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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 30/01/2026, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1336/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
UN BRUNELLA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3829/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401505684 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401505684 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401505684 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401505684 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401505684 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401505684 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio Fatto e Diritto
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la sig.ra Ricorrente_1 ha agito
contro
Roma Capitale avverso l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), per gli anni 2018-2023, n. 112401505684, notificato, notificato in data 20/11/2024, con il quale venivano accertate maggiori imposte per
€ 2.050,59, nonché irrogate sanzioni per € 1.176,18, oltre ad interessi e spese di notifica per €
166,23.
La ricorrente premette che la pretesa in argomento riguarda un appartamento sito in Indirizzo_1 nel quale risiede insieme al coniuge. La deducente sostiene che l'avviso di accertamento deve ritenersi illegittimo stante il fatto che per lo stesso immobile la TARI e la TEFA sono state sempre pagate dal proprio coniuge Nominativo_1, come da documentazione versata in atti. In data 13 dicembre 2025 la ricorrente ha richiesto la definizione del presente giudizio con declaratoria di cessata materia del contendere, a seguito dell'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo da parte del Comune di Roma, con conseguente estinzione del giudizio.
In data 21 gennaio 2026 si è costituita Roma Capitale concludendo per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, avuto riguardo alle sopravvenienze già rappresentate dalla parte ricorrente.
All'udienza del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, stante l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo qui impugnato da parte del Comune di Roma.
In considerazione delle peculiarità della fattispecie, come emergenti dalla documentazione in atti, si valutano sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, Sezione 29, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Roma, 22 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO Brunella Bruno
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
UN BRUNELLA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3829/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401505684 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401505684 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401505684 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401505684 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401505684 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401505684 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio Fatto e Diritto
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la sig.ra Ricorrente_1 ha agito
contro
Roma Capitale avverso l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), per gli anni 2018-2023, n. 112401505684, notificato, notificato in data 20/11/2024, con il quale venivano accertate maggiori imposte per
€ 2.050,59, nonché irrogate sanzioni per € 1.176,18, oltre ad interessi e spese di notifica per €
166,23.
La ricorrente premette che la pretesa in argomento riguarda un appartamento sito in Indirizzo_1 nel quale risiede insieme al coniuge. La deducente sostiene che l'avviso di accertamento deve ritenersi illegittimo stante il fatto che per lo stesso immobile la TARI e la TEFA sono state sempre pagate dal proprio coniuge Nominativo_1, come da documentazione versata in atti. In data 13 dicembre 2025 la ricorrente ha richiesto la definizione del presente giudizio con declaratoria di cessata materia del contendere, a seguito dell'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo da parte del Comune di Roma, con conseguente estinzione del giudizio.
In data 21 gennaio 2026 si è costituita Roma Capitale concludendo per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, avuto riguardo alle sopravvenienze già rappresentate dalla parte ricorrente.
All'udienza del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, stante l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo qui impugnato da parte del Comune di Roma.
In considerazione delle peculiarità della fattispecie, come emergenti dalla documentazione in atti, si valutano sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, Sezione 29, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Roma, 22 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO Brunella Bruno