CASS
Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2024, n. 37354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37354 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON TO RE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/04/2024 del Tribunale del riesame di Catania Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RL LO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria, con la quale il difensore insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l'ordinanza emessa in data 8 marzo 2024 dal Giudice delle indagini preliminari del locale Tribunale, che applicava a ON TO RE la misura della custodia cautelare in carcere per avere partecipato, con ruolo di pusher e Penale Sent. Sez. 6 Num. 37354 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 18/07/2024 vedetta, alla associazione finalizzata al traffico di marijuana skOnk cocaina e crack e per i reati fine. Gli elementi indiziari utilizzati nell'ordinanza sono costituiti dallè dichiarazioni dei collaboratori di giustizia SC FI e ON LV;
dalle riprese video filmate dalle telecamere installate nelle piazze di spaccio, dalle intercettazioni, dai servizi di appostamento, dagli arresti in flagranza, dai sequestri e dai verbali di sommarie informazioni testimoniali, il tutto compendiato nella C.N.R. del 27 aprile 2023 della Squadra Mobile di Catania. 2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione l'indagato deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. Le contestazioni, sia quella associativa, che quella di semplice spaccio, sono temporalmente definite nel periodo compreso tra il novembre 2021 e il luglio 2022, mentre l'ordinanza è stata emessa solo nel marzo 2024. ON risulta gravato da un unico precedente, definito con una sentenza di applicazione pena, per fatti risalenti al 2018 e non presenta alcun carico pendente. Il Tribunale del riesame ha ignorato tali elementi favorevoli. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla idoneità della misura applicata. Il Tribunale del riesame effettua una prognosi sfavorevole sulla osservanza da parte dell'indagato delle prescrizioni inerenti a ipotetici arresti domiciliari. Nel far ciò, ha riguardo unicamente alla gravità dei fatti contestati al ON, senza considerare quanto dedotto dalla difesa che, con apposita memoria, rappresentava come l'indagato fosse già stato sottoposto a detta misura rispettando tutte le prescrizioni imposte. Si sottolineava, altresì, come l'abitazione indicata per lo svolgimento degli arresti dei domiciliari fosse lontana dai luoghi ove i reati erano stati commessi, ma sul punto il Tribunale è rimasto silente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è generico perché non si confronta con l'ordinanza impugnata, che motiva esaurientemente sulla sussistenza delle esigenze cautelari, avendo riguardo non solo alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 2 ') Il Co/1herestensore In particolare, il Collegio della cautela, ha sottolineato la gravità dei fatti contestati - desumibile dallo stabile inserimento del prevenuto in On contesto di criminalità organizzata e armata, fortemente radicata nel territori ò e di elevato allarme sociale - anche tenuto conto del fatto che nel 2022 la condotta delittuosa non si è interrotta bruscamente, ma sono state, semplicemente, spente le telecamere del sistema di videosorveglianza. Il Tribunale del riesame ha, inoltre, puntualmente evidenziato che tali elementi sulla gravità del fatto, denotano una spiccata pericolosità del ricorrente, il quale, ancorché incensurato e privo di carichi pendenti, non ha mai cessato la sua attività nella piazza di spaccio anche quando i coindagati sono stati arrestati e sostituiti prontamente da nuove leve. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Contrariamente all'assunto difensivo, la ordinanza non incorre nei vizi denunciati, in quanto risulta esaminata ogni censura difensiva e confutata la prospettazione riduttiva proposta e nuovamente reiterata, senza minimamente confrontarsi con il coerente percorso giustificativo seguito dal Collegio della cautela, che non è rimasto silente sulla adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, ma ha esaurientemente, logicamente e razionalmente argomentato le ragioni del proprio convincimento circa il fatto che, in considerazione della gravità della condotta e della pericolosità dell'indagato, nessuna misura non custodiale può contenere le esigenze cautelari evidenziate. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell'indagato al pagamento delle spese processuali e della somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18 uglio 2024 Il Pr te
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RL LO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria, con la quale il difensore insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l'ordinanza emessa in data 8 marzo 2024 dal Giudice delle indagini preliminari del locale Tribunale, che applicava a ON TO RE la misura della custodia cautelare in carcere per avere partecipato, con ruolo di pusher e Penale Sent. Sez. 6 Num. 37354 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 18/07/2024 vedetta, alla associazione finalizzata al traffico di marijuana skOnk cocaina e crack e per i reati fine. Gli elementi indiziari utilizzati nell'ordinanza sono costituiti dallè dichiarazioni dei collaboratori di giustizia SC FI e ON LV;
dalle riprese video filmate dalle telecamere installate nelle piazze di spaccio, dalle intercettazioni, dai servizi di appostamento, dagli arresti in flagranza, dai sequestri e dai verbali di sommarie informazioni testimoniali, il tutto compendiato nella C.N.R. del 27 aprile 2023 della Squadra Mobile di Catania. 2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione l'indagato deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. Le contestazioni, sia quella associativa, che quella di semplice spaccio, sono temporalmente definite nel periodo compreso tra il novembre 2021 e il luglio 2022, mentre l'ordinanza è stata emessa solo nel marzo 2024. ON risulta gravato da un unico precedente, definito con una sentenza di applicazione pena, per fatti risalenti al 2018 e non presenta alcun carico pendente. Il Tribunale del riesame ha ignorato tali elementi favorevoli. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla idoneità della misura applicata. Il Tribunale del riesame effettua una prognosi sfavorevole sulla osservanza da parte dell'indagato delle prescrizioni inerenti a ipotetici arresti domiciliari. Nel far ciò, ha riguardo unicamente alla gravità dei fatti contestati al ON, senza considerare quanto dedotto dalla difesa che, con apposita memoria, rappresentava come l'indagato fosse già stato sottoposto a detta misura rispettando tutte le prescrizioni imposte. Si sottolineava, altresì, come l'abitazione indicata per lo svolgimento degli arresti dei domiciliari fosse lontana dai luoghi ove i reati erano stati commessi, ma sul punto il Tribunale è rimasto silente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è generico perché non si confronta con l'ordinanza impugnata, che motiva esaurientemente sulla sussistenza delle esigenze cautelari, avendo riguardo non solo alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 2 ') Il Co/1herestensore In particolare, il Collegio della cautela, ha sottolineato la gravità dei fatti contestati - desumibile dallo stabile inserimento del prevenuto in On contesto di criminalità organizzata e armata, fortemente radicata nel territori ò e di elevato allarme sociale - anche tenuto conto del fatto che nel 2022 la condotta delittuosa non si è interrotta bruscamente, ma sono state, semplicemente, spente le telecamere del sistema di videosorveglianza. Il Tribunale del riesame ha, inoltre, puntualmente evidenziato che tali elementi sulla gravità del fatto, denotano una spiccata pericolosità del ricorrente, il quale, ancorché incensurato e privo di carichi pendenti, non ha mai cessato la sua attività nella piazza di spaccio anche quando i coindagati sono stati arrestati e sostituiti prontamente da nuove leve. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Contrariamente all'assunto difensivo, la ordinanza non incorre nei vizi denunciati, in quanto risulta esaminata ogni censura difensiva e confutata la prospettazione riduttiva proposta e nuovamente reiterata, senza minimamente confrontarsi con il coerente percorso giustificativo seguito dal Collegio della cautela, che non è rimasto silente sulla adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, ma ha esaurientemente, logicamente e razionalmente argomentato le ragioni del proprio convincimento circa il fatto che, in considerazione della gravità della condotta e della pericolosità dell'indagato, nessuna misura non custodiale può contenere le esigenze cautelari evidenziate. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell'indagato al pagamento delle spese processuali e della somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18 uglio 2024 Il Pr te