CGT1
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 398/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4030/2024 depositato il 17/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249022439954000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180017563537000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2455/2025 depositato il
10/10/2025 Richieste delle parti:
L'Agenzia delle Entrate si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
· Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 296 2024 9022439954/000 (€ 248,00) relativa a bollo auto 2014, riferita a cartella n. 29620180017563537000 notificata il 26/05/2018).
· Motivi di ricorso
1. Nullità intimazione e cartella per violazione termini di decadenza e prescrizione (art. 50 DPR 602/73).
2. Omessa notifica atti presupposti (cartella mai ricevuta).
3. Prescrizione triennale del bollo auto.
Controdeduzioni dell'Agenzia Entrate.
L'agenzia rappresenta quanto segue:
· 1 - la cartella è stata notificata regolarmente il 26/05/2018 (raccomandata ritirata dal contribuente).
· 2 - Il ricorso è tardivo: termine di 60 giorni ex art. 21 D.Lgs. 546/92 decorso.
· 3 - prescrizione decennale
4 - prescrizione è stata interrotta da intimazioni del 2022 e 2024.
ADER non risulta costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La cartella n. 29620180017563537000 risulta regolarmente notificata il 26/05/2018, come da documentazione prodotta, con notifica a mani proprie.Ed invero la cartella n. 29620180017563537000 è stata notificata in data 26/05/2018 a mezzo canale postale – raccomandata ritirata e sottoscritta personalmente dal sig. Ricorrente_1.
Null'altro deve essere provato dall'Ufficio, alla luce della mancata impugnazione della stessa. Infatti ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92, il termine per impugnare la cartella è di 60 giorni dalla notifica.
· La prescrizione triennale - non decennale come sostenuto dall'Ufficio in quanto trattasi di tasse atumobilistiche - non è maturata per effetto delle intimazioni notificate tempore nel 2022 e 2024 e per effetto della sospensione dei termini per Covid 19 di ulteriori 24 mesi
· Le spese seguono la soccombenza.Pertanto condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo nella misura di € 200,00. Compensa le spese con ADER, contumace.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Palermo nella misura di € 200,00. Compensa le spese con ADER Palermo
6.10.25 IL GIUDICE MONOCRATICO Santo Ippolito
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4030/2024 depositato il 17/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249022439954000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180017563537000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2455/2025 depositato il
10/10/2025 Richieste delle parti:
L'Agenzia delle Entrate si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
· Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 296 2024 9022439954/000 (€ 248,00) relativa a bollo auto 2014, riferita a cartella n. 29620180017563537000 notificata il 26/05/2018).
· Motivi di ricorso
1. Nullità intimazione e cartella per violazione termini di decadenza e prescrizione (art. 50 DPR 602/73).
2. Omessa notifica atti presupposti (cartella mai ricevuta).
3. Prescrizione triennale del bollo auto.
Controdeduzioni dell'Agenzia Entrate.
L'agenzia rappresenta quanto segue:
· 1 - la cartella è stata notificata regolarmente il 26/05/2018 (raccomandata ritirata dal contribuente).
· 2 - Il ricorso è tardivo: termine di 60 giorni ex art. 21 D.Lgs. 546/92 decorso.
· 3 - prescrizione decennale
4 - prescrizione è stata interrotta da intimazioni del 2022 e 2024.
ADER non risulta costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La cartella n. 29620180017563537000 risulta regolarmente notificata il 26/05/2018, come da documentazione prodotta, con notifica a mani proprie.Ed invero la cartella n. 29620180017563537000 è stata notificata in data 26/05/2018 a mezzo canale postale – raccomandata ritirata e sottoscritta personalmente dal sig. Ricorrente_1.
Null'altro deve essere provato dall'Ufficio, alla luce della mancata impugnazione della stessa. Infatti ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92, il termine per impugnare la cartella è di 60 giorni dalla notifica.
· La prescrizione triennale - non decennale come sostenuto dall'Ufficio in quanto trattasi di tasse atumobilistiche - non è maturata per effetto delle intimazioni notificate tempore nel 2022 e 2024 e per effetto della sospensione dei termini per Covid 19 di ulteriori 24 mesi
· Le spese seguono la soccombenza.Pertanto condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo nella misura di € 200,00. Compensa le spese con ADER, contumace.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Palermo nella misura di € 200,00. Compensa le spese con ADER Palermo
6.10.25 IL GIUDICE MONOCRATICO Santo Ippolito