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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 02/12/2025, n. 1983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1983 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile in primo grado iscritta al n.
976 del R.G. 2025, avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.), promossa
DA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso l'avv. NC F. FI, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato in calce al ricorso. –RICORRENTE–
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Nicola Zammiello, dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta. –RESISTENTE–
All'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 01.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. le parti hanno precisato le proprie conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52
1 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato in data 17.05.2025,
[...]
ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
03420190016408570000, con cui su Controparte_1
incarico del – Corte di Appello di Bologna, gli aveva Parte_2
richiesto il pagamento dell'importo di €. 8.995,16, a titolo di spese processuali riferite all'anno 2010, deducendo l'estinzione del credito per prescrizione e la decadenza ai sensi degli artt. 1, co. 163 L. n. 206/2006 e 36, co. 2, lett. a) D.L. n.
248/2007, sul presupposto che, sebbene il ruolo sia stato reso esecutivo in data
18.04.2019, la predetta cartella gli sarebbe stata notificata solo in data
17.04.2025, oltre il termine di prescrizione di dieci anni dall'insorgenza del credito.
Il ricorrente ha quindi concluso, chiedendo testualmente quanto segue: “1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n.
03420190016408570000 emessa da ricorrendone i presupposti di legge CP_2
in quanto non occorre, nella fattispecie, accertare sommariamente la sussistenza del fumus boni juris, dato che appare evidente ed inconfutabile il pericolo di un danno concreto, stante il fondamento documentale nonché
l'esistenza di uno specifico periculum in mora, da ritenere in re ipsa;
2)
Ritenere e dichiarare la nullità ed illegittimità della cartella di pagamento n.
03420190016408570000 emessa da ed il ruolo sul quale tale atto si CP_2
fonda, per estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione;
3) In via subordinata ritenere e dichiarare la nullità ed illegittimità della cartella di pagamento n. 03420190016408570000 emessa da ed il ruolo sul quale CP_2
tale atto si fonda per i motivi di cui in premessa;
4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto patrocinatore anticipatario ex art. 93 c.p.c.”.
2. , costituitasi in giudizio con comparsa di Controparte_1
2 costituzione e risposta depositata in data 29.05.2025, ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'azione per violazione dell'art. 14, co.
6-bis
D.lgs. n. 546/1992 e il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché, nel merito, l'infondatezza della domanda, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “Voglia l'Onorevole Commissione adita, contrariis reiectis, 1) in via preliminare dichiarare inammissibile il ricorso per le motivazioni sopra evidenziate;
2) nel merito rigettare l'opposizione nei confronti dell' in quanto infondata in ordine a Controparte_1
qualunque altro motivo e in ogni caso rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, non ritenendo prescritte la pretese impugnate;
3) in via subordinata e nell'ipotesi in cui dovesse emergere una prescrizione delle pretese in data anteriore alla consegna dei ruoli e/o una mancata notifica degli avvisi di addebito e/o vizi attinenti al merito della pretesa, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell manlevandola da Controparte_1
ogni forma di responsabilità e da una eventuale condanna alle spese di lite”.
3. Tanto premesso in fatto, vanno innanzitutto disattese le eccezioni preliminari sollevate dalla resistente.
Ed invero, quanto alla dedotta inammissibilità dell'azione per violazione dell'art. 14, co.
6-bis D.lgs. n. 546/1992 – secondo cui “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti” – è sufficiente osservare che, nel caso di specie, il ricorrente, lungi dall'eccepire la mancata notifica di un atto presupposto, si è in realtà limitato a sostenere di non aver ricevuto la notifica di alcun atto in epoca antecedente rispetto alla notifica della cartella di pagamento, ragion per cui il credito dovrebbe considerarsi ormai estinto per prescrizione.
Quanto, invece, all'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva, si evidenzia che “in tema di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del
3 d.P.R. n. 602 del 1973, la legittimazione passiva rispetto alle opposizione esecutive non “recuperatorie” compete unicamente all'agente della riscossione, con la conseguenza che quelle proposte nei confronti dell'ente titolare del credito devono essere dichiarate inammissibili, senza che possa darsi corso all'integrazione del contraddittorio di cui all'art. 102 c.p.c., non vertendosi in una fattispecie di litisconsorzio necessario cd. sostanziale” (Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 3870 del 12.02.2024).
4. Passando ora alla trattazione del merito, non può che ritenersi la fondatezza della domanda, non essendo seriamente dubitabile che tra la data (03.12.2010) di emissione della sentenza da cui deriva il credito per spese processuali indicato nella cartella di pagamento e la data (17.04.2025) della notifica della predetta cartella di pagamento sia trascorso un tempo ampiamente superiore al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c. e ciò anche considerando la sospensione prevista dagli artt. 67 e 68 D.L. n. 18/2020.
Ne consegue che, in assenza di atti interruttivi della prescrizione, debba senz'altro dichiararsi, in accoglimento della domanda, l'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella oggetto di opposizione.
5. In ossequio al principio della soccombenza, la resistente va condannata alla rifusione, nei confronti del ricorrente e con distrazione in favore dell'avv.
NC F. FI, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, che, tenuto conto dell'entità del credito indicato nella cartella di pagamento, della estrema semplicità delle questioni giuridiche affrontate e dell'assenza di attività istruttoria, si liquidano, come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra €
5.201,00 e € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, definitivamente pronunciando,
4 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara l'estinzione per prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento n. 03420190016408570000;
2) condanna alla rifusione, nei confronti di Controparte_1
, delle spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00, oltre r.s.g. Parte_1
15% e accessori di legge, da distrarre in favore dell'avv. NC F. FI.
Così deciso in Castrovillari, il 02.12.2025.
Il Giudice
dott. Alessandro Paone
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