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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/12/2025, n. 2695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2695 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1110/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice di Verona, nella persona della dott.ssa Monica Attanasio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa portante il n. 1110 R.G., anno 2023, riservata per la decisione all'udienza del giorno 2 luglio 2025 promossa con atto di citazione del 1° febbraio 2023
DA
P.Iva: ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto e Elena Zanuso del foro di Verona
- OPPONENTE -
CONTRO
P.Iva: ) CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Armani del foro di Verona
- OPPOSTA -
e con la chiamata di ng. (C.F. ) CP_2 Controparte_3 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Veggio del Foro di Verona
- ER AM -
P.Iva: ) Controparte_4 P.IVA_3
(P.Iva: Controparte_5 P.IVA_4
- TERZE CHIAMATE CONTUMACI -
pagina 1 di 8 IN PUNTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni per l'opponente:
In via preliminare, dichiarare la nullità della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto definire il presente giudizio.
Nel merito, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e rigettare la domanda di pagamento formulata da controparte in forza delle eccezioni formulate.
In via riconvenzionale:
- accertare l'effettiva quantità di ferro utilizzato dalla opposta in esecuzione del contratto oggetto del presente atto e per l'effetto, applicando i prezzi unitari esposti nel preventivo datato 1 aprile 2022 determinare l'effettivo corrispettivo dovuto all'opposta;
- accertare i vizi nella realizzazione delle opere commissionate all'opposta descritte in narrativa e per l'effetto diminuire il corrispettivo effettivamente dovuto all'opposta;
- condannare, in accoglimento delle domande formulate, la società opposta la restituzione della differenza tra quanto versato (Euro 78.813,24, comprensiva di Iva) e l'importo effettivamente dovuto che verrà accertato in corso di causa.
Condannare, in ogni caso controparte alla integrale refusione di spese, diritti ed onorari di causa.
Conclusioni per la convenuta opposta:
In via principale di merito, respingersi la spiegata opposizione, siccome totalmente infondata in fatto e diritto, e conseguentemente confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona n.
3667/2022.
In via subordinata di merito, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della spiegata opposizione e con salvezza di gravame sul punto, condannarsi l'opponente al pagamento in favore della delle somme che risulteranno dovute in corso di causa per l'opera prestata in favore della CP_1
Parte_1
In via subordinata riconvenzionale, condannarsi il DL Ing. la e la Controparte_6 CP_4
a tenere manlevata la da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole (anche Controparte_5 CP_1 in termini di costi di ripristino ovvero di riduzione del compenso maturato dall'opposta) riconducibile a loro responsabilità esclusiva ovvero concorrente nella causazione dei vizi tutti ex adverso denunciati che fossero accertati in giudizio.
pagina 2 di 8 In ogni caso, condannarsi l'opponente al risarcimento danni per responsabilità Parte_1 aggravata ex art. 96 c.p.c. in favore della nella misura che sarà ritenuta di giustizia. CP_1
Con vittoria di spese e competenze di lite, maggiorate di spese generali 15%, CPA ed IVA ai sensi di legge, anche in relazione al procedimento monitorio.
In via istruttoria, per mero scrupolo difensivo, si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova non ammessi di cui alla memoria istruttoria ex art 183 comma VI n. 2 c.p.c. del 19.02.2024 e per l'integrale rigetto di quelli avversari.
Conclusioni per il terzo chiamato:
Nel merito, per le ragioni esposte in atti, respingersi le domande tutte formulate dalla parte chiamante in causa ovvero da chiunque proposte e/o nel seguito estese nei confronti dell'ing. Controparte_6 perché prive di fondamento in fatto ed in diritto, con ogni ulteriore provvedimento di ragione e
[...] di legge.
In via subordinata, accertarsi e dichiararsi la prevalente e/o concorrente responsabilità di tutte le altre parti in causa, riducendo per l'effetto la misura del risarcimento eventualmente dovuto dall'ing.
[...]
in qualità di coobbligato in solido, in proporzione all'entità delle rispettive colpe Controparte_6 accertate a carico di ciascuna delle parti, con eventuale diritto dello stesso di procedere giudizialmente in via di regresso nei confronti di tutti i soggetti solidalmente responsabili nella causazione del danno.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, oltre a rimb. forf. 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 1° febbraio 2023 ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 3667/2022, con il quale il Tribunale di Verona le ha intimato il pagamento della somma di € 17.354,93, oltre accessori e spese, in favore di CP_1
Con l'opposizione ha eccepito in via preliminare la nullità della notifica del decreto Parte_1 ingiuntivo, in quanto priva della dichiarazione di conformità, e, nel merito, premesso che l'8 giugno
2021 Immoinvest S.r.l. le aveva commissionato le opere di ristrutturazione di un edificio sito in
Verona, e che essa aveva a sua volta subappaltato a la realizzazione delle opere strutturali, CP_1 ha esposto che le fatture emesse nei suoi confronti da per un totale complessivo di € 96.168,17, CP_1 esponevano una quantità complessiva di ferro di kg 51.184,00, quantitativo doppio rispetto a quello effettivamente impiegato, tant'è vero che nella relazione depositata in Comune per beneficiare del cd. pagina 3 di 8 sisma bonus il direttore dei lavori delle opere strutturali, ing. , aveva indicato il Controparte_7 diverso e minor quantitativo di kg. 21.234,08; l'opponente ha, inoltre, affermato che la posa del ferro era avvenuta senza il rispetto delle regole dell'arte, stante la mancata realizzazione delle armature di connessione degli angoli dei setti contigui. Sulla base di queste premesse formulava Parte_1 le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è ritualmente costituita che, premesso di essersi rivolta, col consenso dell'opponente, a CP_1 per la fornitura del ferro e a per la posa, ha fatto presente che il Controparte_4 Controparte_5 calcolo della quantità di ferro/acciaio necessaria ed il corretto dimensionamento dello stesso era stato effettuato da sulla base delle tavole progettuali che le erano state inviate dallo stesso ing. CP_4
legale rappresentante della società opponente, e che nessuna contestazione era stata Persona_1 svolta al riguardo dall'ing. o dal direttore dei lavori ing. In diritto l'opposta, qualificato Per_1 CP_6 il contratto stipulato inter partes quale contratto misto di compravendita/appalto, con prevalenza della fornitura del materiale rispetto alla sua posa e conseguente applicabilità della disciplina dei vizi della compravendita, ha eccepito la decadenza della controparte dalla garanzia per vizi ex art. 1495 c.c., ovvero in ogni caso ex art. 1667 c.c.; ha conseguentemente concluso per la reiezione CP_1 dell'opposizione e delle domande avversarie, chiedendo comunque di essere autorizzata a chiamare in causa e il direttore dei lavori ing. onde esserne manlevata Controparte_4 Controparte_5 CP_6 per l'eventualità di sua soccombenza.
Autorizzata la chiamata, mentre e sono rimaste contumaci malgrado la CP_4 CP_5 regolarità della notifica dell'atto di chiamata, si è costituito ritualmente l'ing. il quale ha CP_6 affermato di avere esattamente adempiuto l'incarico di progettista e direttore dei lavori delle opere strutturali conferitogli da Immoinvest S.r.l., e che le quantità di ferro posate in opera erano state da lui costantemente visionate prima dei getti di calcestruzzo e rendicontate, senza che fosse mai avanzata contestazione alcuna per l'intera durata del cantiere, sia in occasione dei computi della contabilità, sia in occasione del Sal e degli allegati asseverativi conclusivi;
evidenziava, inoltre, il che il CP_6 quantitativo di kg. 21.234,08 da lui indicato costituiva non un dato complessivo ma parziale, in quanto non comprendeva quello relativo alle opere estranee all'ottenimento del sisma bonus.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo con ordinanza dell'11 dicembre 2023, la causa era istruita mediante assunzione di prove testimoniali ed esperimento di consulenza tecnica d'ufficio, per essere quindi trattenuta a sentenza, sulle conclusioni in epigrafe riportate, all'udienza del pagina 4 di 8 giorno 2 luglio 2025, con assegnazione alle parti dei termini massimi di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In sede di precisazione delle conclusioni, e poi ancora in comparsa conclusionale, parte opponente ha reiterato l'eccezione, già disattesa con l'ordinanza dell'11 dicembre 2023, di nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto con conseguente domanda che il giudizio venga definito sulla base di questa sola eccezione. Eccezione e domanda del tutto infondate: la sanatoria delle nullità per raggiungimento dello scopo dell'atto – nella specie palesata dalla proposizione dell'odierna opposizione – è principio basilare del diritto processuale civile;
è poi pacifico che l'opposizione ex art. 645 c.p.c. introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del credito azionato in via monitoria, e non a far valere vizi o ragioni di invalidità del medesimo decreto, e tanto meno della sua notificazione (rilevanti ai limitati fini dell'ammissibilità dell'opposizione, laddove proposta oltre il termine di 40 giorni).
Sempre in via preliminare, l'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi formulata dall'opposta è fondata, indipendentemente dal fatto che si faccia applicazione della disciplina della compravendita ovvero dell'appalto, ma – per le ragioni che verranno esposte in prosieguo – limitatamente al vizio consistente nell'omessa realizzazione delle armature di connessione degli angoli dei setti contigui.
Ed invero, il teste padre del progettista e direttore dei lavori, ha confermato che Testimone_1 il vizio venne riscontrato in cantiere il 22 febbraio 2022, in presenza di suo figlio e dell'ing. e Per_1 che, al fine di evitare di smontare i casseri, decisero insieme al figlio di realizzare un sistema alternativo, poi eseguito dall'impresa Real Home S.r.l. Il teste non ha saputo però riferire se il vizio fosse stato contestato a e le comunicazioni all'uopo prodotte dall'opponente sono l'una – un CP_1 messaggio whatsapp del 4 marzo 2022 – indirizzata non a ma ad un geometra del fornitore del CP_1 materiale , e l'altra – una pec del 30 settembre 2022 – indirizzata a ma tardiva;
CP_4 CP_1 entrambe sono poi generiche, in quanto relative ad una, non meglio specificata, contestazione dell'errata posa del ferro.
L'ulteriore contestazione svolta dall'opponente, concernente il quantitativo di ferro fatturato da CP_1 non è, invece, riconducibile alla disciplina dei vizi: non contesta che sia stato Parte_1 erroneamente posato un quantitativo di ferro eccedente quello necessario, ma lamenta la discrepanza tra il quantitativo di ferro fatturato e quello effettivamente utilizzato, all'uopo facendo riferimento al pagina 5 di 8 quantitativo di kg. 21.234,08 indicato dall'ing. nei Sal depositati in Comune per beneficiare del CP_6 cd. sisma bonus.
Sennonché, il documento citato dall'opponente a supporto della propria tesi è – in quanto così espressamente denominato – un “Computo metrico di massima”, e, oltre tutto, il dato di 21.234,08 chili
è in esso riferito alle sole fondazioni (cfr. la voce 20 del documento). È poi documentalmente provata la trasmissione, mediante mails inviate dall'ing. a , di varie tabelle progettuali Per_1 CP_4 esecutive, sicuramente più precise e dettagliate di quanto poteva essere il “Computo metrico di massima”, e/o riferite a strutture in ferro non contemplate in quel documento: significativa appare in particolare, la prima di queste mails (cfr doc. n. 1 di parte opposta), con cui il chiese un Per_1 preventivo e l'offerta di prezzi per la fornitura e la posa in opera, preventivo ed offerta che non avrebbe avuto ragione di chiedere se quanto necessario per la realizzazione dell'opera fosse stato interamente preventivato dall'ing. in quel computo, dal momento che il prezzo unitario a chilo di ferro era CP_6 stato già stabilito nel preventivo ricevuto da (cfr. doc. n. 5 dell'opponente). Va inoltre CP_1 considerato che nell'intero corso dei lavori l'ing. nella sua qualità di direttore dei lavori, non ha CP_6 avanzato alcuna contestazione al riguardo e, soprattutto, che nessuna contestazione è stata svolta sino al settembre 2022 dalla stessa , la quale ha al contrario pagato tutte le fatture emesse da Parte_1 sino al maggio '22, malgrado che in esse fosse indicato un quantitativo di ferro già di gran CP_1 lunga superiore a quello indicato nel computo citato (pari a quasi 37 mila chili), ed ha poi pagato parzialmente anche quelle emesse successivamente, poi azionate in via monitoria dall'opposta.
Il C.t.u., ing. ha infatti quantificato il quantitativo di ferro occorrente per la Persona_2 realizzazione dell'intervento edilizio di cui è questione in complessivi kg. 53.115,86, e ciò ha fatto, in aderenza al quesito conferito, sulla base degli elaborati grafici strutturali di progetto e delle varianti presenti in atti, come premesso nel preambolo della relazione e ribadito più volte nel corso della stessa, segnatamente in risposta ad osservazioni svolte dal C.t. di parte opponente ing. – atteso che, CP_8 contrariamente a quanto affermato dall'opponente, non è stato il C.t.u. bensì l'ing. a proporre in CP_8 più occasioni soluzioni progettuali diverse da quelle risultanti da quegli elaborati. Correttamente, inoltre, il C.t.u. non ha tenuto conto della documentazione fotografica non oggetto di rituale produzione, che il C.t. di intendeva dimettere nel corso delle operazioni peritali e, Parte_1 del resto, molte delle ipotesi prospettate dall'ing. sulla scorta di tale documentazione avrebbero CP_8 comportato, secondo quanto riferito dal C.t.u., differenze non significative nel calcolo del quantitativo pagina 6 di 8 di ferro utilizzato, ovvero sarebbero state compensate da altre lavorazioni (com'è nel caso della mancanza delle armature di connessione degli angoli dei setti contigui, giacché “il contributo in termini di peso di tutte le pieghe delle barre orizzontali in prossimità delle aperture e degli angoli, come evidenziano le foto allegate alle osservazioni”, quantitativo che “va a compensare in parte il contributo dato dagli elementi a C e comunque non si discosta di molto dal quantitativo finale”). Laddove, poi, alcuni dettagli non fossero evincibili dagli elaborati in atti, il C.t.u. ha fatto riferimento alle prassi usuali o alle buone prassi, scelta condivisibile stante la già segnalata mancanza di contestazioni riferite al rispetto delle regole dell'arte, salvo soltanto quella relativa alla mancata realizzazione delle armature di connessione degli angoli dei setti contigui. Va infine osservato che alcune circostanze sono state allegate dall'opponente solo tardivamente: ci si riferisce alla realizzazione dei muri di contenimento della rampa e di recinzione, che si è affermato compiuta da altro soggetto, sia per posa in opera che per fornitura di materiale, solo nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., e dopo che l'argomentazione difensiva spesa nella prima memoria (“Se è vero, come esposto dall'ing. CP_6 nella sua comparsa di costituzione, che il quantitativo di ferro pari Kg 21.234,08, indicato
[...] nella relazione asseverata (doc.all.2), si riferisce esclusivamente al quantitativo impiegato per
l'edificazione delle strutture dell'edificio, non potrà credersi che per la costruzione della rampa di accesso alle autorimesse e del muro di cinta si sia impiegata una quantità di oltre Kg 29.949.92, ovvero di una quantità maggiore a quella utilizzata per la realizzazione dell'edificio”) implicava un'ammissione quanto meno della relativa fornitura di ferro ad opera di CP_1
Il conteggio operato dal C.t.u. deve però essere rettificato relativamente all'armatura inferiore dei solai del primo e del secondo piano. A tale riguardo l'ing. in sede di chiarimenti ha precisato che Per_2
l'armatura inferiore di un solaio in laterocemento talora è compresa nella fornitura del travetto, che viene computato non in base al peso ma a metro lineare, ed in altri casi esclusa e pagata a parte come prezzo al chilo di ferro, e che l'adozione dell'uno o dell'altro metodo di computo dipende dagli accordi intervenuti tra le parti, nella specie non noti. In ragione di ciò, il C.t.u., se da un lato ha ricompreso nel complessivo quantitativo di ferro calcolato anche le barre inferiori dei solai, dall'altro ha indicato separatamente i chili di ferro riferiti a tale voce (e cioè 960,87 chili per il piano primo e 997,52 chili per il piano secondo) in modo da renderne possibile lo scorporo;
scorporo che deve essere effettivamente operato, posto che in questo caso vengono in considerazione, non delle prassi abituali o delle buone prassi, bensì gli accordi (non noti) in concreto intervenuti tra le parti. pagina 7 di 8 Ne deriva una quantificazione del totale complessivo dei chili di ferro in 51.157,47, inferiore per appena 26,53 chili a quello fatturato da con una differenza in termini di costo di appena € CP_1
43,77, oltre ad Iva al 4%.
Deve dunque accertarsi che la somma ancora dovuta a è pari ad € 17.309,40, oltre agli interessi CP_1 nella misura riconosciuta col decreto ingiuntivo;
ne deriva l'accoglimento parziale dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, nonché la condanna di che ha già ricevuto il CP_1 pagamento della somma ingiunta in forza della concessione della provvisoria esecutività del decreto, alla restituzione dell'eccedenza di € 45,52. Ne deriva, inoltre, il rigetto delle domande proposte in via riconvenzionale da . Parte_1
Stante la pressocché totale soccombenza dell'opponente, non vi è spazio per una compensazione, anche solo parziale, delle spese del decreto ingiuntivo e di quelle del presente giudizio, liquidate, queste ultime, nei confronti delle parti costituite, secondo valori medi.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Verona, nella causa portante il n. 1110/2023 R.G. promossa da
[...] avverso con la chiamata dell'ing. , di Parte_1 CP_1 Controparte_9
e di Euro Ferro S.r.l., definitivamente decidendo: Controparte_4
In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da accerta e dichiara che Parte_1 la somma da quest'ultima ancora dovuta a era pari ad € 17.309,40, oltre agli interessi ed alle CP_1 spese legali riconosciuti col decreto ingiuntivo.
Revoca conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto, e stante l'intervenuto pagamento della somma ingiunta, condanna alla restituzione dell'eccedenza di € 45,52. CP_1
Rigetta le domande riconvenzionali proposte da Parte_1
Condanna, inoltre, alla refusione delle spese di lite in favore di e Parte_1 CP_1 dell'ing. , liquidate, per ciascuno, in € 5.077,00, oltre al 15% per spese Controparte_6 generali, Iva e Cpa.
Pone le spese di C.t.u. definitivamente a carico dell'opponentee.
Verona, 15 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Monica Attanasio
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice di Verona, nella persona della dott.ssa Monica Attanasio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa portante il n. 1110 R.G., anno 2023, riservata per la decisione all'udienza del giorno 2 luglio 2025 promossa con atto di citazione del 1° febbraio 2023
DA
P.Iva: ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto e Elena Zanuso del foro di Verona
- OPPONENTE -
CONTRO
P.Iva: ) CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Armani del foro di Verona
- OPPOSTA -
e con la chiamata di ng. (C.F. ) CP_2 Controparte_3 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Veggio del Foro di Verona
- ER AM -
P.Iva: ) Controparte_4 P.IVA_3
(P.Iva: Controparte_5 P.IVA_4
- TERZE CHIAMATE CONTUMACI -
pagina 1 di 8 IN PUNTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni per l'opponente:
In via preliminare, dichiarare la nullità della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto definire il presente giudizio.
Nel merito, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e rigettare la domanda di pagamento formulata da controparte in forza delle eccezioni formulate.
In via riconvenzionale:
- accertare l'effettiva quantità di ferro utilizzato dalla opposta in esecuzione del contratto oggetto del presente atto e per l'effetto, applicando i prezzi unitari esposti nel preventivo datato 1 aprile 2022 determinare l'effettivo corrispettivo dovuto all'opposta;
- accertare i vizi nella realizzazione delle opere commissionate all'opposta descritte in narrativa e per l'effetto diminuire il corrispettivo effettivamente dovuto all'opposta;
- condannare, in accoglimento delle domande formulate, la società opposta la restituzione della differenza tra quanto versato (Euro 78.813,24, comprensiva di Iva) e l'importo effettivamente dovuto che verrà accertato in corso di causa.
Condannare, in ogni caso controparte alla integrale refusione di spese, diritti ed onorari di causa.
Conclusioni per la convenuta opposta:
In via principale di merito, respingersi la spiegata opposizione, siccome totalmente infondata in fatto e diritto, e conseguentemente confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona n.
3667/2022.
In via subordinata di merito, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della spiegata opposizione e con salvezza di gravame sul punto, condannarsi l'opponente al pagamento in favore della delle somme che risulteranno dovute in corso di causa per l'opera prestata in favore della CP_1
Parte_1
In via subordinata riconvenzionale, condannarsi il DL Ing. la e la Controparte_6 CP_4
a tenere manlevata la da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole (anche Controparte_5 CP_1 in termini di costi di ripristino ovvero di riduzione del compenso maturato dall'opposta) riconducibile a loro responsabilità esclusiva ovvero concorrente nella causazione dei vizi tutti ex adverso denunciati che fossero accertati in giudizio.
pagina 2 di 8 In ogni caso, condannarsi l'opponente al risarcimento danni per responsabilità Parte_1 aggravata ex art. 96 c.p.c. in favore della nella misura che sarà ritenuta di giustizia. CP_1
Con vittoria di spese e competenze di lite, maggiorate di spese generali 15%, CPA ed IVA ai sensi di legge, anche in relazione al procedimento monitorio.
In via istruttoria, per mero scrupolo difensivo, si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova non ammessi di cui alla memoria istruttoria ex art 183 comma VI n. 2 c.p.c. del 19.02.2024 e per l'integrale rigetto di quelli avversari.
Conclusioni per il terzo chiamato:
Nel merito, per le ragioni esposte in atti, respingersi le domande tutte formulate dalla parte chiamante in causa ovvero da chiunque proposte e/o nel seguito estese nei confronti dell'ing. Controparte_6 perché prive di fondamento in fatto ed in diritto, con ogni ulteriore provvedimento di ragione e
[...] di legge.
In via subordinata, accertarsi e dichiararsi la prevalente e/o concorrente responsabilità di tutte le altre parti in causa, riducendo per l'effetto la misura del risarcimento eventualmente dovuto dall'ing.
[...]
in qualità di coobbligato in solido, in proporzione all'entità delle rispettive colpe Controparte_6 accertate a carico di ciascuna delle parti, con eventuale diritto dello stesso di procedere giudizialmente in via di regresso nei confronti di tutti i soggetti solidalmente responsabili nella causazione del danno.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, oltre a rimb. forf. 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 1° febbraio 2023 ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 3667/2022, con il quale il Tribunale di Verona le ha intimato il pagamento della somma di € 17.354,93, oltre accessori e spese, in favore di CP_1
Con l'opposizione ha eccepito in via preliminare la nullità della notifica del decreto Parte_1 ingiuntivo, in quanto priva della dichiarazione di conformità, e, nel merito, premesso che l'8 giugno
2021 Immoinvest S.r.l. le aveva commissionato le opere di ristrutturazione di un edificio sito in
Verona, e che essa aveva a sua volta subappaltato a la realizzazione delle opere strutturali, CP_1 ha esposto che le fatture emesse nei suoi confronti da per un totale complessivo di € 96.168,17, CP_1 esponevano una quantità complessiva di ferro di kg 51.184,00, quantitativo doppio rispetto a quello effettivamente impiegato, tant'è vero che nella relazione depositata in Comune per beneficiare del cd. pagina 3 di 8 sisma bonus il direttore dei lavori delle opere strutturali, ing. , aveva indicato il Controparte_7 diverso e minor quantitativo di kg. 21.234,08; l'opponente ha, inoltre, affermato che la posa del ferro era avvenuta senza il rispetto delle regole dell'arte, stante la mancata realizzazione delle armature di connessione degli angoli dei setti contigui. Sulla base di queste premesse formulava Parte_1 le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è ritualmente costituita che, premesso di essersi rivolta, col consenso dell'opponente, a CP_1 per la fornitura del ferro e a per la posa, ha fatto presente che il Controparte_4 Controparte_5 calcolo della quantità di ferro/acciaio necessaria ed il corretto dimensionamento dello stesso era stato effettuato da sulla base delle tavole progettuali che le erano state inviate dallo stesso ing. CP_4
legale rappresentante della società opponente, e che nessuna contestazione era stata Persona_1 svolta al riguardo dall'ing. o dal direttore dei lavori ing. In diritto l'opposta, qualificato Per_1 CP_6 il contratto stipulato inter partes quale contratto misto di compravendita/appalto, con prevalenza della fornitura del materiale rispetto alla sua posa e conseguente applicabilità della disciplina dei vizi della compravendita, ha eccepito la decadenza della controparte dalla garanzia per vizi ex art. 1495 c.c., ovvero in ogni caso ex art. 1667 c.c.; ha conseguentemente concluso per la reiezione CP_1 dell'opposizione e delle domande avversarie, chiedendo comunque di essere autorizzata a chiamare in causa e il direttore dei lavori ing. onde esserne manlevata Controparte_4 Controparte_5 CP_6 per l'eventualità di sua soccombenza.
Autorizzata la chiamata, mentre e sono rimaste contumaci malgrado la CP_4 CP_5 regolarità della notifica dell'atto di chiamata, si è costituito ritualmente l'ing. il quale ha CP_6 affermato di avere esattamente adempiuto l'incarico di progettista e direttore dei lavori delle opere strutturali conferitogli da Immoinvest S.r.l., e che le quantità di ferro posate in opera erano state da lui costantemente visionate prima dei getti di calcestruzzo e rendicontate, senza che fosse mai avanzata contestazione alcuna per l'intera durata del cantiere, sia in occasione dei computi della contabilità, sia in occasione del Sal e degli allegati asseverativi conclusivi;
evidenziava, inoltre, il che il CP_6 quantitativo di kg. 21.234,08 da lui indicato costituiva non un dato complessivo ma parziale, in quanto non comprendeva quello relativo alle opere estranee all'ottenimento del sisma bonus.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo con ordinanza dell'11 dicembre 2023, la causa era istruita mediante assunzione di prove testimoniali ed esperimento di consulenza tecnica d'ufficio, per essere quindi trattenuta a sentenza, sulle conclusioni in epigrafe riportate, all'udienza del pagina 4 di 8 giorno 2 luglio 2025, con assegnazione alle parti dei termini massimi di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In sede di precisazione delle conclusioni, e poi ancora in comparsa conclusionale, parte opponente ha reiterato l'eccezione, già disattesa con l'ordinanza dell'11 dicembre 2023, di nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto con conseguente domanda che il giudizio venga definito sulla base di questa sola eccezione. Eccezione e domanda del tutto infondate: la sanatoria delle nullità per raggiungimento dello scopo dell'atto – nella specie palesata dalla proposizione dell'odierna opposizione – è principio basilare del diritto processuale civile;
è poi pacifico che l'opposizione ex art. 645 c.p.c. introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del credito azionato in via monitoria, e non a far valere vizi o ragioni di invalidità del medesimo decreto, e tanto meno della sua notificazione (rilevanti ai limitati fini dell'ammissibilità dell'opposizione, laddove proposta oltre il termine di 40 giorni).
Sempre in via preliminare, l'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi formulata dall'opposta è fondata, indipendentemente dal fatto che si faccia applicazione della disciplina della compravendita ovvero dell'appalto, ma – per le ragioni che verranno esposte in prosieguo – limitatamente al vizio consistente nell'omessa realizzazione delle armature di connessione degli angoli dei setti contigui.
Ed invero, il teste padre del progettista e direttore dei lavori, ha confermato che Testimone_1 il vizio venne riscontrato in cantiere il 22 febbraio 2022, in presenza di suo figlio e dell'ing. e Per_1 che, al fine di evitare di smontare i casseri, decisero insieme al figlio di realizzare un sistema alternativo, poi eseguito dall'impresa Real Home S.r.l. Il teste non ha saputo però riferire se il vizio fosse stato contestato a e le comunicazioni all'uopo prodotte dall'opponente sono l'una – un CP_1 messaggio whatsapp del 4 marzo 2022 – indirizzata non a ma ad un geometra del fornitore del CP_1 materiale , e l'altra – una pec del 30 settembre 2022 – indirizzata a ma tardiva;
CP_4 CP_1 entrambe sono poi generiche, in quanto relative ad una, non meglio specificata, contestazione dell'errata posa del ferro.
L'ulteriore contestazione svolta dall'opponente, concernente il quantitativo di ferro fatturato da CP_1 non è, invece, riconducibile alla disciplina dei vizi: non contesta che sia stato Parte_1 erroneamente posato un quantitativo di ferro eccedente quello necessario, ma lamenta la discrepanza tra il quantitativo di ferro fatturato e quello effettivamente utilizzato, all'uopo facendo riferimento al pagina 5 di 8 quantitativo di kg. 21.234,08 indicato dall'ing. nei Sal depositati in Comune per beneficiare del CP_6 cd. sisma bonus.
Sennonché, il documento citato dall'opponente a supporto della propria tesi è – in quanto così espressamente denominato – un “Computo metrico di massima”, e, oltre tutto, il dato di 21.234,08 chili
è in esso riferito alle sole fondazioni (cfr. la voce 20 del documento). È poi documentalmente provata la trasmissione, mediante mails inviate dall'ing. a , di varie tabelle progettuali Per_1 CP_4 esecutive, sicuramente più precise e dettagliate di quanto poteva essere il “Computo metrico di massima”, e/o riferite a strutture in ferro non contemplate in quel documento: significativa appare in particolare, la prima di queste mails (cfr doc. n. 1 di parte opposta), con cui il chiese un Per_1 preventivo e l'offerta di prezzi per la fornitura e la posa in opera, preventivo ed offerta che non avrebbe avuto ragione di chiedere se quanto necessario per la realizzazione dell'opera fosse stato interamente preventivato dall'ing. in quel computo, dal momento che il prezzo unitario a chilo di ferro era CP_6 stato già stabilito nel preventivo ricevuto da (cfr. doc. n. 5 dell'opponente). Va inoltre CP_1 considerato che nell'intero corso dei lavori l'ing. nella sua qualità di direttore dei lavori, non ha CP_6 avanzato alcuna contestazione al riguardo e, soprattutto, che nessuna contestazione è stata svolta sino al settembre 2022 dalla stessa , la quale ha al contrario pagato tutte le fatture emesse da Parte_1 sino al maggio '22, malgrado che in esse fosse indicato un quantitativo di ferro già di gran CP_1 lunga superiore a quello indicato nel computo citato (pari a quasi 37 mila chili), ed ha poi pagato parzialmente anche quelle emesse successivamente, poi azionate in via monitoria dall'opposta.
Il C.t.u., ing. ha infatti quantificato il quantitativo di ferro occorrente per la Persona_2 realizzazione dell'intervento edilizio di cui è questione in complessivi kg. 53.115,86, e ciò ha fatto, in aderenza al quesito conferito, sulla base degli elaborati grafici strutturali di progetto e delle varianti presenti in atti, come premesso nel preambolo della relazione e ribadito più volte nel corso della stessa, segnatamente in risposta ad osservazioni svolte dal C.t. di parte opponente ing. – atteso che, CP_8 contrariamente a quanto affermato dall'opponente, non è stato il C.t.u. bensì l'ing. a proporre in CP_8 più occasioni soluzioni progettuali diverse da quelle risultanti da quegli elaborati. Correttamente, inoltre, il C.t.u. non ha tenuto conto della documentazione fotografica non oggetto di rituale produzione, che il C.t. di intendeva dimettere nel corso delle operazioni peritali e, Parte_1 del resto, molte delle ipotesi prospettate dall'ing. sulla scorta di tale documentazione avrebbero CP_8 comportato, secondo quanto riferito dal C.t.u., differenze non significative nel calcolo del quantitativo pagina 6 di 8 di ferro utilizzato, ovvero sarebbero state compensate da altre lavorazioni (com'è nel caso della mancanza delle armature di connessione degli angoli dei setti contigui, giacché “il contributo in termini di peso di tutte le pieghe delle barre orizzontali in prossimità delle aperture e degli angoli, come evidenziano le foto allegate alle osservazioni”, quantitativo che “va a compensare in parte il contributo dato dagli elementi a C e comunque non si discosta di molto dal quantitativo finale”). Laddove, poi, alcuni dettagli non fossero evincibili dagli elaborati in atti, il C.t.u. ha fatto riferimento alle prassi usuali o alle buone prassi, scelta condivisibile stante la già segnalata mancanza di contestazioni riferite al rispetto delle regole dell'arte, salvo soltanto quella relativa alla mancata realizzazione delle armature di connessione degli angoli dei setti contigui. Va infine osservato che alcune circostanze sono state allegate dall'opponente solo tardivamente: ci si riferisce alla realizzazione dei muri di contenimento della rampa e di recinzione, che si è affermato compiuta da altro soggetto, sia per posa in opera che per fornitura di materiale, solo nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., e dopo che l'argomentazione difensiva spesa nella prima memoria (“Se è vero, come esposto dall'ing. CP_6 nella sua comparsa di costituzione, che il quantitativo di ferro pari Kg 21.234,08, indicato
[...] nella relazione asseverata (doc.all.2), si riferisce esclusivamente al quantitativo impiegato per
l'edificazione delle strutture dell'edificio, non potrà credersi che per la costruzione della rampa di accesso alle autorimesse e del muro di cinta si sia impiegata una quantità di oltre Kg 29.949.92, ovvero di una quantità maggiore a quella utilizzata per la realizzazione dell'edificio”) implicava un'ammissione quanto meno della relativa fornitura di ferro ad opera di CP_1
Il conteggio operato dal C.t.u. deve però essere rettificato relativamente all'armatura inferiore dei solai del primo e del secondo piano. A tale riguardo l'ing. in sede di chiarimenti ha precisato che Per_2
l'armatura inferiore di un solaio in laterocemento talora è compresa nella fornitura del travetto, che viene computato non in base al peso ma a metro lineare, ed in altri casi esclusa e pagata a parte come prezzo al chilo di ferro, e che l'adozione dell'uno o dell'altro metodo di computo dipende dagli accordi intervenuti tra le parti, nella specie non noti. In ragione di ciò, il C.t.u., se da un lato ha ricompreso nel complessivo quantitativo di ferro calcolato anche le barre inferiori dei solai, dall'altro ha indicato separatamente i chili di ferro riferiti a tale voce (e cioè 960,87 chili per il piano primo e 997,52 chili per il piano secondo) in modo da renderne possibile lo scorporo;
scorporo che deve essere effettivamente operato, posto che in questo caso vengono in considerazione, non delle prassi abituali o delle buone prassi, bensì gli accordi (non noti) in concreto intervenuti tra le parti. pagina 7 di 8 Ne deriva una quantificazione del totale complessivo dei chili di ferro in 51.157,47, inferiore per appena 26,53 chili a quello fatturato da con una differenza in termini di costo di appena € CP_1
43,77, oltre ad Iva al 4%.
Deve dunque accertarsi che la somma ancora dovuta a è pari ad € 17.309,40, oltre agli interessi CP_1 nella misura riconosciuta col decreto ingiuntivo;
ne deriva l'accoglimento parziale dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, nonché la condanna di che ha già ricevuto il CP_1 pagamento della somma ingiunta in forza della concessione della provvisoria esecutività del decreto, alla restituzione dell'eccedenza di € 45,52. Ne deriva, inoltre, il rigetto delle domande proposte in via riconvenzionale da . Parte_1
Stante la pressocché totale soccombenza dell'opponente, non vi è spazio per una compensazione, anche solo parziale, delle spese del decreto ingiuntivo e di quelle del presente giudizio, liquidate, queste ultime, nei confronti delle parti costituite, secondo valori medi.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Verona, nella causa portante il n. 1110/2023 R.G. promossa da
[...] avverso con la chiamata dell'ing. , di Parte_1 CP_1 Controparte_9
e di Euro Ferro S.r.l., definitivamente decidendo: Controparte_4
In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da accerta e dichiara che Parte_1 la somma da quest'ultima ancora dovuta a era pari ad € 17.309,40, oltre agli interessi ed alle CP_1 spese legali riconosciuti col decreto ingiuntivo.
Revoca conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto, e stante l'intervenuto pagamento della somma ingiunta, condanna alla restituzione dell'eccedenza di € 45,52. CP_1
Rigetta le domande riconvenzionali proposte da Parte_1
Condanna, inoltre, alla refusione delle spese di lite in favore di e Parte_1 CP_1 dell'ing. , liquidate, per ciascuno, in € 5.077,00, oltre al 15% per spese Controparte_6 generali, Iva e Cpa.
Pone le spese di C.t.u. definitivamente a carico dell'opponentee.
Verona, 15 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Monica Attanasio
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