene, la dichiarazione da ultimo richiamata risulta smentita da quanto concordemente dichiarato dai già citati informatori e i quali hanno riferito –sebbene il primo in maniera Per_2 Tes_1 dubitativa e solo il secondo in maniera certa- di aver notato la presenza sui luoghi controversi, in data 14 giugno 2013, proprio di , il quale, pur avendo osservato quanto Parte_2 stava accadendo, non si è tuttavia avvicinato al posto in cui si svolgevano le operazioni di riconfinamento;
né risultano sufficienti ad escludere la presenza sui luoghi di
[...]
i documenti prodotti dalla reclamante al fine di provare che era Parte_2 Parte_2 impegnato il 14 giugno 2013 in attività di trebbiatura sui suoi terreni ubicati in agro di Melfi, in quanto l'avvenuta trebbiatura sui detti terreni non esclude di per sé che il figlio del
4 N. 1824/2014 R.G.A.C.
ricorrente possa essersi recato nella stessa data presso l'azienda del padre. Posto quindi che il lamentato spoglio deve considerarsi avvenuto tra il 13 e il 14 giugno 2013, l'azione di reintegra proposta da mediante ricorso depositato in data 17 giugno 2014 Parte_4 deve essere dichiarata tardiva. Alla luce di quanto sin qui esposto, il reclamo deve essere rigettato e l'ordinanza di prime cure con la quale l'azione di reintegra è stata dichiarata inammissibile in quanto tardiva, deve essere confermata, pur non potendosi condividere l'affermazione contenuta nell'ordinanza reclamata secondo cui lo spoglio sarebbe avvenuto nel gennaio 2013, in quanto dalle uniche dichiarazioni raccolte sul punto –rese dall'informatore , addotto dal ricorrente- è emerso che nel gennaio 2013 il Parte_2 vecchio segno di confine è stato sostituito con uno nuovo, posizionato tuttavia nel medesimo punto del vecchio confine, con conseguente inesistenza, a quella data, di alcuno spossessamento in danno del . Sussistono i presupposti, tenuto conto dei rapporti di Parte_1 vicinato esistenti tra le parti e dell'esito della lite, conclusasi con una pronuncia di inammissibilità in rito, per disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite anche della presente fase di reclamo”.
3. L'istruttoria, condotta nella fase di merito, si è estesa all'interrogatorio formale della resistente ed all'assunzione di una deposizione testimoniale: senza che il novero degli elementi, utili alla decisione, siasi così, tuttavia, arricchito affatto.
I RU escludono che la condotta antecedente al vero e proprio spoglio (sia chiaro che si parla di spoglio per riferirsi alla tesi di parte ricorrente, giacché, in questo procedimento, la pronunzia del Giudice si limiterà al mero rito) possa rilevare, al fine del decorso del termine annuale, e sostengono che lo spoglio medesimo risalga al 19 Giugno 2013,
e che essi ne avrebbero percepita l'avvenuta commissione il giorno successivo.
In diritto, occorre rifarsi all'orientamento della giurisprudenza di legittimità: da ultimo,
a Cass. civ., Sez. II, ord. 3.9.2021, n. 23870: «In caso di spoglio clandestino del possesso, incombe su colui che assume di averlo subìto l'onere della prova della tempestività dell'azione di reintegra, il cui termine di un anno inizia a decorrere non già da quando il ricorrente sia venuto effettivamente a conoscenza dello spoglio, bensì da quando egli sia stato nella condizione di potersene accorgere, usando la diligenza ordinaria dell'uomo medio.».
Da tale premessa discende che non rileva la data (ammesso che fosse realmente quella), nella quale l'allora ricorrente percepiva l'avvenuta spoliazione, bensì quella, nella quale egli poteva, con l'ordinaria diligenza, formarsi quella percezione: e cioè, considerando trattarsi di terreni coltivati, addirittura, potenzialmente, il giorno stesso della commissione dell'attività di privazione del possesso.
L'onere di provare quale fosse quel giorno incombeva, come visto, sullo stesso ricorrente: sicché, laddove, come nella specie, le acquisizioni istruttorie conducano a ritenere che la tesi della parte resistente, in punto di cronologia dei fatti, sia meglio fondata, ovvero laddove (come pure, nella specie, potrebbe, alternativamente, reputarsi) rimangano dubbi
5 N. 1824/2014 R.G.A.C.
cospicui sull'andamento temporale della vicenda, chi soccombe non può che essere l'autore dell'iniziativa giudiziaria.
In conclusione, deve confermarsi che la domanda è inammissibile, perché, alla stregua degli elementi acquisiti al giudizio, intempestiva.
4. Può confermarsi, altresì, la decisione di compensare le spese, già assunta dal Giudice della fase interdittale e dal collegio del reclamo, per omogeneità di orientamento e per la persuasività delle motivazioni addotte, in proposito, in quei provvedimenti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1824/2014 R.G.A.C., promossa da e RU TO
contro
Parte_1 Parte_2
ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, Parte_3 così decide:
1. dichiara inammissibile la domanda;
2. compensa le spese di lite tra le parti.
Potenza, 31 Ottobre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
6
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1824/2014 R.G.A.C.,
TRA
rapp.to e difeso da se medesimo, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., nonché, Parte_1 giusta procura allegata alla comparsa depositata il 21 Aprile 2017, dall'Avv. Gabriella Maria
FUIANO, del Foro di Foggia, con elezione di domicilio nello studio del primo;
RICORRENTE (in prosecuzione, quale erede dell'originario ricorrente)
rapp.to e difeso, giusta procura allegata alla memoria di costituzione Parte_2 dei nuovi difensori, dall'Avv. TO RU, nel cui studio è elett.te dom.to, e dall'Avv. Concetta MASSARI;
RICORRENTE (in prosecuzione, quale erede dell'originario ricorrente)
RU TO, rapp.to e difeso da se medesimo, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., nonché, giusta procura allegata alla memoria di costituzione dei nuovi difensori, dall'Avv. Concetta
MASSARI: con domicilio eletto nello studio dello stesso Avv. TO RU;
RICORRENTE (in prosecuzione, quale erede dell'originario ricorrente)
E
rapp.ta e difesa, giusta procura in calce della copia Parte_3 notificata del ricorso originario, dall'Avv. Raffaele TARONNA, del Foro di Foggia, e già pure dal defunto Avv. , nel cui studio era elett.te dom.ta; Persona_1
RESISTENTE avente ad oggetto: Reintegrazione nel possesso
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 N. 1824/2014 R.G.A.C.
1. ricorreva al Tribunale di Potenza, per essere reintegrato nel Parte_4 possesso di un'area, estesa circa mezzo ettaro, del fondo, a lui appartenente, posto in agro di
Lavello, alla Contrada Bannito, in catasto al fol. 23, p.lle 174, 177, 269, 293, 294, 390, 391,
392, 393 e 394.
confinante, era l'autrice dello spoglio clandestino Parte_3 di tale superficie di terreno.
2. Resisteva la . Parte_3
3. Il Giudice, con ordinanza in data 1°-19 Agosto 2016, riteneva intempestiva la domanda, sicché la dichiarava inammissibile, e compensava le spese di lite tra le parti.
4. Il reclamo veniva rigettato.
5. La fase di merito veniva introdotta dagli eredi dell'originario ricorrente, ormai defunto, ossia da e RU TO. Parte_1 Parte_2
6. Falliva il tentativo, promosso dallo scrivente Giudice, di comporre per via negoziale la lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'ordinanza, mediante cui si definiva la fase interdittale, così motivava l'inammissibilità della domanda:
2 N. 1824/2014 R.G.A.C.
2. L'ordinanza collegiale, mediante cui veniva definito il procedimento di reclamo (come citata dalla resistente nella memoria depositata in data 15 Settembre 2025: mancano contestazioni circa la fedeltà di tale citazione), poi, affermava quanto segue:
3 N. 1824/2014 R.G.A.C.
Passando ad esaminare nel merito il reclamo proposto, osserva il Tribunale che lo stesso, per le ragioni che si diranno, risulta infondato e deve essere rigettato. Ed invero,
l'azione proposta dal ricorrente in primo grado risulta tardiva e deve pertanto essere dichiarata inammissibile, in accoglimento dell'eccezione di decadenza proposta dalla parte resistente. Infatti, ai sensi dell'art. 1168 c.c., chi è stato spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere la reintegrazione del possesso, si deve sul punto precisare che, ove la parte resistente sollevi l'eccezione di decadenza dell'azione, l'onere della prova circa la tempestività dell'azione di reintegrazione incombe su parte ricorrente, tenuta a dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti necessari all'esercizio dell'azione (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. II, 3.7.1996 n. 6055). Ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria espletata in primo grado, risulti provato che il lamentato spoglio – consistito, secondo la prospettazione del ricorrente, nella lavorazione, da parte della resistente, di una parte del terreno posseduto da e nella eliminazione dei Parte_4 preesistenti segni di confine, con contestuale creazione di una nuova linea di confine mediante l'apposizione di tre pali di ferro colorati di rosso infissi nel terreno e la sottrazione al fondo del di una superficie di circa mezzo ettaro- sia avvenuto tra il 13 e il 14 giugno Parte_1
2013. Si evidenzia, infatti, che l'informatore , incaricato dalla Persona_2 Parte_3 di eseguire dei rilievi sul fondo oggetto di causa, ha dichiarato che il 14 giugno 2013 egli ha partecipato sui luoghi alla individuazione della corretta linea di confine tra il fondo del e quello della;
l'informatore ha poi confermato Parte_1 Parte_3 Testimone_1 che i termini tra i due fondi sono stati effettivamente apposti il 14 giugno 2013 sula base delle indicazioni del tecnico;
l'informatore ha inoltre riferito di Persona_2 Tes_2 avere effettuato, nel giugno 2013, dei lavori agricoli nell'azienda della , Parte_3 rilasciando fattura e parte resistente ha allegato al suo fascicolo due fatture emesse da Tes_2
per lavori eseguiti in data 13-14 e 15 giugno 2013 nell'azienda oggetto di causa,
[...] ubicata in Cd. Bannito di Lavello. A fronte delle dette concordanti risultanze istruttorie, è stato poi escusso l'informatore , figlio della parte ricorrente, il quale, pur avendo Parte_2 dichiarato di frequentare quotidianamente l'azienda del padre, ha riferito di aver constatato in data 20 giugno 2013 l'alterazione dello stato dei luoghi, precisando che le vaste dimensioni della stessa non consentivano di visionare ogni giorno tutti gli appezzamenti. Orbene, la dichiarazione da ultimo richiamata risulta smentita da quanto concordemente dichiarato dai già citati informatori e i quali hanno riferito –sebbene il primo in maniera Per_2 Tes_1 dubitativa e solo il secondo in maniera certa- di aver notato la presenza sui luoghi controversi, in data 14 giugno 2013, proprio di , il quale, pur avendo osservato quanto Parte_2 stava accadendo, non si è tuttavia avvicinato al posto in cui si svolgevano le operazioni di riconfinamento;
né risultano sufficienti ad escludere la presenza sui luoghi di
[...]
i documenti prodotti dalla reclamante al fine di provare che era Parte_2 Parte_2 impegnato il 14 giugno 2013 in attività di trebbiatura sui suoi terreni ubicati in agro di Melfi, in quanto l'avvenuta trebbiatura sui detti terreni non esclude di per sé che il figlio del
4 N. 1824/2014 R.G.A.C.
ricorrente possa essersi recato nella stessa data presso l'azienda del padre. Posto quindi che il lamentato spoglio deve considerarsi avvenuto tra il 13 e il 14 giugno 2013, l'azione di reintegra proposta da mediante ricorso depositato in data 17 giugno 2014 Parte_4 deve essere dichiarata tardiva. Alla luce di quanto sin qui esposto, il reclamo deve essere rigettato e l'ordinanza di prime cure con la quale l'azione di reintegra è stata dichiarata inammissibile in quanto tardiva, deve essere confermata, pur non potendosi condividere l'affermazione contenuta nell'ordinanza reclamata secondo cui lo spoglio sarebbe avvenuto nel gennaio 2013, in quanto dalle uniche dichiarazioni raccolte sul punto –rese dall'informatore , addotto dal ricorrente- è emerso che nel gennaio 2013 il Parte_2 vecchio segno di confine è stato sostituito con uno nuovo, posizionato tuttavia nel medesimo punto del vecchio confine, con conseguente inesistenza, a quella data, di alcuno spossessamento in danno del . Sussistono i presupposti, tenuto conto dei rapporti di Parte_1 vicinato esistenti tra le parti e dell'esito della lite, conclusasi con una pronuncia di inammissibilità in rito, per disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite anche della presente fase di reclamo”.
3. L'istruttoria, condotta nella fase di merito, si è estesa all'interrogatorio formale della resistente ed all'assunzione di una deposizione testimoniale: senza che il novero degli elementi, utili alla decisione, siasi così, tuttavia, arricchito affatto.
I RU escludono che la condotta antecedente al vero e proprio spoglio (sia chiaro che si parla di spoglio per riferirsi alla tesi di parte ricorrente, giacché, in questo procedimento, la pronunzia del Giudice si limiterà al mero rito) possa rilevare, al fine del decorso del termine annuale, e sostengono che lo spoglio medesimo risalga al 19 Giugno 2013,
e che essi ne avrebbero percepita l'avvenuta commissione il giorno successivo.
In diritto, occorre rifarsi all'orientamento della giurisprudenza di legittimità: da ultimo,
a Cass. civ., Sez. II, ord. 3.9.2021, n. 23870: «In caso di spoglio clandestino del possesso, incombe su colui che assume di averlo subìto l'onere della prova della tempestività dell'azione di reintegra, il cui termine di un anno inizia a decorrere non già da quando il ricorrente sia venuto effettivamente a conoscenza dello spoglio, bensì da quando egli sia stato nella condizione di potersene accorgere, usando la diligenza ordinaria dell'uomo medio.».
Da tale premessa discende che non rileva la data (ammesso che fosse realmente quella), nella quale l'allora ricorrente percepiva l'avvenuta spoliazione, bensì quella, nella quale egli poteva, con l'ordinaria diligenza, formarsi quella percezione: e cioè, considerando trattarsi di terreni coltivati, addirittura, potenzialmente, il giorno stesso della commissione dell'attività di privazione del possesso.
L'onere di provare quale fosse quel giorno incombeva, come visto, sullo stesso ricorrente: sicché, laddove, come nella specie, le acquisizioni istruttorie conducano a ritenere che la tesi della parte resistente, in punto di cronologia dei fatti, sia meglio fondata, ovvero laddove (come pure, nella specie, potrebbe, alternativamente, reputarsi) rimangano dubbi
5 N. 1824/2014 R.G.A.C.
cospicui sull'andamento temporale della vicenda, chi soccombe non può che essere l'autore dell'iniziativa giudiziaria.
In conclusione, deve confermarsi che la domanda è inammissibile, perché, alla stregua degli elementi acquisiti al giudizio, intempestiva.
4. Può confermarsi, altresì, la decisione di compensare le spese, già assunta dal Giudice della fase interdittale e dal collegio del reclamo, per omogeneità di orientamento e per la persuasività delle motivazioni addotte, in proposito, in quei provvedimenti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1824/2014 R.G.A.C., promossa da e RU TO
contro
Parte_1 Parte_2
ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, Parte_3 così decide:
1. dichiara inammissibile la domanda;
2. compensa le spese di lite tra le parti.
Potenza, 31 Ottobre 2025
IL GIUDICE
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